N. R.G. 1092/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. NOME COGNOME Presidente dr.
NOME COGNOME Consigliere dr.
NOME COGNOME Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA N. 3188_2022_-_N._R.G._00001092_2021_DEL_10_10_2022_PUBBLICATA_IL_12_10_2022
nella causa iscritta al n. r.g. 1092/2021 promossa in grado d’appello (C.F. , con il patrocinio dell’avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore appellante contro (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. e dell’avv. ;
, elettivamente domiciliato in il difensore avv. appellata avente ad oggetto:
Mutuo.
Conclusioni per Riformare integralmente la Sentenza n. 209/2021, emessa dal Tribunale di Pavia – Terza sezione in data e notificata in data e, per l’effetto, stanti i motivi d’appello indicati in narrativa del presente atto, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, dichiarare tenuta e condannare la signora , a pagare in favore del signor , per le causali indicate nella narrativa del presente atto, la somma omnicomprensiva di € 79.111,00, oltre al rimborso della metà dei costi sostenuti per la stipulazione del secondo mutuo del mese di (con riserva di quantificazione) ovvero quella diversa somma che risulterà provata in corso di causa e/o rimessa alla valutazione equitativa del Giudicante e/o ritenuta di giustizia.
IN OGNI CASO, con vittoria di spese e compensi professionali di causa Conclusioni per Voglia l’Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis Nel merito 1) Dichiarare, ai sensi dell’art. 348-bis C.p.c., manifestamente inammissibile l’Atto di Appello avverso la sentenza n. 209/2021 del Tribunale di Pavia, con ogni conseguente declaratoria.
2) In subordine, rigettare nel merito l’appello avverso la sentenza n. 209/2021 del Tribunale di Pavia in quanto infondato in fatto ed in diritto.
3) Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Svolgimento del processo chiedeva la condanna della ex convivente al pagamento della somma di € 79.111,00, somma data dalla corresponsione, da parte dell’attore, di importi per il pagamento delle rate del mutuo cointestato tra gli allora conviventi e concluso nel 2004, oltre che per le spese di arredo; inoltre, chiedeva anche il rimborso della metà dei costi sostenuti per la stipulazione del secondo mutuo, nell’ 2.
Il e la avevano, infatti, deciso di edificare un appartamento al piano superiore dell’immobile di proprietà dei genitori della e per tale edificazione avevano richiesto ed ottenuto un mutuo di € 140.000,00 in data rimborsare mediante 240 rate mensili, dell’importo di € 819,30, per un ammontare comprensivo di interessi pari ad € 196.632,00. 3.
Nel 2012 la – che gestiva l’intero settore economico della coppia – proponeva al di rinegoziare il mutuo e in data firmava una scrittura del seguente tenore:
“premesso che in data ha sottoscritto contratto di mutuo ipotecario, unitamente alla sig.ra (omissis) dell’importo di € 140.000,00 con garanzia ipotecaria fornita dai sig.ri ;
che i conviventi avevano effettuato lavori di miglioria sull’immobile;
che i mutuatari, cumulativamente, hanno provveduto al pagamento di € 38.000,00 circa di quota capitale;
che a fronte del summenzionato finanziamento i signori hanno provveduto ad effettuare lavori di miglioria su immobile di proprietà di per un importo complessivo di € 91.797,54; tutto premesso il sig.
dichiara di rinunciare come rinuncia al credito che vanta nei confronti di , per quanto attiene al mutuo che gli stessi hanno sottoscritto e che per accordo tra i medesimi la signora chiuderà anticipatamente, con sottoscrizione di mutuo interamente a suo nome.
Il sig. dichiara di rinunciare come rinuncia al credito che vanta nei confronti dei proprietari dell’immobile, sig.ri , per le somme dallo stesso spese, unitamente alla sig.ra , a favore dell’immobile di proprietà degli stessi faceva presente che le rate del mutuo sino all’anno erano state pagate per intero da lui.
Costui, in seguito, nell’anno , in concomitanza con la cessazione del rapporto di convivenza, veniva a sapere che l’immobile nel frattempo edificato era stato donato dai genitori della alla figlia e per tale ragione si determinava a chiedere una somma corrispondente a quanto da lui pagato con i suoi stipendi sino al 2012 per il mutuo e per gli arredi, oltre che a quanto versato per il periodo 2012 – 2017, allorché il mutuo era stato intestato solo alla , avendovi egli di fatto provveduto.
5. Il Tribunale di Pavia, con sentenza n. 209/21, rigettava le domande svolte dall’attore nei confronti di , disponendone la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta.
6. Avverso la decisione di prime cure interponeva gravame il chiedendo la condanna della controparte al pagamento della somma di € 79.111,00 per le ragioni sopra esposte.
chiedeva la declaratoria di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, il rigetto.
8. Dopo l’udienza di prima comparizione, la causa era trattenuta in decisione all’udienza dell’ sulle conclusioni come dalle parti rassegnate, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica.
Motivi della decisione
9. I motivi sui quali la Corte è chiamata a decidere sono i seguenti:
a. inconsapevolezza dell’appellante circa l’avvenuta donazione dell’immobile in favore di b. validità della rinuncia solo per il passato e non anche per il futuro;
c. insussistenza dei presupposti dell’obbligazione naturale;
d. omessa valutazione dell’eccezione di prescrizione;
e. erronea regolazione delle spese processuali.
10. Quanto al motivo sub a), la difesa dell’appellante sottolineava l’erronea “valenza apicale” assegnata alla scrittura privata del , ove non era stata fatta menzione alcuna dell’avvenuta donazione dell’immobile da parte dei genitori alla ;
tanto che se il avesse saputo le reali motivazioni circa la stipula del secondo mutuo, non avrebbe mai sottoscritto detta scrittura, con ciò dimostrando l’errore essenziale in cui era caduto.
A tale proposito, invocava la deposizione di commercialista della coppia e datore di lavoro della , il quale aveva dichiarato che la temeva che il padre del richiedesse apporti finanziari al figlio, essendo stato lo stesso coinvolto in un fallimento.
Orbene, – che si fidava ciecamente della ex convivente – non avrebbe mai sottoscritto tale scrittura privata, se avesse saputo della donazione in favore della sola 11.
Opinione della Corte quanto al motivo sub a).
La Corte osserva, in via preliminare, che l’impugnante non ha mai chiesto, nel giudizio di prime cure, l’annullamento della scrittura in data.
Tale richiesta, infatti, ove accertata come fondata ed accolta, avrebbe costituito la base per privare di efficacia la scrittura e, di conseguenza, l’intervenuta rinuncia nei confronti di.
In secondo luogo, il Collegio rileva come detta scrittura non ancori minimamente la rinuncia ai crediti vantati dal ei confronti della ex convivente e degli ex suoceri ad una situazione di proprietà dell’immobile in capo allo stesso posto che nella scrittura viene fatto riferimento ad intervenuti lavori di miglioria sull’immobile di proprietà della coppia , non certo di proprietà del
Dunque, la titolarità dell’immobile è circostanza irrilevante, sulla base del tenore letterale del documento, né rilevano, ovviamente, i motivi interni del sottoscrittore in ordine a ciò che nella scrittura medesima veniva definito in termini di miglioria dell’immobile di proprietà della famiglia.
In ultima analisi, è anche a sottolinearsi che a dichiarato di rinunciare ai crediti verso la ex convivente e verso i coniugi , specificando il quantum dei crediti verso i due centri di imputazione nella misura del 50%, senza minimamente spiegarne le ragioni.
Le sopra esposte considerazioni rendono superflua la trattazione dell’istruttoria testimoniale espletata in ordine alla genesi della scrittura del 12.
Quanto ai motivi sub b) e c) l’impugnante ha affermato che la rinuncia contenuta nella scrittura privata de qua poteva valere, al massimo, solo per il passato e non certo per il futuro, ossia per il periodo 2012 – 2017, in cui, nonostante il mutuo fosse intestato solo alla , di fatto egli si trovava a pagare le rate mensili.
Pertanto, chiedeva la condanna della controparte al pagamento della somma di € 21.948,00.
A tale somma doveva, poi, aggiungersi l’ulteriore importo di € 10.000,00 per le spese di arredo, tenuto conto dell’usura, pur essendo stati i mobili acquistati per € 25.000,00.
Con specifico riguardo al motivo sub c), l’appellante evidenziava la sussistenza dell’indebito arricchimento, posto che egli aveva contribuito in modo significativo al menage familiare, con la maggior parte del proprio stipendio, tanto che nel 2016 si era visto costretto a contrarre un finanziamento per l’acquisto dell’autovettura.
13. Opinione della Corte quanto ai motivi sub b) e c).
La Corte premette che il non ha minimamente fornito elementi tali da far ritenere del tutto sproporzionati i suoi contributi alla gestione familiare.
Con la conseguenza che la partecipazione economica è estrinsecazione dell’obbligazione naturale che connota la convivenza more uxorio.
Né la circostanza del finanziamento del 2016 in vista dell’acquisto della vettura è elemento di per sé sufficiente, in difetto di altri, a far ritenere che il fosse privato dei mezzi di sostentamento per l’interesse della famiglia.
In ogni caso, è da sottolinearsi che quelli che il pretenderebbe di considerare importi versati alla successivamente alla scrittura del provengono, quanto all’anno , da un conto cointestato al ed alla ( doc. n. 6 di parte sono genericamente indicati come “giroconti”;
dovendosi dare atto che solo quanto all’anno sub doc.
n. 22 il conto risulta intestato al Non può, però, trascurarsi che, come risulta dai documenti nn. 2- 5 e n. 6 a – f zip di parte molteplici sono i bonifici disposti da quest’ultima in favore del corredati anche da assegni non contestati quanto al n veste di beneficiario.
In un tale quadro documentale, è dunque impossibile ritenere che l’apporto economico del sia stato sproporzionato in generale e, nello specifico, ancor più ove rapportato ai bonifici di segno opposto in suo favore provenienti dal conto intestato alla sola
Infine, del tutto sfornita di prova è la richiesta di pagamento della somma di € 10.000,00 relativa agli arredi, di cui – a tacer della convivenza more uxorio e delle conseguenti obbligazioni naturali – non è in atti la benché minima prova documentale quanto agli acquisti. 14.
Le considerazioni che precedono rendono superflua la trattazione del motivo sub d).
15.
Quanto al motivo sub e), il reputa che la complessità della vicenda avrebbe dovuto giustificare la compensazione o la riduzione delle stesse ai minimi.
16. Opinione della Corte quanto al motivo sub d).
La Corte esclude la ricorrenza di qualsivoglia complessità della vicenda, la cui esposizione è risultata decisamente carente e non inquadrata dal punto di vista giuridico quanto a:
mancata richiesta di annullamento della scrittura privata del con individuazione dell’errore essenziale insito nella stessa;
mancata illustrazione delle situazioni economiche degli allora conviventi;
precisa indicazione delle somme versate dal per inferirne la sproporzionatezza, anche alla luce delle disposizioni in favore dello stesso da parte della , nel periodo successivo alla scrittura privata, ove era in vigore il mutuo intestato solo alla 17.
Conclusivamente, l’appello va rigettato, con conferma della decisione di prime cure.
18.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
19.
Sussistono, per l’appellante, i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 1092/21 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
respinge l’appello proposto da e, per l’effetto, conferma la sentenza n. 209/21 emessa dal Tribunale di Pavia;
II.
condanna a rimborsare, in favore di , le spese processuali del grado, che liquida in complessivi € 4.015,00 – oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15% ed accessori come per legge;
III.
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
Il Consigliere est. Dott. NOME COGNOME Il Presidente Dott. NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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