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Rigetto opposizione a precetto e condanna alle spese

La sentenza affronta i temi della validità del precetto in relazione all’attestazione di conformità e alla notifica del titolo esecutivo, applicando il principio di raggiungimento dello scopo. Viene inoltre analizzata la legittimità del precetto in rinnovazione e l’efficacia della procura alle liti nel processo esecutivo. Infine, si ribadisce il principio di non ammissibilità della mutatio libelli nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.

Pubblicato il 14 September 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

N. R.G. 3121/2022

TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI Sezione Unica CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3121/2022 tra ATTORE CONVENUTI

Oggi 2 settembre 2024 ad ore 9,00 innanzi al dott. NOME COGNOME sono comparsi:

Per ’avv. in sostituzione dell’Avv. COGNOME ’avv. Preliminarmente il Giudice dà atto di quanto segue:
La presente udienza viene tenuta con modalità da remoto ai sensi degli artt. art 127 3° comma 127 bis cpc e 196 duodecies disp.
Attuaz. Cpc mediante collegamento effettuato tramite il programma Microsoft Teams;

Con decreto del 1.8.24 sono state comunicati ai procuratori delle parti:
giorno, ora e modalità di collegamento per la partecipazione alla presente udienza;

Il giudice ai sensi dell’art 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc 96 ha provveduto all’identificazione dei Procuratori delle parti mediante esibizione del tesserino di iscrizione all’Ordine degli Avvocati L’identità delle parti se presenti, come da protocollo di cui al provvedimento n. 12/2020 del Presidente del Tribunale, è stata attestata dai Procuratori delle parti medesime;

Le parti hanno dichiarato al giudice di essere liberamente comparse in udienza mediante collegamento da remoto;

Tutti i presenti si impegnano a mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell’udienza.

Agli stessi è vietata la registrazione dell’udienza in ogni forma anche parziale.

L’udienza viene tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l’effettiva partecipazione delle parti Ciò premesso, il Giudice invita i Procuratori delle parti a dedurre.

L’Avv. si riporta agli atti e rileva l’irritualità della richiesta di distrazione delle spese fatta dalla controparte.

L’Avv. si riporta al contenuto della propria comparsa conclusionale.

Dopo breve discussione orale, il Giudice trattiene la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura al termine dell’udienza.

Il Giudice dott. NOME COGNOME Ad ore 18.05 il Giudice procede alla lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione dando atto che al momento della lettura nessuna delle parti è presente Il Giudice dott. NOME COGNOME

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI Sezione Unica CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice on dott. NOME COGNOME ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA N._799_2024_- N._R.G._00003121_2022 DEL_02_09_2024 PUBBLICATA_IL_02_09_2024

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3121/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. COGNOME ATTORE contro (C.F. (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. elettivamente domiciliati in INDIRIZZO 41100 MODENA presso il difensore avv. CONVENUTI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come verbale d’udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 e 617 l’Avv. conveniva in giudizio avanti all’intestato Tribunale e l’Avv. per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito:

In via preliminare a) disporre la sospensione dell’efficacia esecutiva dei seguenti titoli esecutivi:
Ordinanza del 06.08.2020 –R.G. n. 7066/2016– Tribunale di Modena;- Sentenza n. 1191/2020 del 07.10.2020–R.G. n. 7067/2016–Tribunale di Modena;
– Sentenza n. 4594 -15223/2022 del 29.04.2022 –R.G. n. 27751/2020–Corte di Cassazione b) dichiarare che il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa;

Nel merito – c) Dichiarare la nullità del precetto datato 08.09.2022 per omessa indicazione della data di notificazione dei titoli esecutivi, (ex art. 480 c.p.c);
d) Dichiarare la nullità del precetto datato 08.09.2022 per omessa dichiarazione di residenza o dell’elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il Giudice competente per l’esecuzione da parte dell’opposto, (ex art. 480 c.p.c.);
e) Dichiarare la nullità del precetto datato 08.09.2022 per omessa indicazione nella C.F. C.F. C.F. procura speciale depositata presso la Corte di Cassazione,(a cui l’opposto rinvia nel predetto precetto),dell’avvertimento alla parte dell’obbligo o della possibilità di ricorrere alla mediazione prima del processo, (ex art. 4 comma 3 D.Lgs. n. 28/2010;
f) Dichiarare la nullità del precetto datato 08.09.2022 per compensazione tra il credito a proprio favore, portato dalla Sentenza della CDA di Bologna RG 2164/2017, pari ad euro 3.749,00 e quello a favore dell’opposto portato dall’Ordinanza della S.C. – ricorso 27751/2020, pari ad euro 3.847,80.
g) Dichiarare la nullità del titolo esecutivo Sentenza n. 4594 -15223/2022 del 29.04.2022 –R.G. n. 27751/2020 –Corte di Cassazione, per omessa attestazione di conformità.
-Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

” A sostegno della opposizione deduceva l’omessa allegazione dell’attestazione di conformità nell’atto di precetto notificato in 7.9.2022, con riguardo al titolo costituito dall’Ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione Sezione Civile – ricorso 27751/2020.
Eccepiva inoltre l’omessa indicazione della data di notifica del titolo esecutivo, ordinante all’esponente il pagamento della somma di euro 4.377,36, a favore dell’Avv. a titolo di rifusione delle spese di lite (procedimento civile rubricato con R.G. n. 7066/2016, Trib.
Modena, – Dr. NOME COGNOME).

Analoghe contestazioni venivano eccepite anche in relazione al precetto notificato in data 8.9.2022.

Riguardo ai procedimenti civili rubricati, rispettivamente, con R.G. n. 7066/2016, deciso dal Tribunale di Modena, (Dr. NOME COGNOME) e con R.G. n. 7067/2016, deciso dal Tribunale di Modena, (Dr. NOME COGNOME, deduceva la nullità del precetto del 8.9.2022 per omessa indicazione della data di notificazione dei titoli esecutivi e omessa dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante nel Comune in cui ha sede il Giudice competente per l’esecuzione da parte dell’opposto, (art. 480 e 481 c.p.c.).

Riguardo al procedimento civile rubricato, con R.G. 27751/2020,deciso dalla Corte di Cassazione, eccepiva la compensazione tra il credito a proprio favore, portato dalla Sentenza della CDA di Bologna RG 2164/2017, pari ad euro 3.749,00 e quello a favore dell’opposto portato dall’Ordinanza della S.C. – ricorso 27751/2020, pari ad euro 3.847,80.

Si costituivano in giudizio gli opposti contestando, nel merito, la fondatezza dell’opposizione sia in fatto che in diritto.

Rassegnavano le seguenti conclusioni:
“… Piaccia al giudice adito, contrariis reiectis:
– dichiarare inammissibile o rigettare la richiesta di sospensione dell’efficacia dei titoli azionati, – dichiarare inammissibili le domande avversarie o comunque, in via subordinata, rigettarle nel merito, – condannare l’opponente ex art. 91 c.p.c. alla refusione dei compensi di avvocato, oltre spese generali al 15% e agli accessori di legge ed oltre le anticipazioni, con la prevista maggiorazione del 33% ex art. 4, comma 8, D.M. 55/2014 per la difesa di più parti e con distrazione delle spese di lite ex art. 93 c.p.c. sussistendone i presupposti di legge; – condannare controparte ex art. 96, comma 3, c.p.c. quantificando la somma del risarcimento sulla base dell’importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia (Tribunale Roma sez. XVII, 18/07/2022, n.11431).

” Eccepiva parte opposta la pretestuosità degli argomenti difensivi posti alla base della presente opposizione del tutto simili a quelli che avevano dato origine alla causa R.G. 2113/2022 assegnata al medesimo giudice nonché la carenza di interesse ad agire di parte opponente Evidenziava poi che nel testo dell’atto di precetto era già compresa la prevista attestazione di conformità.

Anche nella relata di notifica era poi ripetuta l’attestazione di conformità già effettuata nel corpo del precetto, pertanto l’eccezione di parte opponente era infondata e pretestuosa.

Aggiungeva poi che Il precetto del 8.9.20222 era chiaro nel far riferimento ai titoli sui quali si fondava e nel riportare che gli stessi erano già stati in precedenza notificati col precetto del 26 novembre 2020.

Non era quindi necessario allegarli nuovamente al nuovo precetto dell’8 settembre 2022, né quindi inserire alcuna attestazione di conformità agli originali.

Deduceva anche la pretestuosità dell’eccepita nullità del precetto per mancata indicazione dell’elezione di domicilio.

In merito alla dedotta compensazione si rilevava che il credito originante dalla sentenza della Corte di Appello era nei confronti dell’Avv. poiché antistatario delle spese di lite liquidate.

Tale importo era già stato però sottratto dal capitale dovuto all’ avv. nel precetto dell’8 settembre 2022 (4377,36 + NUMERO_CARTA,54 – NUMERO_CARTA,94 = 4712,96).

Non vi era pertanto alcun credito che l’opponente potesse portare in compensazione.

Chiedeva da ultimo la condanna della controparte al pagamento ex art. 96 comma 3, c.p.c., in favore dei convenuti, in aggiunta alle spese di lite, d’una somma equitativamente determinata in base al valore delle stesse avendo la stessa agito in mala fede o colpa grave.

Con la prima memoria ex art. 183 VI comma cpc parte opponente eccepiva ulteriormente l’inesistenza o nullità insanabile del precetto di parte opposta per omessa dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante nel Comune in cui ha sede il Giudice competente per l’esecuzione da parte dell’opposto, sulla base degli artt. 480 e 481 c.p.c., l’inefficacia e per l’effetto la nullità del precetto di parte opposta per omessa inizio dell’esecuzione la nullità dell’attività processuale per assenza dello ius postulandi in capo a l’annullabilità della notifica dell’atto di precetto per l’irregolarità dell’indirizzo di posta elettronica, utilizzato dall’avv. e per l’effetto la cancellazione del predetto indirizzo di posta elettronica. Eccepiva altresì l’esorbitanza della somma precettata, insisteva nella eccepita compensazione e avanzava a sua volta richiesta di condanna della controparte per lite temeraria.
Parte opponente a sua volta deduceva come l’opponente avesse inammissibilmente mutato le proprie domande con la prima memoria ex art. 183 VI comma cpc.

La causa veniva istruita documentalmente.

Nel merito, l’opposizione non merita accoglimento per le motivazioni che seguono, dovendosi ritenere infondati i motivi di opposizione.

Preliminarmente, giova ricordare che il giudizio di opposizione all’esecuzione c.d. preventiva (o a precetto) è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell’aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che accerti e dichiari l’inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata e della causa petendi, che consiste nella situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre 2002, n. 17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre 2009, n. 24047);
dal punto di vista soggettivo, l’opponente, vale a dire il soggetto precettato, ha veste sostanziale e processuale di attore e, specularmente, l’opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto (cfr. Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre).

In generale si osserva altresì che “contro l’atto di precetto può essere proposta sia l’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 cod. proc. civ. sia quella agli atti esecutivi di cui al successivo art. 617 cod. proc. civ. e la distinzione è data dalle ragioni adottate con l’atto di opposizione ed indipendentemente dalla qualificazione data dall’opponente” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 496 del 15/01/2001), sì che costituisce compito del Giudice di merito la corretta qualificazione della domanda come opposizione alla esecuzione ovvero opposizione agli atti esecutivi (crf., Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 21683 del 13/10/2009).

Più nello specifico, con riferimento all’atto di precetto, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che “L’opposizione a precetto può configurare sia opposizione all’esecuzione (art. 615 cod. proc. civ.) sia agli atti esecutivi (art. 617 cod. proc. civ.) a seconda che il debitore contesti l’ammontare della somma con esso ingiunta ovvero ne chieda la nullità per vizi formali, e pertanto, se è accolta, nell’un caso persiste l’idoneità il precetto – sia pure per minore ammontare – a fungere da presupposto per l’esecuzione; nell’altro il precetto, fondato sul medesimo titolo esecutivo, deve esser rinnovato” (Cass. Civ., sez. 3, Sentenza n. 2123 del 26/02/1998;
analogamente, sez. 3, Sentenza n. 15533 del 07/12/2000, sez. 3, Sentenza n. 5515 del 29/02/2008).

Nel caso di specie parte opponente deduce la nullità del primo e del secondo atto di precetto notificati rispettivamente in data 7.9.2022 e 8.9.2022 per omessa allegazione dell’attestazione di conformità.

Dalle produzioni in atti non si evincono elementi a sostegno dell’eccepita nullità rinvenendosi in atti l’attestazione di conformità prevista della legge, di talchè la relativa eccezione deve considerarsi priva di fondamento.

In ogni caso anche laddove si volesse affrontare il tema relativo alla validità della notifica del titolo accompagnata da un’attestazione di conformità irregolare si tratterebbe di ipotesi da inquadrarsi nell’ambito di applicazione dell’art. 617 cpc.

Giova rammentare che in ossequio al disposto dell’art. 16-bis D.L. 179/2012, comma 9-bis, “le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché’ dei provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all’originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all’originale.

Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico.

Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell’attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all’originale.

Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine.

Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all’ordine del giudice”.

È evidente che la necessità di consegna di un atto conforme all’originale serve unicamente ad assicurare al destinatario la conoscenza legale ed integrale del provvedimento.

Questo risultato potrebbe non essere raggiunto in ipotesi di notifica di documenti in cui manchino alcune pagine o che non siano leggibili.

Al di fuori di questi casi, può pacificamente operare l’art. 156, ultimo comma, c.p.c., che riguarda solo le ipotesi di nullità.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare, in materia di notifica degli atti in copia semplice, che “la mancanza, nella copia della sentenza notificata, della certificazione del cancelliere attestante la conformità di tale copia all’originale, atteso il disposto dell’art. 160 cod. proc. civ. che individua i casi di nullità della notificazione, non incide sulla validità della notificazione e non ne comporta l’inidoneità a far decorrere il termine breve per l’impugnazione.

(Nella specie la S.C. ha aggiunto che il destinatario dell’atto non aveva addotto alcuna difformità tra il contenuto della copia della sentenza notificata e quello dell’originale)
” (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 16317 del 19/08/2004; in senso conforme, Cass., Sez. L – , Ordinanza n. 20747 del 16/08/2018).
Più precipuamente in ordine alle conseguenze della mancanza o non corretta predisposizione dell’attestazione di conformità, riferita alle notifiche a mezzo Pec, la giurisprudenza di merito (Corte appello Salerno sez. II, 03/03/2020, n.267) ha affermato, che “se è vero che ai fini della validità della notifica via pec il notificante deve redigere una relazione di notifica su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata, con il contenuto ivi precisato e che la mancanza nella relata dell’attestazione di conformità della copia informatica al cartaceo da cui è tratta è sanzionata dall’art. 11 della L. n. 53/1994 con la nullità della notificazione, deve nondimeno rilevarsi che anche in tema di notificazioni via pec vige il principio del raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c.”.

Individuata la natura del vizio, nel caso di specie, non può che concludersi che, trattandosi di atti giudiziari, trova pacificamente applicazione il principio di cui all’art. 156 c.p.c. del raggiungimento dello scopo.

Con specifico riferimento alla asserita omessa notifica del titolo esecutivo, il precetto è chiaro nel far riferimento ai titoli sui quali si fondava e nel riportare che gli stessi erano già stati in precedenza notificati col precetto del 26 novembre 2020.

Non era quindi necessario allegarli nuovamente al nuovo precetto dell’8 settembre 2022, né quindi inserire alcuna attestazione di conformità agli originali.

In ogni caso il titolo, come già detto, è stato regolarmente notificato.

Quanto poi all’eccepita omessa allegazione dei titoli esecutivi all’atto di precetto notificato anche nella materia delle opposizioni ex art. 617 c.p.c., ed in riferimento alle nullità formali del precetto, occorre sempre applicare il principio di ordine generale, sancito dall’art. 156 c.p.c., secondo il quale la nullità non può essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato.

Aggiungasi inoltre che secondo maggioritaria giurisprudenza di legittimità e di merito, poiché la finalità del precetto è quella di invitare il debitore ad adempiere e di renderlo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno, l’opposizione di merito, proposta dal debitore congiuntamente a quella di rito (come nel caso in esame), costituisce prova evidente che la suddetta finalità è stata raggiunta, con la conseguenza che, in tale ipotesi, la nullità conseguente alla eventuale mancata notificazione del titolo esecutivo, ovvero alla mancata sua spedizione in forma esecutiva, deve ritenersi sanata per l’avvenuto raggiungimento dello scopo (Trib. Roma n. 15120 del 2019; Cass. n. 6957 del 2007; Cass. n. 15378 del 2006; Cass. n. 5213 del 1998; vedi anche, sulla data di notifica del titolo, Tribunale Brindisi sez. I, 08/05/2019, n.707).

In ogni caso secondo il principio sancito dalla Suprema Corte e condiviso da questo giudice, l’omessa indicazione del titolo esecutivo azionato non determina la nullità del precetto ex art. 480 comma 2 cpc quando l’esigenza di individuazione del titolo risulti comunque soddisfatta attraverso altri elementi contenuti nel precetto stesso, la cui positiva valutazione da parte del giudice del merito – insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata – può essere utilmente ancorata al successivo comportamento del debitore (Cass. Civ n 25433/2014). Si rammenta altresì che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all’art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata e che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l’effetto dell’ error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate ) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Si reputa sufficiente in questa sede richiamare le sentenze già resa da questo giudicante nei giudizi R.G. n. 2113/2022 e n 2670/2022 con precipuo riferimento all’eccepita compensazione.

Conseguentemente anche tale eccezione appare priva di pregio.

Ciò posto deve darsi atto che nella memoria ex art. 183 VI comma cpc e nel foglio di deduzioni non autorizzato vengono rassegnate delle conclusioni che danno luogo ad un’ evidente “ mutatio libelli”, come tale inammissibile.

Ed invero, l’art. 183, quinto e sesto comma, c.p.c. (così come modificato dalla riforma del 1990) disciplina un sistema di preclusioni processuali poste a presidio del c.d. ordine pubblico processuale (inteso come l’interesse pubblicistico a “scongiurare deprecabili allungamenti dei tempi processuali”, cfr., e multis, Cass. n. 19453 del 2005), sottratto al potere dispositivo delle partì (cfr., e multis, Cass. n. 25598 del 2011).

Secondo il dato testuale dell’articolo in commento, mediante il deposito della prima memoria istruttoria, all’attore è consentito esclusivamente di “precisare o modificare” la domanda (c.d. emendatio libelli).

È invece preclusa la possibilità di proporre nuove domande (c.d. mutatio, ad eccezione, ovviamente, di quelle che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dal convenuto):
tale divieto è (palesemente) implicito nella norma espressa dall’art. 183 c.p.c. ed è inoltre imposto dalle esigenze del contraddittorio (cfr. giurisprudenza unanime, richiamata da ultimo in Cass. S.U. n. 12310 del 2015).

Per distinguere se trattasi dell’una o dell’altra occorre che l’interprete provveda preliminarmente ad individuare il petitum e la causa petendi dell’atto introduttivo.

Proporre nuove domande significa allargare l’oggetto del processo mediante l’allegazione di nuovi fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, ovvero di nuovi fatti estintivi, modificativi o impeditivi del sorgere dello stesso:
venendo aperti nuovi temi di indagine in fatto, e quindi di decisione, viene alterato il regolare svolgimento del processo ed il diritto di difesa della controparte (cfr. giurisprudenza unanime, fin dagli anni sessanta dello scorso secolo, seppure in materia di mutatio libelli nel giudizio di appello cfr., e multis, Cass. n. 1954 del 1966 e, più recentemente, in merito all’interpretazione dell’art. 183 c.p.c. nella versione successiva alia riforma del 1990, Cass. n. 18513 del 2007; Cass. n. 1585 del 2015).

Con riferimento alla dedotta nullità del precetto per mancata dichiarazione di residenza od elezione di domicilio da parte del creditore procedente, deve rilevarsi che, ai sensi del terzo comma dell’art. 480 cod. proc. civ., tale omissione non importa nullità bensì soltanto l’individuazione del forum executionis, ai fini della proposizione della opposizione a precetto, nel luogo in cui l’atto è stato notificato.

La norma di riferimento è costituita dall’art. 480 cpc, il quale, al comma terzo statuisce che “Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione.

In mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso” La disposizione dianzi citata, invece, nulla prevede in relazione alla fattispecie della c.d. “elezione anomala”, che si verifica quando l’elezione di domicilio effettuata nell’atto di precetto è priva di qualsivoglia collegamento con il luogo dell’esecuzione.

Tale ipotesi è stata esaminata dalla corte di legittimità che, prendendo le mosse dalla sent. n. 480/2005 della Corte Cost., ha ribadito che l’elezione di domicilio in luogo diverso da quello (potenziale) dell’esecuzione è priva di effetto quanto all’individuazione del giudice competente a conoscere dell’esecuzione, pur restando efficace ai fini della notificazione dell’opposizione e, quindi, della corretta instaurazione del contraddittorio, “mentre, ai fini della individuazione del giudice competente per territorio a conoscere della opposizione all’esecuzione, l’elezione di domicilio contenuta nel precetto è inefficace e la competenza per territorio va individuata in base al possibile luogo della esecuzione, compreso il luogo della notifica del precetto (Cass. n. 16649/2016), deve rilevarsi come tali principi valgono esclusivamente ad individuare il giudice competente a conoscere della opposizione a precetto ma non anche a “vincolare” la scelta del giudice della esecuzione, che evidentemente non potrà che essere identificato avuto riguardo al luogo in cui si trovano i beni da sottoporre ad espropriazione, nè, tantomeno, ad incidere sulla validità in rito del precetto” (cfr. ex multis Cass. ). In merito alla dedotta inefficacia del precetto ex art. 481 cpc occorre a questo punto rilevare la legittimità del precetto in rinnovazione notificato dalla creditrice, atteso che costituisce ormai principio consolidato in giurisprudenza il diritto del creditore di procedere alla notifica di un secondo atto di precetto in base allo stesso titolo senza perciò che il secondo atto sia viziato, atteso che il diritto ad agire viene meno solo con la soddisfazione (in questi termini, Cass. sent. n. 28614/13 del 20.12.2013).

La Suprema Corte ha infatti avuto modo di precisare che “Libero è il creditore, fino al pagamento integrale del credito, di intimare tanti precetti quanti reputi necessari, purché non chieda, in quelli successivi, le spese (es. i compensi e gli accessori) per i precetti precedenti;
ove invece, col precetto successivo o reiterato, intimasse anche il pagamento delle spese dei precetti precedenti, l’ultimo sarebbe sì illegittimo, ma solo ed esclusivamente a queste ultime, sicché non potrebbe essere dichiarato invalido nella sua interezza.
” (in questi termini, Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 19876/13; depositata il 29 agosto).

Ed ancora, l’art. 481 c. 2 c.p.c. stabilisce che l’opposizione a precetto determina la sospensione del termine di efficacia del precetto, pari a 90 giorni, sino al termine stabilito ai sensi dell’art. 627 c.p.c. ossia, sino al termine stabilito dal giudice ai fini della riassunzione della procedura esecutiva e, comunque, non più tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado ovvero dalla comunicazione della sentenza di appello.

Va pertanto operata una netta distinzione tra la sospensione dell’efficacia del precetto e la sospensione dell’esecuzione.

Ed infatti, “l’opposizione a precetto determina la sospensione del termine di efficacia dello stesso ma non impedisce al creditore di procedere all’esecuzione forzata, anche dopo il decorso del termine di cui all’art. 481 c.p.c. e senza necessità di attendere la definizione del giudizio di opposizione, in tal modo bilanciandosi il vantaggio di poter avviare l’esecuzione in qualsiasi momento con il rischio connesso all’eventuale accoglimento dell’opposizione medesima” (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2347 del 26/01/2022).

Quanto all’eccepito difetto di ius postulandi deve osservarsi che la procura conferita dalla parte al difensore nel processo di cognizione è intesa non solo al conseguimento del provvedimento giurisdizionale favorevole, attributivo alla parte medesima del bene oggetto della controversia, ma anche all’attuazione concreta del comando giudiziale, cioè al conseguimento di quel bene attraverso l’esecuzione forzata, quando manchi la spontanea ottemperanza della controparte.

Ne segue che detta procura, in difetto di espressa limitazione (e particolarmente quando sia specificato che i poteri del difensore si estendono ad ogni stato e grado del procedimento) attribuisce lo “ius postulandi” anche in relazione al processo di esecuzione e negli eventuali giudizi di opposizione che possono frapporsi tra l’esercizio della pretesa esecutiva e la soddisfazione del credito.
(Nella specie, confermando la sentenza impugnata, la SRAGIONE_SOCIALE ha ritenuto valido, sulla scorta dell’enunciato principio, l’atto di precetto sottoscritto dal difensore munito di procura apposta in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo e rilasciata “nella presente causa in ogni fase e grado anche di esecuzione ed opposizione”).Cassazione civile, sez. III, 14/12/2007, n. 26296.

Circa poi l’asserita irregolarità dell’indirizzo di posta elettronica utilizzato dall’Avv. deve rilevarsi che L’atto, comunque, ha raggiunto il suo scopo per cui non potrebbe essere comminata la nullità ex art. 156 III° co c.p.c. in ragione ed applicazione del principio di conservazione degli atti.

Parte opponente, in virtù del disposto di cui all’art. 2697 c.c., avrebbe dovuto dimostrare di non aver avuto conoscenza dell’atto oggetto di impugnazione prima della notifica dell’atto di precetto per cui è causa.
Assorbite e disattese le ulteriori e diverse istanze, ivi compresa la condanna ex art. 96 c.p.c. non ritenendo sussistenti i requisiti richiesti ex lege.

In definitiva l’opposizione non merita accoglimento.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 così come aggiornati con il D.M. n. 147/22, seguono la soccombenza.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda avanzata da parte opponente;
condanna parte opponente al pagamento in favore della opposta delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura di legge;
spese da distrarsi in favore dell’Avv. dichiaratosi antistatario.

La presente sentenza si intende pubblicata con l’allegazione al verbale d’udienza ai sensi e per gli effetti dell’articolo 281 sexies c.p.c., Rimini, 2 settembre 2024 Il Giudice on dott. NOME COGNOME

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