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Codice Penale

Rigetto appello per restituzione somme da convivenza more uxorio

La Corte d’Appello ha rigettato la richiesta di restituzione di somme erogate durante una convivenza more uxorio, confermando la sentenza di primo grado. La decisione si basa sull’applicazione dell’art. 2034 c.c., che sancisce l’irripetibilità delle prestazioni eseguite in adempimento di un’obbligazione naturale, qualora siano proporzionate e adeguate al contesto. La Corte ha ritenuto che, nel caso di specie, le somme erogate dall’uomo fossero da considerarsi come contribuzione al ménage familiare e non come un prestito soggetto a restituzione.

R.G. n. 2686/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D’APPELLO DI MILANO

PRIMA
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
– dr. NOME COGNOME presidente relatore – dr. NOME COGNOME consigliere – dr.
NOME COGNOME – consigliere ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A N._2521_2023_-_N._R.G._ 00002686_2022_DEL_ 02_08_2023_PUBBLICATA_IL_03_08_2023

nella causa civile iscritta al R. G. n. 2686/2022, promossa in grado d’appello con atto di citazione notificato in data e posta in deliberazione sulle conclusioni precisate dalle parti all’udienza del T R A (C.F. ), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall’avv. , del Foro di , presso il cui Studio professionale, sito in , è elettivamente domiciliato;
Appellante (C.F. ), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall’avv. del Foro di , presso il cui Studio professionale, sito in 20122, , è elettivamente domiciliata;
Appellata

OGGETTO: Arricchimento senza causa – 140112

Conclusioni Per l’appellante «Voglia l’Ill.ma Corte d’Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
in totale riforma della sentenza n° 6303/2022 emessa in data dalla V Sezione Civile del Tribunale di Milano all’esito del procedimento iscritto al n° 9169/2019 R.G., pubblicata in data , notificata in data , con la quale, decidendo nel procedimento sopra indicato, promosso dal signor nei confronti di , avente ad oggetto la richiesta di restituzione della somma di € 163.900,00 corrispostale tra il ed il nel corso del rapporto di convivenza more uxorio tra loro intercorso dal 2004 al 2015, così decideva:

“ Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, definitivamente decidendo, così provvede:
respinge tutte le domande proposte dall’attore nei confronti della convenuta condanna l’attore a rifondere alla convenuta le spese del giudizio, che liquida in € 11.810,00 per compensi, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali ex art. 2 del d.m. 55/2014 e gli accessori di legge”.

IN INDIRIZZO E NEL MERITO:

Dato atto e dichiarato che il signor ha, nel periodo compreso tra il ed il , corrisposto a favore di la complessiva somma di € 163.900,00 con le modalità ed i tempi indicati nell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;

Dato atto e dichiarato che pur richiestane, non ha restituito il suddetto importo di € 163.900,00 al signor ;
Dato atto e dichiarato che non ha titolo alcuno per trattenere la suddetta somma, non potendosi ritenere che il versamento del suddetto importo sia stato eseguito in esecuzione di un’obbligazione naturale di mantenimento del nucleo familiare costituitosi a seguito della convivenza more uxorio del signor con la ma essendo documentalmente provato che il versamento della suddetta somma fosse avvenuto al solo e precipuo fine di acquistare un’abitazione da adibire ad abitazione del nucleo familiare sopra indicato e scioltosi a seguito dell’interruzione del rapporto sentimentale tra i conviventi avvenuta nel 2015; Dato atto e dichiarato, quindi, che la è indebitamente arricchita della somma pari all’importo dei versamenti in denaro eseguiti a suo favore dal signor nel periodo compreso tra il ed il per un ammontare pari ad € 132.800,00, Dichiarare tenuta a restituire al signor , ex art. 2041 c.c. la somma di € 132.800,00 oltre interessi dalla data della domanda al saldo effettivo.
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Salvis iuribus».

Per l’appellata «Piaccia all’Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare:
IN INDIRIZZO
Rigettare l’appello proposto dal sig.
perché infondato in fatto e in diritto, e conseguentemente confermare la sentenza n. 6303 emessa dal Tribunale di Milano in data e pubblicata in data NEL MERITO:
Respingere le domande tutte formulate dell’attore nei confronti della convenuta in quanto infondate in fatto ed in diritto;
IN INDIRIZZO
Ammettersi prova per interpello e testi sui capitoli articolati in memoria del e non ammesse con ordinanza del , e precisamente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I.

Il giudizio di primo grado 1.
Il signor con atto di citazione del , conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano la signora , per sentirla condannare alla restituzione della somma di euro 163.900,00, oltre interessi legali dal giorno della domanda al saldo o quella maggiore o minore che fosse stata provata in giudizio.

La somma richiesta in restituzione sarebbe stata corrisposta alla signora nel periodo intercorrente tra il 2004 e il 2014, periodo in cui era intercorsa tra le Parti una relazione sentimentale dalla quale erano nate due figlie.

Esponeva il signor che:
– il aveva sottoscritto con la un preliminare d’acquisto di una villetta sita in , villetta da adibire ad abitazione sua e della propria famiglia, versando a titolo di caparra e acconto prezzo la somma di € 85.000,00;
– in data si era recato presso la concessionaria RAGIONE_SOCIALE di ove aveva ceduto due proprie autovetture (una venduta e l’altra permutata).

In particolare, la prima, una BMW TARGA_VEICOLO, venduta a € 25.000, di cui percepiva solo € 18.000 e la seconda, una TARGA_VEICOLO, permutata per l’intero suo valore di € 7.000, allo scopo del contestuale acquisto, in favore della , di una autovettura BMW TARGA_VEICOLO, del valore di € 14.000, mediante impiego del valore della permuta e dei 7.000 residui dalla vendita della BMW TARGA_VEICOLO;
– in data aveva richiesto all’immobiliare di intestare l’immobile oggetto del preliminare alla signora , all’uopo bonificando dal suo conto corrente la somma di euro 10.400 in favore di quest’ultima, affinché ella potesse, a sua volta, provvedere a versare detto importo alla – in data il signor aveva versato altri € 34.000 alla , sempre per conto della signora – in data il signor aveva risolto il preliminare del con , contro la restituzione degli importi in precedenza versati.

Aveva inoltre consegnato alla signora assegno circolare A di € 88.400.

Ella, a sua volta, aveva ottenuto assegno circolare B, all’ordine della Successivamente, in data egli bonificava l’importo di € 9.500 in favore della signora , affinché ella provvedesse al saldo verso la – cessata la relazione e rientrato da una detenzione subita in egli aveva appreso che la signora aveva permutato l’immobile con altro, sito nel medesimo comune;
– il signor aveva allora invano richiesto in via stragiudiziale alla signora la restituzione delle somme versate in suo favore, somme di cui la stessa non aveva la disponibilità e che si era impegnata a restituirgli.
2.

Si costituiva tempestivamente la signora , contestando, in fatto come in diritto, tutte le pretese avversarie.

Esponeva in particolare la signora che il signor – aveva corrisposto spontaneamente la somma contestata, acquistando di propria iniziativa sia l’autovettura, sia l’immobile di con – operava abitualmente in totale autonomia sia sul conto corrente della stessa , sia sul conto corrente cointestato, quest’ultimo in parte alimentato dai proventi della vendita di un immobile di esclusiva proprietà della – veniva ristretto nella sua libertà personale nel 2013, con conseguente cessazione della relazione sentimentale: da tale data, lei soltanto aveva provveduto alle figlie e alla casa.

Su tali basi la si opponeva all’avversa pretesa restitutoria, ravvisando la causa dell’elargizione nell’adempimento di obbligazioni naturali ex art. 2034 c.c. e sostenendo che nella specie si trattava di contribuzioni effettuate in favore della convivente more uxorio nell’ambito della formata famiglia di fatto, dalla quale erano nate le figlie;
negava altresì che tra le parti vi fosse un accordo per la restituzione di quanto corrisposto.
3.

Dal momento che la domanda restitutoria non era stata qualificata in diritto dall’attore, il Tribunale provvedeva a qualificarla, in base alla prospettazione in fatto esposta da questi, come fondata su un contratto di mutuo perfezionato con la consegna della res, in quanto contratto reale.

Per l’effetto, l’attore veniva ritenuto gravato della prova sia della traditio, sia del titolo della stessa, ai fini della restituzione delle somme versate.

In ordine alla traditio, il Giudice di prime cure la riteneva provata limitatamente alle somme imputate per l’acquisto dell’ con (euro 25.000,00, euro 88.000,00 ed euro 9.500,00) e quindi per oltre euro 122.000;
viceversa, ne escludeva la copertura probatoria circa l’acquisto della BMW TARGA_VEICOLO, poiché il mezzo di prova offerto era consistito in schede contabili della Concessionaria, prive, come tali, di valore probatorio circa la effettiva proprietà dei veicoli alienati, in assenza di valida documentazione di supporto (certificati PRA e estratto bancario comprovante le movimentazioni).

La richiesta di ammissione di prova orale, formulata dall’attore, era stata respinta, stante il divieto di prova orale dei contratti di elevato valore, ex artt. 2721 e 2726 c.c..

Quanto alla prova del titolo, invece, nulla era stato dedotto e provato dall’attore.

Per contro, la aveva contestato l’accordo restitutorio e aveva attribuito alle somme diverso titolo, quale fondato su adempimento di obbligazione naturale, soggetta al vaglio di proporzionalità e adeguatezza nell’ambito dei rapporti patrimoniali tra i conviventi more uxorio.

Osservava il Tribunale che, a tale proposito, la aveva dimostrato di aver alimentato il conto corrente cointestato, destinato alle spese di famiglia, mediante il versamento di una somma pari a euro 93.766,63, derivante dalla vendita del citato immobile di sua esclusiva proprietà.

Di tale immobile l’attore aveva eccepito di essere comproprietario, in fatto, al 50% e tuttavia aveva omesso di fornire alcun riscontro probatorio atto a dimostrare l’allegazione.

Egli aveva richiesto ammissione di capitolo di prova orale sul punto, parimenti negata dal Tribunale per il divieto ex artt. 2721 e 2726 c.c.

L’attore aveva, altresì, omesso di provare di aver contribuito sia al pagamento del mutuo per l’immobile di con sia alle spese per il mantenimento della famiglia e delle figlie, non risultando versata alcuna somma sul conto corrente cointestato.

Pertanto, a fronte della somma di oltre euro 122.000 corrisposta dal alla e destinata all’acquisto dell’immobile di con adibito ad abitazione della famiglia, salva successiva permuta del medesimo, risultando tale somma ampiamente compensata dall’assenza di ogni contribuzione del in favore della famiglia, sostenuta unicamente dalla , nella fattispecie, secondo il Tribunale, doveva riconoscersi l’aderenza al limite di adeguatezza e proporzionalità a presidio dell’irripetibilità contemplata dall’art. 2034 c.c. e, in assenza di prova alcuna di un accordo tra le parti sulla restituzione delle somme, il primo giudice concludeva per l’irripetibilità ex art. 2034 c.c. 4.

Conseguentemente, con sentenza n. 6303/2022, emessa in data pubblicata in data , il Tribunale di Milano respingeva tutte le domande proposte dal signor nei confronti della signora condannando il primo a rifondere alla seconda le spese di giudizio, liquidate in euro 11.810,00, oltre rimborso forfetario per spese generali (15%) e accessori di legge. II.

Il giudizio d’appello 1. Con atto di citazione del , notificato in pari data, il signor proponeva appello avverso detta sentenza, ritenuta ingiusta, erronea e illegittima per (i) errata rappresentazione della realtà ed (ii) errata applicazione di legge.
Di essa domandava quindi la totale riforma, con accertamento della corresponsione della somma di euro 163.900,00 in favore della signora , con conseguente arricchimento acausale della stessa e, per l’effetto, con la di lei condanna alla restituzione di euro 132.800,00 in favore dell’Appellante, e la refusione di spese e onorari per entrambi i gradi di giudizio.
2.
Con comparsa si costituiva la signora , contestando l’appello avversario e chiedendone il rigetto, con conseguente conferma dell’impugnata sentenza e riconoscimento delle spese di lite.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo d’appello, l’Appellante deduce errata rappresentazione della realtà.
3.1.
Il motivo è infondato.
3.1.1.
Lamenta che il Tribunale sarebbe incorso in errore nel ritenere non provate le contribuzioni al pagamento del mutuo contratto dalla signora per l’acquisto dell’immobile di con nonché, in generale, al mantenimento del nucleo familiare.
L’Appellante svolge una serie di argomenti, in primo luogo negando che la signora abbia provveduto da sé al ménage familiare, impiegando una serie di importi a calcolo nient’affatto chiari.
In primo luogo, si contesta l’accertamento contenuto in sentenza che i proventi di euro 20.000,00 e 40.000,00 sarebbero giunti alla , rispettivamente, dalla vendita del di lei immobile di Dairago e da aiuti della famiglia d’origine della medesima.

Secondo il primo importo corrisponderebbe a quanto riconosciuto dalla titolo di mutuo per l’acquisto del mobilio domestico (e, come tale, soggetto a restituzione mensile nella misura di euro 396,22) e il secondo ad alienazione di quota di s.n.c.
della verso le di lei madre e sorella;
sostiene altresì che non risulterebbe assolutamente l’utilizzo di tali importi da parte della per far fronte in via esclusiva ai bisogni e alle spese del nucleo familiare.
Si censura, inoltre, l’assunto del Tribunale – secondo il quale non avrebbe contribuito al sostentamento del nucleo familiare poiché in assenza di redditi, stante la mancata presentazione di dichiarazioni dei redditi del periodo 2011/2013, unitamente alla circostanza di fatto consistente nella detenzione da questi subita in nel periodo 2010/2014 – rappresentando che avrebbe svolto attività autonoma di artigiano dal 1997 al 20101 e i relativi risparmi sarebbero stati dal medesimo destinati a tal fine.

Si precisa infine che oggetto della domanda introdotta non era la restituzione degli importi versati alla nel corso della relazione sentimentale intercorsa con la stessa dal 2004 al 2014, ma unicamente quanto versato al fine di acquistare l’immobile con al cui pagamento gli stessi avrebbero provveduto, in parte versando il residuo prezzo derivante dall’alienazione dell’immobile formalmente di proprietà della (una volta estinto il mutuo gravante sullo stesso, mutuo che sarebbe stato pagato in via esclusiva dall’Appellante) e, per la maggior parte, con le ulteriori somme che, a tal fine, il signor avrebbe fornito alla (consistenti in euro 85.000,002, euro 25.000,003, euro 44.0004).

Le rappresentazioni fattuali dell’Appellante sarebbero volte, in sostanza, a dimostrare l’inverosimiglianza della tesi accolta dal Tribunale, secondo la quale la signora avrebbe contribuito da sé sola al sostentamento del nucleo familiare, in assenza di contribuzione da parte del A conforto della tesi sostenuta, l’Appellante produce
1 Doc.
20-bis parte convenuta, fasc.
I grado.
2 Per la stipula del preliminare con la , poi risolto contro il versamento di somme utilizzate dal come provvista necessaria all’emissione di assegno circolare di euro 88.400,00 intestato alla (doc. 7 parte attrice, fasc.
I grado).
3
A mezzo bonifico del (docc. 13-16, parte attrice, fasc. I grado).
4
A mezzo di assegni circolari del periodo (docc. 5-6, parte attrice, fasc. I grado).

Organizzazione copia degli estratti conto del proprio conto corrente personale presso dai quali vorrebbe si evincesse il pagamento di ulteriori somme in favore della signora , dallo stesso Appellante imputate a contribuzione familiare.

3.1.2.
Introducendo ex novo articolate e confusive circostanze in fatto, nonché deduzioni difensive che non avevano trovato ingresso in primo grado, l’Appellante lamenta da parte del Tribunale una “errata rappresentazione della realtà”, senza, tuttavia, giungere ad esplicitare, in concreto e conclusivamente, quali censure sarebbero mosse all’impugnata sentenza.

Per un verso, infatti, le allegazioni dell’Appellante non risultano confortate da alcun riscontro probatorio atto a dimostrare quanto sostenuto:
– né in ordine a quanto effettivamente spettante alla signora in relazione alla vendita dell’immobile di – né agli eventuali risparmi derivanti dall’attività artigianale precedentemente svolta, – né, più in generale, al fatto che diversa sia stata la ripartizione alla contribuzione per il sostentamento del ménage familiare, risultando, viceversa, documentali le spese a tale fine sostenute dall’Appellata6.

Per altro verso, la corposa produzione documentale relativa agli estratti conto propri dell’Appellante, effettuata da quest’ultimo soltanto nel presente grado di giudizio, risulta inammissibile in quanto tardiva, stante il disposto dell’art. 345, comma 3, c.p.c..

E anche l’allegazione di mancata produzione per causa non imputabile alla parte attrice in primo grado, determinata, sempre secondo rappresentazione dell’Appellante, dal «notevole lasso di tempo necessario a recuperare i microfilm e fotocopiare i documenti richiestile, [ndr: sicché la ha consegnato gli stessi dopo la chiusura imposta a seguito della pandemia»7, a nulla rileva, dal momento che ben avrebbe potuto avviare il 5 Docc. 1-79, parte attrice, fasc. II grado. 6 Docc. 2, 3, 5, 16-19, 22, 23-31 parte convenuta, fasc. I grado.

7 Atto di citazione in appello, p. 11. procedimento, una volta ottenuta la documentazione ritenuta utile e di cui stimava di potersi giovare.
4. Con il secondo motivo d’appello, l’Appellante deduce errata applicazione di legge.
4.1.
Il motivo è infondato.
4.1.1.
L’Appellante ritiene che abbia errato il Tribunale a considerare ampiamente compensata la somma versata alla signora da parte del signor stante l’assenza di contribuzione alcuna in favore della famiglia, delle cui spese si sarebbe unicamente fatta carico la prima.
Contesta la prospettazione dell’irripetibilità ex art. 2034 c.c., per il fatto che la corresponsione delle somme non era esclusivamente diretta alla , con ciò esorbitando dai limiti imposti da detta norma, rendendo prospettabile un arricchimento sine causa e qualificando la domanda, nella citazione d’appello e anche nella successiva conclusionale, quale domanda ex art. 2041 c.c..

4.1.2.
Nel giudizio di primo grado, il sosteneva di aver diritto al pagamento delle somme erogate in favore della signora in virtù di un impegno, da parte di quest’ultima, alla loro restituzione.
In difetto, da parte dell’attore, di qualificazione iure della domanda, il Tribunale correttamente riconduceva la stessa a un contratto di mutuo, richiedendo, ai fini dell’accoglimento della spiegata domanda, tanto la prova della traditio, quanto quella dell’impegno restitutorio, in applicazione della più recente giurisprudenza di legittimità8.
Ritenendo parzialmente provato, in termini quantitativi, il primo elemento, ma in assenza di alcuna prova sul secondo, il Tribunale aderiva, invece, alla prospettazione di parte convenuta, che, contestando il titolo della consegna, dedotto e non provato dall’attore, ed eccependo di non essersi mai impegnata alla restituzione delle somme, assumeva che le stesse erano state versate in esecuzione di un’obbligazione naturale.
Il Tribunale, quindi, effettuando correttamente il giudizio imposto dai princìpi di proporzionalità e adeguatezza a presidio del bilanciamento tra le 8 Cass., , n. 27372; Cass., , n. 35959; Cass., , n. 17410; Cass., , n. 30944; Cass., , n. 9541.
rispettive posizioni delle parti nella contribuzione al sostentamento della famiglia, preso atto dell’ampia compensazione tra le somme versate e l’assenza di ulteriore contributo al ménage familiare, risultante dalla ricostruzione dei rapporti patrimoniali tra i conviventi more uxorio, non poteva che negare il diritto alla restituzione, facendo piena applicazione dell’art. 2034 c.c..
E la nuova qualificazione della domanda, proposta dall’Appellante nel presente grado di giudizio e fondata su un arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., deve ritenersi tardiva e inammissibile per espresso disposto dell’art. 345, comma 1, c.p.c., con conseguente rigetto del gravame.
5.
In applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico dell’Appellante le ulteriori spese del grado, che pare congruo liquidare – secondo il D.M. , n. 147 e ai minimi dello scaglione di riferimento per valore di causa (indeterminabile) – nella misura di euro 8.470,00 (di cui euro 2.518,00 per la fase di studio, euro 1.665,00 per la fase introduttiva ed euro 4.287,00 per la fase decisionale), oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A., se e in quanto dovuti.

La Corte d’appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, sull’appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6303, pubblicata in data , così provvede:
– rigetta integralmente l’appello e conferma pertanto la sentenza impugnata;
– condanna a rifondere a le ulteriori spese del grado, che liquida in complessivi euro 8.470,00, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A., se e in quanto dovuti;
– dà atto che sussistono, in capo alla parte appellante, i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto a norma del comma 1 – bis art. 13 cit. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del Il presidente est.
NOME COGNOME

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