R.G. n. 717/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI VENEZIA – Sezione Lavoro Composta dai Magistrati:
NOME
NOME COGNOME Presidente Dr.
NOME COGNOME Consigliere Dr.
NOME COGNOME
Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._67_2025_- N._R.G._00000717_2022 DEL_01_03_2025 PUBBLICATA_IL_01_03_2025
nella causa promossa con appello depositato in data 26.09.2022 elettivamente domiciliato presso l’avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente -appellante- contro elettivamente domiciliate presso l’avv. NOME COGNOME che le rappresenta e difende con l’avv. NOME COGNOME per mandato depositato telematicamente – appellate- d’Appello di Venezia Oggetto: appello avverso sentenza n.221/2022 del Tribunale di Venezia In punto:
inquadramento – differenze retributive Causa trattata all’udienza del 6.02.2025 Conclusioni per parte appellante:
“riformarsi la sentenza 29.3.2022 n. 221/2022 del Tribunale di Venezia – Sezione Lavoro – Giudice del Lavoro dott.ssa NOME COGNOME per tutti i motivi esposti e dedotti nel presente ricorso d’appello e, per l’effetto, accogliersi il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado proposto dall’odierno appellante, e dunque:
INDIRIZZO
accertarsi e/o dichiararsi diritto del ricorrente all’inquadramento nella superiore qualifica di “Professional” – Posizione retributiva 2 (già “Professional” – livello B, già “Segretario Superiore di 1a classe” – 8a categoria) di cui al CCNL 20.7.2012 Mobilità Area Contrattuale Attività Ferroviarie, al CCNL 16.4.2003 Settore Attività Ferroviarie e al CCNL 1990-1992 Ferrovieri, ai sensi dell’art. 13 della legge 20.5.70 n. 300, a decorrere dal 2.3.2000 ovvero, in subordine, dal 1.7.2007 ovvero, in ulteriore subordine, dalla diversa data, anteriore o successiva, che verrà accertata in corso di causa o che si riterrà di giustizia, e, per l’effetto, condannarsi in persona del legale rappresentante pro tempore, e in persona del legale rappresentante pro tempore – in via solidale fra loro – ad inquadrare il ricorrente nella predetta qualifica, con la decorrenza sopra indicata, nonché a pagare allo stesso le differenze retributive tutte conseguentemente spettanti, maggiorate della rivalutazione monetaria e degli interessi di legge dalle singole scadenze al saldo. IN INDIRIZZO
IN OGNI CASO:
spese, contributi unificati di entrambi i gradi del presente grado di giudizio (€ 259,00 + € 388,50), compensi professionali ex D.M. 10.3.2014 n. 55, aggiornati con D.M. 8.3.2018 n. 37, rimborso forfetario spese generali (15%), CPA e IVA di entrambi i gradi del presente giudizio interamente rifusi, dei quali il sottoscritto procuratore dell’appellante chiede la distrazione in proprio favore, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., dichiarando di avere anticipato le spese e di non avere riscosso i compensi professionali” Conclusioni per parte appellata: “In via principale – Respingersi l’appello avverso la sentenza n. 221/2022 resa inter partes dal Tribunale di Venezia nel giudizio R.G. n. 281/2021, pubblicata in data 29.3.2022, non notificata, con ogni conseguente statuizione di legge.
– Con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi gradi del giudizio.
in via istruttoria ” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO d’Appello di Venezia Con ricorso in appello depositato in data 26.09.2022 – già dipendente di dal 1979 al 2007 e poi dal 2014 al 2019, nonché di dal 2007 al 2014 – ha proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di Venezia ha rigettato le domande volte ad ottenere:
a) il riconoscimento dello svolgimento di mansioni riconducibili ad un superiore livello di inquadramento nei periodi da dicembre 1999 a luglio 2003 (quando era alle dipendenze di e nel successivo periodo dall’aprile 2007 al luglio 2014 (quando era alle dipendenze di );
b) il diritto al superiore inquadramento;
c) le differenze retributive conseguenti.
Il Giudice di prime cure ha accolto l’eccezione di prescrizione decennale in relazione al rivendicato diritto al superiore inquadramento in relazione alle mansioni svolte dal dicembre 1999 al luglio 2003 e, per il resto, ha rigettato nel merito la pretesa attorea in ragione degli esiti dell’istruttoria, inidonei a dimostrare l’effettivo svolgimento mansioni riconducibili all’inquadramento rivendicato (“Professional” – livello Q – Quadri, posizione retributiva 2 CCNL 20.07.1012).
Il ricorrente ha proposto appello sulla base di due motivi:
a. Con il primo censura la sentenza per aver ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione decennale sostenendo, in particolare, che avrebbe avuto efficacia interruttiva la missiva del 28.02.2011, ritenuta inefficace a tal fine dal Tribunale, e valorizzando anche la convocazione delle parti per il tentativo di conciliazione dinanzi alla DPL per il giorno 27.04.2006; b. Con il secondo motivo si contesta la valutazione operata dal Tribunale in merito agli esiti dell’istruttoria e in ordine all’interpretazione delle disposizioni del CCNL relative alla d’Appello di Venezia avrebbero presentato quei profili di professionalità, competenza e autonomia professionale necessari per essere riconducibili al superiore inquadramento rivendicato. Si sono costituite in giudizio contestando le doglianze di parte appellante, ribadendo anche l’eccezione di giudicato, formulata in primo grado ma poi rimasta assorbita, in relazione al primo periodo dal 1999 al 2003 (si sostiene che il ricorrente aveva promosso altro giudizio, conclusosi con doppia conforme di rigetto passata in giudicato, con cui aveva chiesto il risarcimento dei danni da demansionamento in conseguenza delle mansioni svolte tra il 3003 e il 2007 e in cui aveva affermato che le mansioni svolte in precedenza, nel primo periodo oggetto di questa causa, erano riconducibili al livello di inquadramento assegnato contrattualmente) e chiedendo la conferma della decisione del Tribunale. La causa, dopo un rinvio d’ufficio e la riassegnazione a un diverso consigliere relatore, atteso il transito ad altra giurisdizione del precedente, è stata discussa e decisa all’udienza del 6.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Il primo motivo d’appello è infondato.
Parte ricorrente ha sostenuto il proprio diritto all’inquadramento superiore sulla base delle mansioni svolte in due distinti periodi temporali:
il primo da dicembre 1999 a luglio 2003 (quando lavorava alle dipendenze di e il secondo dall’aprile 2007 al luglio 2014 (quando lavorava alle dipendenze della diversa società ).
Con riferimento al primo periodo, il giudice di prime cure ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione decennale.
Tale decisione è corretta.
d’Appello di Venezia 1.1 – Secondo quanto affermato dal giudice di legittimità “Il diritto del lavoratore al riconoscimento di una qualifica superiore soggiace alla prescrizione ordinaria decennale di cui all’art. 2946
cod. civ., ma il decorso del decennio dal momento dell’insorgenza del diritto non preclude definitivamente l’accesso al superiore inquadramento allorché continui l’attività potenzialmente idonea a determinarlo, in quanto, permanendo la situazione cui la norma collega il diritto, la prescrizione decorre autonomamente da ogni giorno successivo a quello nel quale si è per la prima volta concretata tale situazione, fino alla cessazione della medesima” (Cass. sez. lav., n. 9662 del 17/07/2001; Cass. sez. lav., n. 14140 del 20/06/2006).
Nel caso di specie, il diritto al riconoscimento della qualifica superiore in relazione alle mansioni svolte nel periodo in questione ha visto iniziare il decorso della prescrizione dall’1.08.2003 (data a partire dalla quale le mansioni che avrebbero giustificato tale inquadramento non furono più svolte, atteso che la stessa parte ricorrente limita il periodo di svolgimento di mansioni riconducibili ad un superiore inquadramento sino al 31.07.2003).
La prescrizione è stata interrotta dalla missiva ricevuta da in data 22.02.2006 con cui tale inquadramento era stato rivendicato e con cui era stato richiesto il tentativo di conciliazione dinanzi alla DTL.
Tale missiva ha certamente efficacia interruttiva, sia perché specificamente diretta a rivendicare l’inquadramento, sia per effetto di quanto previsto dall’art. 410 c.p.c., in forza del quale “La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza”.
Parte appellante, in questo grado di giudizio, sostiene che d’Appello di Venezia conciliazione (27.04.2006) non si computerebbe neppure ai fini della prescrizione.
L’assunto è infondato atteso che la norma attribuisce alla comunicazione della richiesta del tentativo di conciliazione efficacia interruttiva della prescrizione, non anche sospensiva.
L’effetto sospensivo, infatti, va riferito solo ai termini di decadenza, non anche a quelli di prescrizione.
Fermo, dunque, il solo effetto interruttivo, la prescrizione ha iniziato nuovamente a decorrere dal 23.02.2006 e non è stata più utilmente interrotta sino alla missiva a mezzo pec ricevuta da 3.03.2016, oltre il termine decennale di prescrizione.
L’ulteriore missiva del 21.02.2011, infatti, come correttamente affermato dal Tribunale, è inidonea allo scopo in quanto avente ad oggetto rivendicazioni risarcitorie riferite a patologie di asserita origine professionale.
È ben vero che, in calce alla missiva, è stato scritto:
“la presente vale parimenti ad interrompere ogni prescrizione in corso relativa a retribuzioni maturate, qualifica ed ulteriori danni derivanti dal rapporto di lavoro, nonché ad impugnare ogni eventuale rinuncia o transazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 2113 c.c.” ma si tratta, a ben vedere, di una clausola di stile che non contiene alcuna specifica indicazione della qualifica rivendicata, del periodo temporale cui sarebbe riferibile la pur generica rivendicazione, né alcuna intimazione ad adempiere o messa in mora. Sul punto è stato condivisibilmente affermato che “Al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l’effetto d’Appello di Venezia oggettivo).
La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti – il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula l’uso di formule solenni, né l’osservanza di particolari adempimenti – è rimesso all’accertamento di fatto del giudice di merito ed è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità” (Cass. sez. II, n. 15140 del 31/05/2021; nello stesso senso Cass. sez. VI-I, n. 15714 del 14/06/2018).
Ne deriva l’intervenuta prescrizione della pretesa con riferimento alle mansioni svolte dal luglio 1999 al 31.07.2003.
Assorbita la valutazione circa l’ulteriore argomento di parte appellata in ordine all’exceptio iudicati, svolta relazione alla domanda inquadramento superiore nel periodo in oggetto.
2 – Anche il secondo motivo d’appello è infondato.
2.1 – Le emergenze istruttorie, come accertato anche nella sentenza di primo grado, hanno fortemente ridimensionato la descrizione delle mansioni svolte dal ricorrente nel periodo dall’aprile 2007 all’agosto 2014 rispetto a quanto descritto in ricorso e conducono a ritenere corretta la loro sussumibilità nel livello di inquadramento contrattualmente assegnato.
2.2 – La teste , dipendente di fino al pensionamento in data 1.4.2013, ha dichiarato:
“Negli ultimi anni il mio ruolo è stato di capo reparto RAGIONE_SOCIALE di Venezia, che svolgeva un insieme vario di compiti quale reparto che lavorava in service.
Ho lavorato con dal 2008 ad aprile 2013.
*** per un periodo finchè siamo rimasti a INDIRIZZO ha lavorato proprio in stanza con me, ;
poi nella nuova sede invece era in un’altra stanza con altri colleghi;
presso INDIRIZZO COGNOME si occupava di economato, Corte d’Appello di Venezia incarico ufficiale ulteriore di referente auto aziendali, incarico che in fase inziale per un periodo avevo svolto io personalmente in aggiunta alla mie altre incombenze di capo distaccamento;
la macchina di servizio era una, ad un certo punto data in disponibilità dell’ intera RAGIONE_SOCIALE Venezia;
a quel punto è stata gestita dal Distaccamento Servizi Comuni;
inizialmente il compito fu appunto affidato a me personalmente, non certo tuttavia in quanto corrispondente al mio livello, ma presumibilmente solo nell’ immediatezza per poi organizzarne la gestione, poi ha.
L’attività con referente a regime di *** era questa:
quando serviva l’ auto veniva presentata dall’ interessato una richiesta scritta firmata per autorizzazione dal suo capo reparto se il richiedente era un sottoposto o dal capo distaccamento per sé se l’ auto serviva a lui;
si doveva verificare che la macchina fosse disponibile ovvero che non fosse già prenotata;
veniva inoltre verificato che l’ interessato avesse la patente in regola;
poi l’ autorizzazione veniva firmata dal dirigente capo polo;
l’ auto veniva a quel punto consegnata, nell’ orario e giorno richiesti, con chiavi e docc (libretto, carta carburante ecc);
a fine servizio con rientro dell’ auto in sede veniva verificato che non fossero stati causati danni;
si raccoglievano eventuali segnalazioni di problemi nell’ uso;
compiti del referente erano poi tenere l’ auto in efficienza, fare benzina, caso danni, problemi, malfunzionamento, ecc contattare le ditte, che erano già individuate (preindicate), per la riparazione e portare l’ auto per l’ intervento e poi ritirarla.
In caso di sovrapposizione di richieste era il capo polo che decideva chi dovesse usarla stabilendo le priorità.
C’era una disposizione interna corposa che specificava come l’attività doveva essere svolta;
era tutto codificato.
Per un periodo c’è stata una sola d’Appello di Venezia non le ricordo.
L’ attività di risarcimento danni era svolta da che era un ottavo professional, non da , almeno così mi pare.
con altri colleghi sono stati in stanza assieme nella nuova sede, almeno mi pare Sub cap 21 ric:
non ricordo.
Il preposto diretto di ero io come capo reparto ( = capo distaccamento).
La struttura gerarchica quella era per tutti i collaboratori dell’ufficio ovvero gli stessi rapportavano direttamente con me.
Nel mio ruolo di capo distaccamento dopo il mio pensionamento è subentrato non so quanto tempo dopo o se eventualmente da subito”.
Il teste dipendente della fino al 30.6.2017, ha dichiarato:
“Ho operato presso il Dipartimento RAGIONE_SOCIALE prima come referente degli adempimenti legali e poi, dopo il pensionamento della , come capo reparto con mantenimento dell’ 8 livello fino al luglio 2014 quando sono diventato Q1 ex A (ex 9 diventato A).
Nella nuova sede ho occupato la stessa stanza di ;
so che si è occupato dell’ auto di servizio oltre a cancelleria, apparecchiature ufficio da tenere in efficienza, incarico adatto data la sua precisione, ed inoltre di raccolta delle esigenze di cancelleria.
Da quando sono diventato capo distaccamento, subito dopo il pensionamento della , gli ho delegato una parte delle vecchie mie incombenze in materia di risarcimento danni, mantenendo comunque io la supervisione di tutta la materia;
l’ ho formato nell’ utilizzo dell’ applicativo geocal ;
per lo più l’ attività riguardava danni alle barriere dei passaggi a livello, svolta a favore di la nostra competenza era, a istruttoria e conteggi già fatti dalla società cliente, redigere la richiesta di risarcimento sulla base dei dati (verbale COGNOME, individuazione responsabile, descrizione delle modalità del sx ContrCorte d’Appello di Venezia alcuna competenza nel calcolo del danno, al più inserivamo interessi e recupero spese postali;
inseriti i dati a sistema la lettera veniva generata dall’ applicativo automaticamente e andava spedita previa firma da pare del responsabile di sede che aveva la procura in merito.
Tale attività è stata da me delegata a su decisione del dirigente, appunto quando sono diventato capo reparto, e solo in parte, nel senso che ad esempio di eventuali sopralluoghi mi occupavo io, idem incontri con periti, e in ogni caso supervisione e responsabilità sono rimaste in capo a me e le esercitavo avendo i dati a sistema condivisi.
Quanto a rapporti con le forze dell’ordine non avevamo delega a rappresentare la società;
in caso di necessità di dati li richiedevamo a solo in casi eccezionale e d’intesa con abbiamo avuti rarissimi contatti diretti, di cui mi sono occupato io, soprattutto in caso di tempistiche particolarmente stringenti rispetto alla scadenza del termine di prescrizione, ad esempio per chiarimenti e avere documentazione mancante.
Nego che vi fosse un’interlocuzione diretta del ricorrente con il Dirigente;
passava le pratiche a me ed ero io che le inoltravo per la firmo dal capo ufficio;
questa era la regola, salvi casi di mia assenza.
In caso di offerte del perito inferiori al danno come indicato da chiedevamo tramite il capo Ufficio a stessa autorizzazione a chiudere;
non escludo che vi siano stati miei contatti informali diretti per chiarimenti con i miei pari grado di ad esempio verifiche se c’erano errori, ma sporadici, e comunque da parte mia e non di.
Quanto al servizio di referente auto aziendale, confermo in toto quanto dichiarato dalla teste Le testimonianze in parola, particolarmente esaustive, specifiche, dettagliate e ulteriormente riscontrate anche dalle dichiarazioni del Contr RAGIONE_SOCIALE d’Appello di Venezia cure, che le mansioni del ricorrente non comportavano ampia autonomia decisionale o di iniziativa, né significativa discrezionalità nell’attuazione delle direttive aziendali o un alto grado di specializzazione.
L’incarico di referente auto aziendali (invero solo una, o al massimo due in alcuni periodi) si risolveva, nella sostanza, nella verifica della disponibilità dell’auto in caso di richiesta, verifica che la patente dell’interessato fosse in regola, consegna e ritiro dell’automobile, mantenimento in efficienza anche occupandosi degli eventuali interventi di manutenzione contattando delle ditte già preindicate e il tutto sulla base di disposizioni interne articolate che specificavano come svolgere l’attività (“era tutto codificato” secondo quanto dichiarato dalla teste ). Quanto all’attività svolta in ambito “risarcimento danni”, i testi hanno dichiarato che il ricorrente si doveva occupare della corrispondenza compilando dei format già predisposti e utilizzando i dati trasmessi dalle società clienti, senza alcuna competenza in punto calcolo del danno e, quindi, “inseriti i dati a sistema la lettera veniva generata dall’applicativo automaticamente e andava spedita previa firma da pare del responsabile di sede che aveva la procura in merito”.
Il teste come visto, ha inoltre chiarito che era lui stesso ad occuparsi delle incombenze di maggior rilievo quali sopralluoghi, incontri con i periti, mantenendo la supervisione e la responsabilità di tale attività che, solo in parte e per gli aspetti più routinari, era stata delegata al ricorrente (come chiarito anche dal teste 2.3 – Tanto premesso e chiarito, nel corso del periodo lavorato che qui viene in rilievo, si sono succeduti due contratti collettivi.
Nella vigenza del primo (CCNL 16.04.2003), il livello di inquadramento del ricorrente era Livello tecnici specializzati d’Appello di Venezia possesso della necessaria preparazione professionale ed anche utilizzando specifiche tecnologie, svolgono attività amministrative, contabili, finanziarie, di gestione, commerciali, di analisi, di programmazione, di collaudo e verifica, richiedenti conoscenze professionali e/o specialistiche virtù delle rispettive specializzazioni”.
La declaratoria generale del livello, inoltre, fa riferimento a “lavoratori che espletano, con margini di autonomia e discrezionalità nell’ambito di procedure e istruzioni ricevute, attività richiedenti un elevato livello di conoscenza nonché professionalità e competenze tecniche, specialistiche, commerciali e/o gestionali o che hanno un contenuto professionale di maggior rilievo, finalizzate alla realizzazione di processi produttivi, anche attraverso l’addestramento al lavoro, il controllo delle attività e dei processi produttivi ed il coordinamento di personale di livello pari o inferiore. Rientrano in questo livello i lavoratori che, in possesso delle prescritte abilitazioni e sulla base delle competenze acquisite attraverso una specifica formazione o esperienza professionale maturata anche nei livelli inferiori, nell’ambito dei rispettivi settori di attività concorrono alla realizzazione dei processi produttivi anche attraverso coordinamento ed il controllo dei processi e delle attività di personale di livello pari o inferiore”.
Nel successivo CCNL 2012 il livello di inquadramento del ricorrente, già livello D Tecnici specializzati nel previgente CCNL, è pacificamente il livello B – Tecnici specializzati (sul punto le parti concordano) e lo stesso si riferisce a “lavoratori che espletano, con maggiore autonomia operativa e discrezionalità nell’ambito di procedure e istruzioni ricevute, attività richiedenti un elevato livello di conoscenza, di professionalità e di competenze tecniche, Corte d’Appello di Venezia e/o gestionali, di protezione aziendale, finalizzate alla realizzazione dei processi produttivi, anche attraverso l’addestramento al lavoro, il controllo delle attività e dei processi produttivi e il coordinamento di personale di livello pari o inferiore. Rientrano in tale livello i lavoratori che, in possesso delle prescritte abilitazioni/patenti e sulla base delle conoscenze acquisite attraverso una specifica formazione o esperienza professionale maturata nelle posizioni retributive e nei livelli professionali inferiori, nell’ambito dei rispettivi settori di attività concorrono alla realizzazione dei processi produttivi anche attraverso il coordinamento ed il controllo delle attività di personale di livello pari o inferiore”.
Tra le figure professionali esemplificative si rinviene lo Specialista Tecnico Amministrativo, la cui descrizione si riferisce a “Lavoratori che svolgono attività:
amministrative, gestionali, di supporto e collaborazione, di studio, di ricerca e di coordinamento;
specialistiche tecnico-amministrative, contabili, di controllo, verifica e collaudo, di disegno, misurazione e rilievo, di partecipazione alla progettazione nonché di collaborazione e coordinamento di particolari attività”.
Si tratta di un inquadramento del tutto in linea con le mansioni svolte dal ricorrente:
attività richiedenti delle conoscenze tecniche / specialistiche, con un certo margine di autonomia ma da svolgersi sulla base di direttive ben predefinite, senza assunzione diretta di responsabilità sui risultati.
Nel superiore livello dei Quadri, al contrario, in base al CCNL 2003, si collocano “lavoratori che, ai sensi della legge 13.5.1985, n. 190, svolgono, con autonomia decisionale, facoltà di iniziativa e discrezionalità nell’attuazione delle direttive aziendali, attività che richiedono alta professionalità, competenze ed esperienze per la gestione ed il coordinamento organizzativo e funzionale di specifici Corte d’Appello di Venezia possesso di alta professionalità che sulla base di specifici indirizzi realizzano, nell’ambito della loro attività, studi, progettazione, pianificazione ed attuazione operativa, per il conseguimento degli obiettivi aziendali. Rientrano in tale livello professionale i quadri con responsabilità diretta sui risultati e nella gestione di linee/unità operative amministrative, commerciali tecniche nella realizzazione di specifici programmi aziendali ad elevato contenuto specialistico”.
La figura professionale esemplificativa “Professional” – invocata dal ricorrente – si riferisce “Lavoratori che, sulla base di direttive aziendali e con la necessaria conoscenza ed esperienza in uno dei seguenti settori aziendali: manutenzione, circolazione, condotta, servizi di bordo, marketing, assistenza alla clientela, vendita, approvvigionamenti, logistica, amministrazione e contabilità, tecnico-amministrativo, finanza, pianificazione e controllo, personale e organizzazione, nel loro campo di attività realizzano studi di ricerca, di progettazione o di pianificazione operativa finalizzati al conseguimento degli obiettivi aziendali, anche attraverso l’utilizzo di sistemi e metodologie innovativi, nonché i lavoratori che curano la supervisione o concorrono all’attuazione operativa dei programmi aziendali e dei processi produttivi, anche con funzioni di coordinamento nell’ambito di strutture operative complesse o esercitando funzioni di rappresentanza”. Si tratta di un livello implicante ampia autonomia decisionale, discrezionalità facoltà iniziativa, alta professionalità, responsabilità diretta sui risultati e nella gestione delle unità operative amministrative.
Caratteristiche assenti nelle mansioni svolte dal ricorrente per come emergenti dagli esiti dell’istruttoria.
Anche nel successivo CCNL 2012 vengono valorizzate tali elevate Corte d’Appello di Venezia “Rientrano in questo livello i lavoratori che hanno la gestione e la responsabilità di strutture organizzative di rilievo, o ai quali, in relazione all’elevato contenuto specialistico della professionalità, sono attribuite funzioni organizzative in ambito amministrativo, commerciale o tecnico o progetti di interesse strategico per l’azienda, che comportino attività di studio, consulenza, progettazione, programmazione, pianificazione, ricerca applicazione metodologie innovative della massima rilevanza”. 2.4 – In conclusione, risulta del tutto corretta la valutazione compiuta dal giudice di prime cure e la sentenza va integralmente confermata.
3 – Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base di valori minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell’appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
– Rigetta l’appello e conferma la sentenza di primo grado;
– Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado che si liquidano, in favore di ciascuna società appellata, in Euro 3.473 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge;
Corte d’Appello di Venezia – Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell’appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 6.02.2025
Il consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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