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Codice Civile
Codice Penale

Rimborso costi estinzione anticipata finanziamento

Il Tribunale, confermando la decisione del Giudice di Pace, ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, il consumatore ha diritto alla restituzione di tutti i costi sostenuti, inclusi quelli non ricorrenti (up front), indipendentemente dalla data di stipula del contratto. Tale principio si applica anche ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della normativa che ha recepito la direttiva europea in materia. Il criterio di calcolo da adottare per la quantificazione del rimborso è quello pro rata temporis.

Pubblicato il 10 November 2024 in Diritto Bancario, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE In persona del giudice, dr.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._5508_2024_- N._R.G._00003156_2022 DEL_04_11_2024 PUBBLICATA_IL_04_11_2024

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3156/2022 promossa da:

con il patrocinio degli avv.ti NOME COGNOME ed NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Torino, INDIRIZZO, presso i difensori COGNOME contro , con il patrocinio degli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore (SA), in INDIRIZZO, presso i difensori COGNOME OGGETTO:

appello avverso sentenza del Giudice di Pace – bancario

CONCLUSIONI

Parte attrice appellante “Voglia l’Ecc.mo Tribunale di Torino contrariis reiectis:

IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO – accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza n. 1981/2021 depositata in Cancelleria il 22.07.2021, nel giudizio avente R.G. 8554/2020 dal Giudice di Pace di Torino, in persona del Dott.ssa NOME COGNOME accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado e, quindi, respingere le domande tutte formulate dall’attore nei confronti di – Per l’effetto, condannare la sig.ra alla restituzione delle somme titolo di capitale. interessi e spese legali, in esecuzione del provvedimento impugnato;

IN OGNI CASO:

Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.

” Parte convenuta appellata “Dichiarare inammissibile l’appello ed in ogni caso, rigettare l’appello perché del tutto infondato in fatto ed in diritto e confermare integralmente la sentenza gravata, ovvero comunque stabilire, anche previa diversa motivazione, il diritto del consumatore al relativo rimborso.

Condannare l’appellante alla refusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.”

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

1.1.

Con atto di citazione ritualmente notificato ) proponeva appello avverso la sentenza n. 1981/2021 depositata in Cancelleria il 22.07.2021 nel giudizio avente R.G. 8554/2020 dal Giudice di Pace di Torino, non notificata, chiedendone la riforma.

Riferiva:

che con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Torino, rappresentando di aver sottoscritto in data 11.11.2013 con il contratto di finanziamento di cessione del quinto n. NUMERO_DOCUMENTO, per un importo di € 25.440,00, da restituire in 120 rate mensili di € 212,00 ciascuna;

che lo stesso veniva estinto anticipatamente il 30.06.2018 alla 50esima rata;

che a seguito dell’estinzione anticipata la Sig.ra aveva diritto alla restituzione di tutti i costi posti a suo carico, sia essi qualificati come up front che recurring, sulla base del principio di diritto proprio della nota sentenza 11.09.2019 emessa dalla Corte di Giustizia Europea nella causa C-383/2018, c.d. sentenza Lexitor, per un importo pari a € 2.260,28, calcolato secondo il criterio pro-rata temporis;

che, pertanto, erano nulle le clausole contrattuali che prevedevano la non ripetibilità dei costi che non fossero recurring, e in particolare l’art. 11 del contratto oggetto di causa.

1.2.

Con comparsa di costituzione e risposta, chiedeva il rigetto delle domande attoree, evidenziando:

che la pronuncia della Corte di Giustizia Europea, sentenza c.d. Lexitor, oltre a presentare numerose criticità, non poteva essere applicata al caso di specie per molteplici ragioni;

che il contratto sottoscritto stabiliva chiaramente quali costi fossero oggetto di rimborso in caso di estinzione anticipata e, in particolare, l’art. 11 indicava tutti i criteri perfettamente coincidenti con quelli di legge;

che, in via di mero subordine, per il conteggio dei c.d. costi up front doveva essere applicato il criterio della curva di interessi e non del pro rata temporis, così come peraltro stabilito dall’ABF n. 26525/2019 e n. 6971/2020.

1.3.

Con sentenza n. 1981/2021 depositata il 22.07.2021, il Giudice di Pace di Torino accoglieva le domande di parte attrice.

Il giudice di prime cure affermava:

l’applicabilità al contratto oggetto di causa dei principi espressi dalla Corte di Giustizia europea con la sentenza c.d. Lexitor, la quale aveva confermato il diritto dei consumatori, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento successiva al maggio 2010, al rimborso di ogni costo sostenuto per il periodo residuo nel prestito;

la vessatorietà di qualsiasi clausola contrattuale difforme dai principi espressi dalla Corte di Giustizia Europea e la nullità delle stesse nei confronti del consumatore;

il diritto dell’attrice alla restituzione della somma residua di € 2.260,28, calcolata correttamente in proporzione al numero di rate residue al momento dell’estinzione anticipata.

1.4.

Avverso la suddetta sentenza proponeva appello, formulando tre motivi di impugnazione, e ne richiedeva l’integrale riforma, con accoglimento delle conclusioni come riportate in epigrafe.

1.5.

Si costituiva la sig.ra , la quale eccepiva l’inammissibilità dell’appello proposto per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e contestava le prospettazioni avversarie, chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

1.6.

All’udienza del 14.12.2023 il giudice formulava proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., a cui parte appellata non aderiva.

Con ordinanza del 17.06.2024 la causa veniva trattenuta a decisione, con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

*******

2.1.

In via preliminare, parte appellata eccepisce l’inammissibilità dell’appello proposto per violazione degli artt. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c. Tale eccezione è infondata, atteso che l’atto di appello proposto contiene tutti gli elementi previsti e richiesti dalla norma di cui all’art. 342 c.p.c. e, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellata, non può affermarsi che l’impugnazione non avesse una “ragionevole probabilità di essere accolta”, tanto più che al momento della sua proposizione non vi era stata ancora la pronuncia della Corte Costituzionale n. 263/2022, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11 octies comma 2 D.L. n. 73/2021. 2.2. Con il primo e secondo motivo di appello, lamenta la mancata applicazione della novella normativa e afferma la legittimità delle clausole contrattuali ritenute nulle.

Parte appellante, in particolare, evidenzia:

che l’art. 11 octies del D.L. n. 73/2021, convertito con L. n. 106/2021, modificando l’art. 125 sexies TUB, ha previsto il rimborso del costo totale del credito, in proporzione alla vita residua del contratto, ma solo per i contratti sottoscritti dopo l’entrata in vigore della legge in parola;

che, diversamente, al contratto oggetto di causa, sottoscritto in data 11.11.2013 ed estinto in data 30.06.2018, deve applicarsi il previgente art. 125 sexies TUB così come interpretato dalle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d’Italia vigenti ratione temporis, cosicché ad essere rimborsati sarebbero unicamente i costi recurring e non i costi up front, così come, peraltro, legittimamente esclusi anche dal contratto sottoposto in esame;

che il giudice di prime cure ha erroneamente dichiarato la nullità delle clausole contrattuali in cui vi è indicata la ripartizione dei costi up front e recurring con specifiche istruzioni relative all’eventuale rimborsabilità degli stessi;

che le voci oggetto di causa costituiscono costi up front non oggetto di restituzione, come stabilito al punto 4 del modulo “Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori”, richiamato dall’art. 11 del contratto in caso di estinzione anticipata;

che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la sentenza della Corte di Giustizia Europea non giustifica il rimborso anche dei costi up front, tanto più alla luce del recente intervento legislativo.

Tali motivi non sono fondati, come già statuito da questo Tribunale con riferimento a precedenti simili, che si condividono e di seguito si richiamano anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. Ebbene, la Direttiva n. 48/2008 prevede che il consumatore abbia il diritto di estinguere il contratto in qualsiasi momento adempiendo in tutto o in parte al proprio obbligo restitutorio, ottenendo una riduzione del costo totale del credito.

Il legislatore italiano ha recepito tale Direttiva mediante il D. Lgs. n. 141/2010, introducendo all’interno del TUB l’art. 125 sexies.

Secondo l’interpretazione data dalla Banca d’Italia “solo una parte delle commissioni pagate anticipatamente dalla clientela in via anticipata si riferisce a prestazioni non rimborsabili (come le spese di istruttoria o di stipula del contratto) (c.d. quota up front), mentre la restante parte (c.d. quota recurring) è volta a coprire i rischi trattenuti (rischi di credito e di liquidità connessi con le garanzie prestate, quali ad esempio quella del ‘ non riscosso per riscosso’) e gli oneri la cui maturazione è intrinsecamente connessa con il decorso del finanziamento (ad esempio, la gestione degli incassi e dei sinistri)”. Di tenore differente è stata invece la decisione della Corte di Giustizia Europea C-383/18, c.d. Lexitor, la quale ha chiarito, al punto 36, fissando un criterio uniforme di interpretazione dell’art. 16 della succitata Direttiva, che in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi posti a suo carico, riconoscendo così al cliente la ripetibilità di tutti i costi e non soltanto di quelli c.d. recurring.

Costituendo l’art. 125 sexies TUB la trasposizione nell’ordinamento interno dell’art. 16 della Direttiva 2008/48, lo stesso deve essere interpretato in modo conforme alla medesima Direttiva, così come chiarita dalla citata sentenza della CGUE.

Successivamente, il legislatore italiano, sulla scorta delle criticità sollevate nel contesto nazionale e per esigenze di chiarezza, ha riformulato l’art. 125 sexies TUB introducendo l’art. 11 octies del D.L. n. 73/2021, convertito nella L. n. 106/2021.

Il nuovo art. 125 sexies TUB prevede la rimborsabilità del costo totale del credito, escluse le imposte, in proporzione alla vita residua del contratto, secondo i principi definiti dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza c.d. Lexitor, ma, con norma transitoria, ha stabilito che ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della legge in parola dovesse applicarsi il regime normativo precedente secondo le Disposizioni di Trasparenza e Vigilanza di Banca d’Italia, le quali prevedono la non ripetibilità dei costi up front. Nel corso del presente procedimento, la Corte Costituzionale, a seguito della questione di legittimità costituzionale dell’art. 11 octies co. 2 D.L. n. 73/2021 per violazione degli artt. 3, 11 e 117 co. 1 Cost. sollevata dal Tribunale di Torino, con sentenza n. 263/2022 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 11 octies co. 2 D.L. 73/2021, chiarendo che i principi stabiliti dalla CGUE nella sentenza Lexitor devono essere applicati a tutti i contratti, anche antecedenti al 25 luglio 2021, data di entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies TUB.

Per di più, l’art. 11 octies co. 2, come riformato dal D.L. n. 104/2023 convertito con L. n. 136/2023, richiama letteralmente il rispetto del diritto dell’Unione Europea e delle pronunce della Corte di Giustizia Europea, con la chiara conseguenza che ai contratti sottoscritti prima del 25.07.2021 si applica il previgente art. 125 sexies TUB, secondo i principi stabiliti nella sentenza c.d. Lexitor.

Ciò chiarito, sostiene che la sentenza C-555/21 pronunciata dalla Corte di Giustizia europea “rappresenta di fatto un superamento della sentenza Lexitor, in quanto ha stabilito che, in caso di rimborso anticipato del prestito, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito con riguardo ai soli interessi e ai costi che dipendono dalla durata residua del rapporto (c.d. costi recurring) e che il rimborso non include, invece, i costi indipendenti dalla durata del rapporto medesimo (c.d. costi up-front)” (comp. concl. .

Tale affermazione non è condivisibile, attesa l’irrilevanza, ai fini del caso in esame, della sentenza c.d. RAGIONE_SOCIALE, la quale è relativa all’interpretazione dell’art. 25, par. 1 della Direttiva 2014/17 sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali (contrariamente al caso di specie) e ha espressamente ribadito i principi precedentemente dettati dalla Corte di Giustizia europea nella sentenza c.d. RAGIONE_SOCIALE, affermando le differenti finalità perseguite dagli artt. 16 Dir. 2008/48 e 25 Dir. 2014/17. Alla luce delle considerazioni svolte, si ritiene che il cliente, in caso di estinzione anticipata, abbia il diritto di rimborso di tutti i costi del credito, anche per i contratti di finanziamento stipulati prima dell’entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies TUB, come nel caso che ci occupa, essendo il contratto oggetto di causa sottoscritto in data 11.11.2013 (cfr. doc. 2 fasc. di primo grado , senza distinzione tra costi up front e recurring, ritenendosi nulle le clausole contrattuali che escludono la ripetibilità dei primi (cfr. in tal senso, ex multis, Trib. di Torino n. 3323/2023; Trib. di Torino n. 3315/2023; Trib. di Torino n. 4009/2024).

2.3.

Con il terzo motivo di appello, rileva l’errato criterio di calcolo per gli oneri up front.

Quanto sostenuto da parte appellante non si ritiene condivisibile, atteso che, sulla base di quanto stabilito dagli artt. 35 co. 2 Cod. Cons. e 1370 c.c., il criterio della curva degli interessi non risulta per il consumatore il più agevole da verificare, dovendosi applicare a tutti i costi il metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi come desumibile dal piano di ammortamento (sempre che questo sia allegato al contratto di finanziamento al momento della stipulazione).

Tale criterio non solo richiede calcoli matematici poco intuitivi, ma non consente al consumatore di conoscere ex ante le quote di costi di cui ha diritto ai fini della restituzione in caso di estinzione anticipata.

Il criterio pro rata temporis, invece, si ritiene più adeguato e favorevole al cliente e, quantunque non espressamente stabilito dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza c.d. Lexitor, maggiormente in accordo con le esigenze di semplificazione contenute nel considerando 39 della Direttiva n. 48/2008, nel quale si afferma che il metodo di calcolo dell’indennizzo deve essere trasparente e comprensibile per il consumatore, nonché di facile applicazione per il creditore, principi espressamente richiamati nella citata sentenza c.d. Lexitor (in tal senso, Corte d’Appello di Torino r.g. 336/2021 del 09.02.2023; Trib. di Torino n. 3762/2024; Trib. di Torino n. 570/2024).

Per di più, l’art 11 “Estinzione Anticipata” del contratto oggetto di causa stabilisce che in caso di estinzione anticipata il cliente “…ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito …secondo i criteri e nella misura indicati al punto 4 del modulo “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” …” il quale prevede l’applicazione del criterio pro-rata temporis (cfr. docc. 2 e 3 fasc. di primo grado Pertanto, in applicazione del metodo di calcolo pro-rata temporis, si conferma la condanna dell’appellante al rimborso dei costi di credito sostenuti dall’appellata in via anticipatoria, per un importo pari a € 2.260,28 oltre interessi legali dalla domanda al saldo. 3. Le spese di lite del presente giudizio di appello vengono compensate nella misura di un terzo, dal momento che la pronuncia della Corte Costituzionale è intervenuta in corso di causa;

per il resto, vengono poste a carico di parte appellante che, nonostante la pronuncia della Corte Costituzionale, ha comunque scelto di proseguire il giudizio.

Esse, vista e ridotta la nota spese prodotta, si liquidano in complessivi € 1.701,00, con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n.147/2022 per le cause di valore ricompreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00 per la fase di studio, introduttiva e decisionale, con esclusione della fase istruttoria, atteso il suo mancato svolgimento.

Con riguardo alla domanda di rimborso delle spese sostenute per l’assistenza stragiudiziale occorre evidenziare come esse “hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l’attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie; pertanto, gli importi riconosciuti per il ristoro delle spese stragiudiziali non possono essere compensati con le somme liquidate, a diverso titolo, per le spese giudiziali relative alle successive prestazioni di patrocinio in giudizio” (cfr. Cass. n. 24481/2020).

Può dunque accogliersi la relativa domanda di rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale (cfr. notula pro forma parte appellata), che si liquidano in € 284,00, tenuto conto del valore della presente causa, oltre anticipazioni.

Sussistono, altresì, i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 perché la parte appellante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all’importo dovuto per la stessa impugnazione.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, respinge l’appello proposto da e per l’effetto conferma la sentenza n. 1981/2021 emessa dal Giudice di Pace di Torino in data 22.07.2021;

compensa le spese di lite del presente giudizio nella misura di un terzo;

condanna a rimborsare a i restanti due terzi delle spese di lite, che si liquidano, quanto ai due terzi, in € 1.134,00 per compenso, oltre anticipazioni, 15,00% rimborso per spese generali, CPA ed IVA come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dei procuratori antistatari;

condanna a rimborsare a le spese stragiudiziali di mediazione, che si liquidano in € 284,00 per compenso ed € 48,80 per anticipazioni, oltre 15,00% rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dei procuratori antistatari;

dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 perché la parte appellante sia tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all’importo dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Torino, in data 4.11.2024 IL GIUDICE Dr.ssa NOME COGNOME

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