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Codice Penale

Rimborso costi per estinzione anticipata di un finanziamento

La sentenza chiarisce il diritto del consumatore al rimborso di tutti i costi del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento, compresi quelli non direttamente legati alla durata del contratto. Viene inoltre analizzato il collegamento negoziale tra finanziamento e polizze assicurative accessorie, stabilendo la responsabilità del finanziatore nella restituzione della parte di premio non goduta, salva la rivalsa nei confronti dell’assicuratore.

Pubblicato il 19 August 2024 in Diritto Bancario, Giurisprudenza Civile

N. R.G. 11362/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA QUARTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._2276_2024_- N._R.G._00011362_2022 DEL_02_08_2024 PUBBLICATA_IL_02_08_2024

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 11362/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell’avv. COGNOME NOME elettivamente domiciliato in INDIRIZZO MILANO, presso il difensore avv. COGNOME NOME COGNOME (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME elettivamente domiciliato in INDIRIZZO COGNOME presso il difensore avv. NOME COGNOME In punto a:
Appello Sentenza Giudice di Pace di Bologna n. 280/2022 emessa in data 25/07/2022.

CONCLUSIONI

Parte appellante chiede e conclude:
“Voglia l’Ecc.mo Tribunale Civile di Bologna, disatteso ogni contrario assunto:
In via preliminare, visti gli art. 38 c.p.c. e 33, comma 2, lettera u) del D. Lgs. n. 206 del 6.9.2006, dichiarare l’incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Imola, rientrando la causa nella inderogabile competenza del Giudice di Pace di Genova, e conseguentemente revocare la sentenza n. 288/2022 emessa dal Giudice incompetente a decidere nel merito e assegnare alle parti termine di legge per la riassunzione della causa innanzi al Giudice competente, condannando parte attrice alla refusione delle spese processuali.
In subordine:
nel merito e in via principale, dandosi atto della correttezza del principio lineare adottato da respingere la domanda avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto e, con riguardo agli oneri correlati al contratto di finanziamento n. 3000143 sottoscritto con Atlantide S.p.A. (oggi Banca Sistema) e agli oneri assicurativi, inammissibile e comunque infondata alla luce della carenza di legittimazione passiva della convenuta e disporre la restituzione a favore di parte appellante degli importi versati da in esecuzione della sentenza di primo grado, maggiorati di interessi Con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio. Nel merito ma in via di ulteriore subordine, rispetto alla conclusione che precede, nel non creduto caso di accoglimento della domanda avversaria, dando atto del pagamento di € 710,84.- effettuato dalla compagnia di assicurazione RAGIONE_SOCIALE all’attore, limitare la somma dovuta da € 2.480,51.- pari alla differenza tra quanto richiesto in atto di citazione (€ 3.191,35.-) e quanto già incassato dal Signor (€ 710,84.-) e disporre, a favore dell’appellante, la restituzione degli importi corrisposti in eccedenza.
In tal caso, dichiarare compensate le spese relative al giudizio di primo grado, e conseguentemente condannare il Signor al rimborso di quanto già versato da Con vittoria di spese, competenze ed onorari relativamente al presente giudizio di appello”.

Parte appellata chiede e conclude:
“Voglia l’adito Tribunale di Bologna, respinta ogni contraria istanza, ecce-zione e difesa, così giudicare:
1) rigettare l’appello nel merito perché manifestamente infondato in fatto ed in diritto;
2) condannare la in persona del legale rappresen-tante p.t.
al pagamento delle spese del giudizio con attribuzione al sotto-scritto difensore per dichiarazione di anticipo”.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio avanti l’Ufficio del Giudice di Pace di Imola la per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
– accertare e dichiarare il diritto dell’istante a percepire il rimborso dei costi del credito dovuti per la restante durata del contratto per cui è causa;
– per l’effetto, ed in ragione della tecnica redazionale utilizzata dalla con-venuta in sede di stesura del modulo di contratto per adesione, applicare l’interpretazione estensiva più favorevole al consumatore di cui all’art. 35 comma 2 del Codice del Consumo con il conseguente diritto dell’istante a percepire il rimborso dei costi del credito per la restante durata del con-tratto per cui è causa;
– accogliere la domanda di restituzione delle somme indebitamente tratte-nute dalla convenuta e, per l’effetto, condannare la stessa al pagamento della somma di € 3.191,35, a favore dell’attore, oltre interessi al saggio le-gale dalla data di anticipata estinzione del contratto e sino alla proposi-zione della domanda;
– avendo il presente giudizio ad oggetto il pagamento di somme di denaro, con riguardo al saggio di interesse, condannare comunque la odierna con-venuta al pagamento degli interessi sulle somme richieste con il presente giudizio al tasso di mora ex D.Lgs.231/02 e s.m.i. secondo quanto previsto dall’art. 1284 comma 4 c.c. così come modificato dalla L. 162/2014, dalla data di notifica dell’ atto introduttivo del giudizio;
– con l’esplicita precisazione che la somma delle domande formulate, ove eccedente, deve intendersi da riportare nei limiti della competenza per va-lore del Giudice adito;
-condannare, altresì, la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di Giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore, per di-chiarazione di anticipo;
-ammettere tutte le istruttorie che si renderanno necessarie a seguito delle avverse deduzioni e conclusioni.

A sostegno della domanda deduceva di avere stipulato con la nel mese di febbraio del 2017 (21.02.2017), il contratto di finanziamento n. 17283911 per un capitale lordo di € 32.150,84 da rimborsare in 60 rate da € 534,41.

All’atto della sottoscrizione, il detto contratto prevedeva, a carico del contraente, a titolo di costi, il pagamento dell’importo complessivo di €1.482,60.

Riferiva di avere altresì stipulato nel mese di marzo del 2016 (29.03.2016) con la Atlantide S.p.A, divenuta ora il contratto di finanziamento n 598936 già 3000143 mediante cessione del quinto della retribuzione/pensione per un capitale lordo di € 14.580,00 da rimborsare in 60 rate da € 243,00.

All’atto della sottoscrizione, il detto contratto prevedeva, a carico del con-traente, a titolo di costi, il pagamento dell’importo complessivo di € 940,76.

Riferiva di avere inoltre stipulato nel mese di luglio del 2014 (23.07.2014) sempre con la il contratto di finanziamento n. 13951655 per un capitale lordo di € 24.288,88 da rimborsare in 80 rate da € 287,78.

All’atto della sottoscrizione, il detto contratto prevedeva, a carico del contraente, a titolo di costi, il pagamento dell’importo complessivo di € 2.073,00.

Detti contratti erano estinti anticipatamente, il primo nel mese di aprile del 2018, in corrispondenza della quattordicesima rata, residuandone 46, il secondo nel mese di novembre del 2016, in corrispondenza della sessantesima rata, residuandone 54, il terzo nel mese di marzo del 2017, il contratto n. NUMERO_DOCUMENTO era estinto anticipatamente in corrispondenza della trentunesima rata, residuandone 53.

Assumeva che, in sede di estinzione anticipata, l’Istituto finanziario convenuto avrebbe dovuto restituire all’odierno attore, ai sensi dell’art. 125 sexies del Testo Unico Bancario, la quota parte di ogni singolo costo del credito, dovuto per la restante durata del contratto, secondo il conteggio, che riportava in atto di citazione Lamentava che, in violazione del diritto disciplinato dalla suddetta disposizione di legge, avvalendosi di una tecnica redazionale del contratto, predisposto unilateralmente nella forma di un mero modulo per adesione ed in assenza di alcuna contrattazione sul punto, l’odierna convenuta non ha provveduto al dovuto integrale rimborso.

Si costituiva in giudizio la la quale contestava la domanda come proposta e ne chiedeva il rigetto.

Il Giudice di Pace di Bologna con sentenza n. 280/2022 del 25/07/2022 accoglieva la domanda attorea, condannando la al pagamento della somma di € 3.191,35 oltre interessi legali dalla pronuncia del provvedimento e fino al soddisfo ed oltre spese di giudizio e compensi professionali così come liquidati in sentenza.

Avverso tale sentenza ha proposto appello la chiedendo, in totale riforma della Sentenza impugnata, che in via preliminare, visti gli art. 38 c.p.c. e 33, comma 2, lettera u) del D. Lgs. n. 206 del 6.9.2006, fosse dichiarata l’incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Imola, rientrando la causa nella inderogabile competenza del Giudice di Pace di Genova e conseguentemente revocare la sentenza n. 288/2022 emessa dal Giudice incompetente a decidere nel merito ed assegnare alle parti termine di legge per la riassunzione della causa innanzi al Giudice competente, condannando parte attrice alla refusione delle spese processuali, in subordine:
nel merito e in via principale, dandosi atto della correttezza del principio lineare adottato da respingere la domanda avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto e, con riguardo agli oneri correlati al contratto di finanziamento n. 3000143 sottoscritto con *** S.p.A. (oggi Banca ***) e agli oneri assicurativi, inammissibile e comunque infondata alla luce della carenza di legittimazione passiva della convenuta e disporre la restituzione a favore di parte appellante degli importi versati da in esecuzione della sentenza di primo grado, maggiorati di interessi, con vittoria delle spese dei due gradi di giudizio.

Nel merito ma in via di ulteriore subordine, rispetto alla conclusione che precede, per l’ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, dando atto del pagamento di € 710,84, effettuato dalla compagnia di assicurazione RAGIONE_SOCIALE all’attore, limitare la somma dovuta da ad € 2.480,51.- pari alla differenza tra quanto richiesto in atto di citazione (€ 3.191,35.-) e quanto già incassato dal (€ 710,84.-) e disporre, a favore dell’appellante, la restituzione degli importi corrisposti in eccedenza.

In tal caso, dichiarare compensate le spese relative al giudizio di primo grado, e conseguentemente condannare l’appellante al rimborso di quanto già versato da Si costituiva tardivamente il quale contestava ogni fondatezza dell’appello proposto, di cui chiedeva l’integrale rigetto.

Infine all’udienza del 18/01/2024 il Giudice, sulle conclusioni precisate dai difensori delle parti, tratteneva la causa in decisione previa concessione dei termini per gli scritti conclusivi.

L’appello proposto da non è fondato e va integralmente rigettato.
a) Sulla competenza del giudice prime cure.

L’appellante lamenta l’erroneità della sentenza stante il difetto di competenza territoriale del giudice adito in favore del Giudice di pace di Genova, presso cui sarebbe residente l’appellato consumatore.

Tale motivo è infondato e va rigettato.

Parte appellata ha allegato di avere effettivamente risieduto a Medicina (Bo) fino al 09/03/2022, quindi, almeno fino al momento dell’introduzione della domanda avanti al primo Giudice.

In ogni caso “ occorre tenere presente che, secondo l’orientamento della Suprema Corte, dal quale non vi è motivo per discostarsi, il consumatore può rinunciare ad avvalersi del foro inderogabile fissato dall’art. 33 D.Lgs, n. 5/2006 ogniqualvolta agisca nella qualità di attore, e ciò in virtù della considerazione che le disposizioni apprestate dalla legge citata sono previste per la sua tutela (cfr. Cass. ez.
6 – 3, Ordinanza n. 19061 del 28/09/2016 Cass. Cass. 10811/201 1; Cass. 5933/2012; Cass. 8167/2013).

Pertanto nella sua qualità di consumatore risulta avere radicato correttamente la domanda presso la sue residenza effettiva, potendo in ogni caso rinunciare, quale attore, ad avvalersi del foro inderogabile previsto in suo esclusivo favore.
b) L’eccezione di carenza di legittimazione passiva di in relazione al contratto di finanziamento n. 3000143 sottoscritto con Atlantide s.p.a. (oggi Banca Sistema) Lamenta parte appellante l’erroneità della sentenza impugnata laddove si legge nella terza riga della seconda pagina, che “…Nel marzo 2016 il sig. stipulava con la RAGIONE_SOCIALE divenuta… ” Lamenta l’appellante che il Giudice di Pace avrebbe erroneamente ritenuto che abbia “acquistato” RAGIONE_SOCIALEp.ARAGIONE_SOCIALE

Si duole la di avere eccepito fin dalla comparsa di costituzione e risposta di essersi resa mera cessionaria del credito rinveniente dal contratto di finanziamento n. 3000143 stipulato tra Atlantide S.p.A. RAGIONE_SOCIALEoggi Banca Sistema), come da comunicazione delle cessione documentata agli atti, senza dunque subentrare nel relativo rapporto contrattuale (doc.to 8 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).

Il motivo non è fondato.

Parte attrice-oggi appellata ha agito contestando i conteggi effettuati dall’appellante per l’estinzione anticipata del contratto, al fine di vedersi riconosciuto il maggior importo dovuto ai sensi dell’art. 127 sexies del Testo Unico Bancario, indebitamente trattenuto.

I conteggi per l’estinzione anticipata di tutti e tre i contratti in contestazione, come peraltro è pacifico e documentato, risultano effettuati dall’appellante, che ha anche rilasciato le relative quietanze liberatorie, così dovendosi ritenere che sia stata correttamente individuata dal consumatore come legittimata passiva della domanda (vedi doc.ti 5 e 6 allegati all’originario atto di citazione).
c) Sull’infondatezza della richiesta restitutoria rassegnata dal Distinzione tra costi up front e recurring.
Lamenta l’appellante che nel merito, la sentenza di primo grado si fonda su una travisata interpretazione dell’art. 125 sexies I comma del T.U.B. e non considera i dati rinvenienti dal conteggio di estinzione predisposto da che, peraltro, è stato predisposto in aderenza al disposto della citata disposizione.

Il Giudice di prime cure, nell’aderire acriticamente alla tesi dell’attore, sarebbe incorso nell’errore di presumere che gli oneri up front di cui il ha chiesto il rimborso siano da restituire secondo il criterio pro-rata temporis.

Il motivo non è fondato.

Occorre rilevare che l’art. 125 sexies TUB introdotto dal D.Lgs.
n. 141/2010 in vigore all’epoca della sottoscrizione del contratto, stabilisce che il consumatore che decide di risolvere prematuramente un contratto di finanziamento ha diritto alla retrocessione della parte non maturata degli oneri da egli corrisposti all’atto della sua stipula (interessi, commissioni, premi assicurativi), e tale diritto, a pena di nullità, non è derogabile, se non in senso per lui migliorativo.

Deve al riguardo prendersi atto, pur in contrasto con precedente orientamento espresso da questo Giudice, del recente arresto giurisprudenziale della Corte di Cassazione che, con la sentenza n.1951/2023 nell’esaminare una richiesta di rimborso a seguito di estinzione anticipata di un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, stipulato durante la vigenza dell’art.125 c.2 nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte con il D. Lgs n.141 del 2010, ha espresso importanti principi in materia valevoli anche nella fattispecie in esame. Con la suddetta pronuncia, la Suprema Corte ha precisato che il diritto alla riduzione del costo vale anche per tutti i contratti stipulati prima del 2010 ovvero prima dell’entrata in vigore dell’art 125-sexies TUB nella sua nuova formulazione.

La suprema Corte ha chiarito che anche in assenza della deliberazione del CICR – che ha carattere integrativo di una norma primaria – non può privarsi il consumatore del diritto alla riduzione del costo e, dunque, ha cassato la pronuncia di secondo grado rinviando al Tribunale il quale dovrà attenersi ai seguenti principi di diritto:
“L’art.125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n.141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un’equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR.

In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all’autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”.

“E’ nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell’art.33 del D. Lgs 206/2005”.

Il diritto al rimborso sussiste sia in caso di applicazione dell’art.125 c. 2 TUB, sia in caso di applicazione dell’art. 125-sexies TUB;
entrambi gli articoli prevedono espressamente l’obbligo di riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata, anche con riferimento ai costi non legati alla effettiva durata del finanziamento.

La Corte ha infatti affermato che “Detta interpretazione è certamente estensibile alla direttiva 87/102/CEE, che richiama il concetto più ampio di “equa riduzione del costo complessivo del credito”, ma soprattutto alla direttiva 90/88/CE, che introduce il concetto del costo totale del credito, comprendendovi “tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento” (C. Cass sent. 1951/2023).

Con la suddetta statuizione la Corte ha pertanto affermato che il consumatore ha diritto alla riduzione di ogni costo connesso al finanziamento, ivi inclusi i costi di intermediazione, sia sotto la vigenza dell’art 125 sexies TUB (il quale è recepito la Direttiva 2008/48/CE), sia sotto la vigenza del previgente art.125 co.2 TUB (che ha recepito la precedente Direttiva 87/102/CEE), così equiparando le previsioni contenute nelle due normative.

È stata peraltro, su tale principio, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 11-octies, comma 2, D.L. n. 73/2021, conv.
L. 106/2021, per effetto della quale non sussiste più alcun dubbio in ordine all’applicabilità dell’art. 125-sexies TUB ai contratti di finanziamento stipulati anteriormente alla novella del 2021 e successivamente all’entrata in vigore del D. Lgs n. 141/2010, così come interpretata dalla CGUE con la sentenza c.d. Lexitor (CGE, 11 settembre 2019, causa C 383/18).

La Corte Costituzionale, nella sentenza citata, richiama i criteri consolidati e stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità e di merito maggioritaria dopo la sentenza “Lexitor” e, coerentemente con i principi sanciti nella direttiva 2008/48/CE così come interpretati dalla Corte di Giustizia Europea ed afferma come la restituzione al consumatore degli esborsi connessi al finanziamento, in caso di estinzione anticipata, non debba essere limitata ad alcune tipologie di costi del credito soggetti alla maturazione nel tempo – c.d. “recurring” – rimborsabili secondo il criterio pro rata temporis, con esclusione dei costi c.d. “up front” ritenuti non rimborsabili al consumatore in caso di estinzione anticipata. La disposizione censurata, dunque, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia», sicché l’art. 125-sexies, comma 1, TUB, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell’art. 11-octies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor.

In conclusione il consumatore, anche se il contratto di prestito è stato stipulato prima della novella del 2021, ha diritto in caso di rimborso anticipato del prestito, alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte, senza alcuna limitazione nei termini temporali e di costi ripetibili sopra accennati.

Pertanto, in base ai chiari principi giurisprudenziali sopra esposti, secondo cui il diritto il diritto alla riduzione viene, dunque, rapportato al paradigma del “costo totale del credito”, accertata incidentalmente la nullità della clausole 7 del contratto n. 3000143 e dell’art. 10 dei contratti 17283911 e 13951655 contenute nelle condizioni generali di contratto, che prevedono la non ripetibilità delle spese fisse in ipotesi di estinzione anticipata dei finanziamenti perché vessatorie in quanto pongono a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell’art.33 del D. Lgs 206/2005” (vedi richiamata sentenza Cass.n. 1951/2023, nonché Cass. Ordinanza n. 25977 del 06/09/2023 ), va confermata la sentenza di primo grado in punto a condanna dell’appellante al pagamento di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, ivi comprese le spese di assicurazione (vedi artt. 120 quinquies e 121 TUB) , in base a quanto di seguito meglio argomentato.
c) Sulla legittimazione passiva della appellante in relazione al rimborso dei costi assicurativi ha sollevato eccezione di carenza di legittimazione passiva con riferimento alle richieste di rimborso degli oneri assicurativi.

Lamenta, al riguardo, che il Giudice di Pace, senza in alcun modo esprimersi a riguardo, ha onerato la alla restituzione di quota parte degli oneri assicurativi non maturati a fronte dell’estinzione anticipata del contratto.

Il motivo non è fondato.

Non è contestato che abbia stipulato polizze assicurative con le Compagnia assicuratrice RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE al momento della sottoscrizione del finanziamento.

Sostiene l’appellante che tali polizze come chiarito nell’art. 3 delle condizioni generali di contratto fossero facoltative e, quindi, costituissero un servizio aggiuntivo opzionale, svincolate dal finanziamento.

Non può tuttavia negarsi che, in questa complessiva vicenda negoziale, emerga un’ipotesi di collegamento tra il contratto di finanziamento e il contratto di assicurazione, che convergono verso un risultato economico unitario e complesso.

È opinione corrente in giurisprudenza che, qualora in sede finanziamento venga stipulata una polizza assicurativa, la riscontrata contestualità dia luogo a una presunzione iuris tantum di collegamento (cfr. Cass. 05/12/2019, n.11209).

Il collegamento negoziale tra i due contratti non consente di isolare le vicende estintive del contratto di mutuo dal contratto di assicurazione ad esso collegato:
una volta estinto il finanziamento, le restituzioni degli oneri connessi alle rate non scadute devono riguardare tanto il contratto di mutuo quanto il contratto collegato di assicurazione, evitando di far gravare sul cliente le conseguenze di tale complessa operazione negoziale.

Tale obbligo discende peraltro nel caso di specie dalla espressa previsione di cui ai richiamati artt 120 quinquies e 121 TUB, rispettivamente riguardanti il credito immobiliare ed al credito al consumo.

In particolare al comma 2 dell’art. 121 TUB si legge espressamente che:
”Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”, ipotesi che si verifica nel caso di specie , laddove la stipulazione del contratti di assicurazione è comunque stata correlata e proposta all’atto della stipula del finanziamento.

In forza dell’indubbio collegamento funzionale esistente in base alla disciplina sopra richiamata tra il contratto di finanziamento ed il contratto di assicurazione a copertura del rischio di eventi idonei ad impedire il pagamento delle rate non dovute, l’estinzione anticipata del finanziamento determina la cessazione del rischio assicurato ed il suo scioglimento ex art. 1896 c.c. con l’ulteriore corollario dell’obbligatoria restituzione della parte di premio riferibile al periodo residuo.
Siffatto obbligo di rimborso deve trovare applicazione, come è ovvio, anche in caso di estinzione anticipata parziale del finanziamento, venendo al contempo in rilievo un’ipotesi di risoluzione del contratto di assicurazione nella misura corrispondente.

Il mutuante non può quindi sottrarsi all’obbligo di restituzione delle somme incamerate a titolo di premio, che ha imputato al costo complessivo del credito unitamente agli altri oneri, con la giustificazione di non essere soggetto legittimato passivo e di aver versato le predette somme, per conto del cliente, ad un soggetto diverso:
così ragionando, a contrario, basterebbe spogliarsi delle somme da restituire per spogliarsi della correlativa responsabilità patrimoniale.

Tale concorrente responsabilità assorge proprio per effetto del richiamato collegamento negoziale dei due contratti.

Pertanto il debitore consumatore assicurato ha diritto di ottenere la restituzione della quota parte di premio non goduta direttamente dall’ente erogante, senza preventiva escussione dell’assicuratore, anche al fine di non renderne eccessivamente gravosa la sua tutela.

La responsabilità della banca non è, dunque, esclusa da quella dell’assicuratore, ma anzi concorre con essa, ed ogni residua questione sulla debenza delle somme deve essere risolta nei rapporti interni tra i due contraenti, ai fini dell’eventuale azione di regresso.

L’appellata ha tuttavia dato conto dell’avvenuto pagamento di € 710,84 effettuato direttamente dalla compagnia di assicurazione RAGIONE_SOCIALE all’attore, chiedendo, dunque, in subordine di limitare la somma dovuta da ad € 2.480,51.- pari alla differenza tra quanto richiesto in atto di citazione (€ 3.191,35.-) e quanto già incassato dall’appellato (€ 710,84.-) e disporre, a favore dell’appellante, la restituzione degli importi corrisposti in eccedenza.

Sul punto l’appellato non ha svolto alcuna contraria deduzione.

In conclusione, in parziale accoglimento dell’appello proposto e a parziale riforma della sentenza appellata, va rideterminando l’importo dovuto da in favore del in € 2.480,41, con conseguente condanna dell’appellato alla restituzione dell’eventuale maggior importo incassato pari ad 710,84, oltre interessi ex art. 1284 co 4 c.c. corrisposti su detto importo in esecuzione della sentenza riformata, confermando nel resto l’impugnata sentenza anche in punto di spese di lite.

In ragione dell’accoglimento parziale dell’appello, si ravvisano i presupposti per disporre la parziale compensazione delle spese di lite del presente grado in misura pari ad 1/4, ponendo i restanti 3/4 a carico dell’appellante maggiormente soccombente.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della Sentenza del Giudice di Pace di Bologna n. 280/2022 emessa in data 25/07/2022: condanna alla restituzione in favore del minor importo di € 2.480,84, condannando quest’ultimo alla restituzione in favore dell’appellante del maggior importo eventualmente conseguito pari ad € 710,84 oltre interessi di mora ex art. 1284 co.
4 c.c. in esecuzione della sentenza così riformata;
dispone la parziale compensazione delle spese processuali nella misura di 1/4, condannando al pagamento in favore di dei restanti 3/4, questi ultimi liquidati in € 1.275,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali ex art. 2, D.M. 55/2014 i.v.a.
, c.p.a..
Bologna, 26/07/2024
Il Giudice dott.ssa NOME COGNOME

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