REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LACORTE D’APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati:
ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 138/2023 pubblicata il 07/04/2023
nella causa iscritta al n. 476 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell’anno 2021, proposta da MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, legalmente domiciliato in Cagliari, via Dante n. 23, presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, che lo rappresenta e difende per legge
APPELLANTE
CONTRO
XXX, nata in Nigeria il,
APPELLATA E CON L’INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica
INTERVENUTO PER LEGGE
tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l’appellante:
“L’Ecc.ma Corte d’Appello adita, voglia riformare l’ordinanza emessa in data 14 ottobre 2021 dal Tribunale di Cagliari, Prima Sezione Civile, Sottogruppo Protezione Internazionale, dal Giudice Onorario di Pace, Dott., nella causa iscritta al n. r.g. 4460/2021, comunicata dalla cancelleria in data 15 ottobre 2021, in quanto erronea e ingiusta, e, per l’effetto, respingere l’avverso ricorso, in quanto infondato, con vittoria di spese”. Per l’appellata:
“Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento delle conclusioni formulate nel presente atto, rigettare l’appello perché infondato e per l’effetto, confermare l’ordinanza appellata, con ogni conseguente statuizione sulle spese di lite, confermando in ogni caso l’ammissione dell’appellata al patrocinio a spese dello Stato e liquidando al suo difensore i compensi professionali relativi all’attività prestata nel presente gravame, comprese le spese generali al 15% e gli accessori di legge”. Per il Pubblico Ministero:
“Chiede l’accoglimento dell’impugnazione, ritenendo l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento in favore della ricorrente del permesso di soggiorno”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24 giugno 2021, ex art. 702 bis cod. proc. civ., dinanzi al Tribunale di Cagliari, XXX impugnò il provvedimento, emesso il 23 novembre 2020, poi notificato il 26 maggio 2021, con cui il Questore di Cagliari, sul parere negativo della Commissione territoriale di Cagliari, espresso il 26 agosto 2020, aveva respinto la sua richiesta di conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in un permesso di soggiorno per motivi familiari, negandole, altresì, la protezione speciale e preannunciandole l’espulsione; denunciò la ricorrente l’illegittimità del diniego, sul presupposto del soggiorno nel territorio nazionale anche del coniuge e del figlio minore, e domandò l’annullamento del decreto, nella parte in cui aveva disposto l’espulsione.
Il Ministero dell’Interno si costituì per resistere.
La causa fu istruita a mezzo di documenti.
Con ordinanza n. 2928/2021, depositata il 14 ottobre 2021, il Tribunale accolse la domanda, previa qualificazione di essa come opposizione al diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari, disponendone il rilascio in favore della ricorrente e compensando le spese di lite tra le parti; alla base della decisione, pose il legame familiare tra la ricorrente e il figlio minore nato in Italia, nonché la tenera età del figlio e la loro integrazione nella comunità ospitante, anche in relazione al precedente riconoscimento della protezione umanitaria.
Avverso l’ordinanza il Ministero dell’Interno ha proposto appello, chiedendo, in riforma della stessa, il rigetto della domanda.
XXX, costituitasi in giudizio, ha contestato i motivi dedotti e concluso per il rigetto dell’impugnazione e la conferma dell’ordinanza impugnata. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’accoglimento dell’impugnazione.
All’udienza del 23 settembre 2022, la causa è stata tenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, a cui sono stati concessi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica; rimessa in trattazione, con ordinanza del 13 gennaio 2023, per mutamento di composizione del Collegio, all’udienza del 31 marzo 2023, la causa è stata tenuta di nuovo in decisione sulle conclusioni sopra trascritte, a questo punto senza termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico ed articolato motivo, si impugna l’ordinanza nella parte in cui ha ritenuto sussistenti i presupposti per il rilascio del (o per la conversione del titolo in) permesso di soggiorno per motivi familiari, in ragione del difetto del presupposto di un familiare regolarmente soggiornante, quale la persona indicata dalla richiedente come coniuge, che eserciti in suo favore il diritto al ricongiungimento familiare attestando i requisiti reddituali e alloggiativi, mai dimostrati, ai sensi dell’art. 30, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 286 del 1998, nonché in ragione del difetto del presupposto di un minore regolarmente soggiornante con l’altro genitore, sempre che in possesso dei requisiti di alloggio e di reddito, ai sensi dell’art. 29, comma 5, del D.Lgs. n. 286 del 1998; si afferma che il diritto al permesso di soggiorno per motivi familiari, in sostanza, sia stato ricondotto all’esigenza di tutelare il minore dalla separazione dai genitori, con valutazione esorbitante dai poteri del Tribunale ordinario, in quanto rientrante nella cognizione del Tribunale per i minorenni, davanti a cui, peraltro, pende(va) il relativo procedimento, avente ad oggetto il rilascio del permesso di soggiorno per assistenza ai minori, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998.
2. Il motivo è solo in parte fondato.
2.1. Secondo quanto previsto dall’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 286 del 1998, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato:
“a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall’articolo 29, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore”;
“b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti”;
“c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare”;
“d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana”.
2.2. Con l’art. 1, comma 8, del D.L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella L. n. 132 del 2018, vigente dal 5 ottobre 2018, nell’ambito della nuova disciplina in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari, si è previsto con disposizione transitoria che “ferm[i] restando i casi di conversione, ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, è rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”. Nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.L. cit., a norma dell’art. 1, comma 9, è direttamente rilasciato negli stessi casi il nuovo permesso di soggiorno. Ai fini della verifica successiva alla scadenza del permesso di soggiorno conseguito secondo il vecchio regime, occorre tener conto delle disposizioni sul c.d. permesso di soggiorno in casi speciali (o protezione speciale). L’art. 32, comma 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, anzitutto, prevede che “nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all’articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura protezione speciale, salvo che possa disporsi l’allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga”. L’art. 19, commi 1 e 1.1, del D.Lgs. n. 286 del 1998, inoltre, prevede i divieti di espulsione e di respingimento e le categorie di persone vulnerabili, tra cui rientra la persona per la quale si abbia fondato motivo di ritenere che “l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”; valutazione per la quale “si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine” (comma 1.1).
2.3. Costituendo il permesso di soggiorno in casi speciali, come quello per motivi umanitari, una forma di protezione internazionale di carattere residuale, viene in rilievo ogni qual volta non sia possibile ottenere altro titolo legittimante la permanenza nel territorio nazionale. Al riconoscimento della protezione speciale può aspirare anche lo straniero che non si trovi in alcuno dei casi tassativamente previsti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, né abbia diritto alla conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, già rilasciato e scaduto, in permesso di soggiorno per motivi familiari. La giurisprudenza di legittimità, per quanto interessa, ha chiarito che nel giudizio sulla vulnerabilità rileva “non solo il rischio di danni futuri – legati alle condizioni oggettive e soggettive che il migrante (ri)troverà nel paese di origine – ma anche il rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive” (Cass. sez. un. n. 24413 del 2021). Proprio l’esistenza di un figlio minore, anche se non convivente, deve essere valutata in funzione dell’eventuale concessione della protezione umanitaria, poiché non si può sostenere che la valutazione di tale pregiudizio possa avvenire soltanto in seno al procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 286 del 1998: questa norma, infatti, è funzionale alla tutela di un interesse non già del richiedente, bensì essenzialmente del minore, e non preclude la valorizzazione, in una prospettiva che si focalizzi, invece, sulla condizione del genitore, del “rischio di danno attuale da perdita di significative relazioni affettive con un minore presente sul territorio italiano”, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (Cass. n. 467 del 2022).
2.4. Nella specie, il Tribunale ha inteso valorizzare il “legame familiare” tra la ricorrente ed il “figlio minore nato in Italia”, fondante il “diritto all’unità familiare”, da lei fatto valere con l’opposizione al diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari. D’altra parte, ha affermato esser “non […] venute meno le condizioni che [avevano] determinato l’originario riconoscimento della protezione umanitaria”, sia per “il persistere della tenera età del piccolo ***” sia per “l’integrazione della ricorrente e del figlio nella comunità che oggi la ospita”, formulando una “ragionevole prognosi di inespellibilità in concreto della ricorrente”, anche in riferimento al procedimento che pendeva davanti al Tribunale per i minorenni di Cagliari, ex art. 31 del testo unico in materia di immigrazione. Per tali ragioni, ha “ordinato” al Questore di Cagliari “il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 30”.
2.5. Con l’impugnazione non viene contestato l’accertamento di fatto contenuto nell’ordinanza impugnata, se non in relazione alla denunciata insussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, laddove non è controversa l’esistenza del rapporto strettissimo, di parentela e di convivenza, tra XXX, di nazionalità nigeriana, ed il figlio minore ***, nato a Cagliari il 12 ottobre 2016, in data posteriore all’ingresso della madre nel territorio nazionale, precisamente dall’unione con il connazionale ***.
2.6. Al fine di aver cognizione esauriente della vicenda è opportuno ripercorrerla brevemente, in base a quello che risulta dagli atti e dai documenti della causa.
2.7. XXX aveva immediatamente ottenuto il permesso di soggiorno per motivi umanitari, rilasciato il 10 febbraio 2017, valido fino al 5 dicembre 2018, in quanto la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Cagliari, nella seduta del 5 dicembre 2016, aveva assegnato rilievo alla sua situazione personale di “giovane madre di un bambino di neanche due mesi nato in Italia”, trasmettendo gli atti al Questore di Cagliari. ***, padre del bambino, aveva ugualmente ottenuto il permesso di soggiorno per motivi umanitari, rilasciato il 10 febbraio 2017, valido fino al 23 dicembre 2018. ***, figlio minore dei due, aveva conseguito, invece, il permesso di soggiorno per motivi familiari, con la stessa durata del titolo posseduto dalla madre. Intanto, il nucleo familiare aveva trovato ospitalità in una struttura di accoglienza per migranti in Selargius e il minore era stato iscritto a scuola in Cagliari (in seguito, la madre e il bambino si sono trasferiti in una comunità con sede in Villasor, dove lui frequenta il locale istituto scolastico, e il padre vi si reca abitualmente per far loro visita).
2.8. Con istanza presentata il 29 maggio 2019, dopo la scadenza del proprio titolo, XXX aveva chiesto la conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso di soggiorno per motivi familiari, in quanto coniugata in Nigeria con ***, nonché madre del minore nato in Italia ***. Invitata ad integrare la documentazione prodotta, non essendo in grado di procurarla, ella aveva chiesto almeno il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Il Questore di Cagliari, al contrario, con decreto del 23 novembre 2020, aveva ritenuto insussistenti tanto i presupposti per la conversione del titolo in suo possesso, quanto i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, sulla base del parere negativo reso della Commissione territoriale di Cagliari, nella seduta del 26 agosto 2020, motivato, tra l’altro, con la possibilità di proporre ricorso al Tribunale per i minorenni, a “garanzia del supremo interesse del minore”, senza considerare l’avvenuto riconoscimento alla richiedente della protezione umanitaria, a causa del legame con il minore, appena quattro anni prima. Ad ogni modo, il Questore non si era limitato a respingere la richiesta principale, ma aveva respinto pure la richiesta subordinata, con espresso diniego della protezione speciale, da cui derivava l’intimazione di lasciare il territorio nazionale.
2.9. Dopo aver impugnato il provvedimento negativo davanti al Tribunale ordinario di Cagliari con ricorso del 24 giugno 2021, definito con l’ordinanza qui impugnata, XXX, al pari di ***, ha adito anche il Tribunale per i minorenni di Cagliari con ricorso del 5 agosto 2021, per far autorizzare la permanenza sua e del figlio minore nel territorio nazionale; il procedimento minorile, nelle more, ha avuto favorevole definizione con decreto dell’11 aprile 2022, corretto con altro decreto del 12 dicembre 2022, poiché entrambi i genitori, potendo il loro allontanamento compromettere lo sviluppo psicofisico del minore, sono stati autorizzati a permanere nel territorio italiano, per tre anni, anche in deroga alle disposizioni sull’immigrazione.
2.10. Alla luce di quanto precede, ritiene la Corte, da un lato, indimostrata la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari in senso proprio e, dall’altro lato, dimostrata la sussistenza della relazione tra la richiedente e il figlio minore, la quale ha avuto origine ed esplicazione interamente in Italia, con radicamento del minore fin dalla nascita, e sarebbe, con evidenza, del tutto pregiudicata detta relazione qualora si procedesse al rimpatrio della madre in Nigeria, ponendosi l’intreccio inscindibile di relazioni finora costruite, tra lei e il figlio (inerente alla genitorialità), nonché tra il minore e il Paese ospitante (inerente alla personalità e alla socialità), come causa giustificativa per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi speciali e come causa ostativa alla preannunciata espulsione della madre. In altri termini, non essendo la richiedente e l’altro genitore regolarmente soggiornanti, al momento della richiesta, né rientrando in alcuno dei casi previsti, può convenirsi sull’affermazione dell’appellante secondo cui il permesso di soggiorno da lei a suo tempo conseguito per motivi umanitari non potesse essere convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari, ma non può condividersi l’immotivata esclusione di ogni rilievo alla condizione peculiare in cui la medesima si trova, soggetta ad autonoma valutazione in questa sede, rispetto a quanto deciso con riguardo al minore. È fondato, senz’altro, il timore di grave pregiudizio al ruolo genitoriale prospettato dall’appellata in caso di suo allontanamento, attesa l’impossibilità per lei di accudire il minore in tenera età ed esprimere affetto materno, salvo condurre con sé il minore stesso; ipotesi, come visto, già ritenuta dal Giudice competente in contrasto con il suo interesse.
2.11. Tale situazione di pericolo è stata ben colta dalla decisione gravata, benché ricondotta per errore di diritto, determinato dal riferimento equivoco alla nozione di unità familiare nel ricorso introduttivo, ad una tipologia di permesso di soggiorno diversa da quella che, in via residuale, avrebbe dovuto propriamente riconoscersi, ai fini della tutela della vita privata e familiare della richiedente.
2.12. Come riconosciuto in passato, quindi, persiste quella situazione personale di particolare vulnerabilità che rendeva e rende tuttora la straniera meritevole di protezione nel territorio nazionale, ancorché temporanea.
2.13. Sussiste, pertanto, un serio motivo, conforme ad obblighi costituzionali ed internazionali, per il rilascio del permesso di soggiorno.
2. Conclusivamente, l’appello va accolto per quanto di ragione e, in parziale riforma dell’ordinanza impugnata, va riconosciuta la protezione speciale.
3. All’esito della lite, la soccombenza reciproca, desumibile dal parziale accoglimento della domanda, giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio per l’intero.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, accoglie in parte l’appello e, in parziale riforma dell’ordinanza del Tribunale di Cagliari n. 2928/2021, depositata il 14 ottobre 2021, che per il resto conferma:
1) accoglie in parte la domanda e dichiara la esistenza, in favore di XXX, nata in Nigeria il 1° gennaio 1997, del diritto alla protezione speciale, disponendo la trasmissione di copia della presente sentenza al Questore di Cagliari per il rilascio del permesso di soggiorno in casi speciali;
2) compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della Corte d’Appello, il 6 aprile 2023.
Il Consigliere estensore
La Presidente
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Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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