Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 148/2021 pubblicata il 01/03/2021
nella causa civile di I grado iscritta al n. /2020 r.g.
promossa da
XXX (c.f.), YYY (c.f.) e ZZZ (c.f.), tutti rappresentati e difesi per mandato a margine dell’atto di citazione dagli avv.ti, elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi in;
ATTORI
nei confronti di
KKK S.p.A. (già *** S.p.A. – p. Iva e C.F.), rappresentata dal suo procuratore – rappresentata e difesa dall’Avv. e domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in, in forza di procura alle liti apposta in calce alla comparsa di costituzione;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza del 04/02/2021.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con atto di citazione (notificato il 23/09/2020) i soggetti in epigrafe indicati hanno convenuto KKK s.p.a. per ottenere la condanna di quest’ultima al risarcimento del danno subito dai medesimi a causa del decesso di *** (figlio e fratello degli odierni attori) imputabile alla società convenuta. Con nota di deposito del 09/01/2021 i medesimi attori dichiaravano di rinunciare agli atti del giudizio, evidenziando come controparte non si fosse ancora costituita e di come la rinuncia fosse stata già notificata alla società convenuta.
Si è costituita poi in giudizio parte convenuta, con atto depositato il 14/01/2021, difendendosi nel merito e chiedendo il rigetto della domanda.
All’esito della prima udienza, preso atto della suddetta rinuncia, il giudice ha concesso termine alle parti per il deposito di note conclusive, sulla questione, appunto, della rinuncia agli atti medesima.
* * * * *
Ciò posto, si osserva che la difesa della parte attrice ha dichiarato con nota scritta depositata al p.c.t. in data 09/01/2021, di rinunciare agli atti ai sensi dell’art. 306 c.p.c., essendo a tale attività delegato mediante procura speciale alle liti in atti. In pari data, peraltro, la rinuncia veniva notificata a parte convenuta.
Solo successivamente, ossia in data 14/01/2021, si costituiva comunque parte convenuta, difendendosi solo nel merito e non prendendo posizione sulla rinuncia; con successiva nota autorizzata, comunque, la medesima dichiarava di accettare la rinuncia.
A ben vedere, come rilevato dagli attori, in effetti la rinuncia agli atti era avvenuta in epoca antecedente alla costituzione di controparte e, n quanto tale, non avrebbe neppure necessitato di accettazione della controparte.
Il Tribunale adito, dunque, dovrà limitarsi a prendere atto della suddetta rinuncia, non potendosi neppure pronunciare sulle spese. Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “Nell’ipotesi di rinuncia agli atti del giudizio effettuata prima della costituzione della controparte, il provvedimento dichiarativo dell’estinzione non deve statuire sulle spese processuali, che, ai sensi dell’art. 306, comma 4, c.p.c., vanno poste a carico del rinunciante solo ove la controparte, già costituita, abbia accettato la rinuncia, senza che, peraltro, assuma rilevanza la costituzione in causa all’esclusivo fine di ottenere il rimborso delle spese, in quanto è necessario l’opponente alla rinuncia vanti un interesse giuridicamente rilevante, ossia che possa ottenere dalla decisione sul merito un’utilità maggiore rispetto a quella derivante dall’estinzione” (Cass. civ. Sez. VI – 2 Ord., 09/10/2017, n. 23620).
Pertanto, vista la regolarità sia della dichiarazione di rinuncia agli atti proposta dall’attrice sia della successiva accettazione manifestata dalla convenuta, in quanto entrambe provenienti da procuratori autorizzati, occorre dichiarare l’estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell’art. 306 c.p.c.. È necessario provvedere sul punto con sentenza, “trattandosi di estinzione di giudizio monocratico” e inoltre in quanto:
– nelle controversie, quale quella in esame, davanti al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell’organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall’art. 178 c.p.c.;
– invero, l’art. 178, 2° comma, c.p.c., prevede l’impugnazione con il reclamo immediato al Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico”;
– nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una Sentenza al fine di consentire l’eventuale impugnazione mediante appello;
– del resto, la Cassazione suole ritenere che il provvedimento dichiarativo dell’estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l’appello (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023 in Giust. civ. Mass. 2007, 3; Cass. civile , sez. I, 06 aprile 2006, n. 8041 in Giust. civ. Mass. 2006, 4; Cass. civile , sez. I, 28 aprile 2004, n. 8092 in Giust. civ. Mass. 2004, 4; Cass. civile, sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3733 in Foro it. 2004, I,1418; Cass. civile , sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889 in Giust. civ. Mass. 2002, 1829);
– sul punto, merita poi di essere richiamata la seguente pronuncia della Suprema Corte: “I commi 3 e 4 dell’art. 306 c.p.c. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell’estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall’altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l’organo investito dalla decisione della causa abbia, per l’oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza; diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell’art. 308, comma 1, c.p.c., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, comma 4, secondo periodo, c.p.c., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell’art. 111, comma 7, cost.”. (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 10 ottobre 2006, n. 21707 in Giust. civ. Mass. 2006, 10).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
– Dichiara l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 306 c.p.c.. Spoleto, 1 marzo 2021
Il giudice
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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