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Codice Penale

Rimborso costi estinzione anticipata finanziamento

Viene sancito il diritto del consumatore al rimborso di tutti i costi sostenuti in caso di estinzione anticipata del finanziamento, in base al principio di tutela del consumatore e alla normativa europea. Viene inoltre stabilito il metodo di calcolo proporzionale per il rimborso e la nullità delle clausole contrattuali che lo escludono.

Pubblicato il 18 October 2024 in Diritto Bancario, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA XVII

SEZIONE CIVILE in funzione monocratica, nella persona Giudice Onorario NOME COGNOME ha pronunciato la seguente:

SENTENZA N._15034_2024_- N._R.G._00007360_2023 DEL_01_10_2024 PUBBLICATA_IL_07_10_2024

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7360/23 del R.G.A.C.C. e vertente tra:

rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, in forza di procura in calce all’atto di citazione in riassunzione del 25.1.2023;

PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE contro p. i. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dall’Avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME in Roma, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.

PARTE CONVENUTA

OGGETTO: finanziamento.

CONCLUSIONI

come da verbale di udienza cartolare del 12.1.24

ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DEL conveniva in giudizio la davanti al Giudice di Pace di Roma e, dopo la declaratoria di incompetenza per valore di quest’ultimo, davanti a questo Tribunale in riassunzione per vederla condannare al pagamento in suo favore della somma di € 822,01 dovuta a seguito della anticipata estinzione, nel maggio del 2021, di un contratto di mutuo contro cessione del quinto stipulato con la resistente in data 8.2.2017, a titolo di costi del credito maturati nel tempo e versati all’atto della stipula ma non restituiti all’atto della sua estinzione anticipata. Si costituiva in giudizio la , per sostenere di nulla dovere all’attore per avere restituito allo stesso all’atto della chiusura anticipata del rapporto ogni somma allo C.F. ConRiteneva inapplicabile l’invocato ex adverso articolo 125 sexies Tub riformato dalla L. 106/2021 ed eccepiva la propria carenza di legittimazione attiva in ordine al rimborso dei costi di intermediazione e di assicurazione.

La causa, senza istruttoria, dopo la concessione dei termini di cui all’art. 183 VI comma c.p.c. e dei termini di cui all’ art. 19o, c.p.c., è stata trattenuta in decisione.

*** La domanda è fondata e va accolta.

Va premesso che l’oggetto dell’odierno giudizio verte sull’accertamento della misura dei costi ottenibili a rimborso da un contraente che ha provveduto alla estinzione anticipata del finanziamento acceso.

La questione va circoscritta al disposto di cui all’art. 125-sexies TUB che statuisce.

“Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore, sancendo il diritto, nell’ipotesi de qua, “a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.

Detto articolo, introdotto dall’art. 1 del D. Lgs n. 141/10, ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva comunitaria 23.8.2008 n. 2008/48/CE che riconosceva al consumatore il diritto ad “…adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito…”, riconoscendo in tal caso allo stesso il “diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.

Ai fini della domanda attorea giova poi dar atto dell’intervento legislativo, modificativo della disposizione in esame, operato dall’art. 11 octies Legge 23.7.2021 ,laddove ha precisato che:

“alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ( il D.L. 25.5.2021 n. 73) continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 125 sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti”.

Va poi fatta menzione della sentenza della Corte di Giustizia della Unione Europea, nota come Sentenza Lexitor, (causa n. 383/2018, decisione del 22.9.2019) che, richiamando l’art. 3 lettera g) della direttiva 2008/48 in tema di costo totale del credito, ha escluso qualunque limitazione alla rimborsabilità dei costi, per interessi, commissioni, imposte e spese da affrontare in relazione al finanziamento, con la sola esclusione delle spese notarili, non avallando, quindi, in alcun modo la ripartizione tra costi c.d. up front, relativi ai costi preliminari all’accensione del finanziamento, quali così il perimetro del decidere osserva questo giudice che l’impianto complessivo delle norme richiamate, anche riguardo agli interventi legislativi che si sono susseguiti – vuoi per recepire la normativa europea, vuoi per disciplinare le situazioni medio tempore da applicare nella successione di leggi, vuoi per contrastare i diversi orientamenti sorti dopo la sentenza Lexitor, – è da ricondurre ad una identica ratio volta a offrire una maggiore tutela al consumatore uniformando (rectius recependo) il diritto europeo all’interno del diritto nazionale. I due interventi (art. 125 sexies TUB e art. 16 direttiva 2008/48), peraltro, dalla semplice lettura dei rispettivi tenori letterali, appaiono perfettamente sovrapponibili e non consentono di accogliere le tesi volte a differenziare tra costi up front e costi recurring ai fini del rimborso.

Attesa, poi, la natura di giudice deputato alla interpretazione delle norme comunitarie propria della Corte di Giustizia Europea e la natura vincolante, riconosciuta dalla Suprema Corte, del diritto comunitario adottato dalla Corte di Giustizia Europea (ex pluris Cass. 17.5.2019 n. 13425), va favorita una interpretazione della legislazione italiana conforme al diritto europeo per ogni rapporto, in qualunque tempo sorto, purché non coperto da giudicato.

Va pertanto affermata la supremazia del diritto comunitario e introdotto un criterio di favore per il consumatore che avvicini la lettura dell’art. 11 octies D.L. 73/2021 convertito nella legge 106/21 alla statuizione che sull’art. 16 ha dato la Corte di Giustizia con la sentenza Lexitor, laddove ha riconosciuto che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito attiene a tutti i costi posti a carico del consumatore stesso.

Né può assumere rilevanza il fatto che la pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sia o non sia successiva alla stipula del contratto, (dell’8.2.2017 quello de quo), la Corte di giustizia Ue essendo l’unica autorità giudiziaria cui è rimessa l’interpretazione delle norme comunitarie.

È pacifico, poi, che l’interpretazione delle norme comunitarie ad opera della Corte di Giustizia Europea sia vincolante per il giudice nazionale tenuto a darne applicazione anche per i rapporti sorti prima della sentenza interpretativa che, avendo natura dichiarativa, è retroattiva per le statuizioni in essa contenute, con il solo limite dei rapporti coperti dal giudicato o esauriti (cfr. Cass civ 8.6.2016 n. 2468) In buona sostanza dopo la sentenza Lexitor non è più sostenibile l’interpretazione restrittiva desumibile dal vecchio testo dell’art. 125-sexies TUB e dalle norme secondarie emanate dalla perché in contrasto aperto con la legislazione, vincolante, comunitaria adottata dalla Corte di Giustizia (cfr. Cass. 11.9. 2015 n. lettura dell’art. 125 sexies TUB conforme con il diritto posto dalla Corte di Giustizia Europea è l’unica interpretazione coerente con gli obiettivi di rafforzamento della tutela del consumatore perseguiti dalla direttiva del 2008, avuto riguardo tanto al suo tenore letterale quanto al contesto storico sistematico in cui l’art. 16 è stato collocato (sostituendo l’art. 8 della direttiva 87/102 e mutando l’inciso contenuto nella norma oggi abrogata “ equa riduzione” in “ riduzione totale del costo del credito”). La recente ordinanza della Suprema Corte (ordinanza del 6 settembre 2023, n. 25997) è conforme, in tema di rimborso dei costi del credito in ipotesi di anticipata estinzione di un finanziamento, alla ricostruzione giuridica che questo giudice pone a base della decisione.

Piu nello specifico la Corte di cassazione ha stabilito che:

“E’ nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell’art.33 del D. Lgs 206/2005”.

Accertato e condiviso, per le ragioni sopra esposte, il principio che il rimborso oggetto di domanda deve attenere a tutti i costi del credito, senza che possa rilevare la differenza tra costi up front e recurring, né la successione di leggi nazionali in contrasto con la pronuncia della Corte di Giustizia del 22.9.2019, resta da esaminare quale sia la base di calcolo da applicare nella determinazione della somma rimborsabile.

Quanto al metodo di calcolo del rimborso va accolto, perché in linea con la direttiva già menzionata, il metodo proporzionale o pro-rata temporis, ovvero operare sulla totalità dei costi sopportati dal consumatore, tutti ripetibili, una riduzione proporzionale alla durata residua del contratto.

E ciò anche riguardo ai costi sostenuti per le spese di intermediazione, salvo il diritto di regresso, come facoltizzato dall’art. 3 del nuovo articolo 125 sexies TUB, della Banca convenuta nei confronti dell’intermediario.

Parimenti al convenuto compete, sulla scorta dell’art. 22 comma 15 quater della Legge n. 221/2012 (che ha convertito il D.L 18.10.2012 n. 179), la restituzione pro quota degli oneri assicurativi versati dal contraente in unica soluzione all’atto della stipula, detta norma stabilendo “ per i contratti di assicurazione connessi a mutui o altri contratti di finanziamento per i quali sia stato corrisposto da parte del debitore/assicurato un premio assicurativo unico, che spetti alle “ ” la restituzione del premio a quest’ultimo per il periodo residuo, e quindi anche al finanziatore. Va poi sottolineato che non tutti i contratti contengono l’indicazione del soggetto terzo distinguere tra la Banca accipiens per RAGIONE_SOCIALE terzi e la Banca accipiens di tutti costi del finanziamento anticipatamente risolto.

Sul quantum va osservato, anche ai sensi dell’art. 115 c.p,c., che la non ha contestato la correttezza dei calcoli ex adverso compiuti ma esclusivamente il diritto del ricorrente ad ottenere la restituzione degli oneri pretesi, sicché la prima va condannata alla restituzione dell’importo di domanda, pari ad euro 822,01.

Le spese di lite restano compensate interamente tra le parti in considerazione dell’incertezza interpretativa ancora esistente all’atto dell’incardinazione del presente giudizio (febbraio 2023)

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, nella causa iscritta al n. 7360/23 del R.G.A.C.C. così provvede:

– accoglie la domanda proposta da – condanna al pagamento dell’importo complessivo di euro 822,01 oltre interessi, nei confronti di – compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 1° ottobre 2024 Il GOP NOME COGNOME

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