R.G. n. 4426/2021 Cont.
Civ. TRIBUNALE ORDINARIO di COMO SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._964_2024_- N._R.G._00004426_2021 DEL_02_09_2024 PUBBLICATA_IL_03_09_2024
nella causa iscritta al n. 4426 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell’anno 2021, vertente:
TRA , C.F.: , nata a ed ivi residente alla INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME del Foro di Vibo Valentia, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito in Vibo Valentia alla INDIRIZZOfax NUMERO_TELEFONO, PEC -attrice- (C.F. ) –convenuto- con sede in INDIRIZZO in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato ed assistito dall’Avv. NOME COGNOME (C.F.: ) e dall’Avv. NOME COGNOME (C.F.: )
, ed elettivamente domiciliato presso il di loro studio Milano INDIRIZZO(pec ed fax n. P_IVA -convenuto- (P.Iva ), in persona del titolare Sig. (C.F. ), con sede in Arosio (CO)
, INDIRIZZO rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME (C.F. ) del Foro di Monza, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in 20900 Monza (MB)
, INDIRIZZO (fax NUMERO_TELEFONO;
pec:
-terza chiamata- (P. IVA ), con sede legale in Milano – INDIRIZZO in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME (C.F. – fax al nNUMERO_TELEFONO certificata , ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Como – INDIRIZZO -terza chiamata- C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F.
Oggetto: responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI
All’udienza cartolare del 2 maggio 2024–il cui esito è stato comunicato il 9.5.24- la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c., per deposito di note conclusionali e memorie di replica, sulle seguenti conclusioni:
per parte attrice In via principale, si rileva che alla luce del raggiungimento della prova sull’an e del fatto che in via stragiudiziale la compagnia assicurativa ha offerta una somma a titolo di parziale ristoro del danno accettato a titolo di acconto, con la presente nota si chiede la revoca e/o modifica dell’ordinanza reiettiva della invocata CTU e per l’effetto si chiede ammettere l’invocata CTU medico legale e ordinare la consegna dei documenti indicati a pagina 3 della seconda memoria direttamente al CTU poiché risultano di dimensioni eccessive rispetto alle specifiche tecniche del pct, disponendo la consegna di detta documentazione digitale in chiavetta usb al CTU ed alle parti per un regolare contraddittorio. In via subordinata, senza recesso alcuno sulla invocata richiesta principale, si contestano le eccezioni delle controparte per le ragioni dedotte in atti e si rassegnano le conclusioni come in atti con concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. [si riportano le conclusioni di cui alla prima memoria ex art. 183 co. VI, stante il rinvio operato in sede di foglio di pc:]
“Voglia l’On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
Nel merito – Accertare e dichiarare l’esclusiva responsabilità del in persona del l.r.p.t.
, e/o di altro soggetto chiamato in giudizio che dovesse essere ritenuto responsabile nella causazione del sinistro per cui è causa e dei danni patiti dall’attrice in conseguenza dello stesso e per l’effetto, • Condannare, ai sensi dell’art. 2051 c.c., il in persona del legale rappresentante p.t. , e/o altro soggetto chiamato in causa, che dovesse essere ritenuto responsabile nella causazione del sinistro occorso a parte attrice, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dalla Sig.ra , per una complessiva somma pari ad Euro € 73.502,78 (euro settantatremilacinquecentodue,settantotto) – comprensiva del danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute (in misura pari ad Euro 1.662.05) ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata dalla data dell’evento sino all’effettivo soddisfo. In via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi che la domanda formulata in via principale non dovesse essere accolta:
• Condannare, ai sensi dell’art. 2043 c.c., il in persona del legale rappresentante p.t.
, o altro soggetto chiamato in causa, che dovesse essere ritenuto responsabile nella causazione del sinistro occorso a parte attrice, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall’odierna attrice per una complessiva somma pari ad Euro € 73.502,78 (euro settantatremilacinquecentodue,settantotto) – comprensiva del danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute (in misura pari ad Euro 1.662.05) ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata dalla data dell’evento sino all’effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi a favore del difensore costituito ex art. 93 c.p.c. che si dichiara antistatario.
In via istruttoria si chiede:
ammettersi prova per testi sulle circostanze di cui ai punti 1), 2), 3), 4) preceduti dalla locuzione “Vero è che”, con riserva di indicarne le generalità ex art. 183, c. 6 c.p.c anche alla luce del contegno di controparte.
Con riserva di indicare ulteriori testimoni, formulare nuovi capitoli di prova, produrre documenti anche fotografici, altro argomentare, formulare ulteriori mezzi istruttori, anche alla luce delle eventuali difese avversarie, entro i termini di legge.
Si richiede sin da ora di essere ammessi a prova contraria relativamente alle deduzioni di controparte.
Si chiede sin da ora la nomina di Consulenza Tecnica d’Ufficio medico legale sulla persona della Sig.ra rilasciato per le radiografie venga consegnato al nominando CTU brevi manu non potendo essere prodotto telematicamente alla data dell’iscrizione a ruolo alla luce delle eccessive dimensioni del file che non può essere tecnicamente ridotto.
Fatti salvi i diritti di difesa.
per parte convenuta “Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito Respingere nel miglior modo ogni domanda nei confronti del in quanto infondata in fatto ed in diritto ed in ogni caso condannare, per tutte le ragioni in atti indicate, l’ , in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere direttamente all’attrice quanto eventualmente ad essa spettante, sia per sorte capitale sia per spese di lite, detratto in ogni caso quanto già erogato all’attrice da INAIL e da UnipolSai, ovvero condannare, per tutte le ragioni in atti indicate, l’ , in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere manlevato e indenne il da ogni somma che fosse tenuto denegatamente a corrispondere a parte attrice e comunque in ordine ad ogni eventuale esposizione, per sorte capitale e spese di lite, detratto in ogni caso quanto già erogato all’attrice da INAIL e da UnipolSai, derivante dall’emananda sentenza. Spese rifuse.
In via istruttoria Senza che ciò comporti inversione alcuna dell’onere della prova che incombe interamente su parte attrice ai sensi dell’art. 2697 c.c., ammettersi prova per interrogatorio formale dell’attrice sui seguenti capitoli di prova articolati nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 2 c.p.c. del 3 luglio 2023:
1) vero che il giorno 6 febbraio 2019, alle ore 8.15 circa, in località vi era luce solare;
2) vero che le fotografie che si rammostrano sub doc. 3 del Comune raffigurano il luogo ove la signora afferma di essere caduta (indichi l’attrice il punto esatto della caduta);
3) vero che l’INAIL ha riconosciuto e corrisposto alla signora un’indennità nella misura del 12% di danno biologico.
” La difesa del , dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove proposte dalle controparti, chiede che la causa sia trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica per parte terza chiamata “In via pregiudiziale di rito:
Per tutti i motivi esposti all’interno della superiore narrativa, autorizzare, con differimento dell’udienza di comparizione ed ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c., la chiamata in causa della compagnia RAGIONE_SOCIALE (C.F./P.Iva in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 20159 Milano (MI), INDIRIZZO;
In INDIRIZZO
– Respingere tutte le domande formulate nei confronti della , in persona del titolare Sig. , perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa;
In via subordinata:
– Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, anche parziale, dichiarare la terza chiamata RAGIONE_SOCIALE Rappresentanza Generale per l’Italia tenuta a manlevare e tenere indenne, in forza del contratto assicurativo stipulato, l’ in persona del titolare Sig. ogni e qualsiasi somma dovesse essere riconosciuta in favore della Sig.ra e/o in favore del In ogni caso:
– Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio;
In via istruttoria:
Come da memoria istruttoria depositata il 30.06.2023.
” per parte terza chiamata RAGIONE_SOCIALE:
“In principalità e nel merito:
previe declaratorie del caso, rigettare ogni domanda svolta nei confronti di Zurich RAGIONE_SOCIALE
Con vittoria di spese, competenze, onorari, spese generali, oltre IVA e CPA.
In via subordinata:
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, anche parziale, e di accertamento della responsabilità dell’ , in concorso e/o in solido con il , accertare la quota di responsabilità gravante sull’ e dichiarare Zurich Insurance Plc tenuta a manlevare l’assicurata per la quota di responsabilità sulla stessa gravante, entro il massimale, le franchigie e le condizioni di polizza applicabili alla fattispecie, previa decurtazione degli importi percepiti dall’attrice da parte dell’assicuratore sociale e da parte di Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre spese generali, IVA e CPA. In via istruttoria:
si chiede che il Tribunale ai sensi dell’art 210 c.p.c. voglia ordinare a la produzione in giudizio di copia degli accertamenti eseguiti in relazione al sinistro n. NUMERO_CARTANUMERO_DOCUMENTO, aperto su polizza n. NUMERO_DOCUMENTO, che hanno determinato Unipolsai ad erogare la somma di € 4.200,00.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Sull’iter giudiziale e sulle condizioni dell’azione e presupposti processuali.
Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo il 15.11.2021 evocava in giudizio il , in persona del sindaco, per sentirlo condannare –stante la ritenuta pacifica responsabilità ex art. 2051 c.c. quale custode– “in relazione al sinistro occorso in data 6.02.2019, alle ore 8.00 in INDIRIZZO”.
Specificamente, assumeva l’attrice che nell’impegnare il passaggio pedonale dal lato dell’Istituto Scolastico “4 INDIRIZZO” scivolava a terra “a causa di ghiaccio presente tra il margine della carreggiata e l’attraversamento pedonale stesso, procurandosi così lesioni quantificate in un’inabilità temporanea di giorni 60 al 100%, di giorni 25 al 75%, di giorni 30 al 50%, di giorni 30 al 25% ed una invalidità permanente del 15%.
Rappresentava inoltre di aver ricevuto, a seguito del sinistro, un assegno (n.NUMERO_DOCUMENTO), di Euro 3.800 (=4.200,00 meno compensi professionali) da parte della compagnia assicurativa del a titolo satisfattivo rispetto al danno subito.
Quantificava la propria pretesa risarcitoria, tenuto anche conto della personalizzazione del danno indicata nella misura del 44%, nella somma complessiva di Euro € 77.302,78, richiedendo pertanto, al netto dell’importo già ricevuto (e incassato a titolo di acconto) l’importo di € 73.502,78.
Si costituiva in giudizio, tempestivamente il 17.1.2022, il contestando la domanda attorea, e chiedendo in via preliminare l’autorizzazione alla chiamata in causa di , soggetto cui l’Ente comunale aveva appaltato i lavori per lo sgombero della neve e spargimento del sale sul territorio comunale.
Tempestivamente, il 19.10.2022, quest’ultima si costituiva, contestando la fondatezza della domanda attorea e della chiamata in giudizio formulata dal nonché chiedendo l’autorizzazione, a sua volta, alla chiamata in giudizio della propria compagnia assicurativa RAGIONE_SOCIALE per poter essere manlevata in forza della polizza assicurativa stipulata per la Responsabilità Civile verso RAGIONE_SOCIALE
Nuovamente veniva autorizzata –dal sottoscritto NOMECOGNOME nel frattempo subentrato sul ruolo- la chiamata in giudizio, e differita pertanto l’udienza al 3 maggio 2023.
RAGIONE_SOCIALE si costituiva, tempestivamente, il 13.4.2023, contestando al pretesa risarcitoria attorea e, nei rapporti con la propria assicurata, opponendo il massimale e le franchigie previste dalla polizza.
In prima udienza il G.I., verificata la rituale instaurazione del contraddittorio e l’esperimento della condizione di procedibilità della domanda, concedeva i termini ex art. 183 co. VI cpc.
Alla successiva udienza del 20 settembre 2023 ammetteva parzialmente la prova testimoniale richiesta da parte attrice, ordinava ex art. 210 cpc a l’esibizione mediante deposito in PCT entro il 16.10.2023, degli atti e documenti relativi all’entità degli indennizzi complessivamente erogati dall’Ente INAIL per il sinistro verificatosi, e demandava all’esito dell’istruttoria ogni determinazione sulla richiesta di ctu medico-legale invocata da parte attrice.
All’udienza del 29 novembre 2023 venivano escussi i testi ammessi di parte attrice, nel numero di tre, e precisamente , e l’assistente di polizia locale ;
all’esito dell’istruttoria parte attrice chiedeva disporsi ctu medico legale, mentre le altre parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza riservata del 6 dicembre 2023 il Giudice, ritenuto opportuno decidere in punto an ex artt. 279 co. II n. 2 e 187 co.
II cpc (precisando che, in caso di fondatezza della domanda il giudizio sarebbe proseguito ex art. 279 co. II n. 4 cpc con ogni opportuna istruttoria in punto quantum) fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 2 maggio 2024, data nella quale tratteneva la causa in decisione concedendo termine ex art. 190 c.p.c. per le memorie conclusive, nel rispetto dei quali tutte le parti depositavano le comparse conclusionali e, ad eccezione di Zurich, le memorie di replica.
Sussiste la competenza del Tribunale di Como, come anche l’interesse astratto ad agire da parte dell’attrice e la legittimazione attiva nonchè passiva delle parti, ed il contraddittorio risulta correttamente instaurato.
Risulta essere stato esperito il procedimento di negoziazione assistita, risultato infruttuoso (doc.4 attoreo).
II.
Sul rigetto della domanda per mancata prova del fatto storico e del nesso causale.
La domanda deve essere disattesa, poiché non fondata nell’an.
Non risultano infatti sussistenti i requisiti per sussumere il caso concreto nella fattispecie codicistica invocata, quella di responsabilità contrattuale ex art. 2051 c.c. (o, in subordine, ex art. 2043 c.c.).
La norma citata prevede la responsabilità del custode per quanto concerne il danno cagionato dalle cose che ha in custodia, “salvo che provi il caso fortuito”.
Nella ricostruzione attorea custode responsabile è il Comune di , poiché il tratto di strada in cui è caduta è sito nel territorio comunale;
secondo la ricostruzione di parte convenuta, invece, l’eventuale responsabilità è da attribuirsi all’impresa cui era stata affidata in appalto la gestione dei lavori sul territorio per assicurare la viabilità (sgombero della neve e spargimento del sale) al verificarsi di nevicate.
Difetta tuttavia nella ricostruzione attorea anzitutto la prova del fatto storico.
Il ventaglio probatorio su cui fonda la domanda è costituito, a livello documentale, dalla Relazione di Servizio Polizia Locale Comune di del 06.02.2019 (di cui al doc.1) –gli altri tredici documenti, più il quattordicesimo di cui alla seconda memoria ex art. 183 co.
VI cpc esulando dal fatto storico-, e, a livello di prova costituenda, dalla testimonianza, ammessa, con tre testimoni (dei quattro complessivamente proposti) in relazione alla maggior parte dei capitoli di prova.
Ebbene, la relazione nulla prova in ordine al fatto storico ed in particolare al nesso causale tra lo stato della strada e la caduta dell’attrice:
in essa l’Agente scelto rappresenta di essere stato informato della circostanza che una signora si era fatta male e di essersi pertanto immediatamente recato sul posto dove trovava la signora dolorante.
Del resto, anche in sede testimoniale l’Agente rappresenta espressamente (pag.2 verbale udienza 29.11.23) di non aver visto cadere l’attrice, ma di essere intervenuto quando la stessa era già stata soccorsa.
Nemmeno il teste è in grado di accertare il nesso causale tra l’asserita insidia e la caduta dell’attrice, che non è stata vista cadere bensì quando era già in terra (ibidem, pag.3), e nemmeno la teste (ibidem, pag.4).
La mancata prova del fatto storico (caduta), ed in particolare del nesso causale (strada ghiacciata) impedisce di ritenere fondata la domanda, che, in difetto dell’offerta di altri elementi probatori, deve essere rigettata, con assorbimento pertanto di ogni valutazione sul quantum e sugli altri profili oggetto di giudizio, causalmente subordinati ad essa:
individuazione soggetto responsabile tra comune e impresa affidataria della gestione del servizio strade in presenza di nevicate, e, in quest’ultimo caso, operatività o meno della manleva da parte della compagnia assicurativa.
III.
Sul rigetto della domanda:
comportamento della danneggiata, interruttivo del nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
Osserva, in ogni caso, il Tribunale che, anche ove fosse stato provato –ciò che non è- il fatto storico, e con esso l’incidenza, in rapporto eziologico, tra il cattivo stato manutentivo della strada e la caduta dell’attrice, nondimeno la domanda non avrebbe potuto trovare accoglimento.
Il danno subito, per come accertato dalla documentazione in atti (certificato del pronto soccorso sub doc. 9, Cartella clinica sub 8, Relazione di dimissione sub 10, ctp sub 5), pur risultando compatibile con la caduta descritta dall’attrice, risulta infatti –in applicazione del principio della preponderanza dell’evidenza (cd. “più probabile che non”)- imputabile ad una mancanza di cautela dell’attrice anziché all’esistenza di un’effettiva insidia rilevante ex art. 2051 cc.
Giova premettere che “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost., sicchè, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento – come nel caso di specie-interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9315 del 03/04/2019, n. 34886 del 17/11/2021 e n. 17873 del 27/08/2020).
Ebbene, passando all’esame del caso di specie non possono essere tralasciati diversi elementi convergenti nell’individuazione dell’assenza di quella prudenza media che avrebbe dovuto essere posta in essere.
Dall’assunzione delle prove richieste dalla medesima attrice –pertanto con valore contra se- è emerso infatti che (I) il passaggio pedonale in prossimità del quale è caduta l’attrice si trovasse a circa 30 metri dall’ingresso dell’istituto scolastico in cui la stessa insegnava (vds dichiarazione teste verbale udienza 23.11.23, pag. 1), (II) insegnava in quella scuola quantomeno da più di un anno (vds dichiarazione peraltro cugina di quinto grado dell’attrice, dunque ben a conoscenza della vita della parente, ibidem pag.5, dato riscontrabile indirettamente dalla dichiarazione di il cui figlio, tredicenne, aveva avuto l’attrice quale insegnante di scuola elementare (=fino agli unidici anni), (III) l’attrice abitava nel piccolo paese di a poca distanza, tanto che raggiungeva la scuola a piedi. Deve pertanto desumersi che l’attrice conoscesse perfettamente il tratto di strada prossimo alla scuola, non foss’altro poiché da lei percorso quotidianamente (o comunque frequentemente) da almeno un anno.
Da un punto di vista soggettivo, pertanto, avrebbe potuto dovuto porre in essere quei comportamenti di prudenza media usualmente pretendibili, tanto più da un soggetto conoscitore dei luoghi.
La sussistenza del nesso causale ai sensi dell’art. 2051 c.c. va esclusa financo sulla base di una valutazione fattuale degli elementi (non solo soggettivi, ma anche) oggettivi.
Dalla dichiarazione del teste –attoreo- (ibidem, pag.3) emerge la controprova che l’attrice stesse attraversando dal lato dell’Istituto scolastico, e che sia caduta all’inizio dell’attraversamento:
osserva il Tribunale (IV) come pertanto deve presumersi che l’attrice sia caduta in fase di inizio dell’attraversamento pedonale, dunque in un momento in cui, da ferma, aveva piena possibilità di verificare le condizioni per passare, e dunque avrebbe potuto approntare l’adeguata cautela del caso.
Inoltre, che la condizione e lo stato dei luoghi nei paraggi dell’attraversamento inducesse a particolare prudenza viene evidenziato sempre il teste laddove afferma che “che quel giorno fossero ghiacciati alcuni tratti del marciapiede rosso l’avevo constatato poco prima nel portare mia figlia a scuola e quindi sono salito e poi sceso da quel marciapiede, tanto è vero che poi nello scendere mi sono tenuto sulla strada” (ibidem, pag.3).
Infine, e le circostanze non sono di secondo rilievo, è emerso nel contraddittorio fra le parti che:
(V) l’area ghiacciata costituiva una parte minima della striscia di attraversamento a disposizione del passaggio, in quanto (vds.
precisazione pag.2 ibidem) il ghiaccio non copriva il passaggio pedonale nell’intera estensione in lunghezza della striscia, bensì “un angolo all’estremità dello stesso”, e pertanto l’attrice avrebbe potuto compiere l’attraversamento in sicurezza, sulle strisce pedonali, in un altro punto delle medesime, ove avesse prestato maggiore attenzione;
(VI) l’insidia era visibile, dal momento che il teste (pag.1 e 2) rappresenta averla notata non appena giunto in loco, non essendo riuscito da lontano –unicamente- a percepire se fosse acqua o ghiaccio, ma in ogni caso avendo notato la presenza di materiale sdrucciolevole sulla sede stradale;
evidente l’insussumibilità rispetto all’ipotesi prevista dall’art. 2051 cc ove l’insidia o trabocchetto può considerarsi tale solo ove caratterizzata da “l’imprevedibilità e invisibilità di tale “alterazione” per il soggetto che, in conseguenza di detta situazione di pericolo, subisce un danno” (ex multis Cass. 17443/2019).
Non può ritenersi imprevedibile –anche solo applicando massime di comune esperienza, riproducenti comportamenti peraltro fatti propri anche dei testi sentiti:
vds comportamento teste sub pag. 3 sestultimo rigo)- la possibile presenza di ghiaccio su strada in una giornata fredda, di inizio febbraio, in una zona d’ombra (vds infra), in presenza di neve per terra, seppur spalata.
(VII) l’area oggetto della caduta attorea –per come acclarato dall’agente pag. 1) e dal teste (pag. 4)- è situata in una zona fredda, d’ombra (anche in ragione della presenza di “case sul lato sinistro, che rimangono più in alto, facendo parecchia ombra.
Il sole arriva più tardi”.
La circostanza, nota a due frequentatori dell’area senza particolari nozioni metereologiche o di fisica, poteva e doveva essere a conoscenza anche dell’attrice, che avrebbe dovuto pertanto porvi le opportune cautele.
Il Tribunale esclude pertanto la sussistenza del nesso causale ai sensi dell’art. 2051 c.c. sulla base di una valutazione fattuale che si fonda su diversi elementi, soggettivi ed oggettivi, concludenti nel senso dell’assenza della messa in atto delle opportune cautele parametrata alla situazione contingente;
la caduta, ove realmente avvenuta in nesso causale con lo scivolamento su area ghiacciata, è pertanto da addebitare a distrazione dell’attrice, e non ad intrinseca pericolosità della res.
Si osservi in proposito come parte attrice non abbia dimostrato il carattere di obiettiva intrinseca pericolosità della res, prova necessaria laddove essa sia inerte, priva quindi di un dinamismo interno:
“In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanze n. 11526 del 11/05/2017 e n. 21212 del 20/10/2015). Per tutte le ragioni addotte, ed in particolare per i due motivi indicati, ognuno autosufficiente, la domanda deve essere rigettata.
IV.
Sulle ulteriori domande di parte attrice e su riconvenzionali delle altre parti.
La carenza dei requisiti per la fondatezza della domanda svolta ex art. 2051 c.c., determina, a fortiori, la non configurabilità della fattispecie prevista dall’art. 2043 c.c., che, pure, li condivide, oltre a richiedere un onere probatorio maggiore per il danneggiato ( e la prova dell’elemento soggettivo).
Non essendo state svolte domande riconvenzionali, esula dal presente giudizio il vaglio di altri profili.
V. Sull’imputazione delle spese di lite.
Solo incidentalmente, ed ai fini della corretta imputazione delle spese, devono essere vagliate le chiamate in giudizio svolte dal nei riguardi dell’impresa e da questa nei confronti di Zurich, e ciò per il fatto che, ove le chiamate non venissero ritenute opportune nell’economia del giudizio, le spese di lite in favore delle chiamate dovranno essere poste a carico delle parti chiamanti (rispettivamente, ), diversamente a carico di parte soccombente Ebbene, esclusivamente ai fini richiamati, deve osservarsi come il abbia affidato (con determinazione n. 345/2017, sub doc. 1 comparsa costituzione del l’appalto per lo sgombero neve e spargimento del sale sul territorio comunale, dapprima fino al marzo 2020 e poi, giusta proroga, fino al 2024. Stante l’effettiva stipula del contratto, il contenuto dello stesso, la natura, incontestata, dell’appalto –obbligo di compimento di un’opera con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio (art. 1655 c.c.)- volta alla manutenzione, in caso di neve, delle strade, cui è incluso il tratto di sede stradale interessato dalla caduta (non marciapiede, per come dedotto dall’attrice e ricostruito con prova testimoniale, vds supra (IV)), avrebbe dovuto curarsi l’appaltatore, la cui libertà di gestione determina l’assunzione del rischio e, indi, la presunzione di responsabilità anche nei confronti dei terzi.
In questo senso depone anche il contenuto del capitolato speciale di appalto prodotto sub doc. 2 Né portano a conseguenze interpretative diverse i profili relativi all’avvenuto tentativo transattivo compiuto ante causam da parte del o la dedotta, dalla terza chiamata, consegna di alcuni sacchi di sale al Comune, trattandosi il primo di un tentativo di risoluzione stragiudiziale della controversia non sottintendente riconoscimento di debito, e la seconda un’eventuale circostanza favorevole all’impresa ove il sinistro fosse avvenuto in un punto in cui i mezzi spazzaneve e spargisale non potevano arrivare, tale non essendo invece il passaggio pedonale, situato sulla carreggiata stradale, come chiaramente visibile, ex multis, dalle fotografie sub doc. 3, oltre che dalle due fotografie allegate alla relazione di servizio della Polizia Locale sub doc.1
Quanto alla chiamata in manleva dell’Assicurazione da parte dell’Impresa, anch’essa è stata correttamente richiesta ed autorizzata, come emergente dalla lettura del contenuto della polizza RC Professionale n. NUMERO_DOCUMENTO – (doc. 6 ) e dalla sostanziale non contestazione della circostanza da parte della compagnia assicuratrice, che si è limitata a opporre genericamente “tutte le limitazioni di operatività, il massimale, le franchigie e gli scoperti previsti dal contratto stipulato tra le parti applicabili alla fattispecie de qua” (pag.7 comparsa di risposta).
Pertanto le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice tanto nei rapporti con il convenuto , stante l’infondatezza della domanda nell’an, quanto nei rapporti con le terze chiamate, per le ragioni spese nel presente paragrafo.
VI.
Sulla quantificazione delle spese di lite Esse si liquidano, per le fasi di studio, introduttiva ed istruttoria tra i minimi ed i medi, ai minimi invece per quella decisionale (in carenza di profili di novità rispetto alle domande introduttive), tenuto conto dello scaglione inferiore a quello di cui al valore di causa indicato in domanda (€73.502,78) –stante la presumibile quantificazione del quantum in ipotesi di fondatezza della domanda nell’an- e dunque avuto riguardo allo scaglione da € 26.000,00 ed € 52.000,00, utilizzando i parametri i cui al D.M. 55/2014 per l’attività svolta sino al 23.10.2022, ed i parametri di cui al D.M.147/2022 per quella svolta successivamente (e quindi relativamente alla fase di trattazione e decisionale); importi ridotti ex artt. 4 D.M. 55/2014 (e successive modifiche) nella misura del 20% rispetto a , del 33% rispetto a , e del 40% rispetto a Zurich, stante la complessità e articolazione delle difese svolte e la diversa prossimità rispetto alla domanda attorea.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile – in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , con la chiamata delle terze , ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
Respinge la domanda attorea, per infondatezza della stessa nell’an.
Condanna, per l’effetto, alla refusione delle spese di lite.
in favore di , in persona del Sindaco pro tempore, che quantifica, complessivamente, in € 3.760,00 (tremilasettecentosessanta/00), oltre rimb. Forf. 15% oltre C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge;
in favore di , in persona del RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE, che quantifica, complessivamente, in € 3.133,00 (tremilacentotrentatre/00), oltre rimb. Forf. 15% oltre C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge;
in favore di , in persona del l.r.RAGIONE_SOCIALE.t, che quantifica, complessivamente, in € 2.820,00 (duemilaottocentoventi/00), oltre rimb. Forf. 15% oltre C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Como, il 1 settembre 2024 Il Giudice dott. NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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