N. R.G.5815/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO
DI MILANO SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME, ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._17_2025_ N._R.G._00005815_2024 DEL_02_01_2025 PUBBLICATA_IL_02_01_2025
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.5815/2024 promossa C.F. ), in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione, dott. elettivamente domiciliato in INDIRIZZO ROMA, presso lo studio dell’avv. COGNOME, che lo rappresenta e difende per procura allegata ricorso introduttivo, unitamente all’avv. COGNOME ) INDIRIZZO, ROMA RICORRENTE contro (C.F. ) in persona dei legali rappresentanti in carica, signori elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso studio dell’avv. COGNOME che li rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, unitamente all’avv. COGNOME ) INDIRIZZO, MILANO RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
C.F. C.F. C.F. C.F. Voglia il Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, in via preliminare e subordinata:
-nel caso in cui il Giudice ritenesse fondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da parte resistente, autorizzare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di rinviando della causa ad altra udienza;
nel merito:
-accertare e dichiarare che il pagamento del ribaltamento delle addizionali alle accise sull’energia elettrica effettuato dalla ricorrente per il periodo di fornitura 2010/2011 a favore del fornitore, non era dovuto per i motivi espressi in atto e, per l’effetto, condannare parte resistente al pagamento verso della somma di €29.214,42, ovvero di quella che sarà ritenuta di giustizia, indebitamente percepita, maggiorata degli interessi legali e moratori ex art.1284, 2033 c.c. e D.lgs. n.231/’02, o a qualsiasi altro titolo dovuti, tutti dal giorno del pagamento non dovuto sino al saldo relativo. In ogni caso:
-con vittoria di spese e compensi di lite oltre accessori come per legge.
Per il resistente: Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis:
-in via preliminare, rilevare l’inammissibilità della domanda avversaria di ripetizione delle addizionali provinciali per difetto di legittimazione passiva di e comunque per l’omesso invio da parte del consumatore finale della comunicazione ex art.29, L. n.428/1990 all’Agenzia delle Entrate;
-nel merito, in via principale, respingere le domande avversarie in quanto infondate per insussistenza dei presupposti dell’azione di ripetizione dell’indebito, e comunque per infondatezza delle stesse, per le ragioni di cui in narrativa.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio e con ogni riserva istruttoria.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.281 undecies cpc, depositato in data 13.02.2024, la con sede legale in Varedo (MB), ha agito nei confronti di con sede legale in Milano, deducendo di avere stipulato con controparte contratto di somministrazione di energia elettrica per il proprio impianto produttivo;
di avere versato, nel biennio 2010/2011, euro 29.214,42 per addizionali provinciali all’accisa sull’energia elettrica;
di averne vanamente chiesto il rimborso a controparte, con missiva del 01.07.2020, e di agire, perciò, qui in ripetizione, sul presupposto dell’illegittimità della normativa statale per contrasto col diritto unionale.
Costituitasi con comparsa depositata in data 06.09.2024, la resistente ha concluso per il rigetto dell’avversa pretesa restitutoria.
Dopo scambio di memorie, all’udienza del 13.11.2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ciò posto, osserva questo giudice che la domanda attorea è infondata e deve, perciò, essere respinta.
A seguito della pronuncia della Corte di giustizia UE, dell’11.04.2024, in causa C-316/22, questo giudice ha maturato, per così dire, un revirement di giurisprudenza, nel senso che il somministrato può agire direttamente nei confronti dell’ per le ragioni illustrate nelle proprie sentenze, n.5402/2024 del 24.05.2024, n.6342/2024, del 21.06.2024 -entrambe in tema di addizionali provinciali alle accise sull’energia elettrica -e n.7922/2024, del 10.09.2024 -in tema di addizionale regionale alle accise sul gas -cui, ex art.118 disp. att. al codice di rito, è qui possibile rinviare, senz’altro obbligo di motivazione (in tema, Cass.n.29017/’21). Giova, tuttavia, svolgere i seguenti ulteriori rilievi, tenuto conto dei successivi arresti in tema, sia di giurisprudenza di merito che di legittimità.
Con riguardo, anzitutto, alla questione -oggetto del primo dictum della sentenza CGUE dell’11 aprile 2024 -se l’articolo 288, terzo comma, TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un’imposta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta (ivi, par.21), la Corte europea ha risposto nel senso che, “se, sulla base del diritto dell’Unione, una direttiva non può, di per sé, creare obblighi a carico di un singolo e dunque essere invocata, in quanto tale, nei confronti di quest’ultimo dinanzi ad un giudice nazionale, uno Stato membro può tuttavia conferire ai giudici nazionali il potere di disapplicare, sulla base del suo diritto interno, qualsiasi disposizione del diritto nazionale contraria a una disposizione del diritto dell’Unione priva di effetto diretto” (ivi, par.24) e, altresì, che, “malgrado l’assenza di effetto diretto orizzontale di una direttiva, un giudice nazionale può permettere ad un singolo di far valere l’illegittimità di un’imposta che sia stata indebitamente ripercossa su di lui da un venditore, conformemente ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, al fine di ottenere la neutralizzazione dell’onere economico supplementare che esso ha, in definitiva, dovuto sopportare, qualora tale possibilità sia prevista dalla normativa nazionale” (ivi, par.25) -l’altra ipotesi, che, qui, pacificamente non ricorre, in cui un giudice nazionale possa disapplicare, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un’imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, è che “l’ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all’autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati” (ivi, par.27). Orbene:
diversamente dal caso, qui non ricorrente, in cui il contrasto abbia luogo tra norme interne e norme europee direttamente applicabili (cd efficacia verticale della direttiva) -nel qual caso il giudice procede a disapplicazione delle prime e applica le seconde -laddove si verifichi, come nel caso concreto, un contrasto tra norme interne e norme europee non direttamente applicabili (cioè, appunto, nel caso di controversie tra privati, in cui la direttiva non ha efficacia cd orizzontale)
-il giudice deve sollevare questione di costituzionalità per contrasto con gli artt.11 e 117 Costituzione:
“quando una disposizione di diritto interno diverge da norme dell’Unione europea prive di effetti diretti, occorre sollevare una questione di legittimità costituzionale, riservata alla esclusiva competenza di questa Corte, senza delibare preventivamente i profili di incompatibilità con il diritto europeo”;
spetta, cioè, soltanto al Giudice delle leggi di valutare l’esistenza di un contrasto insanabile in via interpretativa e, eventualmente, annullare la legge incompatibile con il diritto comunitario” (così Corte Costituzionale, sentenza n.269/2017, par.5.1 del “considerato in diritto”).
Con riguardo, poi, alla portata delle sentenze CGUE interpretative della Direttiva comunitaria 2008/118/CE -così come per l’altra Direttiva pure rilevante, 92/12/CEE -non pare condivisibile l’affermazione per cui le pronunce della Corte di giustizia europea relative alle due Direttive hanno efficacia anche orizzontale nei rapporti tra privati.
Per un verso, infatti, le sentenze in parola hanno la finalità di interpretare la portata delle dette Direttive -che, com’è noto, non hanno efficacia orizzontale -non anche quella di creare diritto ex novo, come sarebbe se le sentenze avessero efficacia precettiva più ampia rispetto alle Direttive medesime e, per altro verso, non pare di poter rinvenire alcuna pronuncia CGUE, interpretativa delle dette Direttive, adottata nell’ambito di una controversia tra privati -oltre alle sentenze citate nei precedenti arresti di questo giudice, sopra richiamati, anche le sentenze 27 febbraio 2014, in causa C-82/12, 24 febbraio 2000, in causa C-434/97 e 9 marzo 2000, in causa C-437/97) (tutte relative alla Direttiva del 1992, in cui una delle parti è ente statale o, comunque, pubblico).
Non occorre, peraltro, qui sollevare, secondo questo giudice, questione di costituzionalità dell’art.6 D.L.n.511/’88, convertito in L.n.20/’89, per l’applicazione della norma in parola nella presente controversia tra privati, dato che il secondo dictum della CGUE nella più volte citata sentenza 11 aprile 2024, facendo applicazione del principio di effettività -cioè della tutela giurisdizionale effettiva, per cui alle azioni fondate sul diritto unionale si applicano i medesimi mezzi di ricorso e le medesime norme processuali disponibili per le azioni analoghe di natura puramente nazionale, e che si pone, insieme col principio di equivalenza, a limite all’autonomia procedurale degli stati membri -permette al somministrato di agire per condictio indebiti direttamente nei confronti dello Stato -cioè, dell’ente impositore, qui -rendendo non più necessario il previo passaggio, prima reputato indispensabile, della domanda al fornitore.
Contr Giova ancora osservare che la Suprema Corte, con sentenza n.24373/’24, pubblicata in data 11.09.2024, sottolinea -ivi, punto 4, pagg.10-13 -che la decisione della Corte della Corte di giustizia europea, dell’11 aprile 2024, in causa C-316/22, “costituisce importante innovazione nel diritto dell’Unione e impone…una rilettura del perimetro di esplicazione della legittimazione straordinaria del consumatore finale nei confronti di in tema di rimborso di addizionali provinciali di cui all’art.6, secondo comma, D.L. n.511/1988, applicate in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE”.
La Suprema Corte muove, a tal proposito, dal “principio di diritto, costantemente affermato dalla ECJ, secondo cui non può aversi nei rapporti tra privati efficacia “orizzontale” o diretta di una direttiva non attuata”, e, osservando che tale principio “ha costituito il punto di partenza della Corte di Giustizia” nella causa C-316/22 (ivi, par.36), afferma che “l’impossibilità per il consumatore finale di invocare nei confronti del fornitore di energia l’efficacia orizzontale della direttiva tardivamente attuata dallo Stato italiano si colloca, nell’ambito delle condizioni dell’esercizio dell’azione straordinaria del consumatore finale nei confronti di , in una fase logicamente anteriore e pregiudiziale rispetto alla condizione soggettiva del fornitore che non riuscirebbe a rimborsare l’addizionale indebitamente ripercossa sul consumatore a titolo di rivalsa”.
Ebbene: la Suprema Corte, nell’arresto appena citato, evidenzia che il secondo dictum della decisione CGUE 11 aprile 2024, attinente all’interpretazione del principio di effettività -laddove il Giudice europeo afferma che detto principio “osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell’onere economico” in questione (cioè, appunto, l’addizionale)
-rimuove la preclusione gravante sul consumatore finale ad agire direttamente nei confronti dello Stato che siffatta imposta abbia adottato per via normativa.
Secondo la Suprema Corte, “la ricaduta di questo principio nel caso dell’azione di rimborso di addizionali provinciali è ancora più ampia della tradizionale apertura alla legittimazione straordinaria ai soli casi in cui venga in esame la condizione soggettiva del fornitore”;
sicché, “indipendentemente dalla condizione soggettiva del fornitore, l’indebita corresponsione di addizionali in via di rivalsa al fornitore costituisce presupposto perché il consumatore finale possa ottenere soddisfazione -nei
limiti della prescrizione ordinaria -del proprio diritto a vedersi manlevato dall’ delle imposte indebitamente corrisposte in applicazione del principio di effettività”, e “costituisce anche titolo per procedere nei confronti dell’ente impositore (ADM) con azione di ripetizione di indebito oggettivo”.
Ancora, con la pronuncia n.24208/’24, la Corte di Cassazione ha superato il proprio tradizionale orientamento, maturato nel 2019 (ex multis, Cass.n.15198/’19), secondo cui i rapporti tra fornitore e Agenzia dogane e monopoli e tra fornitore e utente somministrato sono distinti e non interferiscono tra RAGIONE_SOCIALE loro -l’uno ha rilievo tributario, l’altro civilistico, senza che tra fornitore e consumatore sorga un rapporto di sostituzione dal momento che la rivalsa non è obbligatoria;
perciò, in caso di imposta in rivalsa indebitamente pagata, il consumatore finale non ha diritto di richiedere il rimborso dell’imposta direttamente all’Agenzia medesima.
Dopo la pronuncia della CGUE dell’aprile 2024, la Suprema Corte afferma che anche quando il consumatore finale, estraneo al rapporto d’imposta, chiede al fornitore la ripetizione dell’indebito versato per imposta, ciò non fa sorgere nei confronti del consumatore medesimo alcun rapporto d’imposta, dato che la rivalsa resta sul piano civilistico del rapporto contrattuale;
dunque, il consumatore finale agisce a tutela di un diritto proprio, per la restituzione di una quota indebita di corrispettivo per un servizio ricevuto dal fornitore, ma fatto valere verso un soggetto, cioè l’ che ha incamerato tale quota di corrispettivo a titolo d’imposta e che diviene legittimato passivo dell’azione di ripetizione d’indebito per il principio d’effettività applicato dalla Corte di giustizia UE con la sentenza dell’aprile 2024 (così, Cass.n.24208/’24, citata).
Deriva da ciò che il fornitore, quale soggetto che riceve il pagamento ma non ne beneficia, poiché deve obbligatoriamente versare quanto riscosso per addizionale all’ trattandosi di importo versato a titolo d’imposta, nel rapporto negoziale col consumatore finale è, per la riscossione dell’addizionale, mero rappresentante dell’ente pubblico impositore, incaricato della riscossione dell’imposta, sicché l’azione di ripetizione d’indebito -dopo la pronuncia CGUE dell’aprile 2024, che ha rimosso il divieto per il consumatore finale di agire direttamente nei confronti di può essere proposta soltanto nei confronti del rappresentato, quale unico effettivo beneficiario dell’imposta, essendo divenuto, per contro, il fornitore carente di legittimazione passiva. I rilievi che precedono valgono in tutta evidenza ad assorbire senz’altro tutte le ulteriori questioni.
In punto spese processuali, infine, trattandosi di questione giuridica nuova, soprattutto per i rilevanti mutamenti giurisprudenziali sopravvenuti, si configurano ragioni idonee, ex art.92 cpc, per la totale compensazione delle medesime tra le parti.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge la domanda del ricorrente svolta nei confronti del resistente 2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Milano, 02 gennaio 2025 Il Giudice NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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