REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA XVII
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dottoressa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente:
SENTENZA N._15032_2024_- N._R.G._00042690_2021 DEL_01_10_2024 PUBBLICATA_IL_07_10_2024
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 42690 del R.G.A.C.C. 2021 e vertente:
RAGIONE_SOCIALE con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la difende per procura calce all’atto opposizione OPPONENTE CONTRO RAGIONE_SOCIALE.F. , e per essa quale mandataria giusta procura notarile in atti la RAGIONE_SOCIALE in persona della sua procuratrice speciale e legale rappresentante, con domicilio eletto in Verona e difesa dall’avv. NOME COGNOME per procura allegata alla comparsa di costituzione del 21.12 2021.
OPPOSTA OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI
come in atti.
ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. C.F. /2021 con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore di la somma di € 13.975,72, oltre interessi e spese della procedura.
Il credito ingiunto traeva origine dalla sottoscrizione di due contratti di finanziamento e precisamente il finanziamento n. 3576136 (cfr. doc 3 fascicolo monitorio), stipulato, in data 9.12.2004, con la e il contratto n. NUMERO_DOCUMENTO stipulato, in data 1.6.2005, con la poi ceduti all’ingiungente – rimborsato solo parzialmente rispetto alle rate pattuite.
Con la presente opposizione la eccepiva la prescrizione di ogni diritto per mancanza di validi atti interruttivi precedenti alla notifica del decreto ingiuntivo, negando di averli mai firmati, con ciò sollecitando l’espletamento di una consulenza grafologica, stante l’istanza di verificazione formulata dall’opposta a fronte di detto disconoscimento.
Le circostanze sono risultate per tabulas tutte infondate.
Infondata e da rigettare l’eccezione di prescrizione formulata posto che, trattandosi di un finanziamento da rimborsarsi ratealmente, la disciplina applicabile è quella di cui all’art 2946 c.c., ovvero la prescrizione decennale a decorrere dalla scadenza dell’ultima rata prevista in contratto e quindi, nel caso in esame, se il contratto fosse giunto a sua naturale scadenza, nel mese di gennaio 2008 per il contratto n. NUMERO_DOCUMENTO stipulato in data 9.12.2004 con rimborso in 24 mesi, e di luglio 2009 per il contratto n. NUMERO_DOCUMENTO stipulato in data 1.6.2005 con rimborso in 48 mesi. (cfr. doc 3 e 9, 6 e 7, 11 e 12 fascicolo monitorio) Ciò detto, va osservato poi che l’opposta ha allegato atti validi ad interrompere la prescrizione, quali la notifica della cessione con intimazione ad adempiere correlata dalla ricevuta di avventa consegna.
Tanto basta per il rigetto della superiore eccezione.
Quanto all’ulteriore motivo di opposizione, osserva questo giudice che il disconoscimento delle firme operato non ha prodotto l’esito sperato.
Il Professionista, rispondendo compiutamente al quesito posto dal giudice, dando atto che “la scrittura è la risultante di una notevole quantità di spinte psichiche agenti con varia intensità, direzione e verso.
”, sicché “ ottenere una perfetta contraffazione presupporrebbe un impossibile controllo simultaneo certo e probatorio, mentre le conclusioni riguardanti le sottoscrizioni in copia, per tutti i limiti tecnici inerenti l’analisi delle copie, potranno giungere solamente ad un giudizio di tipo probabilistico.
(cfr. CTU pag. 14), ha accertato che:
“Le sei firme a nome apparente apposte in calce al contratto di finanziamento della datato09.12.04, sono risultate autografe con certezza.
Le cinque firme a nome apparente apposte in calce al contratto di finanziamento della , datato 01.06.05, presente in copia, sono con buona probabilità autografe (cfr. pag. 32 CTU)
Le conclusioni cui è pervenuto il Professionista, Ing. all’esito di una verifica metodologicamente accurata, sono fatte proprie dal Tribunale e poste a fondamento della presente decisione.
Va dato atto, infine, che è stato esperito il tentativo di mediazione e che lo stesso ha avuto esito negativo.
In conclusione, l’opposizione promossa deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato in ogni sua parte.
Le spese di lite seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal D.M. 147/2022 tenuto conto del valore della causa, della natura delle questioni trattate e delle fasi svolte Le spese di CTU restano a definitivo carico dell’opponente che con la sua eccezione le ha rese necessarie.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, sull’opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 8434/2021 emesso dal Tribunale di Roma in data 05.05.2021 nella causa NRG 18250/2021 rigetta l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo opposto che per l’effetto conferma;
Condanna l’opponente alla refusione, in favore di parte opposta, delle spese processuali del presente giudizio che liquida in complessivi €. 1.700,00 per compensi professionali oltre IVA e CPA e spese generali.
Pone a definitivo carico di le spese di CTU.
Dott.ssa NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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