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Codice Civile
Codice Penale

Rigetto dell’opposizione all’esecuzione di sentenza di condanna per violazione del regolamento condominiale

Il giudice ha rigettato l’opposizione all’esecuzione di una sentenza che condannava al ripristino della destinazione d’uso di un immobile in base al regolamento condominiale, condannando l’opponente al pagamento delle spese processuali. Il giudice ha ritenuto che l’opponente non avesse fornito prova di aver adempiuto all’obbligo di ripristinare la destinazione d’uso prevista dal regolamento condominiale.

N. R.G. 5147/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO Terza
Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. NOME COGNOME, ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._6594_2024_- N._R.G._00005147_2022 DEL_01_07_2024 PUBBLICATA_IL_01_07_2024

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. indicato in epigrafe promossa da:
(c.f.: ) , in persona del r.l.p.t. , con il patrocinio dell’Avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliato presso il difensore in indirizzo telematico attrice opponente contro (c.f.: ), con il patrocinio dell’Avv. NOME COGNOME nonché in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso i difensori in indirizzo telematico convenuto opposto Conclusioni All’udienza del 14 dicembre 2023, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati in via telematica, al cui contenuto in questa sede si rinvia integralmente.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l’ (di seguito, « ») ha convenuto in giudizio ex art. 6151 c.p.c. l’Avv. opponendosi all’atto di precetto da questi notificatole il 13 gennaio C.F. 2022, recante l’intimazione a pagare l’importo di € 20.000,00 oltre alle spese, e così per complessivi € 20.234,00, in forza della sentenza n. 4344/2020 emessa dal Tribunale di Milano in data 15 luglio 2020.
Occorre premettere in fatto, limitatamente alle circostanze pacifiche e incontestate, che:

l’Immobiliare è proprietaria di diversi immobili all’interno del Condominio sito in Milano al INDIRIZZO alcuni dei quali utilizzati in virtù di regolare contratto di locazione dalla RAGIONE_SOCIALE (per brevità ), e fra questi il negozio posto al piano terra nonché l’appartamento posto al piano primo per cui è causa;

lo svolgimento da parte della COGNOME, conduttrice, di attività ritenuta non consentita dal regolamento condominiale all’interno dell’appartamento (produzione di dolciumi) induceva l’Avv. in proprio e in qualità di condomino, proprietario dell’appartamento posto sullo stesso pianerottolo, a promuovere giudizio volto ad ottenere il rispetto del regolamento in questione tanto nei confronti dell’ che nei confronti della COGNOME;

con sentenza n. 4344/2020 del 15 luglio 2020 il Tribunale di Milano accertava e dichiarava che l’attività esercitata dalla RAGIONE_SOCIALE nelle unità di proprietà dell’Immobiliare «vìola il divieto di cui all’art. 9 del Regolamento del Condominio di INDIRIZZO»;

condannava le convenute in solido a cessare o far cessare immediatamente, in tali locali, la suddetta attività;
in relazione ai suddetti locali siti al primo piano ordinava alle convenute, in solido, di ripristinare la destinazione ad uso abitazione o studio professionale, nonché di rimuovere tutti i macchinari di preparazione, produzione e conservazione di alimenti;
fissava in € 100,00 la somma dovuta in solido dalle convenute a parte attrice per ogni girono di ritardo nell’adempimento, da calcolarsi con decorrenza a 60 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza;
con ricorso notificato in data 26 ottobre 2020 l’Avv. promuoveva giudizio avanti al Tribunale di Milano ai sensi dell’art. 612 c.p.c. per l’esecuzione degli obblighi infungibili di cui al dispositivo della sentenza e, con notifica a mezzo p.e.c.
del 30 novembre 2020, inviava all’ primo atto di precetto con intimazione di versare in solido con la Clivati l’importo di € 8.034,00 quale penale ex art. 614-bis c.p.c. disposta in sentenza, per l’asserito mancato adempimento di quanto in essa contenuto calcolato a far data dal 14 settembre 2020;

con atto di citazione depositato ai sensi dell’art. 6151 c.p.c. il 29 dicembre 2020 l’Immobiliare si opponeva al precetto, ed il procedimento veniva riunito a quello già intrapreso dalla COGNOME, conduttrice e obbligata in solido come da sentenza;
nelle more dell’opposizione, il giudizio ex art. 612 c.p.c. veniva definito con il rigetto del ricorso dell’Avv. su invito del Giudice dell’opposizione a precetto, in data 3 giugno 2021 le parti congiuntamente eseguivano un sopralluogo presso l’immobile di cui è causa e, al termine dell’ispezione, sottoscrivevano verbale in cui davano atto che l’immobile non adibito ad abitazione personale del rappresentante legale della COGNOME era stato «svuotato interamente da ogni arredo»;

a fronte di ciò, il Giudice dell’opposizione a precetto, con ordinanza del 24 ottobre 2021, suggeriva alle parti un accordo conciliativo ai sensi dell’art. 185-bis c.p.c., accordo che veniva sottoscritto dalle parti all’udienza del 2 novembre 2021, con contestuale estinzione del giudizio;
il 13 gennaio 2022 l’Avv. intimava nuovamente atto di precetto all’ lamentando ancora l’inadempimento a quanto indicato nel titolo a far data dal 28 giugno 2021 fino al 13 gennaio 2022 per complessivi € 20.000,00 oltre alle spese e così per totali € 20.234,00.

2. Tanto premesso, si rileva come dalla documentazione in atti non emergano sopravvenienze che inducano a rivedere le conclusioni raggiunte in sede sommaria ed espresse nell’ordinanza di rigetto dell’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo emessa in data 23 giugno 2022.

Anche alla luce degli scritti e dei documenti successivamente depositati, si ritiene che non abbia allegato alcuna prova di aver ottemperato all’ordine di ripristino della «destinazione ad uso abitazione o studio professionale dei locali al primo piano» di cui al capo 3 della sentenza del Tribunale di Milano n. 4344/2020, ordine la cui ottemperanza presuppone il frazionamento dei locali del primo piano dal locale sottostante adibito a negozio, emergendo anzi l’esatto contrario dalla visura storica per immobile presente in atti, che indica come l’appartamento del primo piano sia tuttora accorpato per fusione al predetto negozio. È infatti incontestato che i locali del primo piano, di proprietà dell’ siano tuttora nella detenzione della conduttrice COGNOME, società commerciale che li utilizza per la propria attività di produzione, somministrazione e vendita di alimenti e bevande (cfr. la planimetria allegata alla SCIA sanitaria 28 giugno 2021 dalla stessa COGNOME ai doc. 6 e 7), e non vi è dunque alcun dubbio che i suddetti locali non abbiano tuttora la destinazione abitativa o di studio professionale ordinata dalla sentenza.

D’altro canto, se l’attrice opponente non fosse stata pienamente consapevole di non poter assolvere all’onere della prova su di essa incombente, non avrebbe preteso pervicacemente fin dall’atto introduttivo del presente giudizio l’irrituale chiamata in causa della conduttrice, nei cui confronti la richiesta di manleva costituisce implicito riconoscimento di aver mancato di adempiere agli obblighi di fare disposti dal titolo giudiziale, dei quali essa è direttamente destinataria.

E ciò pur prescindendo dall’irrilevanza probatoria del doc. 13 – consistente in due fogli dattiloscritti non firmati – prodotto dall’attrice opponente a comprova di un presunto accordo di manleva stipulato con la società conduttrice, accordo che, quand’anche fosse dimostrato come fatto storico, avrebbe al più valenza interna tra le parti ma non eliderebbe gli effetti della sentenza in capo alla società opponente.

3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l’opposizione;
2) condanna l’attrice opponente rifondere al convenuto opposto le spese di lite, che si liquidano per compensi in € 3.000,00, cui devono aggiungersi il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, l’i.v.a. e la c.p.a. come per legge.
Milano, 29 giugno 2024 Il Giudice Dott. NOME COGNOME

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