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Rigetto appello per responsabilità professionale avvocato

La sentenza ribadisce i principi della responsabilità professionale degli avvocati, sottolineando l’importanza dell’onere della prova a carico del cliente che lamenti un danno per omesso o ritardato svolgimento di attività difensiva. In particolare, affinché la responsabilità sia accertata non basta la mera allegazione dell’esito sfavorevole di un giudizio o di una fase processuale, ma è necessaria una valutazione prognostica che, sulla base degli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento in cui l’attività professionale avrebbe dovuto essere correttamente svolta, dimostri che questa avrebbe potuto avere esito diverso e favorevole per il cliente.

Pubblicato il 23 November 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA Sezione Prima Civile

riunita in camera di consiglio e così composta Dott. NOME COGNOME Presidente rel. Dott. NOME COGNOME Consigliere Dott. NOME COGNOME Consigliere ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A N._1319_2024_- N._R.G._00000894_2022 DEL_02_11_2024 PUBBLICATA_IL_04_11_2024

nella causa n. 894 /2022 R.G. promossa da app. e difesa dall’Avv.to COGNOME NOME e NOME COGNOME ed elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica presso lo studio dell’Avv.to COGNOME NOMECOGNOME

PARTE APPELLANTE nei confronti di rapp. e difesa dall’avv.to COGNOME NOME presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica.

PARTE APPELLATA rapp. e difesa dagli Avv.ti NOME e NOME presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica.

PARTE APPELLATA rapp. e difesa dall’Avv.to COGNOME NOME COGNOME presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica.

PARTE APPELLATA , quale assicuratore per la responsabilità civile di rapp. e difesa dall’Avv.to COGNOME presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica.

PARTE APPELLATA uale assicuratore per la responsabilità civile di rapp. e difesa dall’Avv. COGNOME presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica.

CONCLUSIONI

DELLE PARTI PARTE APPELLANTE Con note di trattazione scritte depositate per l’udienza del 20.03.2024 parte appellante precisava le proprie conclusioni come di seguito:

“Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Genova, disattesa ogni contraria istanza, in totale riforma Avv. condannare le stesse al risarcimento in favore della di tutti i danni dalla stessa subiti per le causali di cui all’espositiva del presente atto, nella misura che risulterà giusta e dovuta all’esito dell’appello, determinando le poste di danno per le quali non è possibile fornire l’esatta quantificazione anche in via equitativa.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.

PARTE APPELLATA Con note di trattazione scritte depositate per l’udienza del 20.03.2024 parte appellata precisava le proprie conclusioni come di seguito:

“Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adita, contrariis rejectis, – respingere l’appello ex adverso proposto avverso la sent. n. 588/2022 del Tribunale di Massa, perché infondato in fatto ed in diritto.

In ogni caso:

– respingere ogni domanda avanzata dall’attrice appellante nei confronti dell’odierna convenuta in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata e per quella via condannare la al pagamento delle spese di lite che dovessero essere riconosciute all’ in conseguenza della sua chiamata in causa e dell’estraneità alla vicenda dell’Avv. in via subordinata – nell’ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di parte attrice appellante, condannare l’ in persona del legale rappresentate pro- tempore, al pagamento diretto in favore della della somma accertata nonché a manlevare e tenere indenne l’Avv. di ogni e qualsiasi esborso e spesa da questi sostenuto e sostenendo in conseguenza dei fatti per cui è causa; – respingere in ogni caso ogni domanda formulata nei confronti della convenuta appellata Avv. Vittoria di spese, anche generali, e competenze” Con note di trattazione scritte depositate per l’udienza del 20.03.2024 parte appellata precisava le proprie conclusioni come di seguito:

“Voglia l’Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis:

– In via preliminare accertare e dichiarare l’inammissibilità della impugnazione proposta dalla ai sensi e per gli effetti degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., per le motivazioni esposte in narrativa, con condanna alla liquidazione delle spese di lite del presente grado di giudizio;

– in via principale e nel merito, rigettare l’appello proposto dalla perché infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza impugnata e con condanna alla liquidazione delle spese di lite del presente grado di giudizio;

– In via subordinata, sempre nel merito:

nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell’appello e di riforma della sentenza impugnata con riconoscimento della responsabilità dell’Avv. Voglia la Corte limitare la condanna in applicazione degli artt. 1223, 1225 e 1227 c.c. e accertare e dichiarare l’operatività ed efficacia della polizza 302676564 stipulata con e per l’effetto dichiarare il suo diritto a venire dalla stessa manlevata e garantita ovvero ad ottenere dalla stessa restituzione di quanto venisse versato a tale titolo.

– con il favore delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

, n.q di legale rappresentante p.t. della.

, sui capitoli indicati nella II memoria e non ammessi dal giudice di prime cure”.

Con note di trattazione scritte depositate per l’udienza del 20.03.2024 parte appellata precisava le proprie conclusioni come di seguito:

“Voglia l’Ill.ma Corte di Appello di Genova:

1) Dichiarare l’appello infondato in fatto ed in diritto e comunque privo di valore giuridico, con conferma della sentenza n.588/2022 previa correzione dell’errore materiale in punto di spese, disponendone la corretta liquidazione secondo giustizia;

2) In subordine, in ogni caso, dichiarare il difetto di legittimazione attiva di e passiva dell’Avv. con ogni consequenziale pronuncia;

3) In via di ulteriore subordine, nell’ipotesi denegata di accoglimento dell’appello, qualora venisse accertata la fondatezza delle domande avanzate da anche nei confronti dell’Avv. secondo i principi della solidarietà passiva, dichiarare tenute l’Avv. l’Avv. le loro rispettive assicurazioni a garantire e manlevare l’Avv. dalle domande dell’appellante oggi riproposte e per l’effetto condannarle in via di regresso a rimborsare l’Avv. di tutte le somme che questa sia tenuta ad anticipare alla a qualsiasi titolo. Vinte le spese.

In via meramente subordinata ed istruttoria si chiede l’ammissione della prova per testi come dedotta nella memoria n. 2 ex art. 183 VI comma c.p.c. richiamando le domande ed eccezioni non accolte nella sentenza del Tribunale di Massa, che quivi si intendono riproposte.

Chiede pertanto che la causa sia trattenuta in decisone con termine ex art.190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale e replica” Con note di trattazione scritte depositate per l’udienza del 20.03.2024 parte appellante precisava le proprie conclusioni come di seguito:

“Piaccia all’eccellentissima Corte di Appello, ogni contraria istanza e/o deduzione disattesa e /o reietta, 1) in ordine al rapporto di danno:

respingere perché inammissibili e/o perché del tutto infondati sia in fatto che in diritto e/o non provati i motivi di appello proposti e per l’effetto respingere le domande tutte proposte dall’appellante contro l’appellata avv. 2) in ordine al rapporto assicurativo, per il caso in cui si dovesse ritenere, cosa che non è, che l’avv. costituendosi nel presente giudizio d’appello dovesse riproporre ex art. 346 c.p.c. la domanda di manleva assicurativa nei confronti di limitare la garanzia assicurativa alla sola quota di danno direttamente imputabile all’avv. escluso l’obbligo di risarcimento derivante dal mero vincolo di solidarietà, con applicazione dello scoperto di polizza del 5% con il minimo di € 300,00, fermo il massimale di polizza;

3) in ogni caso con vittoria delle spese e competenze anche del presente grado d’appello del giudizio.

” Con note di trattazione scritte depositate per l’udienza del 20.03.2024 parte appellata precisava le come segue:

in INDIRIZZO

rigettarsi, in quanto inammissibile e infondato, l’appello promosso dalla società con reiezione di tutte le correlate domande e per l’effetto confermarsi la sentenza del Tribunale di Massa n. 588/2022, pubblicata il 16 agosto 2022, laddove ha rigettato le domande attrici, con condanna di alla rifusione delle spese di lite di in via di estremo subordine:

nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, del gravame svolto da ridotte le domande attoree nei limiti di legge e di giustizia, circoscrivere la manleva di (quale assicuratore dell’avv. nei limiti e alle condizioni di polizza (compresi massimale e scoperto) e unicamente per la quota di responsabilità eventualmente attribuita all’avv. escluso ogni obbligo risarcitorio derivante da mero vincolo di solidarietà;

in ogni caso:

con rifusione delle spese di secondo grado, comprese spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a. Con richiesta di assegnazione di termine per note conclusionali” Fatto e diritto Con atto di citazione ritualmente notificato in data 13.2.2014 la onveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Massa gli Avv.ti chiedendo l’accoglimento delle seguenti conclusioni:

“ Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, riconosciuta la responsabilità contrattuale derivante da colpa professionale delle convenute condannare le stesse al risarcimento in favore della di tutti i danni alla stessa derivati, nella misura che risulterà giusta e dovuta all’esito dell’’istruttoria della causa.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.

La parte attrice rappresentava che nell’anno 2005 la aveva conferito agli avvocati l’incarico di resistere in giudizio all’azione introdotta da nei propri confronti dinanzi al Tribunale di Massa, Sezione lavoro.

Il ricorrente aveva convenuto in giudizio la società per il riconoscimento del diritto alle presunte provvigioni maturate in virtù del rapporto di agenzia intercorso tra sé medesimo e la (all’epoca dei fatti nel periodo compreso tra gli anni 1999 e 2005 e svoltosi, ad avviso dello stesso in violazione del proprio diritto di esclusiva.

In particolare lo stesso, su presupposto che il contratto di agenzia vigente tra le parti avesse natura di esclusiva, aveva agito per ottenere il pagamento delle provvigioni indirettamente maturate a proprio favore relativamente a contratti conclusi in proprio dall’allora all’interno dell’aria di competenza del Il Tribunale di Massa, Sezione Lavoro con sentenza n. 452/2010, aveva quindi condannato la al pagamento nei confronti del ricorrente della somma di Euro 47.693,38 a titolo di provvigioni derivanti dal sopracitato contratto. al fine di impugnare detta sentenza, conferiva incarico agli Avv. quest’ultima in qualità di domiciliataria, per l’impugnazione della decisione dinanzi la Corte d’Appello di Genova.

L’atto di citazione in appello era stato però depositato oltre il termine annuale di decadenza all’epoca luce di quanto sopra la causa era stata ugualmente iscritta a ruolo e parte convenuta con comparsa di costituzione rilevava preliminarmente in rito, l’inammissibilità dell’appello e la decadenza della parte appellante dal diritto di impugnazione, rilevando nel merito l’infondatezza della domanda.

la Corte d’Appello di Genova aveva dichiarato pertanto la domanda inammissibile poiché tardiva e aveva condannato l’appellante al pagamento delle spese processuali.

In ragione di ciò parte attrice conveniva innanzi al Tribunale di Massa al fine di sentirle condannare al risarcimento del danno dalla medesima società patito a titolo di responsabilità contrattuale.

Si costituivano in giudizio le convenute chiedendo il rigetto della domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto.

In particolare, eccepiva, in rito, l’improcedibilità dell’azione per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita e nel merito contestava che non le aveva mai conferito mandato disconoscendo le firme in calce alla delega per la proposizione del gravame e sull’atto stesso e altresì sostenendo che la parte attrice fosse sempre stata cliente esclusiva di La convenuta chiedeva altresì in caso di accoglimento della domanda di parte attrice, di essere manlevata, dalla propria compagnia assicurativa di cui chiedeva la chiamata in causa. Si costituiva altresì che lamentava il difetto di legittimazione attiva di e altresì il proprio difetto di legittimazione passiva concludendo per il rigetto della domanda attorea.

Anche costituitasi, concludeva, in via principale, per il rigetto della domanda e in via subordinata richiedeva, in caso di accoglimento delle domande di parte attrice, di essere manlevata dalla propria compagnia assicurativa i cui chiedeva la chiamata in causa.

In particolare, nella prospettazione dei fatti di causa effettuata nella comparsa di costituzione e risposta, sosteneva che la costituzione sarebbe stata effettuata tempestivamente e prima del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado ma che il plico, contente atto di citazione in appello e fascicolo di primo grado, pur giunto a Genova presso lo studio di sarebbe stata a questa consegnato, dal portiere dallo stabile, solamente in data 28.09.2011, giorno successivo al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Si costituiva altresì uale compagnia di assicurazione per la responsabilità civile di La causa veniva istruita mediante scambio di memorie e l’acquisizione di prove documentali.

Con sentenza n. 588/2022 il Tribunale di Massa così decideva:

“ 1. RIGETTA la domanda;

3. CONDANNA a rifondere alle convenute le spese processuali che liquida:

quanto all’Avv. in complessivi Euro 2.738, di cui euro 438,00 per la fase di studio, euro 370,00 per la fase introduttiva, euro 1.120 per la fase istruttoria / trattazione;

euro 810,00 per la fase decisoria, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre I.V.A e C.N.P.A come per legge;

quanto all’Avv. in complessivi Euro 2.738, di cui euro 438,00 per la fase di studio, euro 370,00 per la fase introduttiva, euro 1.120 per la fase istruttoria / trattazione;

euro 810,00 per la fase decisoria, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre IVA e C.N.P.A come per legge;

quanto all’Avv. forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre I.V.A e C.N.P.A come per legge;

quanto in complessivi Euro 2.738, di cui euro 438,00 per la fase di studio, euro 370,00 per la fase introduttiva, euro 1.120 per la fase istruttoria / trattazione;

euro 810,00 per la fase decisoria, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre 1.V.A e C.N.P.A come per legge”.

Avverso la predetta sentenza proponeva appello la formulando i seguenti motivi:

1. Errata applicazione del combinato disposto degli artt. 1703 e segg. e 2236 c.c. e relativo difetto di motivazione 2. Errata valutazione prognostica dell’appello tardivo operata dal Giudice di primo grado e difetto di motivazione sul punto 3. Riforma della sentenza con riferimento alle spese di lite Con comparsa di costituzione e risposta del 17.01.2023 si costituiva, quale parte appellata, chiedendo il rigetto dell’impugnazione in quanto immotivata in fatto e in diritto.

La medesima proponeva riproponeva le eccezioni già sollevate in primo grado in ordine al difetto di legittimazione attiva della e al difetto di legittimazione passiva di sé medesima.

Si costituiva altresì la quale, con comparsa di costituzione e risposta del 27.01.2023 preliminarmente eccepiva l’inammissibilità dell’appello, il rigetto dell’appello proposto dalla erché infondato in fatto ed in diritto chiedendo altresì in via subordinata, nell’ ipotesi di riforma della sentenza impugnata con riconoscimento della responsabilità dell’appellata, la limitazione della responsabilità in applicazione degli artt. 1223, 1225 e 1227 c.c..

L’appellata chiedeva inoltre l’accertamento e la dichiarazione di operatività ed efficacia della polizza stipulata con riproponeva inoltre le istanze istruttorie non ammesse in primo grado.

Con comparsa di costituzione e risposta del 12.01.2023 si costituiva quale appellata la quale chiedeva il rigetto dell’appello in quanto infondata in fatto ed in diritto e in via subordinata nell’ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di parte attrice appellante, la condanna della al pagamento in favore della della somma accertata nonché alla manleva in favore dell’appellata da ogni spesa da questi sostenuta per i fatti di causa.

In particolare deduceva di non aver mai ricevuto da andato per la gestione dell’appello evidenziando di aver espressamente disconosciuto la firma posta in calce alla delega rilasciata per la proposizione del gravame e quella apposta sull’atto stesso e che sul punto nessuna prova contraria era stata fornita dalla parte appellante.

Si costituiva inoltre nella qualità di compagnia assicuratrice di chiedendo, in via principale, il rigetto dell’appello poiché infondato in fatto e in diritto e in via subordinata, per il caso di accoglimento anche parziale dell’appello, la limitazione della propria responsabilità quale compagnia assicuratrice delle sopracitate parti appellate.

Con provvedimento del 22.02.2023 la Corte rigettava l’eccezione di inammissibilità ex art.348-bis c.p.c. proposta da parte appellante n qualità di compagnia assicuratrice per la responsabilità civile di parti depositavano tempestivamente comparse conclusionali e note di replica. .

sull’eccezione ex art. 342 c.p.c. I motivi sono ammissibili ex art. 342 c.p.c. in quanto sufficientemente articolati, come in seguito esposto nell’esame degli stessi.

Inoltre gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Sez. U – , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017).

L’eccezione ex art. 348 bis c.p.c. è soggetta ai termini di preclusione imposti dall’art. 348-ter c.p.c., e, pertanto, non può essere emessa dopo l’udienza di cui all’art. 350 c.p.c..

nel caso in esame la Corte ha già provveduto.

Peraltro “ ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell’art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l’appello, che è l’unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” ( Sez. 6 – L, Ordinanza n. 37272 del 29/11/2021).

2.

Sui motivi di appello principale 2.1.

Errata applicazione del combinato disposto degli artt. 1703 e segg. e 2236 c.c., errata valutazione prognostica del giudice di primo grado e lamentata perdita di chance In virtù della stretta connessione esistente tra i primi due motivi di appello proposti da parte appellante si ritiene opportuno procedere a una trattazione congiunta degli stessi.

Parte appellante deduce l’errata applicazione del combinato disposto dell’art. 1703 e dell’art. 2236 c.c. dettato specificamente in materia di prestazione d’opera intellettuale.

La parte in primo luogo richiama quanto affermato nella sentenza di primo grado secondo cui:

“ l’obbligazione dell’avvocato assunta mediante la stipulazione di un contratto professionale di prestazione d’opera intellettuale è ritenuta comunemente un obbligazione di mezzi ma non di risultato, in quanto il professionista assumendo l’incarico, si impegna a porre in essere tutte le condizioni tecnicamente necessarie per consentire al cliente la realizzazione dello scopo perseguito ma non a conseguire il risultato.

Nel caso di specie l’inadempimento contestato alle professioniste consiste nel non aver tempestivamente impugnato una sentenza di primo grado provocando l’inammissibilità dell’appello” ( vd. pag. n.2 e n.3 della sentenza impugnata).

Pur condividendo tale ricostruzione giuridica la parte appellante deduce che il Tribunale ha errato nel ritenere che le parti appellate abbiano posto in essere tutte quelle condizioni tecnicamente necessarie a consentire al cliente di poter avere una revisione nel merito del giudizio.

Le stesse, infatti, pur conoscendo o, comunque, dovendo conoscere secondo un principio di ordinaria diligenza, la tardività del deposito del ricorso in appello e le sue conseguenze, avrebbero comunque Pertanto gli avvocati sarebbero incorsi in responsabilità professionale direttamente derivante dall’inosservanza dello specifico obbligo giuridico di “porre in essere tutte le condizioni tecnicamente necessarie per consentire al cliente la realizzazione dello scopo perseguito”, venendo così meno all’obbligazione di mezzi assunta all’atto del conferimento dell’incarico professionale e tale condotta sarebbe stata conseguenza “immediata e diretta” della condotta gravemente colposa delle parti appellate e avrebbe potuto essere evitata se fosse stato adottato il corretto comportamento professionale, deontologico e giuridico.

Sul punto la parte critica l’impostazione del giudice di primo grado nella parte in cui, richiamando l’insegnamento della Suprema Corte affermava che “per accertare la responsabilità del legale, non è sufficiente allegare la circostanza che l’appello sia stato depositato oltre il termine, ma è necessario un giudizio probabilistico che dimostri il danno cagionato dal comportamento positivo omesso.

In altre parole, occorre verificare se l’evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta dell’avvocato;

in altre parole, bisogna accertare che, se il legale avesse tenuto il comportamento dovuto, in base a criteri probabilistici, il suo assistito avrebbe ottenuto il riconoscimento delle sue ragioni” (Cass. Sentenza n. 14644 del 18 luglio 2016).

La parte appellante deduce che il consapevole deposito tardivo del ricorso in appello, non comunicato al cliente, avrebbe costituito una fattispecie tipica di colpa professionale “in re ipsa”.

Tale condotta sarebbe stata fonte di responsabilità della controparte derivata dalla mancata specifica esecuzione dell’obbligo di informazione tempestiva ed avrebbe avuto natura contrattuale in forza del contratto d’opera intellettuale stipulato tra avvocato e cliente.

Parte appellante censura inoltre la sentenza impugnata nella parte in cui compie una valutazione prognostica relativa alla probabilità che la domanda dell’appellante, qualora proposta tempestivamente, avrebbe potuto essere accolta.

L’appellante deduce :

che il principio di diritto cui si era attenuto il Tribunale del Lavoro non fosse univoco, sussistendo contrasto giurisprudenziale in materia;

che la deroga al diritto di esclusiva nel contratto di agenzia sarebbe possibile anche “per facta concludentia”, tanto al momento della conclusione del contratto quanto nella successiva fase di esecuzione dello stesso;

che tale possibilità, esclusa nella sentenza presupposto del presente giudizio, costituirebbe una questione fortemente dibattuta;

che il Tribunale del Lavoro avrebbe potuto utilizzare le prove orali acquisite e che, tenuto conto delle prove testimoniali assunte in primo grado e ai comportamenti tenuti dallo stesso agente fino alla conclusione del rapporto, l’appello avrebbe potuto avere successo.

Inoltre l’appellante lamenta un danno da perdita di “chance” direttamente correlata al tardivo proposizione dell’appello.

I motivi sono infondati e devono essere respinti.

Secondo costante insegnamento della Suprema Corte , cui la parte appellante non ha fornito idonei motivi per discostarsi, «la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell’attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente» (Cass. Sentenza n. 10966 del 9 giugno 2004; e da ultimo Cass. Ordinanza n. 2109 del 19.1.2024).

prevedibile strategia difensiva, delle eccezioni e difese proposte in primo grado e degli orientamenti giurisprudenziali inerenti la materia controversa.

Nel caso in esame, come correttamente rilevato dal Giudice di RAGIONE_SOCIALE, l’impugnazione anche laddove proposta tempestivamente non avrebbe avuto ragionevoli possibilità di essere accolta.

Infatti la sentenza che avrebbe dovuto essere “tempestivamente” impugnata è stata emessa in applicazione dei principi di legge che disciplinano la materia ed espressi costantemente dalla Suprema Corte in materia.

Il giudizio presupposto aveva ad oggetto un rapporto di agenzia e il Tribunale ha ritenuto sussistente “l’esclusiva” del rapporto, contrariamente a quanto dedotto dall’attuale parte appellante.

E’ pacifico che “Il diritto di esclusiva delineato dall’art. 1743 cod. civ. (che per l’agente comporta il divieto di trattare per lo stesso ramo di affari nell’interesse di più imprese in concorrenza fra loro), investendo la stessa funzione contrattuale, costituisce un elemento naturale del contratto di agenzia che, in quanto tale, deve ritenersi presente in assenza di contraria pattuizione.

Ne consegue che, per il principio dell’art. 2697 cod. civ., l’eventuale limitazione del suddetto diritto esige adeguata prova” (Sez. L, Sentenza n. 8053 del 24/07/1999).

E’ altresì pacifico che il contratto di agenzia sia a forma scritta ad probationem :

“ al fine cioè della ricostruzione della comune intenzione delle parti, riveste un ruolo essenziale la forma scritta, richiesta ad probationem dall’articolo 1742, secondo comma, c.c., con la conseguente inammissibilità della prova per testimoni e di quella per presunzioni, cui può farsi ricorso soltanto in caso di perdita incolpevole del documento:

ciò in applicazione del primo comma dell’articolo 2725 c.c., che, in caso di forma ad probationem consente l’ammissione della prova testimoniale nel solo caso indicato dal numero 3 dell’articolo 2724 c.c., ossia in ipotesi di smarrimento incolpevole del documento, e del secondo comma dell’articolo 2729 c.c., secondo cui le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova testimoniale.

Inoltre è stato in più occasioni evidenziato che la prova del contratto di agenzia può essere fornita a mezzo scritture diverse dal contratto medesimo, ma è sempre stato fermo, nella giurisprudenza della S.C., che la scrittura deve in tal caso palesare in via diretta l’esistenza del contratto e le relative clausole, così da consentire l’interpretazione delle stesse, estesa sia al senso letterale delle parole che all’intenzione dei contraenti (Cass. 28 gennaio 2013, n. 1824; Cass. 9 ottobre 1996, n. 8838).

In altri termini, se è pur vero che la prova del contratto di agenzia può essere fornita a mezzo di scritture diverse dalla scrittura contrattuale, è altrettanto vero che la scrittura deve avere ad oggetto direttamente le intese contrattuali ed il loro contenuto, non essendo sufficiente che documenti invece semplicemente circostanze fattuali dalle quali possa poi risalirsi, per via di inferenza logica, alla stipulazione del contratto, giacché, se così fosse, il contratto verrebbe ad essere provato non dallo scritto, ma dal ragionamento presuntivo, in violazione della regola di cui si è detto” ( cass. Ordinanza n. 29422 del 24/10/2023).

Il Tribunale del Lavoro ha ritenuto, sulla base degli elementi acquisiti agli atti, la sussistenza della esclusiva nel dedotto rapporto di agenzia;

l’esclusione di tale condizione non era provata direttamente attraverso la produzione del relativo contratto, né con l’atto di appello è dedotta la sussistenza alcuna delle ipotesi sopra indicate, che avrebbero consentito una diversa valutazione.

Sicuramente non era ammissibile la prova testimoniale.

Infine si rileva che la mera condanna al pagamento degli oneri processuali dell’iscrizione tardiva in quanto non direttamente causato dalla proposizione tardiva dell’impugnazione perché esso sarebbe stato ugualmente dovuto a causa della infondatezza della stessa.

Sono assorbite , in applicazione del principio della ragione più liquida, le altre questioni sollevate dalle parti ( Cass. Sentenza n. 11458 del 11/05/2018).

2.2. Riforma della sentenza di primo grado con riferimento alle spese di lite Quale ulteriore motivo di appello, parte appellante chiede la compensazione della spese di lite di primo grado di giudizio in ragione della sua condotta “incolpevole” nella proposizione del giudizio di appello tardivo.

Il motivo è infondato e deve essere respinto in quanto era intenzione della parte proporre comunque un appello infodato.

ha eccepito l’erronea liquidazione delle spese di lite, ma tale deduzione non è sfociata in un motivo di appello incidentale e pertanto non viene esaminato.

3. Sulle spese di giudizio Le spese seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico di nei confronti di tutte le parti del giudizio.

Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e precisamente:

valore causa superiore ad € 26.000,00 nei valori medi.

1. Studio controversia:

€ 1.701,00 2. Fase introduttiva :

€ 2.058,00 3. Fase istruttoria:

€ 3.045,00 4. Fase decisionale:

€ 1.470,00 Totale per compensi avvocato:

€ 9.991,00 Si dà atto – ai fini dell’art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l’appello è respinto.

La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:

rigetta l’appello;

dichiara tenuto e condanna lla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio sostenute da er le distinte difese di che liquida per ciascuna di esse in € 9.991,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;

si dà atto ai fini di cui all’art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l’appello è respinto;

manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Così deciso in camera di consiglio in data 01.10.2024 Il Presidente Dott. NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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