N. R.G. 892/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 892/2020 tra
ATTORE CONVENUTO
Oggi 4 settembre 2024 ad ore 9,00 innanzi al dott. NOME COGNOME sono comparsi:
Per ’avv. COGNOME Per l’avv. NOME COGNOME in sostituzione dell’avv. COGNOME Preliminarmente il Giudice dà atto di quanto segue:
La presente udienza viene tenuta con modalità da remoto ai sensi degli artt. art 127 3° comma 127 bis cpc e 196 duodecies disp.
Attuaz. Cpc mediante collegamento effettuato tramite il programma Microsoft Teams;
Con decreto del 31.7.24 sono state comunicati ai procuratori delle parti:
giorno, ora e modalità di collegamento per la partecipazione alla presente udienza;
Il giudice ai sensi dell’art 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc 96 ha provveduto all’identificazione dei Procuratori delle parti mediante esibizione del tesserino di iscrizione all’Ordine degli Avvocati L’identità delle parti se presenti, come da protocollo di cui al provvedimento n. 12/2020 del Presidente del Tribunale, è stata attestata dai Procuratori delle parti medesime;
Le parti hanno dichiarato al giudice di essere liberamente comparse in udienza mediante collegamento da remoto;
Tutti i presenti si impegnano a mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell’udienza.
Agli stessi è vietata la registrazione dell’udienza in ogni forma anche parziale.
L’udienza viene tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l’effettiva partecipazione delle parti Ciò premesso, il Giudice invita i Procuratori delle parti a dedurre.
I procuratori delle parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi.
Dopo breve discussione orale, il Giudice trattiene la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura al termine dell’udienza.
Il Giudice on dott. NOME COGNOME Alle ore 18,12 il Giudice procede alla lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione dando atto che al momento della lettura nessuna delle parti è presente.
Il Giudice on dott. NOME COGNOME
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on dott. NOME COGNOME ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA N._800_2024_- N._R.G._00000892_2020 DEL_04_09_2024 PUBBLICATA_IL_04_09_2024
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 892/2020 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell’avv. COGNOME e dell’avv. COGNOME NOME ( ) Indirizzo Telematico;
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. COGNOME contro (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME ) INDIRIZZO 40121 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc conveniva in giudizio avanti all’intestato Tribunale e per essa la propria mandataria , rassegnando le seguenti conclusioni:
“… “Voglia l’Ill.mo sig. Giudice del Tribunale di Rimini, disattesa ogni diversa e contraria domanda, eccezione e deduzione, in accoglimento delle suestese argomentazioni in fatto ed in diritto, -in via preliminare, ove l’esecuzione fosse ugualmente iniziata, si chiede sospendersi l’esecuzione medesima;
-nel merito, previo accertamento dell’illegittimità del titolo per tutte le motivazioni esposte in narrativa, dichiararne la sua nullità con conseguente pronuncia di nullità dell’atto di precetto notificato in assenza di preventiva notifica di idoneo titolo esecutivo, come previsto dall’art. 479 c.p.c.;
-con condanna alle spese, competenze ed onorari del presente procedimento.
” C.F. C.F. C.F. Più in dettaglio parte opponente deduceva che dalla formula esecutiva apposta in calce al titolo, il Notaio incaricato per le formalità di cui all’art. 475 c.p.c. aveva attestato che la copia autentica del titolo era composta da n.13 fogli, benché l’atto fosse in realtà composto da ben 17 fogli (18 se si considerava anche il foglio sul quale era stata apposta la formula esecutiva).
Esponeva che l’atto risulta altresì viziato nel suo “Allegato A” che, nonostante tale denominazione, riporta in realtà l’allegato “sub B”.
Analogamente per il successivo documento “C” che in realtà riportava l’ allegato “sub D”.
Da ultimo, rilevava che il titolo azionato risultava del tutto carente del piano di ammortamento del contratto di mutuo, o comunque di un estratto conto aggiornato alla data dell’atto di precetto, al fine di consentire l’esatta individuazione dell’entità del credito azionato.
Precisava in particolare che, nell’atto di precetto, parte creditrice si era limitata alla mera enunciazione dell’importo presuntivamente dovuto, pari a complessivi euro 121.674,04 a titolo di “esposizione debitoria relativa al citato mutuo fondiario con ultima rata pagata al 15/12/2014, comprensiva di sorte capitale residua, di rate scadute e non pagate e di interessi alla data del 31/12/2016”, senza che fosse fornita la specifica di tali importi mediante allegazione del relativo piano di ammortamento o, in alternativa, di un estratto conto aggiornato. Si costituiva in giudizio e per essa la propria mandataria quest’ultima a sua volta rappresentata da chiedendo nel merito il rigetto dell’opposizione contestando quanto affermato da parte opponente e rassegnando le seguenti conclusioni:
“dichiarando sin da ora di non accettare il contraddittorio sulle domande nuove, si chiede che il Tribunale Ecc.mo, ogni contraria richiesta, deduzione e produzione reietta, voglia: + rigettare la richiesta sospensione per i motivi esposti in narrativa;
+ respingere l’opposizione ed ogni richiesta così come avanzata per i motivi di cui in narrativa, con conferma dei provvedimenti eventualmente già emessi;
+ con vittoria di spese e compenso professionale, con IVA e CPA come di legge.
” Esponeva in particolare che il mutuo fondiario è un atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso.
Rilevava che l’opponente era caduto in errore confondendo il numero dei fogli, che, al contrario, dovevano essere calcolati in maniera differente;
infatti le prime 20 pagine (da pag.1 a pag.20) del mutuo erano redatte su n. 5 fogli uso bollo (ciascuna di n. 4 pagine), mentre gli allegati A, B, e C erano redatti su fogli di due pagine stampati solo nella parte anteriore, conseguentemente il numero dei fogli del titolo esecutivo era di 5 (atto) + 7 (allegati) + 1 (comandiamo), e così totali n. 13 fogli, come correttamente indicato dal Notaio.
Evidenziava altresì che l’infondatezza del paventato vizio del titolo per errata indicazione delle lettere degli allegati;
in realtà non vi era errore alcuno essendo ben indicato dal Notaio che l’allegato A era al Rep. n. 9.526, Racc. n. 3.616, e l’indicazione scritta dal Notaio con allegato repertorio e raccolta prevaleva sulla dicitura indicata dalla nel suo prestampato;
identica cosa per l’allegato C al Rep. n. 9.526, Racc. n. 3.616.
Contestava l’asseriva carenza del piano di ammortamento del contratto di mutuo, o comunque di un estratto conto aggiornato alla data dell’atto di precetto, al fine di consentire l’esatta individuazione dell’entità del credito azionato integrando la documentazione in atti con il deposito del piano di rientro del mutuo e dell’estratto 50 T.U.B. rilasciato dalla Banca.
Con atto di costituzione di nuovo difensore si costituiva in giudizio per l’Avv. NOME COGNOME a seguito di revoca del mandato al precedente difensore Avv. NOME COGNOME.
La causa veniva istruita documentalmente.
Ciò premesso, preliminarmente, giova ricordare che il giudizio di opposizione all’esecuzione c.d. preventiva (o a precetto) è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell’aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che accerti e dichiari l’inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata e della causa petendi, che consiste nella situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre 2002, n. 17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre 2009, n. 24047);
dal punto di vista soggettivo, l’opponente, vale a dire il soggetto precettato, ha veste sostanziale e processuale di attore e, specularmente, l’opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto (cfr. Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre).
Tanto premesso l’opposizione va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
In merito agli asseriti vizi relativi a requisiti formali del precetto e/o del titolo, questo Giudice osserva anzitutto che l’opposizione, in parte de qua, deve qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi, in quanto con tali motivi non si contesta il diritto di controparte ad agire in via esecutiva, ma la nullità, appunto, del precetto e/o della sua notifica, ovvero il quomodo dell’instaurazione della procedura esecutiva (v. ex multis Cass. ord. n. 25900/2016, Cass. n. 14653/2015).
In ordine al primo motivo di opposizione giova in primo luogo osservare che il mutuo azionato, quale atto pubblico rogato dal notaio il 15.3.2010, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art 474 comma 2 n.3 c.p.c. Ed infatti l’art 474 comma 2 n.3 c.p.c prevede quali titoli esecutivi stragiudiziali “gli atti ricevuti dal notaio o da un altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverli”, i quali come chiarito dalla giurisprudenza assurgono a titolo esecutivo, allorchè contengano gli elementi strutturali essenziali dell’obbligazione indispensabili per la funzione esecutiva.
Pertanto in ordine all’eventuale assenza di dichiarazione del notaio che attesti che la copia notificata del titolo sia autentica e conforme all’originale, per costante giurisprudenza della Suprema Corte si ritiene che “in tema di esecuzione forzata, l’atto notarile, che contenga l’indicazione degli elementi strutturali essenziali di una obbligazione di somma di denaro (…), ha valore di titolo esecutivo in quanto dotato di pubblica fede e non in dipendenza dell’efficacia probatoria dell’atto medesimo, sicché è irrilevante la mancanza del timbro di congiuntura tra le pagine dell’atto o di quello attestante la conformità del documento all’originale” ( cfr. Cass. 19738/2014 e Cass. 15219/2005).
Al riguardo, e ad ulteriore rafforzamento della disciplina speciale prevista per il recupero dei crediti fondiari, la giurisprudenza di legittimità ha avuto pure modo di evidenziare che l’erronea indicazione degli estremi del titolo esecutivo da parte della banca è un vizio privo di rilevanza in tutti i casi in cui il debitore non possa sostenere di avere incertezza sul diritto della banca a procedere all’esecuzione forzata (Cass. n. 6426/2009).
Ad abundantiam deve rilevarsi che l’art. 41 TUB esclude l’obbligo della notificazione del titolo contrattuale nell’esecuzione riguardante crediti fondiari e che, in ogni caso, il contratto di mutuo in oggetto era ben noto all’opponente nella sua qualità di terzo datore di ipoteca.
Pertanto, ogni questione sul punto deve ritenersi comunque assorbita dal fatto che, – in deroga a quanto previsto dall’ art. 479 c.p.c. che dispone che “la notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli artt. 137 e seguenti” – l’art. 41 T.U.B. disciplina uno dei privilegi fondiari e prevede che “nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l’obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo”.
A tal proposito, la giurisprudenza di merito ha chiarito che “nel contratto di mutuo fondiario l’art. 41 T.U.B. dispone che nell’esecuzione riguardante i crediti fondiari è escluso l’obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo, ma è sufficiente che il precetto contenga l’indicazione del titolo esecutivo da cui il credito è assistito” (Tribunale Lucca, 28/05/2021, n. 545).
Ancor più chiaramente:
“Poiché gli artt. 38 ss. TUB esonerano il creditore dalla notifica del titolo in deroga all’ art. 479 c.p.c., non sussiste alcun vizio del precetto o dei conseguenti atti esecutivi per la mancata notifica del contratto di mutuo” (Tribunale Perugia, sez. III, 11/10/2019, n. 1562).
Ne consegue l’irrilevanza, anche nell’eventualità, qui esclusa, della incompletezza del contratto di mutuo notificato unitamente all’atto di precetto, poiché tale evenienza non inciderebbe sulla validità del precetto.
In merito al secondo motivo di opposizione si deve osservare che ai sensi dell’articolo 474 c.p.c. l’esecuzione forzata non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.
Ha precisato la Suprema Corte che “l’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo – contenuto nel precetto a norma dell’art. 480, comma primo, cod. proc. civ. – non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (Cass. n. 4008/2013; conforme, Cass. n. 11281/1993), ma che alla quantificazione di tale somma sia possibile addivenire con un semplice calcolo aritmetico e sulla base di elementi certi e positivi contenuti nel titolo fatto valere (Cass. 478/1999; Cass. 5784/1999), dovendosi invece escludere che i dati certi e positivi per la determinazione del quantum debeatur possano essere attinti aliunde (Cass. n. 3941/1983) e tantomeno da fatti estranei all’azione esecutiva (v. Cass. n. 12854/1992) o da elementi comunque esterni al titolo (v. Cass. n. 10164/2010, Cass. n. 9693/2009). Orbene parte opponente nel caso di specie si è limitata a eccepire la nullità del titolo esecutivo per omessa allegazione alla copia conforme notificata del piano di ammortamento o comunque di un estratto conto aggiornato alla data del precetto senza specificatamente contestare alcunchè in ordine ai conteggi effettuati e alla somma effettivamente dovuta.
In ogni caso preme rammentare che la disciplina dell’opposizione agli atti esecutivi va coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli, le quali portano ad escludere che con l’opposizione ex art. 617 c.p.c. possano essere fatti valere i vizi che siano stati sanati per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. (Cass., n. 25900/2016).
Il precetto, difatti, deve essere interpretato alla luce del principio di conservazione degli atti, evitando lungaggini determinate da formalismi (Cass., n. 11885/1993, in motivazione).
Questo giudice ritiene inoltre che, in tema di opposizione a precetto, non merita accoglimento la deduzione da parte dell’opponente di incertezza e inesigibilità del credito azionato qualora il titolo esecutivo non sia mai stato contestato da parte opponente e il contratto di finanziamento specifichi ogni singolo aspetto del rapporto contrattuale.
In tale ipotesi, infatti, il credito presenta i caratteri della certezza e dell’esigibilità, essendo rinvenibili nella documentazione contrattuale versata in atti (mutuo ipotecario, piano di ammortamento, estratto saldaconto ex art. 50 TUB) i tassi di interesse e i criteri di calcolo applicati ai fini della quantificazione del debito residuo.
Ogni altra questione resta assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate in dispositivo, sono poste a carico di parte opponente avendo a mente valori inferiori a quelli medi in virtù della natura documentale della controversia e della limitata attività difensiva espletata con riferimento alle fasi effettivamente svolte e con esclusione della fase istruttoria.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
respinge l’opposizione;
CONDANNA parte opponente al pagamento delle spese di lite a favore dell’opposta che liquida in complessivi € 4.217,00, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.
La presente sentenza si intende pubblicata con l’allegazione al verbale d’udienza ai sensi e per gli effetti dell’ articolo 281 sexies c.p.c.,.
Rimini, 4 settembre 2024 Il Giudice on dott. NOME COGNOME
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Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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