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Codice Civile
Codice Penale

Ripetizione di somme pagate per consumi di energia elettrica

Il Tribunale ha stabilito che per ottenere la ripetizione di un pagamento indebito è necessario provare sia l’avvenuto pagamento che l’assenza di un titolo che lo giustifichi. Nel caso specifico, l’attore non ha fornito prove sufficienti a dimostrare l’avvenuto pagamento delle fatture contestate.

Pubblicato il 16 October 2024 in Diritto Civile, Diritto Immobiliare, Giurisprudenza Civile

R.G. 61029/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE OTTAVA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A N._15195_2024_- N._R.G._00061029_2021 DEL_01_10_2024 PUBBLICATA_IL_08_10_2024

nella causa civile in grado d’appello iscritta al numero di R.G. 61029/2021 promossa rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME appellante contro , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME appellata

Oggetto: Appello avverso la sentenza n.61029/2021 emessa dal Giudice di pace di Roma

Conclusioni: in atti

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato interponeva appello stata rigettata la domanda – con compensazione delle spese di lite – avente ad oggetto la ripetizione di sommeEuro 662,42 , che l’odierno appellante deduceva di avere indebitamente pagato per il consumo di energia elettrica riguardante il periodo successivo al proprio recesso, quale conduttore, dal contratto di locazione con Con il primo motivo di gravame l’appellante lamenta l’errore in cui sarebbe incorso il primo giudice nell’avere ritenuto non provato l’an e il quando della comunicazione al fornitore della cessazione delle utenze allo stesso intestate, sostenendo, per contro, di aver provato che le fatture (di cui deduce l’indebito pagamento) fossero tutte successive al recesso dal contratto di locazione, rilevando che, nei rapporti interni tra le odierne parti in lite, fosse irrilevante l’avvenuta comunicazione di cessazione delle utenze al fornitore.

Con il secondo motivo contesta la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto non provato il pagamento di cui l’attore chiedeva la ripetizione e qualificato la domanda come “generica e priva di ogni riscontro documentale nonché di incertezza sul petitum”, lamentando l’errore in cui sarebbe incorso il giudice di pace nel non aver “aver preventivamente richiesto, durante lo svolgimento del giudizio, all’attore l’integrazione della domanda che avrebbe avuto l’effetto di sanare eventuali vizi come previsto dell’art. 164 comma 3, c.p.c.” Si costituiva la società contestando nel merito l’appello e chiedendone il rigetto. Precisate le conclusioni all’udienza del 21 marzo 2024, la causa veniva assegnata a sentenza con i termini dell’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

L’appello è infondato e va rigettato.

Preliminarmente, ritiene il Tribunale l’opportunità di trattare congiuntamente i motivi di impugnazione, data l’unitarietà della situazione giuridica soggettiva dedotta e la comunanza di ragioni da porsi a fondamento del rigetto del gravame.

L’art 2033 c.c. attribuisce il diritto di ripetere quanto indebitamente pagato in capo al soggetto che abbia adempiuto non essendovi tenuto.

Ciò postula che chi domanda la ripetizione debba provare l’esistenza di un titolo diverso da quello che avrebbe legittimato il pagamento – ovvero l’assenza del titolo – e l’avvenuto indebito pagamento.

È, infatti, pacifico che nell’azione di ripetizione di indebito incombe sull’attore l’onere di fornire la prova dell’avvenuto pagamento e della mancanza di causa debendi (ex plurimis Cass., n. 3387/01; n. 2334/98; n. 7027/97; n. 12897/95; n. 7501/12; n. 22872/10).

Nel caso di specie, l’attore in primo grado ha provato il recesso dal contratto di locazione dell’immobile a cui si riferiva il contratto di fornitura elettrica, allegando la mancato tempestiva disdetta del contratto di fornitura, omettendo tuttavia di produrre la prova dell’avvenuto pagamento delle bollette nel periodo successivo alla cessazione degli effetti del contratto di locazione.

Né l’appellante, in sede di gravame, ha provato di non avere potuto proporre i mezzi di prova a sostegno della domanda o produrli nel giudizio di primo grado per causa a lui non imputabile (art. 345, ultimo comma, c.p.c.).

Pertanto, del tutto correttamente, in assenza di uno dei presupposti per il vittorioso esperimento dell’azione di ripetizione dell’indebito, il giudice di Pace ha rigettato la domanda, non potendosi ritenere sufficienti a provare l’avvenuto dedotto pagamento le produzioni documentali relative alle mere fatturazioni del fornitore (c.d. bollette) – all’interno delle quali per contro, si dà atto, volta per volta, del mancato ricevimento del pagamento delle precedenti (doc. 6 fasc. primo grado attore).

Con riferimento al capo relativo al governo delle spese processuali del primo grado, osserva il Tribunale che la mancata specifica impugnazione dello stesso ne implica il passaggio in giudicato.

Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto delle difese dispiegate in rapporto alle domande proposte.

Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

-rigetta l’appello e per l’effetto conferma la sentenza impugnata.

-Condanna al pagamento delle spese processuali del presente grado nei confronti della società liquidate in complessivi Euro 462,00, inclusi compensi professionali e spese, oltre accessori come per legge.

Roma, 30/09/2024

Il Giudice dott.ssa NOME COGNOME

Provvedimento redatto con la collaborazione del dottor Funzionario addetto all’Ufficio per il Processo.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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