REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini SEZIONE CIVILE Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._218_2024_- N._R.G._00000649_2024 DEL_10_09_2024 PUBBLICATA_IL_10_09_2024
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 649/2024 promossa da:
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dello stesso sito in Milano al INDIRIZZO – OPPONENTE – CONTRO con sede in Roma in persona del suo Presidente legale rappresentante pro tempore ;
rappresentato e difeso dagli avv. NOME COGNOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in Rimini presso la sede dell’ sita a Rimini in INDIRIZZO (cod. fisc.
persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale in Roma INDIRIZZO
rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME del Foro di Viterbo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Viterbo, INDIRIZZO OPPOSTI – MOTIVAZIONE La presente vicenda processuale concerne l’opposizione agli atti esecutivi promossa da avverso l’intimazione di pagamento n. C.F. NUMERO_DOCUMENTO in data 15/02/2024 (notificata il 27/05/2024) con cui veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 24.275,18 in relazione agli Avvisi di Addebito aventi le seguenti numerazioni :
N. NUMERO_DOCUMENTO notificato il 11/01/2017 per un ammontare di euro 2.751,94 per mancato pagamento contributi ivs 2015 – 2016;
N. NUMERO_DOCUMENTO notificato il 18/09/2019 per un ammontare di euro 2.235,55 per mancato pagamento contributi ivs 2018;
NUMERO_CARTA notificato il 31/01/2020 per un ammontare di euro 2.658,68 per mancato pagamento contributi ivs 2019;
NUMERO_CARTA notificato il 24/01/2022 per un ammontare di euro 2.110,24 per mancato pagamento contributi ivs 2019;
43720220000813561000 notificato il 29/08/2022 per un ammontare di euro 4.431,87 per mancato pagamento contributi ivs NUMERO_CARTA notificato il 26/01/2023 per un ammontare di € 3.287,72 per mancato pagamento contributi ivs 2021.
La parte opponente ha eccepito nell’ordine :
la omessa notifica degli AVA , la maturata prescrizione quinquennale del credito dell’ e l’illegittimo calcolo degli interessi.
Si costituivano ritualmente in giudizio le parti opposte producendo idonea documentazione e chiedendo il rigetto del ricorso.
Così sintetizzata la presente vicenda processuale , l’opposizione risulta immeritevole di accoglimento.
Infatti l’ ha prodotto idonea documentazione ( non contestata ) attestante la rituale notifica a mezzo del servizio postale di tutti gli AVA di cui è causa nelle date indicate nel ricorso ed in particolare in data 11/01/2017 , 18/09/2019 , 31/01/2020 , 24/01/2022 , 29/08/2022 e 26/01/2023.
Sul punto prive di pregio sono le doglianze avanzate dalla parte opponente.
Per ciò che concerne le relate di notifica effettuate mediante il servizio postale , va rilevato infatti come la giurisprudenza di legittimità abbia affermato la legittimità dell’atto anche laddove manchino nell’avviso di ricevimento le generalità della persona cui l’atto è consegnato ( adempimento non previsto da alcuna norma ) e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintellegibile “…poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento della raccomandata…”. (v. Cass 117082011).
L’avviso di ricevimento , il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce infatti ai sensi dell’art. 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l’identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita, e che ha sottoscritto l’avviso.
Esso quindi riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un’attività legittimamente delegata dall’ufficiale giudiziario all’agente postale ai sensi dell’art. 1 della legge n. 890 cit., gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall’ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall’art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l’agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza. Con la conseguenza che il destinatario che intenda contestare l’avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l’atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull’avviso, ha l’onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso, anche se l’immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza, o negligenza dell’agente postale ( Cass. Sez. I n. 24852 del 22112006 Rv. 593225; conforme Sez. II n. 18427 del 01/08/2013 Rv. 627587 NUMERO_DOCUMENTO 01) .
Sulla stessa linea anche le Sezioni Unite che con sentenza n. 9962 del 27�42010 Rv. 612625 hanno chiarito che nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall’art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell’avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all’ art. 160 cod. proc. civ.. Solo con la querela di falso quindi la parte ricorrente avrebbe potuto tentare di inficiare l’efficacia della comunicazione degli avvisi per fare valere l’assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l’avviso alla propria sfera personale o familiare (v. Cass 16488/2016).
Del tutto generica poi la contestazione della conformità delle relate di notifica prodotte in atti agli originali.
La contestazione richiama l’art.2712 c.c., che riguarda la rappresentazione meccanica di un fatto e non le copie fotografiche o fotostatiche di scritture originali esistenti di cui all’art.2719 c.c., norma che sarebbe stato necessario richiamare ai fini del disconoscimento in oggetto.
Sarebbe stato onere della parte ricorrente specificare sotto quale profilo si assume la difformità fra copia prodotta e originale.
Il disconoscimento delle riproduzioni meccaniche previsto dall’art. 2712 c.c., pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all’art. 214 c.p.c., deve infatti essere chiaro, circostanziato ed esplicito, e concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (v. Cass. civ. sez. III 9526 del 2010).
Con riferimento alla contestazione ex art.2719 c.c., è stato precisato che “La contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali “impugno e contesto” ovvero “contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante”, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale”. (v. Cass. ordinanza n. 29993 del 13/12/2017).
Se tale disconoscimento peraltro riguarda la prova della notifica, deve ricordarsi che non vi è obbligo per il Concessionario di fornire a tal fine la produzione della cartella.
In tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l’agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella), e l’obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell’art. 2719 c.c., il giudice, che escluda, in concreto, l’esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all’eventuale attestazione, da parte dell’agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso.(v. Cass. Ordinanza n. 23902 del 11/10/2017).
Va infatti ribadito che “ il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all’originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall’art. 215, comma secondo cod. proc. civ., perché mentre quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l’utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
Ne consegue che l’avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all’originale, tuttavia, non vincola il giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l’efficacia rappresentativa ” ( Cass. n. 4393/2004 ) .
Nel caso di specie peraltro , poiché il disconoscimento è stato effettuato in modo del tutto generico, lo stesso deve ritenersi privo di effetto.
Stante la ritualità e tempestività delle notifiche degli AVA in data 11/01/2017 , 18/09/2019 , 31/01/2020 , 24/01/2022 , 29/08/2022 e 26/01/2023 , l’opposizione risulta in ogni caso tardivamente proposta oltre il termine di decadenza di 40 giorni fissato dall’art. 24, comma 5 D. Lgs n. 46 del 1999 con la conseguente preclusione della eccezione di prescrizione del credito formulata nella opposizione con riferimento al periodo precedente alla formazione del titolo esecutivo.
Per quanto riguarda la prescrizione maturata in epoca successiva , va detto che la abbia prodotto idonea documentazione attestante la rituale notifica degli atti interruttivi di seguito meglio specificati :
A) per l’avviso di addebito n. NUMERO_CARTA il preavviso di fermo n. NUMERO_CARTA/000 in data 15.10.2019 (all.
n. 1), la intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA/000 in data 01.07.2022 (all. n. 2) e la intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA000 in data 11.01.2023 (all. n. 3).
B) per l’avviso di addebito n. NUMERO_CARTA
la intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA/000 in data 11.01.2023 (all. n. 3) e la in- timazione di pagamento n. 13720229002025291/000 (all. n. 4).
C) per l’avviso di addebito n. NUMERO_CARTA la intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA/000 in data 01.07.2022 (all.
n. 2) e la in- timazione di pagamento n. NUMERO_CARTA in data 11.01.2023 (all. n. 3).
D) per l’avviso di addebito n. NUMERO_CARTA la intimazione di pagamento impugnata.
E) per l’avviso di addebito n. NUMERO_CARTA la intimazione di pagamento impugnata.
F) per l’avviso di addebito n. NUMERO_CARTA la intimazione di pagamento impugnata.
Inoltre va rilevato che il ricorrente : abbia presentato una istanza di rateizzazione accolta in data 16.10.2019 (all. n. 5) ;
abbia presentato una istanza di rateizzazione nel 2022 in relazione alla quale è stato comunicato prima il preavviso di rigetto in data 24.03.2022 (all. n. 6) e poi il provvedimento di rigetto in data 05.04.2022 (all. n. 7) ;
abbia richiesto il pagamento rateale dell’avviso di addebito n. NUMERO_CARTA in data 22.03.2022 (all. n. 8) ;
ha effettuato dei pagamenti rateali relativamente all’avviso di addebito n. NUMERO_CARTA/000 (all. n. 9).
Infondata infine è la eccezione relativa al calcolo degli interessi , non essendo previsto da alcuna norma che nella intimazione di pagamento sia indicato il criterio di computo degli interessi , che sono stati conteggiati in conformità al disposto dell’art. 30 del D.P.R. 602/1973.
Le spese del giudizio, in dispositivo liquidate, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
Visto l’art. 429 c.p.c. pronunziando in via definitiva sulla opposizione proposta da con ricorso depositato il giorno 31�52024, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede in contraddittorio con
1) Rigetta l’opposizione.
2) Condanna alla rifusione in favore delle parti opposte delle spese processuali consistenti nel compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 147 del 2022 si liquidano in complessivi euro 2.041,00 ( di cui euro 266,00 a titolo di rimborso spese forfetarie ) per ciascuna parte resistente , oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge.
Così deciso a Rimini il giorno 10�92024.
Il Giudice NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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