fbpx
Generic filters
Parola esatta ...
Cerca nei titolo
Search in excerpt
Filtra per categoria
Codice Civile
Codice Penale

Rigetto opposizione all’esecuzione e spese legali

Il Tribunale ha rigettato l’opposizione ad un’esecuzione, ritenendola tardiva e infondata nel merito. In particolare, ha ritenuto legittima la notifica degli atti esecutivi tramite PEC, pur se effettuata da un indirizzo non presente nei pubblici elenchi, in quanto idonea a garantire la conoscenza dell’atto da parte del destinatario. Inoltre, ha ritenuto legittima la costituzione in giudizio dell’Agente della riscossione tramite avvocato del libero foro, in base ad una specifica convenzione. Infine, ha disposto l’estromissione del terzo pignorato dal giudizio e condannato l’opponente alla rifusione delle spese legali.

Pubblicato il 10 October 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

N. R.G. 3202/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO SEZIONE CIVILE

in persona del Giudice dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._900_2024_- N._R.G._00003202_2022 DEL_02_10_2024 PUBBLICATA_IL_03_10_2024

nella causa civile promossa (RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante p.t., dottoressa NOME COGNOME Responsabile Contenzioso Trentino Alto Adige, a tanto abilitata da procura speciale conferita con atto per Notar da Roma, rilasciata in data 28.04.2022, Rep. 177893 – Racc. CODICE_FISCALE, con sede legale in Roma alla INDIRIZZO elettivamente domiciliata per il presente giudizio in Lecce alla INDIRIZZO presso e nello studio dell’avv. NOME COGNOME del Foro di Lecce (C. F. ), che la rappresenta e difende giusta procura allegata, da intendersi apposta in calce all’atto di citazione in riassunzione ai sensi dell’art. 83 cpc.;

ATTRICE CONTRO (C.F: ) n. Trento il , ivi residente in INDIRIZZO rappresentato, difeso ed assistito, come da mandato in calce al presente ricorso, dall’avv. NOME COGNOME (C. F. ) del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Milano – INDIRIZZO;

CONVENUTO C F. , in persona del legale rappresentate p.t. , con sede legale in Grandate – INDIRIZZO; CONVENUTA RAGIONE_SOCIALE (C. F. ), in persona del legale rappresentante p.t. , con sede legale in Grandate – INDIRIZZO CONVENUTA RAGIONE_SOCIALEC. F. , in persona del legale rappresentante p.t. , con sede legale in Sondrio – INDIRIZZO C.F. C.F. C.F. CONVENUTA CONTUMACE IN PUNTO:

opposizione ad atti esecutivi.

CONCLUSIONE DELL’ATTRICE

In riforma e/o revoca dell’ordinanza dd. 03.10.2022 emessa a definizione del procedimento cautelare n. 462/2022 R.G. (cui veniva riunito il proc. n. 548/2022 R.G.): a)accertare e dichiarare la legittimità dell’operato dell’ , la validità dei n. 3 atti di pagamento presso terzi impugnati, la regolare notifica degli atti sottesi, rigettare l’avversa opposizione perché infondata e pretestuosa, per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto, conseguentemente revocare la sospensione concessa inaudita altera parte, con declaratoria di validità degli atti opposti; b)dichiarare l’improcedibilità dell’opposizione con riguardo all’avviso di addebito , per omessa chiamata in causa dell’ENTE impositore – legittimato passivo, da parte del debitore esecutato;

c)disporre conseguentemente l’assegnazione in favore di delle somme accantonate dai terzi pignorati in virtù dei pignoramenti di cui in atti, sino alla concorrenza del credito erariale, come portato dai pignoramenti, oltre interessi maturati e maturandi dalla notifica degli atti medesimi sino al soddisfo;

d)con condanna del convenuto in riassunzione, sig. , al pagamento delle spese e competenze di lite, da liquidarsi con distrazione in favore della sottoscritta procuratrice antistataria.

CONCLUSIONI

DEL CONVENUTO -inammissibilità della citazione dell’ per difetto dello “Ius Postulandi” in capo all’Avvocato del ” in violazione dell’art. 11 D. Lvo n. 546/92;

-inammissibilità dell’atto di citazione per violazione dell’art. 616 cpc. , per tardiva Riassunzione del Giudizio di Merito oltre il termine di 90 giorni fissato dal giudice a quo;

-inammissibilità dell’atto di citazione dell’ e/o errata Riassunzione del Giudizio innanzi al Giudice Ordinario privo di giurisdizione;

-inammissibilità della “Citazione per Riassunzione” dell’ per contravvenzione del principio del “ne bis in idem” in patente violazione dell’art. 39 cpc.;

-la nullità del Pignoramento di crediti presso terzi opposto per inesistenza giuridica, nullità, irritualità e/o illegittimità della sua notifica, in quanto promanante da un indirizzo PEC “Non istituzionale” in violazione degli artt. 26 – D.P.R. n. 602/73, art. 60 – D.P.R. n. 600/73;

art. 3 bis co. 1 – L. n. 53/1994, art. 6 ter – D. Lvo. 82/2005 ed art. 16 ter – D. L. n. 179/2012.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione in riassunzione dd. 27.12.2022, ritualmente notificato il 28.12.2022, l’ conveniva in giudizio rassegnava le conclusioni riportate in epigrafe.

Esponeva in particolare l’attrice a sostegno delle domande formulate:

1) che con ricorso dd. 27.06.2022 impugnava avanti il G.E. del Tribunale di Trento due atti di pignoramento presso i terzi notificati dall’ in data 07.06.2022, al fine del recupero forzoso del credito portato da n. 15 cartelle di pagamento e n. 1 avviso di addebito, regolarmente notificati al contribuente e mai evasi, né impugnati nelle forme e nei modi di legge;

2) che il eccepiva l’illegittimità dei pignoramenti per omessa notifica delle sottese cartelle di pagamento ed in quanto eseguiti ancorchè egli avesse presentato istanza di sospensione della riscossione ai sensi della L.N. 228/2012, in relazione alle cartelle sottese all’intimazione di pagamentio n. NUMERO_CARTA notificata il 22.04.2022, prodromica alla procedura esecutiva opposta;

3) che lo stesso rappresentava di aver impugnato le cartelle di pagamento sottese ai pignoramenti avanti il giudice Tributario e di essere in attesa della fissazione dell’udienza per la discussione del ricorso;

4) che quindi concludeva affinchè il G.E., previa sospensione dell’esecuzione, dichiarasse la nullità degli atti di pignoramento impugnati, con vittoria di spese e competenze di giudizio;

5) che con decreto dd. 30.06.2022 il G.E. sospendeva, inaudita altera parte, la procedura esecutiva, fissando l’udienza dd.

05.09.2022 per la comparizione delle parti e riservando all’esito l’adozione dei provvedimenti ex art. 615 co. 2 cpc.;

6) che con comparsa di costituzione e risposta dd. 11.08.2022 si costituiva in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE della Riscossione, insistendo, previa revoca e/o modifica del decreto di sospensione anzidetto, per il rigetto dell’opposizione.

Nel predetto atto costitutivo l’attrice, nel premettere, in via preliminare, che il contribuente per mero errore indicava nel ricorso introduttivo tutti i titoli riportati nell’intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA prodromica all’esecuzione, ancorchè i pignoramenti fossero stati notificati a fronte di alcune delle cartelle di pagamento di cui alla detta intimazione, di talchè l’esame doveva limitarsi ai soli Titoli sottesi ai soli pignoramenti impugnati, e non già a tutte le cartelle emesse e notificate al contribuente, eccepiva il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, riguardo le cartelle in contestazione, eccepiva il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, riguardo le cartelle in contestazione, sottese al pignoramento crediti di natura tributaria, in favore della Ferma restando l’eccezione preliminare anzidetta, l’attrice deduceva l’infondatezza e la temerarietà dell’avversa affermazione di illegittimità della procedura esecutiva in quanto intrapresa in pendenza del termine di cui all’istanza di sospensione ex L. n. 228/2012, giacchè i pignoramenti risultavano notificati in data successiva alla conclusione della procedura intrapresa dal contribuente avverso la intimazione. Contestava inoltre l’attrice l’eccezione di omessa notifica delle cartelle di pagamento, richiamando giurisprudenza sia di legittimità che di merito, considerato che comunque in relazione ad eventuali vizi di notifica doveva applicarsi l’istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 cpc., avendo avuto il contribuente piena contezza degli atti di pignoramento tant’è che li impugnava.

Da ultimo l’ eccepiva l’improcedibilità dell’opposizione quanto al credito patito dall’avviso di addebito N. NUMERO_CARTA avendo il contestato la legittimità del pagamento opposto per omessa notifica, eseguita direttamente dall’Ente impositore, di detto avviso, senza evocare in giudizio l’Ente, unico soggetto legittimato a contraddire.

Costituitosi con comparsa dd. 30.01.2023 il convenuto rappresentava che con ricorso depositato avanti il G.E. di Trento (n. 462/22 R.G.) aveva impugnato l’atto di “Pignoramento di crediti presso terzi” per cui era causa, eccependo la nullità per i seguenti motivi:

1) insussistenza giuridica della notifica del pignoramento apposto in quanto promanante da un indirizzo PEC non istituzionale in violazione degli artt. 60 DPR n. 600/1973, 26 DPR n. 602/1973 e 137 e segg. cpc.;

2) preesistenza di altro giudizio, nel merito, afferente la presupposta intimazione di pagamento e le sottese cartelle di pagamento e, quindi, per violazione del principio del ne bis in idem e dell’art. 39 cpc.;

3) omessa e/o irrituale notifica delle prodromiche cartelle di pagamento ed avviso di addebito;

4) mancato risconto, nei termini di legge, alla “ di RAGIONE_SOCIALE”, di cui alla L.n. 228/2012 presentata dal contribuente.

Spiegava in particolare il convenuto che l’opposizione, svolta all’unico fine di ottenere la sospensione del pignoramento opposto, era fondata su plurimi motivi di diversa natura rientranti nella giurisdizione del giudice tributario (quelli preliminari ed assorbenti, quali l’omessa notifica delle presupposte cartelle di pagamento afferenti tributi erariali), del giudice del lavoro (limitatamente al prodromico addebito n. NUMERO_CARTA e del giudice di pace (limitatamente alle prodromiche Cartelle di pagamento nn. 112 NUMERO_DOCUMENTO e n. 112 NUMERO_DOCUMENTO afferenti a sanzioni amministrative per violazione al C.d. RAGIONE_SOCIALE, così come ammesso espressamente dallo stesso Agente RAGIONE_SOCIALE Riscossione (v. pag. 8 atto di citazione in riassunzione).

Pertanto, ad avviso del deducente, all’esito della fase cautelare la parte interessata era tenuta a riassumere il giudizio avanti i giudici competenti anzidetti, tenuto conto del petitum formale, e non avanti il Tribunale adito, giacchè del tutto privo di giurisdizione in ordine ai tributi e di competenza per materia in ordine ai contributi previdenziali ed alle sanzioni amministrative.

Ritenuto fondato il motivo di ricorso afferente la omessa e/o irrituale notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, il G.E. sospendeva il pignoramento per cui era causa, disponendo la riassunzione del giudizio avanti il Giudice competente per materia a conoscere di tale vizio, ovvero la Con atto di citazione notificato il 28.12.2022 l’ riassumeva il giudizio di merito avanti il Tribunale Ordinario, ancorché privo di competenza e giurisdizione, al fine di ribadire la regolare notifica delle prodromiche cartelle di pagamento e dell’intimazione di pagamento, già ritualmente e tempestivamente impugnata entro il termine di legge di gg. 60 avanti il Giudice Tributario di Trento (v. all. da 2 a 11).

Ne conseguiva, dunque, l’inammissibilità dell’atto di citazione in riassunzione in quanto proposto in violazione del principio del “né bis in idem”.

In punto di diritto deduceva il convenuto a sostegno delle domande formulate i seguenti motivi:

1)inammissibilità dell’atto di citazione in riassunzione per difetto dello “Ius Postulandi” in capo all’avvocato del “Libero Foro” in violazione dell’art. 11 D. L.vo n. 546/1992 e, per l’effetto, la tardiva riassunzione del giudizio di merito;

2) inammissibilità dell’atto di citazione per tardiva riassunzione del giudizio di merito in violazione dell’art. 616 co. 2 cpc;

3) inammissibilità dell’atto di citazione in riassunzione avanti il Giudice Ordinario in quanto privo di giurisdizione tenuto conto del petitum formale, in violazione del principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sent. n. 13913/2017;

4) inammissibilità dell’atto di citazione in riassunzione per violazione del principio del “ne bis in idem” in palese violazione dell’art. 39 c.p.c.;

5) nullità del pignoramento di crediti presso terzi opposto per inesistenza giuridica, nullità, irritualità e/o illegittimità della sua notifica, in quanto preminente da un indirizzo PEC “non istituzionale”.

Rassegnava pertanto il convenuto le conclusioni riportate in epigrafe.

Con comparsa dd. 13.02.2023 si costituiva la convenuta la quale, nel dare atto che a far data dal 24.04.2022 la stessa era subentrata di pieno diritto in tutto il patrimonio, attivo e passivo, della società incorporata per effetto dell’atto di fusione per incorporazione dd. 12.04.2022 (v. doc. 2) , e che già in data 05.08.2022, ovvero in epoca anteriore alla redazione dell’atto di citazione in riassunzione (27.12.2022), e quindi alla sua notifica, aveva adempiuto all’ordine di pagamento impartito da con atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. NUMERO_CARTA ex art. 72 bis D.P.R. n.602/73 promosso da – Agente della riscossione per la provincia di nei confronti del debitore , notificato in data 03.08.2022 al terzo pignorato già chiedeva di essere estromessa dal presente giudizio con vittoria di spese. I convenuti terzi pignorati ancorché fosse stato loro ritualmente notificato l’atto di citazione in riassunzione, non provvedevano a costituirsi.

Con ordinanza dd. 17.03.2023 il G.I. disponeva l’estromissione dal presente giudizio della convenuta /terza pignorata subentrata al terzo pignorato condannando l’attrice alla rifusione delle spese di giudizio, e, su richiesta dell’attrice e del convenuto concedeva i termini di cui all’art. 183 cpc.

Con successiva ordinanza dd. 28.09.2023 il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.

All’udienza cartolare dd. 05.06.2024 il G.I. tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all’art. 190 cpc.

Ciò premesso, l’opposizione, infondata, va rigettata.

Invero, quanto alla contestata tempestività della causa, preme evidenziare che con ordinanza emessa in data 03.10.2022 a definizione del proc. recante il n. 462/2022 R.G.ES.MOB. , il G.E. “fissa il termine perentorio di giorni 90 alla data del presente decreto, per l’introduzione del giudizio di merito dell’opposizione, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo presso il Tribunale di Trento, sede di INDIRIZZO.INDIRIZZO, a cura della parte interessata, ed osservati i termini a comparire di cui all’art. 163 bis c.p.c. o altri se previsti, ridotti alla metà”.

Ne consegue che avendo l’attrice notificato l’atto di citazione in riassunzione in data 28.12.2022 ed in pari data iscritto a ruolo la causa, l’eccezione di parte convenuta si appalesa pienamente infondata.

Parimenti infondata appare le eccezioni di incompetenza per materia e di difetto di giurisdizione del Tribunale adito, laddove si consideri che il giudizio de quo è stato riassunto ai sensi degli artt. 616 e 50 cpc avanti l’autorità giudiziaria espressamente indicata dal G.E. nell’ordinanza anzidetta, ove si legge:

“… previa iscrizione a ruolo presso il Tribunale di Trento, sede di INDIRIZZO”.

Si noti che il G.E. correttamente individuava il Tribunale Ordinario di Trento quale competente a conoscere dell’opposizione all’esecuzione, in quanto avente ad oggetto, non tanto l’an e/o il quantum debeatur, quanto la presunta illegittimità della notifica degli atti di pignoramento a mezzo pec, di talché, attenendo la vertenza alla regolarità formale degli atti dell’esecuzione, la giurisdizione non poteva che appartenere al Tribunale Ordinario (v. S.V. Cass. n. 7822/2020).

Sul punto vale richiamare anche sent. n. 2522 dd. 03.06.2022, con cui la ha precisato che l’impugnazione di atti esecutivi in materia Tributaria, ivi compreso il pignoramento presso terzi, si sostanzia in un’opposizione agli atti esecutivi, rientrante come tale nella competenza del giudice ordinario, eccetto l’ipotesi in cui – non ravvisabile nel caso di specie – alcun atto presupposto sia stato notificato e che il pignoramento, quindi, costituisca il primo atto con cui l’amministrazione finanziaria manifesti la volontà di procedere alla riscossione di un credito. Preme sottolineare, per un verso, che la riassunzione della causa avanti un’autorità giudiziaria diversa da quella indicata del G.E. nella predetta ordinanza si sarebbe sostanziata in una mancata riassunzione con conseguente estinzione del giudizio;

per l’altro che dell’asserita impugnazione dell’intimazione di pagamento prodromica a pignoramenti e le cartelle sottese, parte convenuta / opponente non ha fornito alcun riscontro documentale.

In relazione all’eccepita inammissibilità dell’atto di citazione per difetto dello ius postulandi in capo all’avvocato del libero foro, avv. NOME COGNOME procuratore dell’attrice, si rammenta l’art. 11 co. 2 D. L.vo

n. 546/1992, secondo cui “L’ufficio dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell’agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata”.

Se dunque con tale norma il legislatore ha riconosciuto all’Agente della RAGIONE_SOCIALE una propria capacità processuale, esercitabile “direttamente” o “mediante la struttura territoriale sovraordinata”, con l’art. 1 co. 8 D.L. n. 193/2016 ha consentito, con specifico riferimento all’ , che la stessa possa avvalersi sia dell’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’art. 43 R.D. 1611/1933 che degli avvocati del libero foro.

In particolare l’articolo anzidetto ha sancito che “l’Ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salvo le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale.

Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro…”.

Dal tenore di tale disposizione si evince che l’affidamento della difesa dell’Ente all’Avvocatura dello Stato non è generalizzato, ma avviene in virtù del Protocollo dd. 22.06.2017 intercorso tra la stessa e , nelle cui premesse si legge:

“Le parti, ponderata le rispettive esigenze organizzative, anche in considerazione dell’organico e dei carichi di lavoro rappresentati dall’Avvocatura dello Stato, hanno di comune accordo individuato le tipologie di controversie da affidare al patrocino dell’Avvocatura indicate all’art. 3”.

Ed in effetti l’art. 3.4 di detto Protocollo (“Contenzioso afferente l’attività di Riscossione”) stabilisce che l’Avvocatura assume il patrocinio dell’Ente nei seguenti casi:

A) azioni risarcitorie (escluse quelle radicate davanti al Giudice di Pace, anche in fase di appello);

B) azioni revocatorie, di simulazione e ogni altra azione ordinaria a tutela dei crediti affidati in riscossione;

C) altre liti innanzi al Tribunale civile e alla Corte di Appello civile nelle ipotesi in cui sia parte anche un ente difeso dalla Avvocatura dello Stato;

D) liti innanzi alla Corte di Cassazione civile e Tributaria.

Ne consegue che in tutte le altre ipotesi di contenzioso concernenti la riscossione l’Ente sta in giudizio avvalendosi di propri dipendenti, qualora consentito, o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio elenco Avvocati, redatto e pubblicato in conformità a quanto previsto nel Regolamento di amministrazione dell’Ente.

Inoltre l’art. 3.5 del Protocollo anzidetto stabilisce che “L’avvocatura assume il patrocinio dell’Ente in tutti i giudizi civili non afferenti la riscossione”;

è di tutta evidenza, dunque, che l’Avvocatura nel giudizio de quo non avrebbe mai potuto assumere la difesa di Ne consegue che appare del tutto legittimo il conferimento del mandato ad litem all’avv. NOME COGNOME avvocato del libero foro ed iscritta nell’Albo dei difensori dell’Ente attoreo, essendo ciò espressamente consentito dal regime convenzionale richiamato dal D.L. n. 193/2016.

A sostegno della legittimità della costituzione in giudizio degli Enti mediante avvocati del Libero Foro nel rispetto del Protocollo d’Intesa anzidetto, vale richiamare Cass. sent. nn. 6058/2023, 12555/2019, 5172/2018 e 2302/2005; ord. n. 25625 dd. 15.10.2018.

Diversamente si appalesa non pertinente l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 34191/2022 richiamata da parte convenuta (v. pagg. 5-6 comp. Costituzione risposta) in quanto concerne la difesa dell’ avanti la Suprema Corte.

Parimenti infondata risulta l’eccezione di illegittimità degli atti di pignoramento impugnati e dei sottesi atti della riscossione stante la nullità della notifica in quanto eseguita a mezzo PEC da un indirizzo dell’Agente della Riscossione non presente nei pubblici registri/elenchi.

Sul punto, a confutazione di tale eccezione, giova rammentare che “in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica …, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito “internet”, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all’oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all’art. 3 – bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l’indice di cui all’art. 6 – ter del d. lgs n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitale è richiesta per l’individuazione dell’indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente: Cass. 15929 del 2022” (v. Cass. ord. n. 982/2023).

Più recentemente, con ord. n. 6015 dd. 28.02.2023 la Suprema Corte, nel confermare il precedente provvedimento, ribadendo la volontà della notifica, ad opera dell’Agente della Riscossione, dei propri atti anche da indennizzo PEC di mittenza diversa da quello presente nei registri IPA, ha affermato che “la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all’oggetto”. Pertanto alla luce degli enunciati principi, la notifica degli atti di pignoramento, oggetto di opposizione, non può inficiare la validità degli stessi, tanto più se si considera che la stessa è stata eseguita dall’indirizzo pec t, indicato nel registro IPA per Trentino Alto Adige, ed “ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato coì il raggiungimento dello scopo legale” (v. Cass. Sez. Un. n. 23620/2018; Cass. n. 12517/2021).

Quanto sopra esposto consente di escludere la fondatezza dell’eccezione di “illegittimità degli atti di pignoramento di credito verso terzi opposti per inesistenza giuridica della notificazione dell’atto prodromico (intimazione di pagamento), in quanto prominente da un indirizzo pec “non istituzionale” (v. pag. 2 comp. concl. dd. 18.07.2024), peraltro inammissibile in quanto formulata per la prima volta in sede di comparsa conclusionale e, comunque, infondata l’eccezione di “difetto di legitimatio ad processum, stante la “mancata allegazione in atti della procura materiale, tanto nel precedente giudizio cautelare quanto in quello odierno” (v. pag. 7), laddove parte attorea ha allegato copia della Procura Speciale Notarile, richiamata nell’atto introduttivo (v. pag. 3) ed allegata in copia sub ALL. 09.

Infine, non è suscettibile di accoglimento la richiesta di revoca dell’ordinanza di estromissione della convenuta/terza pignorata o, in subordine, a modifica del provvedimento, compensare le spese di lite tra le parti, disponendo la restituzione di quanto già corrisposto dall’attrice all’istituto bancario per effetto della condanna.

A sostegno di tali domande richiama l’attrice l’orientamento dei giudici di legittimità, secondo cui, diversamente da quanto statuito in precedenza, “il terzo pignorato deve essere considerato parte necessaria nei procedimenti di opposizione all’esecuzione o gli atti esecutivi sempre e senza alcuna distinzione per ragioni sia di sistema, sia di semplicità, sia di coerenza” (v. Cass. ord. n. 10034/2023; ord. n. 35063/2022; sent. n. 13533/2021).

Ritiene, tuttavia, il Tribunale che detto principio non possa trovare applicazione nel caso di specie, laddove, come già esposto nell’ordinanza dd. 17.03.2023, detta terza pignorata già in data 05.08.2022, ovvero in epoca anteriore alla redazione dell’atto di citazione in riassunzione (27.12.2022), e quindi alla sua notifica (28.12.2022), aveva adempiuto all’ordine di pagamento impartito da con atto di pignoramento dei crediti verto terzi n. NUMERO_CARTA ex art. 72 bis D.P.R. n. 602/73 promosso da – Agente della riscossione per la provincia di nei confronti del debitore , notificato in data 03.08.2022 al terzo pignorato già A ciò si aggiunga che non solo vi è prova dell’adempimento della terza pignorata (v. doc. 3), ma altresì che la stessa non risulta evocata nella fase cautelare del giudice e che, soprattutto, alla richiesta di estromissione reiterata dalla terza pignorata in sede di note di trattazione scritta dd. 23.02.2023, non si sono opposti né l’attrice, né il convenuto, rispettivamente, con le successive note dd. 03.03.2023 e dd. 28.02.2023.

Infine, quanto alla domanda di assegnazione in favore di , delle somme accantonate dai terzi pignorati, competente a conoscere della stessa è il giudice dell’esecuzione.

Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento così provvede:

-dichiara la contumacia delle convenute -dispone

l’estromissione dal giudizio della convenuta/terza pignorata subentrata a far data dal 24.04.2022 al terzo pignorato -condanna l’attrice alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla convenuta/terza pignorata, che liquida in complessivi € 1.500,00 per compensi professionali, oltre a spese generali 15% ed accessori;

-accertate e dichiarate la legittimità dell’operato dell’ , la validità dei n. 3 atti di pignoramento presso terzi impugnanti e la regolare notifica degli atti sottesi, rigetta l’opposizione e, per l’effetto revoca l’ordinanza dd. 03.10.2022, con cui il G.E. disponeva la sospensione della procedura esecutiva, con declaratoria di validità degli atti opposti;

-dichiara la propria incompetenza funzionale in relazione alla domanda di assegnazione, in favore del G.E.;

-condanna il convenuto alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dall’attrice, che liquida in favore del procuratore antistatario avv. NOME COGNOME in complessivi € 14.187,00, di cui € 14.103,00 per compensi professionali (€ 2.552,00 per fase di studio, € 1.628,00 per fase introduttiva, € 5.670,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed € 4.253,00 per fase decisionale) ed € 84,00 per anticipazioni, oltre a spese generali 15% ed accessori.

Trento, 02.10.2024 Dott. NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

Carmine Paul Alexander TEDESCO - Avvocato
Desideri approfondire l’argomento ed avere una consulenza legale?

Articoli correlati