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Codice Penale

Rigetto azione revocatoria pagamenti antecedenti al fallimento

Il Tribunale, richiamando i principi in materia di azione revocatoria ex art. 66 l.f. e di natura novativa o meno degli accordi transattivi, ha ritenuto che i pagamenti effettuati dalla società fallita non fossero revocabili in quanto eseguiti in forza di un accordo transattivo in adempimento di debiti scaduti.

Pubblicato il 19 October 2024 in Diritto Civile, Diritto Fallimentare, Giurisprudenza Civile

In nome del Popolo italiano

Il Tribunale di Roma SEZIONE 14^ CIVILE

in personal del giudice unico dott. NOME COGNOME nel procedimento iscritto al N.38150 del ruolo generale degli affari conteziosi dell’anno 2023, pendente tra (C.F. ), in persona del suo curatore pro tempore, assistito e difeso dall’Avv. COGNOME NOME COGNOME (C.F. ), in persona del suo leale rappresentante pro tempore, assistito e difeso dagli Avv.ti COGNOME NOMECOGNOME NOME e COGNOME NOME Convenuto ha pronunciato la seguente

SENTENZA _N._14746_2024_- N._R.G._00038150_2023 DEL_01_10_2024 PUBBLICATA_IL_01_10_2024

RAGIONI DI FATTO

E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 25 luglio 2023 il Fallimento della conveniva in giudizio la per ivi sentir dichiarare l’inefficacia ex art. 65 l. fall. dei pagamenti delle rate di un mutuo non scadute effettuate dalla nei confronti della nei giorni dall’8.02.2019 al 14.02.2019 per un totale di euro 3.702.571,14 con conseguente condanna della controparte alla restituzione al Fallimento della predetta somma maggiorata della rivalutazione e degli interessi a far data dal 14 febbraio 2019 ovvero, in via subordinata, accertare e dichiarare l’inefficacia dei pagamenti delle rate del mutuo non scadute effettuate dalla nei confronti della 3.702.571,14, ex art. 66. l. fall. e 2901 cod. civ. con conseguente condanna della controparte alla restituzione al Fallimento della predetta somma maggiorata della rivalutazione e degli interessi dalla data della domanda sino all’effettivo soddisfo.

A supporto della domanda allegava:

• che in data 08.09.2011, la e la avevano stipulavano un contratto di mutuo fondiario a rogito notaio dott. per l’importo di euro 20.000.000,00 assistito da garanzia ipotecaria per il valore di euro 40.000.000,00 su alcuni beni di proprietà della siti in Roma, alla INDIRIZZO (il muto veniva successivamente ridotto a 19 milioni di euro e l’ipoteca a 38 milioni);

• che la prima erogazione era avvenuta in data 13.05.2016 (contestualmente alla riduzione ed al frazionamento del mutuo) per l’importo di euro 10.764.000,00;

• che, in data 5.02.2019, la aveva stipulato un accordo quadro volto ad anticipare le scadenze di cui al suindicato contratto di mutuo, come modificato dall’accordo di frazionamento;

• che in data 30.10.2020, il Tribunale di Roma aveva dichiarato il fallimento della • che nei due anni anteriori alla declaratoria di fallimento (ed in soli tre giorni) la società aveva effettuato i seguenti pagamenti tutti riportanti nella causale la dizione rimborso anticipato mutuo finanziamento:

pagamento di euro 889.986,34 del 8.02.2019; ✓ pagamento di euro 55.806,73 dell’11.02.2019; ✓ pagamento di euro 865.325,99 dell’11.02.2019;

✓ pagamento di euro 1.051.229,60 del 12.02.2019;

✓ pagamento di euro 840.222,48 del 14.02.2019.

così per un totale di euro 3.702.571,14.

• che, a fronte della richiesta di pagamento da parte della procedura, con nota del 17.02.2023, asseriva che “i versamenti riportati nella stessa [diffida del giorno primo febbraio 2023] vennero effettuati dalla Società in esecuzione del noto accordo-quadro sottoscritto tra la Società, la Banca, l’Erario e i Fornitori il 5 • che tale accoro aveva comunque natura non novativa ed era stato sottoscritto al solo fine di eludere la disposizione dell’art.65 l.fall.;

• che l’effetto della transazione può essere ritenuto sussistente solo allorquando esso discenda direttamente dal negozio transattivo che tale effetto contempla, mentre non può ritenersi immediatamente novativa la transazione che colleghi l’effetto novativo eventualmente contemplato, non alla conclusione in sé della transazione medesima, ma alla sua regolare esecuzione, ponendo quest’ultima come condizione dello stesso effetto novativo che, quindi, deve ritenersi precluso in caso di mancato avverarsi della suindicata condizione (Cass. civ., sez. II, 07.03.2023, n. 6821); • che, in ogni caso, i pagamenti in questione dovevano ritenersi revocabili ex art. 66 l. fall. e 2901 cod. civ anche in ragione di ristabilire la capienza del patrimonio dell’imprenditore a garanzia del concorso;

Si costituiva tempestivamente in giudizio la controparte contestando integralmente le pretese avversarie e chiedendone il rigetto.

Evidenziava, in particolare:

• che il contratto di mutuo aveva durata di 30 anni con pagamento di rate semestrali scadenti al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno;

• che, in data 13 maggio 2016 era stata erogata la somma complessiva di Euro 19.000.000,00;

• che successivamente, le parti avevano raggiunto, in data 5 febbraio 2019, un accordo definito “transattivo a saldo e stralcio” in considerazione di ritardi e mancati rimborsi conseguenti a “vicissitudini giudiziarie” che avevano interessato • che, alla data del 5 febbraio 2019, risultava un’esposizione di verso di complessivi Euro 8.481.668,53 di cui solo 842.660,60 riferibili ad un mutuo, quello di maggior valore, oggetto di frazionamento con l’atto del 13 maggio 2016 (Mutuo n. NUMERO_DOCUMENTO);

• che, con l’Accordo in questione, le parti avevano inteso definire i loro complessivi rapporti finanziari, modificandoli con reciproche concessioni secondo nuove pattuizioni di dichiarata natura transattiva atteso che muovendo da un riconoscimento della predetta esposizione debitoria, aveva accettato di ridurre, ’importo di Euro 4.200.000,00 le avrebbe interamente estinte.

La provvista sarebbe pervenuta da un programma di vendite immobiliari, preventivamente individuate negli Allegati A e B all’Accordo e che dovevano ancora perfezionarsi;

• che, con riferimento alla data di scadenza dei pagamenti si doveva prendere a riferimento le pattuizioni assunte al momento del pagamento stesso;

• che, in ogni caso, i pagamenti erano stati effettuati ad estinzione di una pregressa esposizione debitoria;

• che i pagamenti erano previsti e sono stati eseguiti come adempimento dell’impegno di corrispondere l’importo pattuito in modo omnicomprensivo in via transattiva, talché non sarebbe neppure possibile imputare ciascun versamento a questo o quel rapporto finanziario per desumerne un’anticipazione rispetto alla scadenza;

• che non vi era stata quindi alcuna anticipazione dei pagamenti effettuati da in (parziale) ottemperanza dell’Accordo;

Quanto all’azione revocatoria evidenziava l’irrevocabilità dei pagamenti in virtù del disposto dall’art. 2901 c.c..

Assegnati i termini per la precisazione delle conclusioni (che non venivano ne modificate ne integrate dalle parti rispetto a quelle rassegnate nei rispettivi scritti difensivi), all’udienza del 17 giugno 2024, la causa era trattenuta in decisione.

***** Orbene, la domanda è infondata e non merita accoglimento.

Il fallimento attore sostiene che il pagamento della somma complessiva di €3.702.571,14 effettuato dalla società in bonis in favore della banca convenuta con versamenti compresi tra l’8 ed il 14 febbraio 2019 sia da imputarsi ad estinzione anticipata di un contratto di mutuo e, pertanto, soggetto alla disciplina dell’art.65 l.fall..

Sostiene, per converso, la Banca convenuta che detto pagamento sarebbe intervenuto a seguito di un accordo transattivo (a carattere non novativo) al fine di ripianare la complessiva esposizione debitoria della per l’importo di €8.841.668,53 derivante:

a) in parte dal mutuo in pre ammortamento 60997094 per €4.986.484,43 (di cui € 3.632.000,00 quale debito in linea capitale, €1.312.754,22 quale arretrato totale, €29.148,96 quale mora totale ed €12.581,25 quale rateo interessi al 5 febbraio 2019);

b) in parte dal mutuo in ammortamento 74500265 per l’importo di €852.660,60 (di cui €455.419,36 quale debito in linea capitale, €379.328,54 quale arretrato interessi e capitale totale, €14.991,07 quale mora totale ed €2.921,63 quale rateo interessi al 5 febbraio 2019);

c) in parte da saldi debitori di conti correnti per l’importo di €2.642.523,50;

Con l’Accordo in questione, sostiene ancora la banca convenuta, che le parti avrebbero operato una integrale ridefinizione dei loro complessivi rapporti finanziari, non limitandosi a un mero riscadenzamento degli stessi, ma modificandoli, anche mediante reciproche concessioni, secondo nuove pattuizioni di dichiarata natura transattiva.

Per effetto di tale accordo intesa avrebbe accettato di dimezzare le proprie legittime ragioni di credito, accettando il pagamento dell’importo ridotto di Euro 4.200.000,00 da pagarsi alle nuovo scadenze pattuite (per altro tutte anteriori alla dichiarazione di fallimento avvenuta più di un anno e mozzo dopo).

I pagamenti, quindi, non sarebbero stati effettuati in esecuzione del contratto di mutuo ma dell’accordo stesso e pertanto non in data anteriore alla scadenza del debito.

Non solo, in difetto di specifica imputazione, i pagamenti effettuati non sarebbero riferibili neppure all’una o all’altra esposizione debitoria ed, in ultima analisi, ad esposizione debitorie comunque scadute.

Non vi sono contestazioni in merito ai fatti dedotti in corso di causa.

Costituiscono, quindi, circostanze incontestabili che, in data 8 settembre 2011 le parti abbiano concluso un contratto di mutuo a fronte del quale la si impegnava ad erogare l’importo complessivo di €20.000.000,00 rimborsabili in rate semestrali della durata trentennale (scadenza naturale al 2041).

Dalla lettura dell’atto di frazionamento del 13 maggio 2016 (punto 7) emerge che, a tale data era già stata erogata la somma complessiva di 19 milioni di euro e, specificatamente:

in data 26 settembre 2011 €10 milioni in data 2 dicembre 2011 €547.000,00 in data 1° agosto 2013 €900.000,00 in data 6 dicembre 2013 €1.210.000,00 in data 17 gennaio 2014 €673.000 in data 16 settembre 2014 €1.760.000 in data 16 febbraio 2015, €1.000.000 in data 20 aprile 2015 €1.150.000 in data 31 luglio 2015 €1.000.000 Emerge, altresì:

a) che la somma di €10.764.000,00 (già accreditata a titolo di saldo) è stata posta in ammortamento a partire dal 13 maggio 2016 (mentre non risulta analoga statuizione rispetto al residuo importo) b) che contestualmente al frazionamento delle rispettive quote di mutuo è stata mutata la scadenza (e le condizioni economiche) di ciascun mutuo frazionato c) che ad ogni singolo mutuo è stato assegnato un numero progressivo secondo il seguente schema • mutuo n. 0126074500265 di euro 9.291.000,00 per il lotto n. 7; • mutuo n. NUMERO_DOCUMENTO di euro 140.000,00 per il lotto n. 4;

• mutuo n. NUMERO_DOCUMENTO di euro 317.000,00 per il lotto n. 5;

• mutuo n. NUMERO_DOCUMENTO di euro 140.000,00 per il lotto n. 1;

• mutuo n. NUMERO_DOCUMENTO di euro 320.000,00 per il lotto n. 2;

• mutuo n. NUMERO_DOCUMENTO di euro 300.000,00 per il lotto n. 3;

• mutuo n. NUMERO_DOCUMENTO di euro 256.000,00 per il lotto n. 6.

È di tutta evidenza, quindi, che alla data di stipula del c.d. Accordo i contratti di mutuo in essere stipulati nel 2011 e successivamente rinegoziati e frazionati erano in gran parte ancora in essere, in parte in sofferenza ed in parte ancora non scaduti È ancora pacifico che all’esposizione derivante dal contratto di mutuo si sommava una ulteriore e consistente esposizione debitoria nei confronti della banca (apparentemente priva di garanzia). Nell’art.3 del accordo in questione si legge, peraltro, che le parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che le previsioni dell’Accordo non costituiranno né potranno della Documentazione Finanziaria.

Gli impegni ed in genere le disposizioni del presente Accordo non costituiscono né comportano in alcun modo la rinuncia a titolo definitivo ad alcuno dei diritti della derivanti dalla Documentazione Finanziaria e/o dalla legge – salvo quanto previsto dal presente Accordo e purché lo stesso sia stato regolarmente ed esattamente adempiuto dalla Società – cosicché nel caso in cui il presente Accordo cessi, per qualsiasi causa, di essere efficace anche ai sensi di quanto previsto al successivo Articolo 5 (Risoluzione), la Banca avrà diritto di esercitare la totalità dei suddetti diritti senza limitazione alcuna”. Contrariamente a quanto ritenuto dalla banca, quindi, a tale accordo non può essere riconosciuta efficacia novativa.

Tanto detto, si si osserva tuttavia che alla data dei pagamenti (effettuati in tempo immediatamente successivo alla stipula dell’accordo transattivo di cui sopra), la società fallita aveva certamente debiti scaduti per almeno € 4.394.294,17 di cui:

a) €1.312.754,22 quale arretrato interessi totale, €29.148,96 quale mora totale ed €12.581,25 quale rateo interessi al 5 febbraio 2019 relativo al contratto di mutuo in pre-ammortamento n.NUMERO_DOCUMENTO b) €379.328,54 quale arretrato interessi e capitale totale, €14.991,07 quale mora totale ed €2.921,63 quale rateo interessi al 5 febbraio 2019 relativo al contratto di mutuo identificato con il n.NUMERO_DOCUMENTO c) €2.642.523,50 quale saldo debitore residuo;

non potendosi ritenere ancora scaduto il debito per € 3.632.000,00 relativo al contratto di mutuo in pre ammortamento n.60997094 ed €455.419,36 relativo al residuo debito in linea capitale ancora non scaduto in ammortamento n. NUMERO_DOCUMENTO.

Con la conseguenza che i pagamenti effettuati dalla società non potevano che essere imputati ai debiti scaduti e tra questi prima di tutto a quelli non garantiti.

Nè, peraltro, in virtù del combinato disposto degli artt.66 l.fall. e 2901 c.c. tali pagamenti sono revocabili giacché il terzo comma della citata normate stabilisce espressamente che:

“Non è soggetto a revoca l’adempimento di un debito scaduto” Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

le domande e condanna il fallimento attore, in persona del suo curatore pro tempore, al pagamento in favore della convenute delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 35.000,00 (oltre accessori di legge) Così deciso in Roma il 19/09/2024.

Il giudice NOME COGNOME

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