R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Quarta Civile, in persona del Giudice Unico dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N._1803_2024_- N._R.G._00002010_2023 DEL_26_09_2024 PUBBLICATA_IL_26_09_2024
nella causa civile n. 2010/2023 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all’udienza del 4 giugno 2024 d a in persona del legale rappresentante sig.ra rappresentata e difesa dall’Avv.to NOME COGNOME del Foro di Monza, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata all’atto introduttivo del giudizio RAGIONE_SOCIALE c o n t r o in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.to NOME COGNOME del Foro di Bergamo, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta CONVENUTA In punto: appalto.
CONCLUSIONI
Dell’attrice in foglio inviato per via telematica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la soc. conveniva in giudizio avanti l’intestato Tribunale la soc.
Premesso di essere stata incaricata dalla convenuta di smontare due magazzini verticali automatizzati, di trasferirli dalla vecchia sede e di rimontarli presso la nuova sede, esponeva l’attrice che aveva svolto talune attività extra contratto non remunerate, e segnatamente:
a) estrazione/inserimento cassetti pieni e relativa movimentazione (€ 13.500,00=, compresi trasferte e rimborso pasti per i dipendenti);
b) maggiori costi di trasporto sostenuti a causa della maggiore distanza del nuovo insediamento produttivo (€ 900,00=).
Chiedeva, pertanto, il pagamento di tali somme.
Costituendosi in giudizio la contestava in toto gli assunti avversari.
Osservava la convenuta che aveva messo a disposizione del capo squadra della il proprio mulettista;
che, tuttavia, l’attrice aveva preferito procedere in autonomia, smontando soltanto le parti laterali dei cassetti con i propri addetti;
che il trasporto era stato quotato direttamente dalla previo sopralluogo eseguito dal proprio referente commerciale;
che di contro l’attrice aveva svolto il servizio, per propria negligenza, in tre mesi anzichè in tre settimane, opponeva, pertanto, all’accoglimento della domanda.
In via riconvenzionale, poi, chiedeva il risarcimento del danno per il ritardo.
La causa non veniva istruita.
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all’udienza del 4 giugno 2024 passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda principale è infondata.
Tale domanda per oggetto due voci extra:
estrazione/inserimento cassetti pieni e relativa movimentazione (€ 13.500,00=, compresi trasferte e rimborso parti per i dipendenti);
b) maggiori costi di trasporto sostenuti a causa della maggiore distanza del nuovo insediamento produttivo (€ 900,00=).
La prima richiesta muove dall’assunto secondo cui la convenuta, pur essendovi onerata ex contractu, non avrebbe proceduto allo svuotamento dei cassetti, prima che l’attrice procedesse alla movimentazione dei magazzini:
ciò avrebbe costretto l’appaltatore ad intervenire mediante le proprie maestranze, con dispendio di tempo e di energie.
Il Tribunale osserva che, ammesso e non concesso che sia fondata la tesi sostenuta dall’ la pretesa si traduce in una variazione ad iniziativa dell’appaltatore, la quale presuppone l’autorizzazione del committente, che deve provarsi per iscritto, secondo quanto previsto dall’art. 1659 c.c. (Cass. n. 40122/2021:
“In tema nel primo caso, infatti, l’art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l’autorizzazione risulti da atto scritto “ad substantiam“, nel secondo, invece, l’art. 1661 c.c. consente all’appaltatore, secondo i principi generali, di provare con tutti i mezzi consentiti, incluse le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente”).
Nel caso di specie fa difetto la prova per iscritto dell’autorizzazione del committente alla variante, e pertanto l’appaltatore non ha diritto ad alcun compenso per l’eventuale lavoro svolto in più.
L’assunto sostenuto dall’attrice in comparsa conclusionale, secondo cui si tratterebbe di variazioni ordinate dal committente (art. 1661 c.c.), non è condivisibile.
Infatti, nessuna prova è stata fornita in merito alla circostanza che detto lavoro sarebbe stato richiesto dalla convenuta.
Al contrario sia dalla narrativa della citazione (p. 3:
“I dipendenti di pertanto, si sono dovuti occupare direttamente della ulteriore e gravosa attività”) che dal capitolato istruttorio (cap. 4:
“Vero che il personale di una volta giunto presso la sede di per iniziare le operazioni di smontaggio dei magazzini verticali ha preso atto del fatto che i cassetti erano ancora tutti inseriti all’interno dei magazzini e che, pertanto, si sarebbe dovuto occupare anche della estrazione, del trasporto, e del reinserimento, dei cassetti che si presentavano colmi di materiale oltre i bordi dei cassetti stessi”;
cap. 9:
“Vero che sul pianale del camion di potevano essere poggiati/caricati solo 4 cassetti uno in fianco dei cassetti per poter inserire dei distanziali di legno e quindi appoggiarvi sopra un altro cassetto, così da poter trasportare almeno 8 cassetti per volta senza rovinare le merci in essi alloggiate”), peraltro non ammesso, si desume chiaramente che l’iniziativa è stata assunta dall’appaltatore, il quale, in tesi della stessa parte, si è dovuto sobbarcare il maggior onere al solo fine di portare celermente a compimento le operazioni. L’assunto sostenuto dall’attrice in memoria di replica, secondo cui si tratterebbe di lavori extracontrattuali, non è altrettanto condivisibile.
Infatti, l’eventuale lavoro svolto in più s’inserisce certamente nel quadro servizio originario, rappresentato dallo smontaggio/rimontaggio del magazzino, e considerato ex se non ha alcuna distinta individualità che lo possa far assurgere ad un lavoro extracontrattuale:
esattamente al contrario di quanto sostenuto dalla parte.
La seconda richiesta muove dall’assunto secondo cui la convenuta avrebbe comunicato dati erronei in ordine al tragitto da compiersi per lo spostamento del magazzino dalla vecchia alla nuova sede.
Il Tribunale osserva che, ammesso e non concesso che sia fondata la tesi sostenuta dalla non è stata contestata la circostanza allegata dalla secondo cui l’appaltatore, prima di formulare l’offerta, ebbe ad effettuare un sopralluogo mediante il ’appaltatore verificare il percorso ed eventuali ostacoli (il riferimento è alla presenza del ponte che, in tesi, non consentiva il passaggio del camion).
Di qui il rigetto di entrambe le richieste.
La domanda riconvenzionale è infondata.
Invero il contratto prevedeva una durata dei lavori solo indicativa (tre settimane).
In ogni caso, nessuna prova è stata fornita circa il paventato danno economico conseguente al rallentamento della produzione:
danno che deve essere provato “bilanci alla mano”, non certo a mezzo testi o mediante uno “stralcio” di perizia.
Di qui il rigetto della domanda.
Le spese di lite, attesa la reciproca soccombenza, possono essere interamente compensate.
L’istruttoria orale sollecitata da entrambe le parti, per quanto accennato in motivazione, pare del tutto superflua ai fini della decisione.
Il Tribunale, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
– respinge la domanda principale;
– respinge la domanda riconvenzionale;
– spese di lite compensate.
Dott. NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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