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Codice Penale

Rigetto richiesta pagamenti per fatture

La sentenza ribadisce i principi in tema di onere della prova in materia di inadempimento delle obbligazioni. Il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, o per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, mentre il debitore l’eventuale estinzione dell’obbligazione (ad esempio, per avvenuto pagamento). Nel caso di specie, la parte convenuta ha fornito prova valida dei fatti modificativi ed estintivi della pretesa creditoria.

Pubblicato il 22 October 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Sez. XVII civile Il Tribunale, in persona del giudice unico Dott.ssa NOME COGNOME ha emesso la seguente

SENTENZA N._15017_2024_- N._R.G._00018766_2020 DEL_02_10_2024 PUBBLICATA_IL_04_10_2024

nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 18766 del ruolo contenzioso generale dell’anno 2020 e vertente tra , c.f. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME come da procura in atti;

Parte Attrice cf. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura dello stato.

Parte Convenuta Conclusioni:

le parti presentavano le conclusioni tramite note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c. come da verbale del 05.06.2024.

RAGIONI DI FATTO

E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto citazione ritualmente notificato, società per sentir accogliere nei confronti di quest’ultima le seguenti conclusioni:

” Voglia l’Ill.mo Tribunale adito così giudicare:

• IN INDIRIZZO

per le ragioni e i titoli di cui all’atto di citazione, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell’ , in persona del legale rappresentante pro tempore, dei seguenti crediti e, per l’effetto, condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di I. € 11.057,66 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell’elenco che si produce sub ALL. A; gli interessi moratori maturati e maturandi sulla maggior sorte capitale azionata con la citazione:

– determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e – con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale, come riportato nell’elenco prodotto sub ALL. A (colonna “Data Scadenza”) sino al saldo;

III.

gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta maggior sorte capitale azionata con la citazione che, alla data di notifica dell’atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell’art. 1283 c.c.:

– nella misura degli interessi legali di mora ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, – con decorrenza dalla data di notifica dell’atto di citazione;

IV.

€ 1.800,00 ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta maggior sorte capitale azionata, oltre interessi su ciascun importo di € 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui mancato puntuale pagamento ha generato il predetto importo;

V. € 7.928,17 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale.

Tali interessi di interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell’art. 1283 c.c., nella misura degli interessi legali di mora ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in virtù del richiamo operato a tale normativa dall’art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione;

VII.

€ 5.000,00 ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all’importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle sottostanti fatture (indicate in ciascuna delle Note Debito) il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito, oltre interessi su ciascun importo di € 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo IN INDIRIZZO SUBORDINATA:

per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell’Agenzia e, per l’effetto, condannare l’Agenzia al pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per:

– sorte capitale, – interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:

– determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e – con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,- interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:

– nella misura degli interessi legali di mora ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, – con decorrenza dalla data di notifica dell’atto di citazione;

– importo dovuto ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale, oltre interessi;

– importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;

– interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito:

nella misura dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione;- importo dovuto ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito, oltre interessi;

IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA:

accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell’ e, per l’effetto, condannare l’Agenzia al pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;

” L’attrice, in qualità di cessionaria dei crediti derivanti da diverse fatture emesse, a diverso titolo, dai fornitori RAGIONE_SOCIALE.p.RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE.p.A., RAGIONE_SOCIALE.p.ARAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, nei confronti della convenuta, sosteneva che quest’ultima non aveva effettuato il pagamento dei crediti pretesi, nonostante fosse stata sollecitata, né aveva mai contestato l’ammontare complessivo dei suddetti crediti, né la loro esistenza.

Instaurato il contraddittorio, l’ resisteva in giudizio sottolineando preliminarmente una discrepanza di € 303,50 tra l’importo richiesto dall’attrice a titolo di sorte capitale (€ 114.257,58) e quello risultante dalla somma delle fatture allegate all’atto di citazione (€ 113.954,08).

Nel merito, contestava ogni singola richiesta formulata dalla sostenendo che l’importo richiesto comprendeva somme già pagate, compensate e/o somme relative a fatture contestate espressamente o mai ricevute.

Di conseguenza, riteneva ingiustificate e non dovute le richieste di pagamento, risarcimento e interessi.

La causa, in assenza di richieste istruttorie formulate dalle parti, veniva istruita in via documentale.

’esito dell’udienza del 05.06.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze o conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione da questo giudice, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. ***** In primo luogo, va rilevato che la ha promosso il presente giudizio chiedendo la condanna della convenuta al pagamento di una somma complessiva di € 114.257,58, oltre a interessi moratori, anatocistici e risarcimento del danno.

A seguito della costituzione in giudizio della parte convenuta e della documentazione probatoria prodotta dalla stessa, la riduceva la propria richiesta di condanna alla somma di € 13.545,43, oltre interessi e spese.

Successivamente, in sede di precisazione delle conclusioni, mediante note scritte depositate ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c. per l’udienza fissata al 05.06.2024, l’attrice riduceva ulteriormente la richiesta ad € 11.057,66 per sorte capitale, continuando, tuttavia a insistere sugli interessi e sulle spese, come specificamente dettagliato in epigrafe (v. all. , “A” contenente il riepilogo delle somme richieste aggiornate al 27.05.2024 e all. , “B” inerente agli interessi di mora, fascicolo parte attrice).

Pertanto, la causa verte esclusivamente sulla somma di € 11.057,66, oltre interessi e spese, come indicato nell’allegato “A” già citato, che la ha prodotto in giudizio a sostegno della propria pretesa.

Da tale allegato risultano insolute le seguenti fatture:

n. 103952 del 31.05.2018 per € 534,12, n. 2000138341 del 7.11.2017 per € 168,88, n. 5700252252 dell’8.8.2014 per € 10.494,53 e n. 180025112 del 29.11.2018 per € 17,39.

Si rileva, inoltre, che nel caso in esame non è in contestazione il rapporto sottostante cui si riferiscono le fatture emesse.

Tuttavia, la sussistenza di qualsiasi credito nei confronti della detto, in materia di inadempimento delle obbligazioni, si applicano i principi probatori stabiliti dalla Corte di Cassazione, secondo cui:

“In tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, o per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi a dimostrare l’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto deve fornire la prova dell’estinzione della pretesa altrui, costituita dall’avvenuto adempimento” (cfr. Cass. civ., S.S. U.U, n. 13533 del 30/10/2001).

Applicando tali principi al caso in esame, parte convenuta ha fornito prova valida dei fatti modificativi ed estintivi della pretesa creditoria della dimostrando di aver effettuato i seguenti pagamenti:

– la fattura n. 2000138341 del 7.11.2017, per l’importo residuo di € 168,88, emessa dal fornitore RAGIONE_SOCIALE nei confronti di per l’importo originario di € 759,82 con scadenza il 7.12.2017, risulta interamente pagata dalla convenuta al cedente il 20 novembre 2017, quindi nei termini, mediante bonifico bancario (v. all. n. 3, pag. 3, Memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2 parte convenuta);

– la fattura n. 5700252252 dell’8.8.2014 con scadenza il 15.09.2014, per l’importo residuo di € 10.494,53, risulta saldata in quanto interamente stornata con la fattura n. 5700320358, pagata a favore del cedente il 24.01.2017.

Tale compensazione si intende avvenuta entro i termini di scadenza, essendo la fattura contestata pervenuta solo in data 13.01.2017, come si evince dalla schermata pagamenti in atti (v. pag. 4, all. n. 3, Memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2 parte convenuta);

– la fattura n. 103952 del 31.05.2018 per € 534,12 risulta interamente pagata nei termini previsti dalla convenuta al cedente il 21 giugno 2018, mediante bonifico bancario (v. all. n. 2, pag. 1, Memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2 parte convenuta).

ControPer quanto riguarda la fattura n. 180025112 del 29.11.2018, per l’importo residuo di € 17,39, specificamente contestata dalla convenuta, occorre applicare i principi sanciti dalla giurisprudenza in materia di prova della fattura commerciale.

La giurisprudenza ha chiarito più volte che la fattura commerciale è una dichiarazione unilaterale indirizzata alla controparte e riferita a fatti di un rapporto già esistente.

Di conseguenza, in caso di contestazione, la fattura non costituisce una prova valida né delle prestazioni eseguite né dell’esatta corrispondenza tra l’importo richiesto e quanto effettivamente erogato, rappresentando piuttosto un mero indizio (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 299 del 12/01/2016).

L’onere della prova, quindi, grava sulla la quale, nella fattispecie, non l’ha assolto in questa sede, né tale prova può essere desunta dalle complessive risultanze processuali.

Relativamente alle altre richieste ed in particolare ad € 7.928,17 a titolo di ulteriori interessi di mora rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale, in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale, già stati fatturati mediante le “Note Debito Interessi” riepilogate nell’elenco prodotto Sub All. B, agli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione e ad € 5.000,00 ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all’importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle sottostanti fatture (indicate in ciascuna delle Note Debito) il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito, tali somme non sono dovute.

Invero, a fronte della contestazione ribadita da parte della convenuta del mancato invio delle fatture all da parte dei fornitori, non è stata fornita la prova del ritardo da parte dell’attrice che ne era onerata.

Questa, infatti, si è limitata a produrre, seppur analiticamente tutte le fatture con la data di emissione e di scadenza di pagamento, ma non ha dimostrato il fatto costitutivo della sua pretesa creditoria e ritardo è dipeso da causa imputabile alla controparte dimostrando di aver inviato tempestivamente le fatture il cui tardivo pagamento da parte dell’Ente avrebbe generato gli interessi richiesti, questi non possono essere riconosciuti.

Alla luce di tali considerazioni, le domande proposte da parte attrice non possono essere accolte.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così decide:

– rigetta le domande proposte dalla nei confronti della con atto di citazione notificato in data 6.03.2020;

– condanna parte attrice a rimborsare all le spese processuali che liquida per tale ammontare in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre IVA , CPA e spese generali.

Roma, 2.10.2024 Il Giudice NOME COGNOME

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