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Codice Civile
Codice Penale

Rimborso dei costi, estinzione anticipata del finanziamento

La sentenza afferma il diritto del consumatore alla restituzione pro-quota di tutti i costi sostenuti per un finanziamento estinto anticipatamente, compresi quelli relativi alle provvigioni intermediario. Il Tribunale ha applicato il principio di diritto sancito dalla Corte di Giustizia Europea (sentenza Lexitor) e dalla Corte Costituzionale, secondo cui in caso di estinzione anticipata del credito, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito, inclusi tutti i costi ad esso collegati. La sentenza specifica inoltre che il criterio di calcolo del rimborso da applicare è quello pro-rata temporis, in quanto più favorevole al consumatore e di più facile comprensione rispetto a quello del costo ammortizzato.

N. R.G. 6057/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Prima Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._4415_2024_- N._R.G._00006057_2023 DEL_01_08_2024 PUBBLICATA_IL_02_08_2024

nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 6057/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell’Avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dello stesso difensore Attore appellante contro (C.F./P.I. ) con il patrocinio degli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in Torino, INDIRIZZOINDIRIZZOINDIRIZZO presso gli stessi difensori Convenuta appellata

CONCLUSIONI

DELLE PARTI
Parte attrice appellante “Voglia l’Ecc.ma Autorità Giudiziaria, contrariis reiectis, in totale riforma e parziale integrazione della sentenza n. 2929/2022 depositata in data 29/09/2023, emessa nel procedimento avente R.G. 4394/2021 dal GdP dott. NOME COGNOME, mai notificata, viste le conclusioni in primo grado dell’odierno appellante (qui di seguito integralmente riportate:
a) Accertare e dichiarare il diritto di esso attore alla ripetizione della complessiva somma di €. 1.557,82 o alla diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia, secondo la qualificazione giuridica della domanda che l’ On.le Giudicante vorrà individuare, anche alla luce delle eccezioni della convenuta;
Per l’effetto, condannare la società convenuta al pagamento dei suindicati importi, oltre interessi legali dalla domanda (accesso/reclamo), nonché legali in misura moratoria dalla data di presentazione del C.F. procedimento arbitrale o in subordine dalla proposizione della domanda giudiziale, il cumulo delle singole voci di domanda da contenersi entro il limite di competenza del giudice adito e nel limite massimo di €. 5.000,00, con espressa rinuncia alle somme eventualmente eccedenti, per espresso mandato in tal senso conferito c) In ogni caso, con condanna alle le spese ed onorari del giudizio (delle fasi giudiziali espletate), nonché onorari della fase stragiudiziale e spese ed onorari della fase di mediazione -tab 25bis DM 37/2018-, con attribuzione al procuratore anticipatario), così provvedere:
in totale riforma e parziale integrazione della suindicata sentenza, 1) accertare e dichiarare in via incidentale la nullità della clausola di irripetibilità ripetibilità parziale delle commissioni e dei premi e/o in via subordinata la vessatorietà della stessa per i motivi in narrativa al capo secondo;
2) accertare e dichiarare il diritto di esso attore alla ripetizione delle commissioni tutte secondo le richieste formulate in primo grado per i motivi tutti in narrativa al capo primo e, per l’effetto, condannare la società convenuta al pagamento del complessivo importo di €.1.557,82 oltre interessi secondo le conclusioni rassegnate in atti di primo grado;
3) Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudi-zio con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario”.

Parte convenuta appellata “Voglia l’Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis respingere l’impugnazione per i motivi indicati in narrativa e per l’effetto confermare la sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Torino n. 2929/2022 (R.G. 4394/2021).
Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.
Con atto di citazione di gennaio 2021 il Sig. conveniva in giudizio, dinanzi il Giudice di Pace di Torino, la affermando:
– di aver sottoscritto in data 01.07.2014 con la convenuta il contratto di finanziamento nr. rimborsabile mediante cessione del quinto, per un importo capitale lordo di € 30.348,00, da restituire in 108 rate mensili di € 281,00 ciascuna;
– che il summenzionato prestito veniva estinto anticipatamente alla 42esima rata;
– che a seguito dell’anticipata estinzione il Sig. aveva diritto alla restituzione di tutte le commissioni non maturate, che fossero up front o recurring, alla luce della nota sentenza dell’11/09/2019 emessa dalla Corte di Giustizia Europea nella causa C-383/18 (c.d. “Lexitor”), per un importo complessivo di € 1.557,82, calcolato secondo il criterio della pro-rata temporis (già detratto lo storno del conteggio estintivo);
– che, nel dettaglio, doveva rimborsare al cliente anche i costi relativi alle provvigioni intermediario e alle commissioni per il perfezionamento del finanziamento.

1.1.
Tanto premesso, l’attore affermava:
– che l’art. 125 sexies TUB, che aveva trasposto nell’ordinamento italiano la direttiva europea nr. 2008/48, prevedeva espressamente che il consumatore, in caso di estinzione anticipata, avesse diritto ad una riduzione del costo totale del credito, comprensivo degli interessi e dei costi dovuti per la restante durata del contratto;
– che trattandosi di esatta trasposizione della direttiva europea, l’art. 125 sexies TUB andava letto e applicato nel senso indicato dalla CGUE.

1.2.
L’attore, quindi, osservava:
– che le condizioni contrattuali che prevedevano la non ripetibilità tout court delle commissioni e dei costi applicati che non fossero “recurring” erano nulle per violazione della direttiva europea su citata, dell’art. 125 sexies TUB (norma imperativa) e del Codice del Consumo;
– che la legittimazione passiva risultava essere in capo alla convenuta anche per le somme poi corrisposte a terzi (mandatari, intermediari, agenti, compagnie assicuratrici) poiché incluse nel montante lordo e decurtate come costi per arrivare al netto ricavo.

1.3.
Nelle difese conclusive l’attore precisava:
– che in caso di mancanza di diversa indicazione contrattuale, i costi dovevano essere restituiti secondo il criterio della pro rata temporis, ed erano, altresì, dovuti gli interessi al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ex art. 1284, comma 4, c.c. 2. Con comparsa di costituzione e risposta del 20.01.2022, (d’ora in avanti anche solo chiedeva di respingere le domande attoree, rilevando:
– che l’ambito normativo di riferimento era radicalmente mutato a far data dal 25/07/2021, con l’entrata in vigore della L. nr.
106 di conversione del D.L. 73/2021 che aveva sostituito integralmente l’art. 125 sexies TUB;
– che il nuovo testo prevedeva la rimborsabilità di tutti i costi collegati al finanziamento (up front e recurring) solo per i contratti sottoscritti dopo l’entrata in vigore della nuova legge, mentre per quelli antecedenti, come il finanziamento oggetto di causa, continuavano ad applicarsi le disposizioni del vecchio art. 125 sexies TUB e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d’Italia, con conseguente distinzione tra costi up front e costi recurring e rimborsabilità solo di questi ultimi; – che, comunque, la normativa comunitaria non poteva avere efficacia diretta nei rapporti tra privati (efficacia orizzontale), essendo detta efficacia limitata ai rapporti tra autorità dello Stato inadempiente e i soggetti privati (efficacia verticale).

2.1.
Sulla base della ricostruzione offerta, la convenuta osservava:
– che l’art. 125 sexies comma 1 TUB, nel suo chiaro tenore letterale e nell’interpretazione offerta dalla Banca d’Italia, aveva sempre poggiato sulla distinzione tra costi up front e recurring e sulla rimborsabilità solo di questi ultimi;
– che il contratto di finanziamento oggetto di causa (cfr. punto 4 Modello SECCI) prevedeva chiaramente quali fossero i costi connessi al credito e quali, precisamente, i costi rimborsabili e che la nel ripetere al consumatore quanto a lui dovuto, aveva rispettato i dettami contrattuali, pertanto, alcuna opacità o malafede poteva essere addebitata alla convenuta;
– che, in ogni caso, non era dovuto il rimborso delle provvigioni dell’intermediario, né quello delle commissioni per il perfezionamento del finanziamento, trattandosi di costi indubbiamente up front, legate ad una attività che si era svolta e si era esaurita nella fase preliminare e di stipula del finanziamento e, peraltro, i costi di intermediazione erano stati corrisposti al terzo intermediario;
– che, inoltre, non sussistendo alcun inadempimento al contratto, non erano dovuti gli interessi al tasso di cui al D. Lgs. nr. 231/2022. 3. Con sentenza nr. 2929/2022 pubblicata il 29.09.2022, il Giudice di Pace di Torino rigettava le domande di parte attrice.

Il primo giudice affermava che la normativa sopravvenuta di cui alla L. 106/2021 che aveva modificato l’art. 125 sexies TUB, in quanto applicabile solo per i contratti successivi alla sua entrata in vigore, assorbiva ogni questione.

La novella legislativa, prevedendo espressamente una distinzione tra finanziamenti stipulati prima e dopo la sua entrata in vigore, imponeva che per i contratti stipulati ante modifica all’art. 125 sexies TUB, il vecchio testo andava interpretato -tenuto anche conto che la Direttiva 48/2008/CE non era una direttiva self executing- alla luce delle disposizioni della Banca d’Italia, nel senso di escludere la rimborsabilità dei costi up front, come peraltro emergeva dalle stesse clausole del contratto in oggetto. Quanto alle spese di lite, il Giudice di Pace ne disponeva la totale compensazione, sul presupposto che alla data di notifica dell’atto di citazione la domanda attorea risultava fondata sulla base di quanto stabilito dalla sentenza Lexitor e che l’attore non poteva prevedere la modifica dell’art. 125 sexies TUB introdotta, appunto, con la L. 106/2021.

4. Avverso la predetta sentenza
il Sig. proponeva appello, formulando 2 motivi di impugnazione e ne chiedeva l’integrale riforma, con accoglimento delle conclusioni come riportate in epigrafe.

Si costitutiva la chiedendo il rigetto dell’appello.

5.
All’udienza del 15.11.2023, le parti richiamavano i propri scritti difensivi e veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni al 14.02.2024, all’esito della quale, la causa veniva trattenuta a decisione, assegnando i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di appello, il sig. si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 125 sexies TUB (introdotto con D. Lgs.
13.08.2010 nr. 141, in vigore dal 19.09.2010) che recepiva la Direttiva comunitaria 2008/48/CE del 23.04.2008).
Parte appellante impugna il capo della decisione in cui il Giudice di Pace rileva che la Direttiva 48/2008/CE non è una direttiva self – executing.

Sostiene l’attore che il Giudice di prime cure abbia errato nel non aver correttamente compreso che l’azione di primo grado era volta non alla diretta applicazione della sentenza CGUE o dell’art. 16 Direttiva CE 2008/48, bensì alla corretta applicazione dell’art. 125 sexies TUB che, essendo esatta trasposizione nell’ordinamento italiano dell’art. 16 della Direttiva citata, va interpretato conformemente al principio di diritto posto dalla CGUE.

L’appellante, inoltre, fa presente che il Giudice di primo grado non era stato reso edotto del fatto che l’art. 11 octies comma 2 della L. 106/2021 era stato rimesso alla Corte Costituzionale e che proprio detta normativa aveva creato un discrimine tra i contratti stipulati precedentemente l’entrata in vigore della Legge anzi detta e quelli successivi quanto al regime di ripetibilità dei costi.

1.1.
Il motivo è fondato Come noto la Direttiva nr. 48 del 23/08/2008 ha previsto il diritto del consumatore di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi derivanti dal contratto di credito, con conseguente diritto alla riduzione del costo totale del credito.

Questa direttiva è stata trasportata nell’ordinamento italiano dal D. Lgs. nr. 141 del 13/08/2010 ed interpretata dalla Banca d’Italia nel senso che “solo una parte delle commissioni pagate interamente dalla clientela in via anticipata si riferisce a prestazioni non rimborsabili (come le spese d’istruttoria o di stipula del contratto) (c.d. quota up front), mentre la restante parte (c.d. quota recurring) è volta a coprire i rischi trattenuti (rischi di credito e di liquidità connessi con le garanzie prestate, quali ad esempio quella del ‘non riscosso per riscosso’) e gli oneri la cui maturazione è intrinsecamente connessa con il decorso del finanziamento (ad esempio, la gestione degli incassi e dei sinistri), sicché è fondamentale la corretta distinzione della complessiva commissione corrisposta, in via anticipata, dalla clientela tra quota up front e quota recurring, perché solo queste ultime, in quanto soggette a maturazione, saranno ristorate, per la quota non ancora maturata, in caso di estinzione anticipata”.

Decisamente diversa, invece, è stata l’interpretazione della Corte di Giustizia Europea che, con la sentenza 11 settembre 2019 causa C-383/18 (c.d. sentenza Lexitor), ha affermato che “L’articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la Direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

Le disposizioni, comunitarie e nazionali, che prevedono il diritto del consumatore alla riduzione dei costi mirano ad incentivare l’estinzione anticipata e questa ratio verrebbe sminuita, afferma la Corte di Giustizia Europea, laddove la riduzione del costo fosse limitata ai soli costi che il soggetto mutuante, unilateralmente, nel contratto indica come rapportati alla durata del contratto.
Infatti, laddove il cliente decidesse di estinguere il contratto a distanza di pochi mesi dalla decorrenza iniziale, perderebbe migliaia di euro corrisposti a tiolo di oneri ritenuti dall’intermediario unilateralmente come non retrocedibili e, dunque, l’estinzione sarebbe a tutto vantaggio del mutuante.

Ne deriva, dunque, in maniera incontrovertibile, che la sentenza RAGIONE_SOCIALE abbia sancito il principio di rimborsabilità di tutti i costi collegati all’erogazione del credito e che l’art. 125 sexies TUB, vecchio testo applicabile ratione temporis al contratto in esame, vada interpretato in maniera conforme a tale principio.

Ciò indipendentemente dal fatto che la sentenza CGEU possa trovare o meno immediata e diretta applicazione tra privati nel nostro ordinamento, poiché si tratta qui di stabilire quale sia l’interpretazione di una norma interna – l’art. 125 sexies TUB – vecchia formulazione appunto – maggiormente conforme alla ratio ispiratrice della Direttiva 2008/48/CE.

Di fronte alla preoccupazione degli intermediari finanziari di dover rimborsare “il costo totale del credito” anche in relazione a contratti antecedenti all’emissione della sentenza stessa, il legislatore italiano, nel convertire il decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 nella legge 23 luglio 2021 n. 106, ha introdotto l’art. 11-octies, che ha riformulato l’art. 125 sexies del TUB.

Il nuovo testo ha previsto la rimborsabilità del costo totale del credito, in proporzione alla vita residua del contratto, in conformità ai dettami della sentenza Lexitor, ma con norma transitoria, ha disposto che per i contratti sottoscritti prima di tale legge si continuasse ad applicare il “vecchio” art. 125 sexies, come interpretato dalle norme secondarie dettate dalla Banca d’Italia, vale a dire rimborsabilità dei soli costi recurring (legati alla durata del rapporto) e non anche i costi up front.

Tuttavia, occorre rilevare che con ordinanza del 2 novembre 2021 questo Tribunale ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 16, par. 1, Direttiva 2008/48/CE del 2 aprile 2008, come interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza 11 settembre 2019 C-383/18 (Lexitor), questioni di legittimità costituzionale dell’art. 11-octies, comma 2, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, conv. nella legge 23 luglio 2021, n. 106, “nelle parti in cui: prevede che alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico di cui al d.lgs. 385/1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
limita ai contratti sottoscritti successivamente all’entrata in vigore della legge il principio, espresso nell’art. 16 par.1 Direttiva 2008/48/Ce, come interpretata dalla sentenza Lexitor e recepito nel novellato art. 125-sexies comma 1 TUB, che il consumatore che rimborsa anticipatamente, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”.

In altri termini, questo Tribunale ha ritenuto che la nuova disciplina introdotta dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, ha reso impossibile, per i contratti conclusi prima della sua entrata in vigore, una interpretazione conforme al diritto dell’Unione europea dell’art. 125-sexies, comma 1, TUB nella sua originaria formulazione.

Con la sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022 la Corte Costituzionale, aderendo alle prospettazioni del Giudice remittente, ha individuato i profili di illegittimità costituzionale dell’art. 11- octies, comma 2, impugnato ed ha stabilito che, in caso di estinzione anticipata di un contratto di credito al consumo, il consumatore ha diritto alla restituzione pro-quota di tutti i costi sostenuti in sede di stipula, anche se questa è avvenuta prima del 25 luglio 2021, data di entrata in vigore del nuovo art. 125-sexies del Testo Unico Bancario: “l’art. 125 sexies TUB [nella sua originaria formulazione] resta vigente per i contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della L. nr. 106/2021 e può accogliere il suo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor”.

Vi è, dunque, il diritto del cliente alla ripetizione di tutti i costi del credito, anche per i contratti di finanziamento stipulati prima dell’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 125 sexies TUB.

Né si può ritenere che la recentissima riforma abbia travolto tali considerazioni.

Oggi, l’art. 11 octies, comma 2, nuovamente oggetto di riforma con la Legge 10.08.2023 nr. 104, prevede che “nel rispetto del diritto dell’Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell’articolo 125 -sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggetti a riduzione le imposte”.

Tale disposizione si applica ai contratti, come quello oggetto della presente causa, sottoscritti prima del 25/07/2021 (data di entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 125 sexies TUB).

È letterale il richiamo al rispetto del diritto dell’Unione europea e delle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea:
se il legislatore ha voluto sottolineare che per i contratti sottoscritti prima del 25/07/2021, si applica il vecchio testo dell’art. 125 sexies TUB nel rispetto del diritto dell’UE, come interpretato dalla CGUE, è evidente che tale articolo debba essere ancora interpretato secondo i dettami della sentenza “Lexitor”, con conseguente rimborsabilità anche dei costi up front in proporzione alla durata effettiva del finanziamento.

1.2
In definitiva, pertanto, in forza di quanto sopra ampiamente argomentato e delle disposizioni normative susseguitesi nel tempo, in caso di estinzione anticipata il cliente ha diritto alla ripetizione di tutti i costi legati al finanziamento, sia che siano istantanei sia che maturino nel tempo, senza possibilità di distinguere tra costi up front e recurring, con conseguente nullità delle disposizioni contrattuali che limitano la rimborsabilità solo di questi ultimi e con applicazione ai contratti stipulati prima e dopo il 25.07.2021.

1.3
Ne consegue allora che non possono essere condivise le difese della in ordine alla non rimborsabilità delle provvigioni versate all’intermediario.

A sostegno della propria tesi la precisa che tali provvigioni non sono dovute sia perché trattasi di oneri indiscutibilmente up front sia perché con riferimento a essi la è un mero accipiens, atteso che l’intero importo è stato versato all’intermediario finanziario.
Sulla natura di costi up front delle provvigioni all’intermediario finanziario (e così anche per i costi per il perfezionamento del finanziamento – cfr. pag. 19 comparsa di costituzione del giudizio di primo grado), il fatto che la più volte menzionata sentenza della Corte costituzionale, in ossequio ai principi sanciti dalla CGUE, abbia definitivamente sancito il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata, alla ripetizione di ogni singola voce di costo sostenuta dallo stesso in relazione al concesso finanziamento, che sia up front o recurring, impone di ritenere la difesa di non fondata.

Quanto, poi, alla natura di mero accipiens della (la infatti, sottolinea che le commissioni di intermediazione sono state da lei incassate ma poi a sua volta immediatamente corrisposte all’intermediario finanziario e, dunque, non più ripetibili dalla questo Giudice condivide il dominante orientamento, anche di questo Tribunale, in forza del quale tra le componenti del costo totale del credito da ripetere in caso di estinzione anticipata vi siano anche gli oneri gravanti sul finanziatore nei confronti dei terzi, come, appunto, le provvigioni all’intermediario. Infatti, è consuetudine che la preveda un pagamento in un’unica soluzione, all’inizio del rapporto, di detti oneri, concedendo al finanziato un finanziamento già decurtato degli stessi, per cui l’onere degli associati ABI di anticipare al cliente il rimborso della quota di provvigione non goduta in caso di estinzione anticipata appare del tutto simmetrico al vantaggio ottenuto mediante il versamento anticipato dell’intera provvigione effettuato dal finanziatore, ma con onere economico interamente a carico del cliente. Sarà poi eventualmente il mutuante, su cui grava l’onere di rimborso al cliente, ad agire, ricorrendone i presupposti, nei confronti dell’intermediario.

D’altronde è la a richiedere, in base al conteggio estintivo, il versamento di un importo comprensivo anche di quei costi che sarebbero soggetti a riduzione, conseguentemente, l’accipiens tenuto alla restituzione dev’essere identificato in colui che riceve quanto pagato in sede di estinzione anticipata, poco importa se per conto proprio o altrui.

1.4
Quanto, poi, all’altra questione sollevata dalla appellata e riguardante la sentenza CGUE C-555/21, cd. “Lexitor immobiliare”, questo Giudice la ritiene irrilevante ai fini del presente giudizio e non la considera “il superamento della Lexitor” invocato da In particolare, la nuova pronuncia della Corte di Giustizia verte sull’interpretazione dell’art. 25, paragrafo 1 della direttiva 2014/17/UE del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali.

La sentenza C-555, infatti, fa espressamente salvi i principi precedentemente espressi dalla medesima CGUE nella cd.
RAGIONE_SOCIALE, stabilendo che i contratti di credito ai consumatori presentano considerevoli differenze rispetto ai contratti di credito garantiti da un’ipoteca o relativi ai beni immobili, atteso che questi ultimi implicano generalmente numerose spese che non dipendono dalla durata del contratto e il cui importo sfuggirebbe al controllo dall’ente creditizio.

Solo per questi tipi di contratto, dunque, non possono trovare applicazione i principi dedotti dalla “Lexitor” e, ovviamente, non è il caso che qui ci occupa.

2.
Con il secondo motivo di appello, il Sig. si duole della mancata declaratoria di nullità/vessatorietà, da parte del Giudice di prime cure, delle clausole contrattuali che escludono il rimborso per determinate voci di costo;
declaratoria che, di contro, avrebbe dovuto dichiarare il Giudice di Pace se avesse correttamente interpretato l’art.125 sexies TUB.

2.1.
Il motivo è fondato Se, infatti, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 11 octies comma 2 del D. L. nr.
73/2021, risulta incontrovertibile il diritto del consumatore al rimborso di tutti i costi legati al finanziamento, anche se stipulato prima del 25/07/2021, che siano recurring o up front, in proporzione alla durata effettiva dello stesso, è da ritenersi nulla per violazione di norma imperativa qualsiasi clausola contenuta nel contratto di finanziamento e nei moduli informativi prodotti in giudizio che, di contro, prevedono la rimborsabilità dei soli costi recurring.

In altri termini, a fronte della accertata illegittimità costituzionale dell’art. 11-octies L. 106/2021 e della conseguente applicabilità dell’art. 125 sexies TUB vecchia formulazione in conformità al diritto dell’Unione Europea
(cfr. Direttiva 2008/48/CE; Corte di Giustizia Europea sentenza C- 383/2018 del 11/09/2019), sono nulle le previsioni contrattuali di irripetibilità di alcuni costi (quelli up front) in quanto contrarie alla norma imperativa di cui, appunto, all’art. 125 sexies TUB.

A nulla rilevando che in tali clausole la ripartizione degli oneri contrattuali sia stata indicata in maniera chiara e evidente:
la violazione di norma imperativa determina la nullità della clausola, a prescindere che essa sia stata formulata in maniera chiara e precisa.

3.
In definitiva, per quanto ampiamente argomentato, l’appello è fondato e va accolto.

3.1.
In ordine al quantum restitutorio questo Giudice ritiene fondata la domanda attorea di applicabilità del criterio pro-rata temporis, in luogo di quello del costo ammortizzato sostenuto, di contro, da parte appellata (cfr. par.
32 comparsa di costituzione in appello e pag. 4 comparsa conclusionale).

È da osservare, infatti, che il criterio pro rata temporis si atteggia come criterio più favorevole al cliente rispetto a quello che conseguirebbe all’applicazione del sistema della “curva degli interessi”:
sebbene la CGUE con la famosa pronuncia Lexitor non abbia espressamente indicato il criterio di calcolo del rimborso, quello della pro-rata temporis, essendo di più facile comprensione per il consumatore, risulta più aderente allo spirito della pronuncia stessa che è evidente sia a tutela del contraente più debole in un contratto stipulato tra un professionista ed un soggetto che agisce per fini estranei alla propria attività.

Nel dettaglio, occorre chiarire che la constatazione della maggiore agevolezza per il consumatore del criterio pro rata si rivela molto importante, considerato che il criterio della curva interessi (detto anche costo ammortizzato) è quello che in verità viene previsto dalla nuova formulazione dell’art. 125 sexies TUB applicabile per il futuro, vale a dire per i contratti stipulati dopo il 25/07/2021 (“I contratti indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”).

Di contro, il criterio secondo la curva degli interessi non è altrettanto semplice da verificare da parte del consumatore, atteso che implica l’applicazione a tutti i costi del metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi, come desumibile dal piano di ammortamento (sempre che questo sia allegato al contratto di finanziamento al momento della stipulazione) e, quindi, non solo richiede un calcolo matematico meno intuitivo, ma non consente al consumatore di conoscere ex ante le quote di costi di cui ha diritto a chiedere la restituzione in caso di estinzione anticipata. Il criterio della pro-rata temporis risulta, dunque, più adeguato a fare fronte alle esigenze di semplificazione espressamente indicate dall’art. 39 della Direttiva 23.8.2008 n. 2008/48, laddove si afferma che il calcolo dell’indennizzo deve essere trasparente e comprensibile per il consumatore nonché di facile applicazione per il creditore, principi questi espressamente richiamati dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza Lexitor (in tal senso, cfr. la recente sentenza della Corte d’Appello di Torino pronunciata nella causa R.G. 336/2021 del 9.2.2023). Per di più, nel caso di specie, come affermato da parte appellante, la disciplina della retrocessione secondo il criterio pro rata temporis risulta salvaguardata anche sul piano della interpretazione e ricostruzione del testo contrattuale (cfr. All. B fascicolo di primo grado prodotto dall’appellante), che all’art. 4 indica espressamente l’applicazione del criterio “pro rata temporis” (“il Cliente ha sempre la facoltà di rimborsare anticipatamente il finanziamento, in tutto o in parte, avendo diritto ad una riduzione del costo totale del credito…tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue”). Insomma, sotto tutti i punti di vista è corretto il criterio della pro-rata temporis invocato da parte appellante:
è più favorevole al consumatore e, dunque, più aderente allo spirito della Lexitor ed è il criterio espressamente indicato e chiaramente stabilito dall’accordo contrattuale intercorso tra le parti, in ottemperanza, dunque, anche all’art. 125 sexies, comma 2 TUB (che nella nuova formulazione prevede il criterio della curva degli interessi solo se non diversamente stabilito).

Peraltro, ove mai si ritenesse di leggere un contrasto – o un’ambiguità o un’incertezza (parte appellata a pag. 2 della memoria di replica afferma che il criterio della pro-rata temporis risulta contrattualizzato solo per i costi recurring ma non per quelli up front), interverrebbe, comunque, a stabilire la corretta interpretazione della clausola la regola dell’interpretatio contra proferentem di cui agli artt. 1370 cod. civ. e 35 cod. consumo, in forza dei quali le clausole non chiare e non agevolmente comprensibili si interpretano nel senso più favorevole al contraente che non le ha predisposte; principio di recente ribadito anche dalla Corte di Cassazione con la pronuncia nr. 23655 del 31 agosto 2021.

Ritenuta, dunque, pacifica l’applicazione del metodo di calcolo della pro-rata temporis per la quota non goduta dei costi, il quantum restitutorio, in assenza di specifica contestazione da parte di dei conteggi effettuati dall’attrice (la Banca, infatti, non ha mai contestato i calcoli matematici ma solo il criterio metodologico – costo ammortizzato in luogo della pro- rata temporis), è da quantificare nella complessiva somma di € 1.557,82, così come indicato dal 4. Sul presupposto che il giudice è tenuto ad individuare la disciplina degli interessi concretamente applicabile alla fattispecie, in quanto compresi ex lege nel titolo restitutorio (si veda tra le tante Cass. Civ., III Sez., 12/11/2021 nr. 34011), competono, nel caso di specie, anche gli interessi in misura legale dal 18.03.2019 (data di invio del reclamo, valevole come diffida stragiudiziale interruttiva del termine di prescrizione, non potendosi dare la stessa efficacia alla precedente istanza ex art. 119 TUB del 01.03.2019 in assenza di specificazione della richiesta restitutoria) e in misura moratoria, ex art. 1284, comma 4, c.c., dal 02.02.2021 (data di notifica dell’atto di citazione di primo grado). L’art. 1284, comma 4, c.c. ha, infatti, inteso estendere l’applicazione della disciplina speciale prevista per gli interessi nei ritardi di pagamento relativi alle transazioni commerciali (d.lgs. 09/10/2002, n. 231) ad ogni obbligazione pecuniaria ma a partire dal momento in cui sia stata proposta la relativa domanda giudiziale e senza richiedere per la sua applicazione l’ulteriore requisito dell’inadempimento contrattuale dedotto dalla convenuta appellata.

5. Sulle spese di lite, tanto quelle del giudizio di primo grado quanto quelle del presente appello seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla base dei valori medi di riferimento (scaglione da € 1.101 ad € 5.200).
Si ritiene, infatti, di dover accogliere l’appello del anche in punto spese legali di entrambi i giudizi:
quelle di primo grado in quanto già prima della novella normativa di cui alla L. nr. 106/2021, la domanda attorea risultava accoglibile in forza del previgente art. 125 sexies TUB da interpretarsi in conformità al diritto europeo;
quelle del presente giudizio di appello in quanto nonostante l’intervento della Corte Costituzionale che ha sancito l’illegittimità dell’art. 11 octies del D. L. nr. 73/2021 la ha scelto comunque di proseguire il giudizio.

Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta;
– Accoglie l’appello proposto da avverso la sentenza n. 2929/2022 del Giudice di Pace di Torino, depositata in Cancelleria il 29.09.2022, nel giudizio avente R.G. 4394/2021 e, per l’effetto, a integrale riforma della sentenza impugnata, condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore del Sig. , la somma di € 1.557,82, oltre interessi in misura legale dal 18.03.2019 (data invio reclamo) e in misura moratoria, ex art. 1284, comma 4, c.c., dal 02.02.2021 (data di notifica dell’atto di citazione di primo grado), al saldo; – Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere, in favore del Sig. , le spese del giudizio di primo grado, che liquida in euro 913,00 (di cui € 236,00 per fase studio, € 252,00 per fase introduttiva ed € 425,00 per fase decisoria), oltre CU e anticipazioni forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, da distrarsi in favore dell’Avv. NOME COGNOME;
– Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore del Sig. le spese del presente giudizio di appello, che liquida in euro1.701,00 (di cui € 425,00 per fase studio, € 425,00 per fase introduttiva ed € 851,00 per fase decisoria), oltre CU e anticipazioni forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, da distrarsi in favore dell’Avv. NOME COGNOME.
Così deciso dal G.I. in funzione di Giudice unico in data 1/8/2024 Il Giudice Dott.ssa NOME COGNOME redatta dalla tirocinante GOP Dr.ssa NOME COGNOME

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