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Codice Civile
Codice Penale

Rigetto reclami contro omologa concordato semplificato

La sentenza affronta il tema del concordato semplificato e della falcidia dei crediti prededucibili. La Corte ha stabilito che il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione è irrinunciabile, ma la soddisfazione non integrale dei crediti privilegiati è ammissibile in caso di incapienza dei beni su cui insiste la causa di prelazione.

LA CORTE D’APPELLO DI ROMA

SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. NOME COGNOME Presidente Dott.ssa NOME COGNOME Consigliere Dott. NOME COGNOME Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente

DECRETO

N._R.G._00005758_2023 DEL_02_09_2024 PUBBLICATO_IL_02_09_2024

(ex art. 247 co. 11 codice CCII) nei procedimenti riuniti iscritti ai nn.
5758 e 5802 dell’anno 2023, riservati in decisione all’udienza camerale del 07/06/2024, vertenti:
RAGIONE_SOCIALE con socio unico (C.F. e partita IVA n. ), con sede legale in INDIRIZZO, 20139 Milano, in persona del l.r.p.t.
, elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende come da procura in atti;
reclamante nel procedimento RG 5758/2023 (c.f. ), in persona del Direttore p.t.
,
rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliata ope legis, in Roma, alla INDIRIZZO
reclamante nel procedimento R.G. 5802/NUMERO_DOCUMENTO C.F. , con sede legale in Ciampino (RM), INDIRIZZO in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale alle liti, dall’Avv. NOME COGNOMEC.F. ) del Foro di Napoli Nord, reclamata in entrambi i procedimenti Avente ad OGGETTO:
reclami ex art. 247 CCII avverso il decreto di omologazione di concordato semplificato per la liquidazione del C.F.

CONCLUSIONI

per la (come da ricorso introduttivo):
In via cautelare e d’urgenza, disporre, inaudita altera parte:
la sospensione delle operazioni concordatarie, nelle more della definizione del reclamo;
In subordine e sempre in via cautelare, la parziale sospensione delle operazioni concordatarie limitatamente alla distribuzione degli importi derivanti dall’alienazione dell’azienda al terzo assuntore;
Ancora in subordine e sempre in via cautelare, assumere ogni altro provvedimento di natura cautelare ritenuto necessario per la tutela dei diritti della reclamante, che altrimenti verrebbero irreparabilmente violati;

2. Nel merito, revocare il decreto emesso dal Tribunale di Velletri, Sez. Procedure Concorsuali, di omologazione della procedura di concordato preventivo semplificato n. 72/2022 R.G. in data 10/10/2023, comunicato dalla Cancelleria in data 24/10/2023 e, per l’effetto, dichiarare l’apertura del procedimento di liquidazione giudiziale della società con sede legale in Ciampino (RM), INDIRIZZO c.f. (pec: , come leg. rapp.te; 3. Nel merito, assumere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno in ragione delle doglianze espresse dal reclamante.
Con condanna al pagamento di spese e compensi di lite.

Per la “Voglia codesta Corte d’appello, in riforma del decreto reclamato, rigettare la domanda di omologazione del proposto concordato semplificato, dichiarando l’apertura della liquidazione giudiziale, con condanna della parte reclamata al pagamento delle spese di lite relative alla presente fase di reclamo e alla pregressa fase di opposizione” Per la rigettare il gravame proposto da e da confermando il decreto di omologazione del tribunale di Velletri, con condanna dei reclamanti alle spese, compensi, onorari e accessori di legge per entrambi i gradi di giudizio a favore del sottoscritto procuratore antistatario. FATTO E DIRITTO Con il decreto opposto, il Tribunale di Velletri ha omologato il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio proposto dai creditori della società recependo le indicazioni dell’esperto, occorre evidenziare che la dott.ssa nella sua relazione finale, in sede di composizione negoziale, ha infatti rappresentato, come sopra riportato, (i) l’avvenuto svolgimento delle trattative secondo correttezza e buona fede;
(ii) il mancato esito positivo delle stesse;
(iii) la non praticabilità delle soluzioni individuate ai sensi dell’art. III commi 1 e 21 D.L. n. 118/2021.

A questo proposito l’ausiliario prof. dottNOME nel parere reso ai sensi del comma 4 dell’art.18 cit., ha concluso che “Alla luce delle analisi condotte e delle considerazioni precedentemente esposte, appare possibile concludere che:
il piano di liquidazione alla base della Proposta di concordato semplificato formulata dalla Società appare ragionevolmente fattibile;
la Proposta formulata dalla Società non appare arrecare pregiudizio ad alcun creditore rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale;
la Proposta formulata dalla Società offre un’utilità a ciascun creditore maggiore rispetto all’alternativo scenario liquidatorio.
non emergono ulteriori elementi oggetto di specifica valutazione in ordine alla convenienza economica della proposta rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale”.

Ritiene, quindi, il Tribunale che il procedimento, anche in riferimento alla sua fase legittimante, si sia svolto ritualmente.

Passando all’esame della proposta di concordato, essa prevede la cessione dell’azienda.

Più in particolare, si prevede che:
l’attivo complessivo di euro 660.000, pari al prezzo di cessione dell’azienda a favore della società è destinato al pagamento integrale dei costi in prededuzione e al pagamento delle Classi da 1 a 9 nelle percentuali di seguito indicate:
Classe 1 – crediti in prededuzione:
in questa classe sono accolti i debiti per prestazioni ricevute e non regolate nella procedura di composizione negoziata della crisi, sia da parte dei professionisti incaricati dall’imprenditore che dell’esperto nominato nonché delle due figure professionali che saranno nominate per la gestione della procedura di concordato liquidatorio semplificato ossia l’ausiliario (art.18 co 3 D.L. 118/2021 e art. 25 sexies c. 3 CCII) e il liquidatore (art. 19 co 1 D.L. 118/2021 e art. 25 septies C. 1 CCII).
Totale classe euro 117.393,98, soddisfazione 100%.
Classe 2 – debiti privilegiati di cui all’art. 2751 bis n. 1 c.c..
Totale classe euro 25.558,00 soddisfazione 100%.
Classe 3 – debiti privilegiati di cui all’art. 2751 bis n. 2 c.c..
Totale classe euro 2.210,00 soddisfazione 30%.
Classe 4 – debiti assistiti da privilegio ipotecario immobiliare speciale di 1° grado ex art. 2808 c.c..
Totale classe euro 1.438.005,56.
I creditori della presente classe sono soddisfatti nel limite del valore commerciale dei beni sui quali è iscritta degradato a chirografario a causa dell’incapienza del valore dei beni sui quali è iscritta l’ipoteca e confluito nella classe 7. Classe 6 – debiti erariali e previdenziali assistiti da privilegio mobiliare generale ex art.2778 n. 19 e 20 c.c..
Totale classe euro 292.453,38.

Nel rispetto dell’Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 17155 del 2022, detti crediti sono soddisfatti in parte in via privilegiata e la residua parte viene degradata a chirografo.
Classe 7 – debiti classificati come chirografari per natura.
Totale classe euro 1.277.116,76.
Classe 8 – Questa classe è di natura residuale ed accoglie i crediti finanziari e per cessione di beni immobili non soddisfatti secondo il proprio collocamento naturale per incapienza di valore dei beni sui quali fu iscritta ipoteca di 2° grado.
Totale classe euro 3.491.878,82.
Classe 9 – Questa classe è di natura residuale ed accoglie i crediti fiscali e contributivi non soddisfatti integralmente secondo il proprio collocamento naturale per incapienza di valore dell’attivo aziendale.
Totale classe euro 280.755,24.

Quanto alla tempistica per il pagamento i creditori inseriti nelle Classi da 1 a 9, secondo le percentuali indicate, la Società si è impegnata ad adempiere la proposta nel termine più breve possibile a seguito della integrale realizzazione dell’attivo e, in ogni caso, entro sessanta (60) giorni dall’omologa del concordato.

Sul rispetto delle legittime cause di prelazione e sulla corretta formazione delle classi si sono espressi favorevolmente sia l’Esperto sia l’Ausiliario i cui pareri il Tribunale condivide pienamente.

Quanto alla fattibilità del piano sotteso alla proposta, su cui si sono espressi favorevolmente sia l’Esperto sia l’Ausiliario, occorre evidenziare che esso, in estrema sintesi, si basa su risorse derivanti dalla cessione dell’azienda.

Tali somme saranno messe a disposizione della società solo in seguito all’omologazione della Proposta di Concordato Semplificato di cui trattasi.

Con riferimento alla convenienza del piano concordatario proposto, il Tribunale condivide quanto osservato sul punto dall’Ausiliario, ossia che la valutazione di convenienza della proposta concordataria rispetto allo scenario fallimentare appare evidente e non necessita di particolari approfondimenti.

La cessione dell’azienda, condizionata all’omologa del concordato semplificato proposto, determina la totalità delle risorse destinate al pagamento dei creditori.

Si rinviene quindi, nello scenario concordatario proposto, una concreta utilità per ciascun creditore rispetto al fallimento.

La soglia minima definita come quella ricavabile presuntivamente dalla liquidazione fallimentare viene ragionevolmente superata in ipotesi concordataria.

Con ricorso depositato 22.11.2023, ha impugnato il decreto indicato in epigrafe deducendo, in premessa, di vantare i seguenti crediti:
credito ipotecario di I° grado per € 1.438.005,56, di cui € 857.788,10 per sorte capitale ed € 580.217,46 per interessi al 28.10.2022 (derivante da mutuo ipotecario dell’importo di € 800.000,00), assistito da ipoteca iscritta per l’importo di € 1.800.000,00 sugli immobili di proprietà della (oggi – credito ipotecario di grado successivo per residui € € 1.160.006,26, di cui € 601.475,65 a titolo di sorte capitale ed € 558.530,61 a titolo di interessi al 28.10.2022, assistito da ipoteca iscritta presso la Conservatoria di Salerno per l’importo di € 900.000,00 (derivante da decreto ingiuntivo n. 404/2007 emesso dal Tribunale di Avellino); – credito chirografario per € 534.341,90, di cui € 232.086,17 per sorte capitale ed € 302.255,73 per interessi al 28.10.2022 (fondato su decreto ingiuntivo n. 239/2007 del Tribunale di Sala Consilina) In base ai predetti titoli, alla reclamante erano state assegnate, nel piano concordatario come in seguito modificato, le seguenti posizioni nelle classi:
CLASSE 4 (Ipoteche I^):
€ 1.438.005,56 quale credito privilegiato di I^ grado;
CLASSE 5 (Ipoteche 2^):
€ 1.160.006,26 quale credito privilegiato di II^ grado;
CLASSE 7:
€ 534.341,90.

A fondamento del reclamo, la parte ha eccepito la scarsa convenienza dello scenario concordatario rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale.

Infatti, posto che il piano omologato era fondato interamente sulla proposta irrevocabile della società per l’acquisto dell’azienda per il prezzo di € 660.000.00, da incamerare entro 60 giorni dall’omologa, non era spiegabile perché, nell’ambito del piano stesso, l’importo assegnato società reclamante era stato così distribuito:
– € 377.680,00 quale creditore privilegiato di primo grado (con un soddisfo del 26,26% rispetto al maggior importo riconosciuto di € 1.438.005,56);
– € 55.508,30 quale creditore privilegiato di primo e secondo grado degradato a chirografo (con un soddisfo del 2,50% a fronte del maggior importo riconosciuto pari ad € 2.220.331,82);
– € 13.358,55 quale creditore in chirografo (con un soddisfo del 2,50% a fronte del maggior importo riconosciuto pari ad € 534.341,90).

Secondo tale ripartizione, recepita dal Tribunale, benché la società proponente acquirente avesse proposto l’importo di € degli stessi anziché del loro effettivo realizzo;
secondo il Tribunale, che aveva recepito il parere degli ausiliari nominati, l’importo da attribuire al creditore ipotecario di primo grado ammonterebbe a soli € 377.640,85 in quanto, trattandosi del presunto valore commerciale di detti beni (parametrato in base al valore minimo d’asta dei lotti costituiti nella pendente procedura esecutiva dinanzi al Tribunale di Sala Consilina), la non avrebbe potuto comunque aspirare al conseguimento di una somma maggiore di quella realizzabile nell’ambito dell’espropriazione immobiliare in corso. Viceversa, secondo la società reclamante, dato che quasi tutti i beni oggetto della proposta di acquisto dell’azienda per il corrispettivo di € 660.000,00 coincidevano con i beni oggetto di ipoteca di primo grado in favore di non sarebbe congruo destinare a tale credito il solo minor importo di € 377.640,85 per soddisfare, con la restante somma, e seppur in minima parte, i creditori chirografari di rango inferiore, destinati ad non ottenere alcunchè nell’alveo della predetta procedura esecutiva immobiliare né, tantomeno, in sede fallimentare. Nella stessa prospettiva, la reclamante assume come lo scenario concordatario non sarebbe affatto conveniente in quanto:
in sede liquidatoria giudiziale, la potrebbe insinuare i propri crediti al passivo guadagnando una posizione senz’altro privilegiata rispetto a tutti gli altri creditori, primeggiando in fase di riparto senza dover subire alcun sacrificio in favore dei creditori chirografari;
in sede esecutiva (essendo pendente procedura esecutiva immobiliare n. 13/2008 presso il Tribunale di Lagonegro), la stessa otterrebbe una maggiore convenienza a veder proseguito il ciclo di aste in quanto, come mostrato proprio dalla i beni in questione hanno una potenziale collocazione commerciale (al punto tale che il terzo, per il loro acquisto, offre € 660.000,00, cifra superiore alla base d’asta determinata nell’ultimo avviso di vendita).

Sulla base di tali premesse, ha concluso come indicato in epigrafe.

Si è costituita, nel procedimento RG 5758/23, la società pponendosi al reclamo, facendo osservare come oggetto della proposta concordataria fosse l’azienda nel suo complesso e non i singoli beni immobili che la componevano e che, solo in tale prospettiva, l’offerta aveva assunto la consistenza economica di cui all’offerta del terzo acquirente;
inoltre, solo in caso di liquidazione dei singoli cespiti, la reclamante avrebbe potuto pretendere la devoluzione dell’intero ricavato dalla vendita degli immobili su cui insistevano le ipoteche, in ogni caso al netto delle spese di procedura e dei compensi dei professionisti.

Su un piano generale, valore di liquidazione degli assets il principio della priorità assoluta.

Non si è invece costituita autonomamente, nello stesso procedimento, la quale ha invece proposto autonoma e successiva impugnativa, reclamando lo stesso decreto di omologazione, con ricorso depositato il 23.11.2023.

A fondamento della opposizione, ha dedotto che, nel corso del procedimento, aveva proposto opposizione all’omologazione del concordato, a norma dell’art. 25-sexies, comma 4, CCII, facendo rilevare che:
– il piano non indicava i presupposti cui l’art. 25-sexies, comma 1, CCII e l’art. 18, comma 1, del D.l.
n. 118 del 2021, cit., subordina o l’ammissione alla speciale procedura di “concordato semplificato”, ovvero, nella specie, la non percorribilità di soluzioni concordate alternative;
secondo la reclamante, infatti, tra le opzioni alternative al concordato semplificato, rientrerebbe anche l’accordo ristrutturazione dei debiti, di cui all’art. 23, comma 2, lett. b), CCII (nonché in precedenza dall’art. 11, comma 2, del D.l.
n. 118 del 2021), previsto quale opzione alternativa al concordato, la cui “praticabilità” doveva essere vagliata anteriormente all’ammissione della procedura;
fa rilevare, in proposito, come l’esperta nominata nell’ambito del tentativo di composizione negoziata non avesse fornito alcuna effettiva spiegazione della ritenuta “impraticabilità” della soluzione appena prospettata.
– non era stato rispettato il criterio di buona fede nello svolgimento delle trattative, non avendo la parte risposto alla sollecitazione dell’Ufficio fiscale territorialmente competente, di individuare in maniera esatta i titoli dei debiti fiscali considerati all’interno della procedura concorsuale, al fine di consentirne il confronto con quelli in possesso dell’Ufficio fiscale;
– la violazione nel principio della c.d. “absolute priority rule” – che governava la procedura in oggetto stante la inapplicabilità del criterio alternativo del “relative priority rule”, in ragione del mancato richiamo alla specifica disposizione che la prevedeva, nell’ambito della disciplina del concordato preventivo;
il rispetto di tale criterio precludeva di soddisfare, anche solo parzialmente, i creditori muniti di cause di prelazione posteriore o addirittura i creditori chirografari sino a che i creditori titolari di crediti garantiti da un diritto di prelazione di grado anteriore fossero stati integralmente soddisfatti:
nel caso di specie, il piano di riparto, discostandosi dalla proposta di accordo di composizione della crisi avanzata nella pregressa fase delle trattative negoziali, prevedeva la soddisfazione dei creditori prelazionari postergati e dei creditori chirografari, nonostante la Agenzia, titolare è costituita, nel relativo procedimento, la opponendosi alla domanda e chiedendo il rigetto del reclamo.

Si è altresì costituita la aderendo alle prospettazioni della reclamante e concludendo come in epigrafe.

Nel corso del giudizio è stata disposta la riunione dei due giudizi.

Preliminarmente, occorre puntualizzare che al procedimento in questione si applicano ratione temporis gli artt. 25 sexies e 25 septies del Dlgs 14/2019.

La domanda della di concordato semplificato è stata, infatti, depositata in data 24.12.2022 e al relativo procedimento deve dunque ritenersi applicabile la nuova disciplina introdotta con l’art. 6 comma 1 del D L.vo 17 giugno 2022 n. 83, a decorrere dal 15.07.2022.

Entrambi i reclami sono infondati e vanno, come tali, respinti.

Conviene partire, nell’ordine logico, dalla disamina del reclamo proposto dalla nel giudizio R.G. 5802/03, poiché devolve questioni di carattere preliminare.

Nel lamentare che il decreto reclamato non avrebbe preso posizione sulla opposizione all’omologazione svolta dalla stessa Amministrazione fiscale nel relativo giudizio, l censura in prima battuta carenza contenutistica del decreto di omologazione il quale, nel recepire acriticamente il contenuto della relazione dell’esperto, avrebbe violato l’art. 25 sexies, nell’omettere di indicare ragioni di non percorribilità di soluzioni concordate alternative, quali, in particolare l’accordo di ristrutturazione dei debiti, di cui all’art. 23, comma 1 e 2 lett.b). Il motivo presenta profili tanto di inammissibilità che di infondatezza.

Il credito di cui si discute è un credito erariale e previdenziale assistito da privilegio generale mobiliare ex art. 2778 nn. 19 e 20, inserito nella proposta concordataria in classe 6 per totali € 292.453, remunerato parzialmente in privilegio nella misura del 4% e, per il resto, degradato a chirografo.

Partendo dalle disposizioni di riferimento, l’art. 23 CCII, nel disciplinare la conclusione delle trattative che precedono la composizione negoziata della crisi, prevede al comma 2 che in caso di esito negativo delle trattative l’imprenditore possa alternativamente accedere:
a) alla predisposizione di un piano attestato di risanamento ai sensi dell’art. 56 CCII;
b) alla domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61:
c) a proporre la domanda di concordato semplificato di cui all’art. 25 sexies CCII;
d) ad “accedere ad uno degli strumenti di minore, la liquidazione controllata del patrimonio, il concordato semplificato e l’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui agli artt. 57, 60 e 61 CCII).

Il paradigma di legge sancisce dunque un rapporto di interdipendenza, anche cronologica, del concordato semplificato rispetto al segmento procedurale della composizione negoziata della crisi, che deve dunque necessariamente precederlo, nel senso che il ricorso non è proponibile in via autonoma ma necessita del preventivo esperimento di un tentativo di composizione negoziata che non abbia consentito di approdare ad una delle soluzioni contemplate dall’art 23 comma I e comma II lett. b) CCII.

Solo a seguito della verificata impossibilità di addivenire ad una soluzione della crisi idonea alla conservazione dei valori aziendali l’imprenditore in condizioni di “squilibrio patrimoniale o economico- finanziario”, ove nel corso delle trattative abbia operato secondo correttezza e buona fede ( art 25 comma I CCII), viene ammesso ad utilizzare uno strumento liquidatorio “agevolato” con “funzione premiale” volto alla dismissione del patrimonio aziendale ed implicante la compressione delle prerogative normalmente riconosciute ai creditori in ambito concordatario. In tale prospettiva, compete al Tribunale, ex art. 25 sexies comma 3, avvalendosi della relazione dell’ausiliario appositamente nominato, un vaglio di ritualità della proposta sulla base dei contenuti della relazione finale depositata dall’esperto ai sensi dell’art 17 comma VIII CCII
all’esito della procedura di composizione negoziata:
la norma esige, in particolare, che in tale relazione l’esperto dichiari che “le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell’art. 23 commi 1 e 2 , lettera b) non sono praticabili”.

Chiarito il contesto normativo e i principii di riferimento, e tornando al motivo di reclamo in esame, va escluso che, nel caso di specie, la lamentata lacuna del contenuto del provvedimento impugnato – privo, in effetti, di espliciti riferimenti alla praticabilità delle soluzioni alternative al concordato, di cui agli artt. 57, 60 e 61 CCIA – possa di per sé condurre alla riforma del provvedimento.

Infatti, a meno di non voler aderire a interpretazioni del tutto formalistiche del meccanismo normativo che sancisce il carattere residuale dell’accesso al concordato semplificato, deve ritenersi, alla luce di un criterio devolutivo che deve improntare anche il presente mezzo di reclamo, che costituisse onere dell deducente allegare a quale specifica soluzione alternativa, fra quelle indicate dalla norma, avrebbe potuto concretamente accedere, tenuto conto della natura e della entità del proprio credito.

In tale prospettiva, appare tautologico e non dirimente il richiamo, nel corpo del ricorso, al precedente del Tribunale di Bergamo di cui al decreto nell’ambito del concordato preventivo semplificato, soluzione qui, peraltro, neanche adombrata quale soluzione.

Né appare decisiva la difesa svolta, sul punto, dalla a pag. 13 dell’atto di reclamo, ritenendosi francamente paradossale la pretesa dello stesso creditore di ottenere “chiarimenti” dalla controparte sulla “provenienza dei crediti tributari”, quando lo stesso ente creditore avrebbe potuto agevolmente ricostruirne natura e consistenza.

Il motivo è tuttavia infondato anche alla luce degli ulteriori rilievi che presidiano la reiezione delle ulteriori censure svolte dalla Infatti, con un ulteriore motivo (pag. 15), attinente ai contenuti del piano, la parte lamenta l’ingiustizia dell’ampia falcidia del proprio credito, adducendo la violazione della regola dell’ “absolute priority rule” dato che il concordato in questione prevede la soddisfazione, per quanto parziale, di creditori postergati alla stessa Amministrazione fiscale in quanto titolari di privilegi di grado inferiore ovvero addirittura chirografari; in concreto deduce di essere stata inserita, come emerge anche dalla motivazione del decreto reclamato, nella “classe 6”, insieme agli enti di previdenza e assistenza sociale (Inps e Inail) e vedrebbe soddisfatto il proprio credito in misura pari soltanto al 4%, nonostante questo sia munito di privilegio generale mobiliare e nonostante il riparto di una quota delle risorse per l’appunto derivanti dalla vendita del compendio aziendale anche ai creditori inseriti nelle successive “classi” 7, 8 e 9. Secondo l’amministrazione reclamante, un simile riparto delle risorse a disposizione della procedura non sarebbe consentito dall’art. 25-sexies CCII, il quale, pur operando un generalizzato rinvio alla disciplina del concordato preventivo, che costituisce il modello normativo di riferimento, non richiama espressamente la norma recata dall’art. 84, comma 5, CCII, che così dispone: «I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono essere soddisfatti anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da professionista indipendente.

La quota residua del credito è trattata come credito chirografario».

In altri termini, la parte assume la necessità che, nella speciale procedura di concordate semplificato, i creditori prelazionari ottengano la integrale soddisfazione, dovendosi ritenere la prevalenza del principio generale ex art. 2741 c.c..

Ora, nel decreto impugnato, il Tribunale ha avallato la seguente ripartizione in classi di credito e le corrispondenti percentuali di liquidazione:
negoziata della crisi, sia da parte dei professionisti incaricati dall’imprenditore che dell’esperto nominato nonché delle due figure professionali che saranno nominate per la gestione della procedura di concordato liquidatorio semplificato ossia l’ausiliario (art.18 co 3 D.L. 118/2021 e art. 25 sexies c. 3 CCII) e il liquidatore (art. 19 co 1 D.L. 118/2021 e art. 25 septies C. 1 CCII).
Totale classe euro 117.393,98, soddisfazione 100%.
Classe 2 – debiti privilegiati di cui all’art. 2751 bis n. 1 c.c..
Totale classe euro 25.558,00 soddisfazione 100%.
Classe 3 – debiti privilegiati di cui all’art. 2751 bis n. 2 c.c..
Totale classe euro 2.210,00 soddisfazione 30%.
Classe 4 – debiti assistiti da privilegio ipotecario immobiliare speciale di 1° grado ex art. 2808 c.c..
Totale classe euro 1.438.005,56.
I creditori della presente classe sono soddisfatti nel limite del valore commerciale dei beni sui quali è iscritta l’ipoteca per euro 377.640,85 e la differenza è degradata a chirografario.
Classe 5 – debiti assistiti da privilegio ipotecario immobiliare di 2° grado ex art. 2808 c.c..
Totale classe euro 2.430.006,26.
Tale debito viene integralmente degradato a chirografario a causa dell’incapienza del valore dei beni sui quali è iscritta l’ipoteca e confluito nella classe 7. Classe 6 – debiti erariali e previdenziali assistiti da privilegio mobiliare generale ex art.2778 n. 19 e 20 c.c..
Totale classe euro 292.453,38.

Nel rispetto dell’Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 17155 del 2022, detti crediti sono soddisfatti in parte in via privilegiata e la residua parte viene degradata a chirografo.
Classe 7 – debiti classificati come chirografari per natura.
Totale classe euro 1.277.116,76.
Classe 8 – Questa classe è di natura residuale ed accoglie i crediti finanziari e per cessione di beni immobili non soddisfatti secondo il proprio collocamento naturale per incapienza di valore dei beni sui quali fu iscritta ipoteca di 2° grado.
Totale classe euro 3.491.878,82.
Classe 9 – Questa classe è di natura residuale ed accoglie i crediti fiscali e contributivi non soddisfatti integralmente secondo il proprio collocamento naturale per incapienza di valore dell’attivo aziendale.
Totale classe euro 280.755,24.

Il motivo è infondato.

Il ragionamento della parte risente, ad avviso del Collegio, di una lettura atomistica della disposizione e trascura di considerare come, tra le varie condizioni cui l’art. 25 sexies comma 5
CCII subordina l’omologazione del piano nel concordato semplificato, il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione, qui invocato dalla reclamante, coesista, a rigore, con ulteriori e procedura, un aspetto inderogabile ogni qualvolta l’assetto distributivo del piano costituisca per gli stessi un’alternativa quantomeno equivalente, ma mai deteriore, rispetto alla liquidazione giudiziale.

In altri termini, la parte reclamante avrebbe dovuto condurre una disamina complessiva delle varie condizioni ricorrenti, prima evidenziando in che termini l’esecuzione del piano comporterebbe conseguenze pregiudizievoli rispetto all’alternativa liquidatoria, e tanto tenuto conto della specifica situazione dedotta in lite, connotata, in primo luogo, da un attivo inferiore al prezzo offerto dal terzo, ma, soprattutto, dal concorso con crediti assistiti da pozioni cause di prelazione rispetto a quella vantata dalla deducente. La mancata previsione di una regola che, come nel concordato ordinario, ammette la una indiscriminata falcidia dei crediti prelatizi con la c.d. degradazione del prelatizio per incapienza del bene non può essere interpretata restrittivamente, nel senso, cioè, di rendere automaticamente operante un principio di integrale soddisfazione dei prelazionari, essendo tale ultima condizione invocabile solo in quanto concretamente perseguibile anche in sede liquidatoria, tenuto conto delle specifiche condizioni date. In definitiva, stante la particolarità dell’istituto, la soddisfazione non integrale dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non potendosi alterare l’ordine delle prelazioni, rimane condizionata all’incapienza dei beni sui quali insiste la causa di prelazione, ossia alla “asseverata” insufficienza del loro valore in rapporto all’ammontare del credito garantito, evenienza verificatasi nel caso di specie.

Qui, infatti, la necessità di assicurare una utilità pur minima all’intero ceto creditorio, come imposto dalla norma, ha imposto la soddisfazione parziale del credito vantato dal creditore privilegiato.

Discorso non dissimile deve valere per i motivi di reclamo svolti dalla Secondo la reclamante – titolare di un credito assistito da privilegio immobiliare ipotecario di primo grado per € 800.000, ma soddisfatta, secondo il piano, nel limiìte del valore commerciale dei beni sui quali è iscritta ipoteca “e così per € 377.640,85, con conseguente degradazione a chirografo della parte residua – ad essa dovrebbe spettare, all’esito della omologazione del piano, l’intero importo di € 660.000, pari al prezzo proposto dalla società terza per l’acquisto dell’azienda. In dettaglio, deduce la parte, considerato che la quasi totalità della azienda sarebbe composta dai beni su cui è iscritta ipoteca di primo grado in favore non sarebbe congruo destinare alla stessa il minore importo di € 377.640,85 e che la restante somma venga adoperata per soddisfare, seppure in minima parte, i creditori chirografari.

Infatti delle somme attribuite in sede di riparto del piano concordatario.

Il motivo è infondato.

Anche qui, e con rilievi che corrispondono a quelli già svolti innanzi, la parte tralascia di evidenziare, con espresse deduzioni, il carattere pregiudizievole del piano rispetto alla alternativa liquidatoria, senza tener consto della specificità della fattispecie connotata da un’offerta di un terzo – evidentemente interessato alla continuità aziendale – che ha ad oggetto l’acquisto dell’intera azienda e non i singoli beni assistiti da ipoteca.

Tralascia la deducente di considerare come, in una ipotetica procedura liquidatoria, infatti, lo stesso creditore non potrebbe aspirare a conseguire, evidentemente, il corrispettivo di € 660.000 offerto dal terzo con la proposta irrevocabile – attivo configurabile solo nello scenario concordatario -, ma unicamente il valore di mercato del bene, corrispondente all’importo determinato in sede esecutiva immobiliare quale base d’asta, parti ad € 370.640,85, importo riconosciutole nel piano in contestazione.

Agli svolti rilievi segue il rigetto di entrambi i reclami.

Delle spese del doppio grado vanno onerate le parti reclamanti in favore della nella misura direttamente indicata in dispositivo, ragguagliata al valore del procedimento e sulla base delle tariffe di cui al D.M. 147/22 e con vincolo di distrazione in favore dell’Avv. NOME COGNOME

Stante il carattere impugnatorio del reclamo azionato, va dichiarata, a carico delle parti reclamanti, delle condizioni di cui all’art. 13 comma 1 quater D.M. 30.05.2002 per il pagamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione.

La Corte di Appello di Roma, pronunciando sui reclami ex art. 247 CCII riuniti, proposti avverso il decreto di omologazione del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, presentato dalla società emesso in data 10.10.2023 dal Tribunale di Velletri, così provvede:

rigetta i reclami riuniti condanna la e la alla refusione, in favore della delle spese del procedimento che liquida in complessivi € 6.000, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. NOME COGNOME
dichiara la ricorrenza, a carico di entrambe le parti reclamanti, dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13.08.2024 consigliere est. NOME COGNOME Il Presidente NOME COGNOME

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