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Codice Penale

Rigetto appello per rimborso spese accessorie volo cancellato

La sentenza conferma che in caso di cancellazione del volo per causa eccezionale, il passeggero ha diritto al rimborso del biglietto o alla riprotezione su altro volo. Se opta per la riprotezione, il vettore è responsabile delle spese di trasferimento solo se il volo alternativo parte da un aeroporto diverso. Il rifiuto della riprotezione comporta la perdita del diritto al rimborso delle spese accessorie.

Pubblicato il 05 November 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

N. R.G. 7311/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA Sezione Prima

Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._R.G._00007311_2020 DEL_03_10_2024 PUBBLICATA_IL_04_10_2024

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 7311/2020 promossa da:

(C.F. C.F. (C.F. tutti con il patrocinio dell’avv. COGNOME NOME e dell’avv. COGNOME contro (C.F. con il patrocinio dell’avv. COGNOME, dell’avv. COGNOME NOME e dell’avv. COGNOME NOME COGNOME

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da note sostitutive d’udienza di precisazione delle conclusioni:

per parte appellante:

come da atto di citazione d’appello:

“Voglia la Corte di Appello adita, in riforma della sentenza n. 507/2020 depositata e resa pubblica in data 25.05.2020 dal Giudice di Pace di Venezia nella persona del Giudice Avv. NOME COGNOME a definizione del procedimento recante R.G. n. 1203/2019 a tutt’oggi non notificata ed in accoglimento del presente appello per i motivi innanzi esposti, accertare e dichiarare:

C.F. C.F. C.F. 1) l’inadempimento della convenuta , in p.l.r.p.t, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di trasporto aereo concluso con gli odierni appellanti;

2) la condanna, per conseguenza, in p.l.r.p.t ai sensi degli artt. 5, 8 e 9 del Regolamento CE n. 261 dell’11 febbraio 2004, al pagamento in favore degli istanti della somma complessiva pari ad € 985,50, oltre interessi legali dal fatto al soddisfo, per le circostanze dedotte in premessa e documentalmente provate a titolo di rimborso delle spese sostenute, per acquisto del nuovo volo, alloggio e trasporti in conseguenza della cancellazione del volo EZY8071 del 21.12.2018 e della mancata assistenza fornita dalla convenuta compagnia aerea; 3) la condanna, infine, della , in p.l.r.p.t. , al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, nonché del primo grado, conformemente ai parametri di cui al D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori, ex art. 93 c.p.c., che si dichiarano antistatari”;

per l’appellata:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis Per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta, dichiarare l’improcedibilità e/o rigettare l’appello dei signori , confermando integralmente la sentenza n. 507/2020 emessa dal Giudice di Pace di Venezia pubblicata il 25.05.2020.

Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge”.

Fatto e motivi della decisione Con l’atto di citazione d’appello, gli appellanti allegavano che, sin dal primo grado, avessero sostenuto di aver trascorso un periodo di soggiorno a Londra e che, al fine di far rientro in Italia e raggiungere quindi da Londra Gatwick la destinazione di Venezia, avessero acquistato, tramite il sito web di i biglietti per il volo TARGA_VEICOLOCODICE_FISCALE in partenza il giorno 21.12.2018 alle ore 20.30.

Il giorno della partenza, dunque, gli istanti si sarebbero recati con ampio anticipo all’aeroporto di Londra Gatwick e, raggiunto il banco check-in di avrebbero appreso che il volo TARGA_VEICOLO delle ore 20.30 con destinazione Venezia fosse stato cancellato.

In tale occasione, gli operatori della convenuta compagnia aerea avrebbero abbandonato gli istanti in aeroporto, senza offrire loro alcuna tipo di assistenza o informazione riguardo la possibilità di riprotezione su di un volo alternativo, per fare rientro in Italia.

Gli appellanti, quindi, sarebbero stati costretti a provvedere autonomamente ed ad acquistare a loro spese da dei nuovi biglietti per il primo volo disponibile:

CODICE_FISCALE con partenza prevista due giorni dopo, ovvero il 23.12.2018 alle ore 08.05, dal diverso aeroporto di Manchester, con arrivo previsto a Venezia alle ore 11.25, sborsando così la somma di Euro 494,55, oltre alle seguenti ulteriori spese necessarie durante i giorni di forzata permanenza a Londra:

Euro 206,47, per il pernottamento presso la struttura RAGIONE_SOCIALE di Manchester ed ulteriori Euro 284,48, per trasporti vari da e per gli aeroporti.

Gli appellanti, quindi, chiedevano la riforma della sentenza di primo grado, che aveva rigettato tutte le loro domande, sulla base delle seguenti argomentazioni:

“Nella fattispecie, come dalla convenuta dimostrato, la cancellazione del volo Londra-Venezia è stata determinata dalla presenza di droni in zona decollo come dimostrato dalla comunicazione della Federal Aviation Administration dalla quale si evince la chiusura dell’aeroporto di Gatwick durante la giornata del 21/12/2018.

Orbene pare allora all’adito Giudice che la convenuta abbia dimostrato l’eccezionalità dell’inconveniente sul piano causale, dal momento che la chiusura dell’aeroporto aveva reso necessario cancellare il volo che non sarebbe potuto decollare.

Va altresì evidenziato che la convenuta, in ottemperanza a quanto stabilito nell’art. 9 del richiamato regolamento, si è adoperata per limitare i disagi offrendo ai passeggeri il rimborso del prezzo del biglietto o la riprotezione su altro volo, ma gli attori hanno spontaneamente deciso di rinunciare al viaggio loro offerto non presentandosi al gate di entrata e preferendo partire in altro giorno, sempre con volo Avendo la convenuta Compagnia fornito la prova liberatoria richiesta, la domanda attorea va respinta. Per motivi di equità si ritiene giustificata la compensazione delle spese di lite”.

I motivi di appello erano i seguenti:

erroneita’ ed illegittimita’ delle statuizioni contenute nella sentenza impugnata, relativamente alla ritenuta ottemperanza della convenuta:

agli obblighi di assistenza ex artt. 8 e 9 reg. ce. 261/2004 ed all’onere probatorio sulla stessa gravante.

Gli appellanti ritenevano, invero, di aver dimostrato il danno patrimoniale subito, in conseguenza della cancellazione dell’originario volo e della carenza di assistenza da parte di (attraverso la documentazione prodotta in All. 4-5-6 attestante le spese per acquisto del nuovo volo, per alloggio e per trasporti), per la somma complessiva di Euro 985.50.

Sostenevano, inoltre, di non aver mai avanzato richiesta di “compensazione pecuniaria” ex art. 7 Reg. CE 261/2004, bensì di aver richiesto il risarcimento dovuto ex art. 5 del medesimo Regolamento CE, secondo cui, anche nei casi di cancellazione del volo a causa di un fatto eccezionale, sussisterebbe comunque il diritto del viaggiatore ad ottenere il rimborso del volo non fruito o l’imbarco su di un volo alternativo (ex art. 8) e la dovuta assistenza (ex art. 9).

Il Giudice di prime cure, invece, in violazione del principio di cui all’art. 2697 c.c., in carenza di qualsiasi elemento seppur indiziario in tal senso, avrebbe erroneamente ritenuto che avesse adeguatamente assolto l’onere probatorio circa l’avvenuto adempimento dei citati obblighi di assistenza, ex artt. 8 e 9 Reg. Ce 261/2004.

La circostanza dedotta da in ordine all’avvenuta “riprotezione su un volo del giorno successivo”, infatti, non sarebbe, invece, provata e non potrebbe escludere il diritto al rimborso, degli appellanti, delle spese sostenute per acquisto del nuovo volo, per i trasporti e per il pernottamento.

Gli appellanti concludevano, quindi, come già riportato nelle premesse del presente provvedimento.

Con la comparsa di costituzione in appello, ribadiva di aver offerto ai passeggeri la scelta tra il rimborso del prezzo dei biglietti non fruiti e la “riprotezione” gratuita sul volo del giorno successivo operante la medesima tratta.

Gli odierni appellanti, dunque, pur avendo optato per la riprotezione sul volo del giorno successivo (che avrebbe effettivamente garantito, riservando loro i posti sul volo sull’aeromobile preposto ad operare il volo) avrebbero successivamente rinunciavato spontaneamente al viaggio, non presentandosi al gate in tempo utile per l’imbarco.

Tale circostanza sarebbe stata provata, in I grado, dalle schermate del sistema informatico d’imbarco depositate in atti, dalle quali gli attori sarebbero risultati non presentatisi:

“NS” e cioè “no–show” (cfr. Doc. 4 del fascicolo di primo grado).

Le norme del Regolamento CE n. 261/2004 applicabili alla fattispecie, dunque, sarebbero state proprio quelle citate dagli odierni appellanti:

gli articoli 5 e 8, i quali stabilirebbero i diritti dei passeggeri, e i corrispondenti doveri del vettore, in caso di cancellazione del volo.

Tuttavia, secondo l’interpretazione fornita dall’appellata, l’art. 8 non imporrebbe al vettore di mettere immediatamente a disposizione del passeggero un volo alternativo, poiché la locuzione utilizzata legislatore comunitario sarebbe, invece, “appena possibile”:

la prospettiva temporale entro la quale la compagnia aerea dovrebbe provvedere a riaccomodare il passeggero su un volo alternativo si misurerebbe in giorni e non in ore.

Gli odierni appellanti, dunque, sarebbero stati riprotetti sul volo del giorno successivo EZY19971 del 22.12.2018 (come sarebbe stato provato dal doc. 4 del fascicolo di primo grado).

Stante la mancata presentazione al gate degli appellanti, avrebbe riconosciuto spontaneamente ai passeggeri l’unica opzione residua, ossia il rimborso di Euro 43,89 del prezzo del biglietto non utilizzato, che, infatti, sarebbe stato tempestivamente effettuato il giorno 14.01.2019 (come risulterebbe sempre dal doc. 4 del fascicolo di primo grado), sulla carta di credito utilizzata per l’acquisto dei biglietti aerei, di titolarità dell’appellante sig.

Sulla valenza probatoria di copia degli screenshot del software di l’appellata richiamava la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 8736/2018, secondo cui la riproduzione di uno “screenshot” rappresenterebbe una prova legale a tutti gli effetti, a prescindere dalla sua autenticazione:

“L’estrazione di dati archiviati in un supporto informatico non costituisce accertamento tecnico irripetibile anche dopo l’entrata in vigore della L. 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto unicamente l’obbligo per la polizia giudiziaria di rispettare determinati protocolli di comportamento, senza prevedere alcuna sanzione processuale in caso di mancata loro adozione, potendone derivare, invece, eventualmente, effetti sull’attendibilità della prova rappresentata dall’accertamento eseguito (Sez. 5, n. 11905 del 16/11/2015 dep. 21/03/2016 Rv. 266477; Sez. 2, n. 29061 del 01/07/2015 Rv. 264572).

I dati di carattere informatico contenuti nel computer, in quanto rappresentativi di cose, rientrano tra le prove documentali (Cass. Sez. 3, n. 37419 del 05/07/2012 Rv. 253573) e l’estrazione dei dati è una operazione meramente meccanica, sicché non deve essere assistita da particolari garanzie”.

Dal combinato disposto degli artt. 5 e 6 con gli artt. 8 e 9 del Regolamento C.E. 261/2004, quindi, parte appellata sosteneva che le spese accessorie dei passeggeri avrebbero potuto essere poste a carico della Compagnia aerea nella sola ipotesi in cui essi avessero optato per la riprotezione gratuita:

dal comma 3 dell’art. 8 del Regolamento C.E. citato, invero, si evincerebbe che le spese di trasferimento intermedio del passeggero siano poste a carico del vettore aereo solamente nei casi previsti dalle lett. b) e c) del comma 1 (ossia nell’ipotesi di riprotezione), e non anche nel caso in cui il passeggero abbia optato per il rimborso del prezzo del biglietto e riorganizzato autonomamente il proprio viaggio.

L’appellata concludeva, quindi, come già riportato in premessa.

In seguito alla prima udienza, la causa veniva rinviata per p.c. dal primo GI assegnatario, dott.ssa COGNOME che, invece, alla successiva udienza, rimetteva le parti in mediazione, rinviando, all’esito l’udienza di pc;

all’esito, negativo, della mediazione, la causa veniva riassegnata allo scrivente GI e nuovamente rinviata, alla luce della contestuale riassegnazione a questo stesso GI di molte cause di iscrizione a ruolo ultra triennale, tutte provenienti dal precedente ruolo della dott.ssa COGNOME.

L’udienza di p.c., dunque, veniva fissata per il giorno 15.02.2024 e sostituita con note scritte e x ar.t 127ter cpc.

La causa, dunque, veniva trattenuta in decisione con ordinanza pubblicata il 19.02.2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.

Decorsi detti termini, dunque, si rileva che l’appello è infondato.

E’ pacifico, in primis, che la cancellazione del volo sia avvenuta per causa non imputabile al vettore, circostanza che esclude l’applicabilità dell’art. 7 Reg. Ce 261/2004:

gli appellanti, invero, non hanno richiesto la relativa compensazione pecuniaria.

La causa verte, dunque, solo con riguardo all’applicazione degli artt. 5, 8 e 9 del Reg. citato.

L’offerta di riprotezione dei passeggeri è stata effettivamente dimostrata dall’appellante, in I grado, con la produzione del doc.

4: copia della schermata del sistema informatico di gestione del check in da cui risulta la prenotazione dei loro posti nel volo del giorno successivo alla data del volo cancellato.

La circostanza non è stata specificatamente contestata dagli appellanti, che si sono limitati a sostenere, genericamente, di non aver ricevuto alcuna assistenza in aeroporto, ma non hanno negato di aver ricevuto comunicazione della prenotazione a loro nome del volo alternativo né, tantomeno, hanno contestato l’efficacia probatoria della copia prodotta, ex art. 2719 cc. E’ pacifico, invece, che gli appellanti non si siano presentati al check-in di detto volo alternativo ed abbiano, invece, acquistato un volo diverso, in partenza addirittura due giorni dopo, rispetto a quello cancellato, ossia successivamente al volo offerto quale riprotezione, e, addirittura, da un’altra città, Manchester, rispetto a quella di partenza originaria, Londra. Appare evidente, dunque, l’infondatezza della pretesa degli appellanti di ottenere il rimborso delle spese sostenute per il pernottamento in albergo e per il trasferimento all’aeroporto di Manchester, oltre che per l’acquisto del nuovo volo, da Manchester a Venezia.

L’appellata ha pienamente adempiuto ai suoi obblighi di riprotezione, come dimostrato dal doc. 4, fornendo un volo alternativo il prima possibile e, altresì, a condizioni pari a quello di oggetto di cancellazione, ossia con partenza dallo stesso aeroporto e per la stessa destinazione.

E’ pacifico, altresì, che, all’esito del mancato utilizzo di tale servizio da parte degli appellanti, l’appellata abbia spontaneamente rimborsato a loro favore il prezzo d’acquisto del volo cancellato.

Gli appellanti, dunque, hanno liberamente rifiutato di avvalersi della riprotezione fornita, ottenendo, dunque, l’unica prestazione residua loro spettante:

il rimborso del biglietto.

Appare palese, dunque, secondo buona fede, che essi non abbiano diritto ad alcun rimborso ulteriore, dato che il risarcimento delle spese accessorie è stabilito dall’art. 5 Reg. CE 261/2004 solo per l’ipotesi in cui il viaggiatore si avvalga della riprotezione offerta dal vettore, rientrando, dunque, le spese conseguenti, nella sfera di responsabilità di quest’ultimo:

“Articolo 5 Cancellazione del volo 1. In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati:

a) è offerta l’assistenza del vettore operativo a norma dell’articolo 8;

b) è offerta l’assistenza del vettore operativo a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 9, paragrafo 2, nonché, in caso di volo alternativo quando l’orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere per il nuovo volo è rinviato di almeno un giorno rispetto all’orario di partenza previsto per il volo cancellato, l’assistenza di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c)”;

“Articolo 8

Diritto a rimborso o all’imbarco su un volo alternativo 1.

Quando è fatto riferimento al presente articolo, al passeggero è offerta la scelta tra:

a) – il rimborso entro sette giorni, secondo quanto previsto nell’articolo 7, paragrafo 3, del prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato, per la o le parti di viaggio non effettuate e per la o le parti di viaggio già effettuate se il volo in questione è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale del passeggero, nonché, se del caso:

– un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile;

b) l’imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile;

o c) l’imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, ad una data successiva di suo gradimento, a seconda delle disponibilità di posti.

2.

Il paragrafo 1, lettera a), si applica anche ai passeggeri i cui voli rientrano in un servizio “tutto compreso”, ad esclusione del diritto al rimborso qualora tale diritto sussista a norma della direttiva 90/314/CEE.

3. Qualora una città o regione sia servita da più aeroporti ed un vettore aereo operativo offra ad un passeggero l’imbarco su un volo per un aeroporto di destinazione diverso da quello prenotato dal passeggero, le spese di trasferimento del passeggero dall’aeroporto di arrivo all’aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione o ad un’altra destinazione vicina, concordata con il passeggero, sono a carico del vettore aereo operativo”.

“Articolo 9

Diritto ad assistenza 1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, il passeggero ha diritto a titolo gratuito:

a) a pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa;

b) alla sistemazione in albergo:

– qualora siano necessari uno o più pernottamenti, o – qualora sia necessario un ulteriore soggiorno, oltre a quello previsto dal passeggero;

c) al trasporto tra l’aeroporto e il luogo di sistemazione (albergo o altro)”.

E’ evidente, dunque, che il rimborso del biglietto sia alternativo rispetto alla riprotezione tramite imbarco su altro volo e che solo nel caso di accettazione, da parte del passeggero, dell’imbarco sull’altro volo offertogli, il vettore sia tenuto alle spese di trasferimento, ove il volo alternativo fornito parta da altro aeroporto.

Inoltre, solo nell’ipotesi in cui il passeggero non si avvalga del rimborso (opzione a) dell’art. 8), bensì accetti la riprotezione offertagli (ipotesi b) e c) dell’art. 8), il passeggero ha diritto all’assistenza di cui all’art. 9, par. 1 lett. b) e c) (sistemazione in albergo e trasporto), come specificato espressamente dal già citato art. 5, par. 1 lett. b) (“nonché, in caso di volo alternativo quando l’orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere per il nuovo volo è rinviato di almeno un giorno rispetto all’orario di partenza previsto per il volo cancellato, l’assistenza di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c)”).

Ne conseguono il rigetto dell’appello, la conferma integrale della sentenza di I grado impugnata e la condanna degli appellanti alle spese di lite, liquidate secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore di riferimento (sino ad euro 1.100,00).

Il Tribunale, assorbita o rigettata ogni ulteriore istanza, definitivamente pronunciando:

1) rigetta l’appello, confermando integralmente la sentenza impugnata, n. 507/2020 emessa dal Giudice di Pace di Venezia, pubblicata il 25.05.2020;

2) condanna altresì gli appellanti, in solido, a rimborsare all’appellata le spese di lite, che si liquidano in euro 662,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.p. A., dando atto della sussistenza dei presupposti applicativi dell’art. 13, co. 1quater, DPR 115/2002.

Venezia, 3 ottobre 2024.

Il Giudice dott.ssa NOME COGNOME

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