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Codice Civile
Codice Penale

Rigetto opposizione a decreto ingiuntivo su prestito personale

Il giudice ha confermato la validità del contratto di prestito e ha ritenuto l’opposizione infondata. La sentenza si basa sui principi di onere della prova, interpretazione del contratto e validità della clausola sul TAEG.

Pubblicato il 28 September 2024 in Diritto Bancario, Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

R.G. n. 5987/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO TERZA
SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NOME COGNOME richiamata l’ordinanza dell’ 8 luglio 2024 con cui, ai sensi degli artt. 187 c.p.c., 127 ter c.p.c., ha assegnato termine per note per l’udienza del 18 settembre 2024, ai sensi dell’art. 281 sexies, III comma c.p.c., pronuncia la seguente

SENTENZA N._1797_2024_- N._R.G._00005987_2023 DEL_21_09_2024 PUBBLICATA_IL_26_09_2024

nella causa civile iscritta al n. r.g. 5987/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliato come da procura in atti Parte opponente Contro , rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliato come da procura in atti Parte opposta

Conclusioni

Conclusioni per parte opponente “Voglia il Tribunale di Bergamo – REIECTIS CONTRARIIS – In via preliminare, a)- Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione e/o titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio e, per l’effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto. RAGIONE_SOCIALE)- Accertare e dichiarare la nullità del preteso contrattoPrestito Bancoposta Findomestic” per difetto di forma scritta e, per l’effetto, dichiarare che l’opponente nulla deve all’opposta.
Conseguentemente, revocare il D.I..
b)- Con vittoria di spese, compensi, 15% rimborso spese forfettarie, IVA e CPA, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
In seconda ipotesi, a)- Accertare e dichiarare che l’opponente nulla deve all’opposta per difetto di prova in relazione al (contestato asserito) credito azionato.
Indi, revocare il decreto ingiuntivo opposto.
b)- Con vittoria di spese, compensi, 15% rimborso spese forfettarie, IVA e CPA, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
In terza ipotesi, a)- Accertare e dichiarare la nullità, per i motivi di cui in premessa, delle clausole relative alla pattuizione degli interessi e/o del TAEG e, per l’effetto, rideterminare l’eventuale debenza della parte opponente.
b)- Con vittoria di spese, compensi, 15% rimborso spese forfettarie, IVA e CPA, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.

” Conclusioni per parte opposta “Contrariis reiectis, Voglia l’Ill.mo Tribunale adito:
In via preliminare, attesa la manifesta infondatezza dell’opposizione per tutte le ragioni dedotte in narrativa, all’esito della prima udienza di comparizione parti emettere ordinanza di rigetto della domanda;
Subordinatamente, sempre in via preliminare, non essendo comunque l’opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione e non avendo l’avversa difesa contestato i fatti costitutivi del rapporto azionato, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.;
In via principale, nel merito -Respingere le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni sopra esposte, da intendersi qui integralmente richiamate e, per l’effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare parte attrice opponente al pagamento, in favore di della somma oggetto di ingiunzione, oltre interessi legali fino all’effettivo saldo, ovvero della maggiore e/o minore somma che verrà determinata in corso di causa.
Con vittoria di spese e compensi professionali, ex D.M. n. 55/2014, oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e successive occorrende, come per legge.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Premessa sulla cd. ragione più liquida.

In una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale costituzionalizzata dall’art. 111 Cost., la recente giurisprudenza di legittimità ha statuito che le decisioni giudiziarie possono essere adottate sulla base della cd.
ragione più liquida, vale a dire sulla base di un principio che impone un approccio interpretativo di verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo e non già su quello della coerenza logico sistematica (si tratta di un principio che, come chiarito dalla Corte di cassazione, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base questione ritenuta di più agevole soluzione, senza che sia necessario esaminare previamente le altre; termini mutuati da Cass. n. 12002/2014; v. anche, ex multis, Cass. n. 9309/2020).

Tale approccio interpretativo – in dottrina autorevolmente considerato quale applicazione del brocardo nihil fit plura quod fieri potest per pauciora – deve informare anche la tecnica redazionale della motivazione dei provvedimenti con cui si definisce un giudizio, e tanto anche a fronte del canone dettato dall’art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dall’art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile per cui la motivazione deve consistere nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. Da tanto consegue che la motivazione della presente sentenza, a fronte delle ragioni poste a fondamento della decisione, illustrerà in via di estrema sintesi l’oggetto del thema decidendum e le prospettazioni difensive delle parti in causa.

1. Procedimento per ingiunzione.
Con ricorso proposto ai sensi dell’art. 638 c.p.c., la società in qualità di cessionaria dei crediti vantati da Findomestic Banca s.p.a., ha chiesto e ottenuto che il Tribunale di Bergamo ingiungesse al signor di pagare l’importo di € 21.702,79, pari al debito maturato in conseguenza dell’inadempimento dell’obbligazione restitutoria assunta con la stipula del contratto di prestito personale, sottoscritto l’11 agosto 2016.

2. Prospettazione difensiva di parte opponente.
ha chiesto al Tribunale di Bergamo di accogliere le conclusioni sopra riportate sub “Conclusioni per parte opponente”, da ritenersi qui integralmente richiamate sì da evitare ripetizioni espositive.
2.1. Parte opponente ha eccepito innanzitutto il difetto di legittimazione attiva della società ricorrente, non avendo fornito la prova della titolarità del credito azionato in sede monitoria.

2.2. Il signor in subordine, ai sensi dell’art. 2719 cod.civ., ha contestato la conformità all’originale della fotocopia del contratto di finanziamento prodotto dalla ricorrente sub doc. 3 fasc.mon.

2.3. L’opponente ha quindi eccepito l’inesistenza del credito azionato in quanto l’originario contratto reca un numero diverso da quello presente nell’estratto conto redatto da Findomestic e prodotto in sede monitoria sub doc. 5. 2.4.
Il signor ha eccepito la carenza di prova del credito vantato, allo scopo risultando inidonea la produzione dell’estratto conto munito della certificazione ex art. 50 T.U.B. 2.5.

In ulteriore subordine, il signor ha eccepito la nullità della clausola contrattuale di determinazione dell’ISC/TAEG per discrasia tra il tasso dichiarato e il tasso applicato.

Prospettazione difensiva di parte opposta.

Si è costituita in giudizio la società che ha chiesto il rigetto dell’opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Parte opposta, dopo aver evidenziato che l’opponente non ha contestato l’intervenuto perfezionamento del contratto azionato, non ha contestato l’effettiva erogazione della somma finanziata così come non ha contestato la successiva interruzione dei pagamenti ratealmente concordati, a fondamento della domanda di rigetto dell’opposizione ha svolto una pluralità di argomenti difensivi di cui, per evitare ripetizioni espositive, si dirà nel corso della motivazione (v. § 4).

4. Rigetto dell’opposizione.
L’opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.

4.1. In conformità al disposto dell’art. 2697 cod.civ. e al chiaro orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. Sezioni Unite n. 13533/2001) parte opposta, quale attrice in senso sostanziale, ha provato il titolo del credito vantato e ha allegato l’inadempimento qualificato della controparte.

Più in particolare, parte opposta sub doc. 3 fasc. NOME ha prodotto il contratto di finanziamento, dedotto quale causa petendi della pretesa creditoria;
ha supportato la propria pretesa con la produzione altresì dell’estratto conto ex art. 50 TUB (doc. 5, fasc.mon.) e dell’appendice prodotta sub doc. 6 fasc.mon.

4.2. Contrariamente a quanto eccepito da parte opponente, dalla documentazione prodotta in giudizio emerge la prova della legittimazione attiva dell’odierna opposta.

La società ha infatti prodotto il contratto di cessione perfezionatosi mediante scambio del consenso tra cedente e cessionario (docc.
1, 1b e 1ter fasc.mon.);
vale osservare che, come correttamente eccepito dall’opposta, la circostanza che vede oscurati alcuni dati del contratto non inficia la portata probatoria dello stesso in quanto relativi a circostanze (quali le condizioni economiche, il prezzo della cessione) che risultano irrilevanti ai fini del presente giudizio.
ha prodotto inoltre, sub doc. 2 fasc.mon. , l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Vale osservare che pur a fronte del disposto dell’art. 58, IV comma T.U.B., la notifica è stata comunque notificata al signor per informarlo dell’avvenuto mutamento della titolarità del credito (docc. 7 e 7bis fasc.mon.).

Da ultimo, per provare la titolarità del credito, parte opposta ha prodotto sub doc. 2 un estratto dell’elenco depositato presso il notaio di Cuneo da cui emergono il nominativo e il codice fiscale del signor oltre al contratto e all’ammontare del credito (doc. 2 fasc.opposta).

costantemente statuito dalla Corte di cassazione (v., di recente, Cass. n. 37290/2023) e come correttamente eccepito dalla società il disconoscimento formulato ai sensi dell’art. 2719 cod.civ. , pur non implicando il ricorso a formule sacramentali, pretende comunque una dichiarazione chiara e specifica in ordine alle ragioni che inficiano la genuinità del documento prodotto in copia;
il disposto dell’art. 2719 cod.civ. , in altri termini, pur non imponendo vincoli di forma, impone che la contestazione della conformità della copia all’originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco non solo il documento che si intende contestare, ma anche gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all’originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (termini e argomentare mutuati da Cass. n. 16557/2019;
v. anche Cass. n.16836/2021).

4.4. E’ parimenti infondata l’eccezione di inesistenza del credito che l’opponente fa derivare dalla difformità tra il numero presente nel testo del contratto e il numero presente nell’estratto conto.

Posto che parte opposta ha compiutamente illustrato le ragioni di tale discrasia (comparsa di costituzione e risposta, § 3, pagg.
11-13), è qui sufficiente osservare che dalla rilevata non coincidenza dei due numeri non potrebbe comunque discendere né l’invalidità del contratto né l’inesistenza del credito, non sussistendo alcuna norma da cui poter far derivare l’una o l’altra;
a supporto, basti rilevare che parte opponente non ha contestato di aver sottoscritto il contratto, non ha contestato di aver ricevuto in prestito la somma di denaro che ne è oggetto, non ha allegato la sussistenza di un altro rapporto contrattuale con Findomestic, sicché risulta pacifico che la documentazione contabile prodotta in giudizio è riconducibile al (l’unico) contratto stipulato nell’agosto del 2016.

4.5. Deve essere dichiarata l’infondatezza anche dell’eccezione formulata dall’opponente in ordine alla carenza di prova del credito vantato per esser la certificazione ex art. 50 TUB un documento di formazione unilaterale.

Come già rilevato nel § 4.1. , parte opposta, quale attrice in senso sostanziale, ha assolto l’onere probatorio posto a suo carico, avendo provato il titolo della propria pretesa creditoria e l’avvenuta erogazione della somma di denaro oggetto del prestito;
a fronte dell’obbligazione restitutoria assunta dal signor l’opposta ha puntualmente allegato l’inadempimento qualificato di questi;
parte opposta ha prodotto infatti un estratto conto analitico da cui emerge lo svolgimento del rapporto contrattuale, con evidenza delle rate non pagate da parte del debitore e delle penali per il ritardato pagamento.

4.6. Da ultimo, deve essere rigettata l’eccezione di nullità della clausola che prevede l’indicatore correttamente eccepito da parte opposta, la genericità con cui l’eccezione è stata formulata non consente alla controparte di poter adeguatamente esercitare il proprio diritto di difesa (nella comparsa di costituzione e risposta si legge:
“Anche dinnanzi a tale contestazione, la scrivente difesa si trova in comprensibile difficoltà:
quali costi non sarebbero stati indicati?

Quale sarebbe il reale TAEG del contratto?
ciononostante, l’opposta si diffonde nel § 5 (pagg. 18-22) ad illustrare le voci che compongono il tasso indicato nel contratto.

Ai fini del rigetto dell’eccezione qui in esame, è sufficiente osservare che l’ , come ormai costantemente ribadito dalla giurisprudenza, e come rilevato dalla stessa opposta, non rappresenta una condizione economica, ma svolge una funzione informativa, finalizzata a consentire alla controparte contrattuale di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento.

La mancata o erronea indicazione di tale indice non comporta, dunque, un’invalidità del contratto, potendo, al più, rappresentare una fonte di risarcimento del danno là dove si provi che quella mancanza o erroneità abbiano inciso sulla corretta rappresentazione dell’oggetto del contratto o sulla stessa decisione di stipulare il contratto (cfr. Tribunale di Modena, ord. 6.5.2019;
v. altresì Trib. di Milano n. 10832/2017).

Tanto è stato di recente ribadito anche dalla Corte di cassazione che ha statuito che “l’ISC/TAEG è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, la sua inesatta indicazione non comporta, di per sè, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l’erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto; pertanto, stante il suo valore sintetico, l’ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall’art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d’interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti. ” (Cass. n. 39169/2021).

5. Spese di lite.
La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., pertanto le spese di lite vanno poste a carico di parte opponente e sono liquidate come da D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022.
Tenuto conto in particolare del parametro del valore della causa (individuato con riferimento al petitum), applicati i valori medi dello scaglione di riferimento per la fase di studio e per la fase introduttiva ed i valori minimi per la fase istruttoria e per la fase decisoria, per compenso professionale è liquidato l’importo di € 3.387,00, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.

5.1.
Da ultimo, vale precisare che nel presente giudizio, in materia di spese, non è dato applicare l’art. 91 c.p.c. là dove è disposto che il giudice, se accoglie la domanda in misura non superiore Pardi prima udienza l’opponente ha proposto di pagare non già l’intero debito, nella misura accertata nel presente giudizio e pari all’importo ingiunto con l’emissione del decreto n. 2111/2023, ma solo l’importo dovuto a titolo di capitale.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta l’opposizione.
2. Conferma il decreto ingiuntivo n. 2111/2023, emesso dal Tribunale di Bergamo in data 20 luglio 2023.
3. Dispone l’esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 2111/2023, emesso dal Tribunale di Bergamo in data 20 luglio 2023.
4. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della società che liquida in € 3.387,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
Bergamo, 21 settembre 2024
Il Giudice Dott.ssa NOME COGNOME

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