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Codice Civile
Codice Penale

Rigetto usucapione terreni per mancata prova

La mera coltivazione di un terreno, senza altri atti che dimostrino l’esclusione del proprietario, non è sufficiente a dimostrare il possesso utile per l’usucapione. La recinzione, ad esempio, può costituire un elemento probatorio importante per dimostrare l’intenzione di possedere il fondo “uti dominus”.

Pubblicato il 18 September 2024 in Diritto Civile, Diritto Immobiliare, Giurisprudenza Civile

R.G. Nr. 1227/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NOME COGNOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._813_2024_- N._R.G._00001227_2021 DEL_09_09_2024 PUBBLICATA_IL_10_09_2024

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1227/2021 promossa da:
(C.F. C.F. (C.F. , rappresentati e difesi nel presente giudizio dall’avv. COGNOME come da procura alle liti in atti;
ATTORI contro (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall’avv. NOME e dall’avv. NOME NOMECOGNOME come da procura alle liti in atti;
CONVENUTO C.F. (C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. CONVENUTI CONTUMACI

CONCLUSIONI

I procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE

RAGIONI DI FATTO

E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

adivano il Tribunale di Rimini al fine di sentire accertare e dichiarare l’acquisto per intervenuta usucapione:
della quota di comproprietà in ragione di ½ su terreni agricoli, con sovrastante fabbricato rurale in stato di rudere, siti in Novafeltria (RN) INDIRIZZO
INDIRIZZO, distinti al Catasto Terreni dello stesso Comune – Sezione Sant’ NOME COGNOME, al foglio 42, particelle 6, 12, 14, 36, 37 (fabbricato rurale con diritto al pozzo n. 34 del foglio 42), 40, 43, 67; dell’intera proprietà dei terreni siti nel Comune di (RN) e distinti al Catasto Terreni dello stesso Comune al foglio 42 particella n. 70;
della quota di comproprietà in ragione di 1/3 su terreni agricoli siti nel Comune di (RN) e distinti al Catasto Terreni di detto Comune al Fg. 39 mappali 23-24-26-27-28-29-62;
della intera proprietà dei terreni siti in  (RN) e distinti al Catasto Terreni di detto Comune – Sez.  Fg. 42 particella 31, Fg. 40 Mappali 156 – 159- 161.

Rappresentato di utilizzare i suddetti terreni da oltre venti anni in modo esclusivo, pacifico e uti dominus, gli attori convenivano in giudizio , quali eredi di – comproprietario in ragione di ½ dei terreni agricoli, con sovrastante fabbricato rurale in stato di rudere, siti in Novafeltria (RN) INDIRIZZO INDIRIZZO, distinti al Catasto Terreni dello stesso Comune – Sezione Sant’ NOME COGNOME, al foglio 42, particelle 6, 12, 14, 36, 37 (fabbricato rurale con diritto al pozzo n. 34 del foglio 42), 40, 43, 67 e proprietario dei terreni siti nel Comune di (RN) e distinti al Catasto Terreni dello stesso Comune al foglio 42 particella n. 70 -, , quali eredi di dante causa di nonché – quale intestataria catastale dei 3/5 dei terreni agricoli siti nel Comune di Novafeltria (RN) e distinti al Catasto Terreni di detto Comune al Fg. 39 mappali 23-24-26-27-28-29-62 – e la – alla quale risultano catastalmente intestati i terreni siti in (RN) e distinti al Catasto Terreni di detto Comune – Sez. Sant’ Fg. 42 particella 31, Fg. 40 Mappali 156 – 159- 161 -.

RAGIONE_SOCIALE Si costituiva in giudizio la Società la quale, contestata la sussistenza dei presupposti di legge per il verificarsi dell’usucapione, chiedeva il rigetto della domanda attorea svolta nei confronti della stessa.

All’udienza del 06.10.2021, comparse la parte attrice e la convenuta costituita, il Giudice assegnava alla parte attrice termine per provvedere alla rinnovazione della notifica dell’atto di citazione ad Alla successiva udienza del 30.03.2022, verificata la regolarità della notifica, il Giudice dichiarava preliminarmente la contumacia di e assegnava i termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c. A scioglimento della riserva trattenuta all’udienza del 01.03.2023, il Giudice, con ordinanza del 24.4.2023, ammetteva, in quanto ammissibili, le prove per testi richieste dalle parti, assunte alla successiva udienza del 06.06.2023. All’udienza del 17.04.2024 – sostituita dal deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. – i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni e il Giudice assegnava i richiesti termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, trattenendo all’esito la causa in decisione.

Tutto ciò premesso, la domanda formulata da non è fondata e, pertanto, non merita accoglimento.

Preliminarmente, si deve precisare che la parte attrice è pur sempre tenuta, anche in caso di contumacia dei convenuti, all’assolvimento dell’onere di comprovare la sussistenza dei presupposti necessari ad accertare l’intervenuto acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale.

Nel caso di specie, tale onere non è stato assolto, atteso che hanno dimostrato unicamente di aver provveduto alla coltivazione dei terreni per cui è causa.

Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, la mera coltivazione del fondo “…non esprime in modo inequivocabile l’intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus;
costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l’intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l’attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario” (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 6123 del 05.03.2020;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18215 del 29.07.2013);
la coltivazione deve essere accompagnata da “univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n.17376 del 03.07.2018), non essendo le attività riferite alla coltivazione, alla pulizia e alla manutenzione del fondo espressione inequivoca dell’intento di possedere.

Ebbene, i testimoni di parte attrice, escussi all’udienza del 06.06.2023, si sono limitati a confermare la coltivazione dei fondi da parte degli odierni attori – riconoscendo le particelle nelle fotografie mostrate come quelle coltivate dai nonché i mezzi agricoli, come di proprietà di questi ultimi – o la pulizia e manutenzione degli stessi, riferendosi al dissodamento del terreno e alla sua liberazione dalla vegetazione spontanea.

A nulla vale, in tale contesto, la circostanza dell’esistenza di una recinzione a delimitare parte del terreno di proprietà della convenuta costituita La Suprema Corte afferma che “merita di essere precisato che il possesso utile ai fini della configurazione dell’acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto, l’esercizio della signoria uti dominus sul bene.
Sotto questo profilo, poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. ius excludendi alios), il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per l’appunto, precluso ai terzi la fruizione.

Con specifico riferimento ai fondi agricoli, che -per loro stessa natura- sono destinati allo sfruttamento agricolo, si pone il problema della modalità con la quale, in concreto, lo ius excludendi alios possa, o debba, essere manifestato.

Al riguardo, va considerato che la più eclatante espressione del diritto di proprietà è rappresentata dalla facoltà di chiudere il fondo, ai sensi dell’art. 841 c.c.

La recinzione materiale del fondo agricolo, quindi, costituisce la più importante espressione dello ius excludendi alios.

Ciò non esclude, naturalmente, che la prova del comportamento idoneo ad escludere i terzi dal godimento del bene possa essere conseguita aliunde;
tuttavia, è certo che la recinzione materiale del terreno costituisca una manifestazione non equivoca della volontà del soggetto che si trovi in relazione materiale con il bene di escludere i terzi da qualsiasi relazione con esso.

Pertanto, colui che si trovi nella detenzione di un fondo agricolo, del quale intenda usucapire la piena proprietà, è onerato di dimostrare di aver compiuto tutti gli atti idonei ad esprimere, in concreto, il suo diritto di proprietà su detto cespite, e dunque di aver escluso i terzi dal relativo godimento;
esclusione che trova la sua primaria espressione, come già detto, nella recinzione del fondo” (Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 1796 del 20.01.2022).

Nel caso di specie, parte attrice si è limitata ad affermare di utilizzare il terreno di proprietà della – ovvero il mappale Foglio 40 particella 159 destinato a bosco – sino al confine individuato da una vecchia recinzione in pali di legno e filo spinato, senza però comprovare – e, ancor prima, allegare – di aver essa stessa installato tale recinzione, così da impedire l’accesso a terzi e, soprattutto, l’utilizzo del fondo da parte dei legittimi proprietari.

I testimoni escussi hanno confermato esclusivamente la presenza della recinzione a delimitazione di una parte del fondo, senza nulla precisare circa l’anno di installazione o il soggetto che vi abbia provveduto.

Inoltre, la circostanza che risulta dai verbali di contestazione di illecito amministrativo – prodotti da parte convenuta con la II memoria ex art. 183 co VI c.p.c. – secondo cui i verbalizzanti poterono accedere liberamente ed indisturbati ai terreni, senza trovare ostacolo alcuno all’accesso e scattando persino fotografie dei luoghi, depone per la mancata effettiva recinzione dei terreni.

Dagli elementi acquisiti al presente giudizio, non emerge, dunque, la prova dell’esistenza dei presupposti necessari ad affermare l’intervenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà in favore degli attori.

Pertanto, la domanda formulata da deve essere rigettata.

L’intervenuto mutamento giurisprudenziale nella materia oggetto del presente giudizio giustifica, nei rapporti tra la parte attrice e la – unico convenuto costituito – l’integrale compensazione delle spese di lite che sono compensate anche nei rapporti tra gli odierni attori e le altre parti convenute, attesa la mancata costituzione delle stesse.

Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr.
1227/2021, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
– rigetta la domanda proposta da – compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 9 settembre 2024.
Il Giudice dott.ssa NOME COGNOME

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