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Rigetto azione revocatoria fallimentare

L’azione revocatoria fallimentare ex art. 67 L.F. richiede la prova della conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo che ha beneficiato del pagamento. Tale prova deve essere fornita dal curatore con elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti che dimostrino la consapevolezza del terzo circa la decozione del debitore.

Pubblicato il 18 October 2024 in Diritto Fallimentare, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE FALLIMENTARE RG NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO nella persona della Dott.ssa NOME COGNOME ha emesso la seguente

SENTENZA N._14784_2024_- N._R.G._00054012_2022 DEL_01_10_2024 PUBBLICATA_IL_02_10_2024

nella causa civile di primo grado, trattenuta per la decisione all’udienza del 9.4.2024 e vertente TRA (C.F. rappresentata e difesa per delega rilasciata su foglio separato e allegato all’atto di citazione dal prof. avv. NOME COGNOME l’avv. NOME COGNOME e dall’avvocato stabilito (advocat) NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata nel loro studio in INDIRIZZO Milano, ATTORE rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME (C.F. – pec ) con studio a Milano corso di INDIRIZZO e dal prof. avv. NOME COGNOME (C.F. pec , con studio a Milano INDIRIZZO in via disgiuntiva tra loro, ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell’avv. NOME COGNOME all’indirizzo per procura ex art. 83 terzo comma c.p.c. in calce al presente atto. CONVENUTA MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE C.F. C.F. per l’ udienza dell’14.12.22 per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

1.accertare e dichiarare inefficaci nei confronti della massa dei creditori di , e per l’effetto, revocare per tutti i motivi espressi ex artt. 6 d.l. n. 347/2003, 49 d.lgs. n. 270/1999 e 67 co. 2 l.fall. i pagamenti effettuati nel periodo compreso tra il 05 giugno 2018 e il 05 dicembre 2018 da amministrazione nei confronti di per un totale di € 78.196,04 ovvero per la diversa somma che dovesse essere determinata corso causa all’occorrenza in via equitativa.

2. per conseguenza condannare persona del legale rappresentante pro tempore a pagare in favore di la somma totale di € 78.196,04 ovvero la diversa somma che dovesse essere determinata in corso di causa all’occorrenza in via equitativa per i motivi espressi con interessi e danno da svalutazione.

3. in via alternativa rispetto a quanto richiesto ai n. 1 e 2, accertare e dichiarare inefficaci nei confronti della massa dei creditori di , e per l’effetto, revocare per tutti i motivi espressi ex artt. 6 d.l. n. 347/2003, 49 d.lgs. n. 270/1999 e 67 co. 3 lett. a) l.fall. i pagamenti effettuati nel periodo compreso tra il 05 giugno 2018 e il 05 dicembre 2018 da amministrazione straordinaria nei confronti di per un totale di € 78.196,04 ovvero per la diversa somma che dovesse essere determinata corso causa all’occorrenza in via equitativa.

4. per conseguenza condannare persona del legale rappresentante pro tempore a pagare in favore di la somma totale di € 78.196,04 ovvero la diversa somma che dovesse essere determinata in corso di causa all’occorrenza in via equitativa con interessi e danno da svalutazione e per l’effetto condannare corrispondere/restituire alla procedura attrice il predetto complessivo importo di euro 99.606,35 (novantanove-milaseicentosei/35), oltre interessi legali a far data dai versamenti al saldo effettivo;

[.. è stata costituita nel 1976 ed è specializzata nella progettazione e costruzione di edifici e infrastrutture “chiavi in mano”, nella fornitura e manutenzione di strumentazione elettromedicale e nella gestione di strutture sanitarie.

Nel 2012 le sue azioni vengono integralmente acquistate da entra così a far parte del Gruppo RAGIONE_SOCIALE

– Condotte ha depositato l’8 gennaio 2018 un ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato in bianco ex art. 161 co. 6 l.fall..

Successivamente ha tentato di raggiungere un accordo con il ceto bancario per ristrutturare il proprio debito e continuare l’attività.

Fallito questo tentativo, in data 17 luglio 2018 COGNOME ha richiesto essere ammessa alla procedura amministrazione straordinaria ex art. 2 co. 2 del d.l. n. 347/2003.

Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 06 agosto 2018, è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ex d.l. n. 347/2003.

il 14 agosto 2018 con sentenza n. 642/2018, il Tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza di ai sensi dell’art. 4 co. 1 del d.l.

n. 347/2003.

– Anche la situazione di crisi di inizia a emergere (almeno formalmente) nel corso del 2017 ed è manifestata da una serie di circostanze indicate nella Relazione sulle cause di insolvenza quali:

la sospensione dei fidi da parte di alcune banche a partire dalla fine del 2017;

la carenza di liquidità già a partire dall’ultimo trimestre 2017;

l’impossibilità di procedere con il rimborso della quota capitale delle rate di finanziamento in scadenza al 31 dicembre 2017;

il contestuale mancato rispetto dei covenants;

il cospicuo incremento del valore degli scoperti di conto corrente che nel corso dell’ultimo trimestre del 2017 raggiunge il valore di quasi € 40.000.000,00;

i ritardi nei pagamenti di fornitori, subappaltatori e professionisti che, a loro volta, fanno sì che sia destinataria di numerose lettere di messa in mora e ingiunzioni di pagamento e subisca atti di pignoramento presso terzi o addirittura istanze di fallimento;

la definizione di piani di rientro con i creditori, che inizialmente la società è in grado di rispettare ma che diventano sempre meno sostenibili sino a rimanere inadempiuti;

le operazioni di dismissione di attività produttive per far fronte temporaneamente alle carenze di liquidità.

principalmente alla svalutazione di crediti vantati nei confronti della controllante per 28.000.000,00.

I dati economici poi peggiorano ulteriormente nel corso dell’esercizio 2018 come comprovato anche dalla situazione patrimoniale al 30 giugno 2018.

Per questi motivi anche cerca un accordo con le banche.

Il tentativo però non riesce tra l’altro perché condizionato negativamente dalle vicende di In questo quadro l’Amministratore Unico dott. nominato il 1° ottobre 2018 ha preso atto dello stato di “conclamata insolvenza” di e ha chiesto l’estensione a della procedura di amministrazione straordinaria di Questa estensione è stata concessa con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 05 dicembre 2018 cui è seguita con sentenza del 20 dicembre 2018 del Tribunale di Roma la dichiarazione dello stato di insolvenza di. Per conseguenza dal 05 dicembre 2018 anche è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ex d.l. n. 347/2003.

In data 03 giugno 2019 è stata redatta la Relazione sullo stato di insolvenza di ed infine è stato depositato il programma ex art. 27 co. 2 lett. a) d.lgs. n. 270/1999 (doc. I 13) che è stato approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 22 luglio 2019.

ha effettuato pagamenti di debiti liquidi ed esigibili e/o comunque ha posto in essere atti a titolo oneroso nei confronti di nei sei mesi anteriori all’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.

Questi atti pregiudicano le ragioni della massa dei creditori e pertanto, secondo la prospettazione resa da parte attrice, devono essere revocati quantomeno ex artt. 6 d.l. n. 347/2003, 49 d.lgs. n. 270/1999 e 67 co. 2 l.fall.

Infatti durante il periodo sospetto sono stati effettuati dei pagamenti a favore di per un totale di € 78.196,04, e precisamente:

il 22 giugno 2018 effettuato a favore di un pagamento per € 35.000,00 ;

il 07 settembre 2018 ha effettuato a favore di un pagamento per € 43.196,04.

Questi pagamenti sono stati fatti da per debiti liquidi ed esigibili nei confronti di e comunque rappresentano atti a titolo oneroso verso la convenuta, sussiste pertanto il requisito oggettivo previsto dall’art. 67 co. 2 l.fall. per l’esercizio dell’azione revocatoria.

Si costituiva ritualmente la convenuta società.

In via preliminare eccepiva la intervenuta decadenza avvenuta nel caso di specie con sentenza del Trib. Di Roma nr. 642 del 14 agosto 2018.

Poiché l’atto di citazione è stato notificato il 19.4.22 l’attore sarebbe decaduto dall’azione revocatoria.

Nel merito parte convenuta eccepiva la non applicabilità dell’art. 67 L.F.II co. , in quanto agli atti non sarebbe stata fornita alcuna prova che l’accipiens fosse a conoscenza dello stato di insolvenza del debitore.

Invocava inoltre l’esimente di cui all’art.67 III co. L.F. lettera a) essendo i pagamenti intervenuti nei termini d’uso.

Eccepiva inoltre la circostanza che fosse creditrice di di un importo complessivo derivante da un unico rapporto e che il credito complessivo fosse stato oggetto di disamina in sede di verifica del passivo dell’amministrazione straordinaria, pertanto deduceva che il provvedimento di ammissione al passivo creasse una preclusione interna alla procedura che impedisce agli organi di quest’ultima di agire in revocatoria nei confronti dei pagamenti precedenti, che hanno concorso a determinare la misura residua del credito vantato da ed ammesso al passivo. Formulava infine eccezione di compensazione con il maggiore credito vantato dai FRAGIONE_SOCIALE di Maggio per essere stati ammessi al passivo per importo superiore.

Alla luce di quanto dedotto così concludeva:

Voglia l’Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria del caso, così giudicare:

– rigettare tutte le domande avversarie siccome nulle e/o inammissibili e/o improcedibili e/o comunque infondate, in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in atti e per gli ulteriori motivi che saranno eventualmente ravvisati.

Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario spese generali 15% e accessori di legge.

All’udienza del 9.4.24 la causa, documentalmente istruita, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..

In via preliminare, va disattesa la eccezione formulata da parte convenuta di intervenuta decadenza dell’attore dall’azione ex art. 69 bis della legge fallimentare in quanto il coordinamento normativo degli art. 49 del D.L. 270/1999 (in forza del quale le azioni revocatorie possono essere esperite solo dopo l’autorizzazione all’esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali) e 69 bis della Legge fallimentare (che fissa in tre anni il termine per l’esercizio dell’azione revocatoria fallimentare a partire dell’autorizzazione ministeriale all’esecuzione del programma di cessione dei beni aziendali. Solo da tale data, dunque, inizia a decorrere il termine decadenziale di cui all’art. 69 bis, comma 1, L.F.;

nella specie, l’autorizzazione ministeriale intervenuta con provvedimento del 22.07.2019, l’atto di citazione è stato ritualmente notificato il 21.7.2022.

Nel merito tuttavia la domanda è infondata.

In tema di revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, l.fall. , la conoscenza dello stato di insolvenza dell’imprenditore da parte del terzo contraente, che deve essere effettiva e non meramente potenziale, può essere provata dal curatore, nella fattispecie dal , su cui incombe il relativo onere probatorio, tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 c.c..

Gli elementi indiziari devono condurre a ritenere che il terzo , facendo uso della normale prudenza ed avvedutezza, non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore.

Nel caso di specie tale prova non è stata fornita.

Nessuno degli elementi presuntivi allegati dall’attore è idoneo a fondare la suddetta conoscenza dello stato di insolvenza della da parte della convenuta.

non è una operatrice qualificata, svolge infatti attività edilizia (e quindi non aveva obbligo di visionare il certificato camerale della propria contraente, né tantomeno di visionare i bilanci).

Quanto ai pagamenti rateali, si osserva che da soli questi non costituiscono indice di insolvenza, ben potendo le parti avere stipulato un accordo per un siffatto pagamento, cosa che avviene normalmente nei rapporti commerciali.

L’oggetto della prova non è costituito da mera “conoscibilità” ma da una concreta conoscenza effettiva della decozione e dello stato di dissesto del debitore , pertanto ricadeva su parte attrice un “doppio” onere probatorio quanto sarebbe dovuta fornire dimostrazione che la società convenuta avesse una conoscenza effettiva dello stato di insolvenza nei due momenti di compimento dei revocandi atti del 22.06.18 e del 07.09.18.

Gli elementi individuati da parte attrice sono inconferenti anche per i seguenti ordini di motivi.

Il bilancio di al 31.12.2016 , in atti, l’ultimo bilancio crescita rispetto a quello del 2015, di 46,6 milioni di Euro;

un fatturato, in crescita rispetto al fatturato del 2015, di 191 milioni di Euro;

un utile di esercizio, in crescita rispetto all’utile 2015, di 1,2 milioni di Euro.

La relazione sulla gestione allegata al bilancio al 31.12.2016, esposta in atti dall’attore e non contestata, evidenzia reiteratamente che , era una società, non soltanto priva di criticità o segnali di insolvenza, ma anche solida e attiva.

Entrambi i pagamenti in questione sono stati effettuati mediante bonifico bancario, strumento assolutamente normale e identico, come dimostrato per tabulas, a quello utilizzato per i pagamenti precedenti, né vi sono allegazioni avversarie afferenti un ipotetico carattere anomalo.

Quanto alla tempistica, entrambi i pagamenti in questione risultano effettuati entro i termini d’uso, non discostandosi in modo significativo dagli altri pagamenti effettuati da , a maggior ragione considerando le caratteristiche specifiche del rapporto come emerso dagli atti di causa e dalle dichiarazioni rese da parte convenuta e non contestate.

I pagamenti in questione costituivano acconti sulla maggior somma che era dovuta da sulla scorta dell’esecuzione di un unico contratto di subappalto che all’epoca dei fatti era ancora in corso di esecuzione.

Alla data del primo pagamento erano scadute le fatture n. 4/2018, dell’importo (residuo) di Euro 112.841,72, n. 12/2018 del 28/2/2018 (sc. 30/4/2018) dell’importo di Euro 128.463,85, la fattura n. 17/2018 del 31/3/2018 (sc. 31/5/2018) di Euro 112.335,63 ed erano state emesse anche le fatture n. 29/2018 del 31/5/2018 di Euro 1.281,00 (sc. 31/7/2018) e n. 34/2018 del 31/5/2018 di Euro 58.226,69 (sc. 31/7/2018).

Alla data del secondo pagamento in questione, erano state emesse anche le fatture n. 40/2018 del 30/6/2018 di Euro 1.299,30, n. 47/2018 del 30/6/2018 di Euro 14.710,92, n. 52/2018 del 30/7/2018 di Euro 11.093,68.

In sostanza, il debito di nei confronti di era notevolmente superiore e in ampia parte aveva scadenza vicina ai pagamenti.

Il ritardo nei pagamenti, le proposte di rateizzo e/o di mera dilazione , possono rientrare nella prassi commerciale in casi di temporanea illiquidità ma non denotano necessariamente stato di insolvenza e non conoscenza dello stato di insolvenza all’epoca dei pagamenti effettuati e non si ravvisa in atti nessun elemento che possa fornire prova contraria.

A titolo meramente esemplificativo diverso rilievo avrebbe avuto la presenza di pignoramenti immobiliari, levazione di protesti, tutti atti che hanno una pubblicità all’esterno e tutti assenti nel caso di specie.

La domanda va, conseguentemente, rigettata.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono l’ordinario criterio della soccombenza.

Tribunale Roma, Sezione XIV Civile, composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al n.R.G.54012/2022 cosi decide:

1)Respinge la domanda.

2)Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi euro 8.000 oltre spese generali e accessori di legge.

Roma, 30/09/2024 Il Giudice dott.ssa NOME COGNOME

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