R.G. 779/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA Sezione Seconda
Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._4521_2024_- N._R.G._00000779_2019 DEL_06_11_2024 PUBBLICATA_IL_06_11_2024
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 779/2019 del ruolo affari contenziosi civili promossa da (C.F. , rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Brescia, alla INDIRIZZO, ATTORE contro (C.F. , rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Brescia, alla INDIRIZZO CONVENUTO Oggetto: Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l’attore:
“Voglia l’adito Tribunale, contrariis reiectis, premessi tutti gli accertamenti di rito e di merito, In via preliminare, ordinare a di rendere il conto dell’eseguito mandato, producendo in giudizio tutta la documentazione inerente ogni attività svolta e la contabilità C.F. C.F. dell’incarico;
Nel merito in via principale, accertato che è stato inadempiente al contratto di mandato intercorso fra le parti, (1) condannare a corrispondere a tutto quanto ha incassato nell’esecuzione del contatto di mandato fra le parti intercorso, nell’importo risultante dal rendiconto reso e/o accertato dal Giudice come dovuto in esito all’esperenda istruttoria;
(2) condannare a risarcire a il danno a questi provocato per l’inesatta esecuzione del mandato intercorso fra le parti, per la somma di euro 60.696,36 o diversa, inferiore o superiore, che il Giudice vorrà accertare come congrua in esito alla esperenda istruttoria.
In ogni caso, con rifusione delle spese di lite.
Per il convenuto:
“Nel merito, respingersi le domande dell’attore poiché infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti nel presente atto.
In via subordinata, limitare la domanda risarcitoria all’importo minimo per sorte capitale previsto dalla procedura di saldo e stralcio ovvero dalla definizione agevolata 2018 (cd. rottamazione ter) di cui al D.L. 119/2018, convertito con Legge 136/2018.
In ogni caso, ridurre il risarcimento ex art. 1227 cod. civ. Con rifusione di spese e competenze di causa.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato in data 31 luglio 2018 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Brescia, chiedendo di accertare l’inadempimento del medesimo al contratto di mandato conferitogli in data 21.11.2003 e per l’effetto, previa prestazione del rendiconto, condannarlo a corrispondere all’attore tutto quanto incassato dal convenuto nell’esecuzione del mandato.
Chiedeva altresì la condanna del convenuto al risarcimento del danno subito dall’attore a causa dell’inesatta esecuzione del mandato da parte del convenuto, nella somma di € 60.696,36 o quella diversa ritenuta di giustizia.
In ogni caso con il favore delle spese.
A sostegno di tali pretese, l’attore deduceva che:
data 26.9.1995 l’attore acquistava con atto rep. NUMERO_DOCUMENTO Dott. Notaio in Gavardo (doc. 1), alcune superfici a destinazione agricola, fra le quali il terreno sito in Comune di Puegnago del Garda, C.T., fg. 9, mappali:
2183 (prato, cl., 1, h 0.44.60, RD 23.03, RA 16.12); 2496 (prato, cl. 1, h 00.31.60, R.D. 16.32, R.A. 9.79);
2498 (semin. , cl.3, h 00.16.70, R.D. 6.04, RA. 3.02), contigui al complesso scolastico sito nel Comune di (doc.2);
in data 21.11.2003 l’attore conferiva mandato al convenuto affinché “In nome e per conto di esso mandante venda a chicchessia e per il prezzo che crederà opportuno gli immobili di proprietà del mandante in calce descritti… egli potrà convenire il prezzo, riscuoterlo e rilasciare quietanza;
accordare dilazioni al pagamento o dichiarare di essere stato il prezzo già pagato, con rinuncia all’ipoteca legale, costituirsi nell’atto e firmarlo… convenire patti, condizioni e clausole di ogni genere.
Il procuratore è altresì autorizzato a contrarre con sé medesimo, con persone di lui parenti o delle quali sia pure procuratore… il tutto da svolgersi sotto gli obblighi di legge in unico atto e contesto” (doc. 3);
in data 14.05.2009 “vendeva” al Comune di Puegnago del Garda le superfici oggetto di mandato (doc. 4), permutandole con una volumetria aggiuntiva rispetto a quella già prevista dall’allora vigente PGT sui mappali 1681, 1682, 1684, 1685, 1686 (già passibili di incremento del 200 %, la cubatura totale era portata ad 8.000 mc), di proprietà della sig.ra tale accordo era condizionato all’approvazione da parte della Giunta comunale, entro 12 mesi dalla sottoscrizione, del PGT adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 25.03.2009; il PGT veniva definitivamente approvato con delibera del C.C. n. 32 dell’11.11.2009 e pubblicato il 10.03.2010 (doc. 5);
vendita non veniva formalizzata direttamente data 25.09.2012, vendeva a , beneficiari della permuta di cubatura concordata col Comune, i terreni di cui sopra (doc. 6), per il corrispettivo di euro 170.000,00, somma che il convenuto dichiarava esser già stata incassata;
in data 26 settembre 2013 i signori vendevano al Comune di Puegnago il compendio di cui sopra (doc. 7), per la somma di euro 192.303,00, che il Comune si impegnava a pagare in modo rateizzato entro il 31.03.2014;
in data 13.12.2017 veniva notificato a da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’avviso di accertamento n. T9H01C103589/2017 del 05/12/2017, con il quale gli veniva irrogata sanzione ed imposta tassazione sulla plusvalenza asseritamente realizzata nel 2012 con la detta cessione immobiliare, per un totale, fra imposte, sanzioni ed interessi, di euro 60.696,36 (doc. 8);
in tale circostanza l’attore veniva a conoscenza dell’intervenuta cessione del fondo e del fatto che la destinazione d’uso dei fondi era stata nel frattempo mutata da agricola in edificabile (doc. 9);
conseguentemente l’attore comunicava il predetto avviso al convenuto senza ricevere riscontro e chiedeva chiarimenti al senza, nuovamente, riscontro alcuno;
azionava in giudizio le norme 1710, 1711, 1712, 1713 e 1798 c.c. in materia di mandato, ritenendo il convenuto responsabile del danno.
Tutto ciò premesso, l’attore rassegnava le proprie conclusioni come sopra meglio trascritte.
Si costituiva in giudizio il convenuto con comparsa di costituzione e risposta, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, sia in punto di fatto che in diritto e, chiedendo in via principale il rigetto della domanda.
In via subordinata, chiedeva di limitare la domanda risarcitoria all’importo minimo per sorte capitale previsto dalla procedura di saldo e stralcio ovvero dalla definizione agevolata 2018 (cd. rottamazione ter) di cui al D.L. 119/2018, convertito con Legge 136/2018 e, in ogni caso, la riduzione del risarcimento ex art. 1227 cc.
Con vittoria di spese e onorari.
In particolare, il convenuto deduceva che:
all’inizio dell’anno 2002, padre del convenuto, contattava l’attore al fine di verificare la disponibilità del medesimo alla cessione dei terreni di cui ai mappali sopra identificati, pari a complessivi 9.290 mq di superfice, proponendo di pagare un importo di € 40.000,00 (quarantamila/00);
a tale proposta l’attore manifestava la sua disponibilità chiedendo un corrispettivo che tenesse in considerazione la probabile trasformazione dell’area da agricola a edificabile da parte dell’amministrazione comunale;
parti raggiungevano l’accordo sul prezzo quantificandolo 170.000,00 (centosettantamila/00), tenuto conto delle possibili potenzialità edificatorie di parte dell’area e altresì che il valore agricolo dei terreni era all’epoca inferiore ad € 30.000,00;
conseguentemente, in data 30 marzo 2002, l’attore stipulava contratto preliminare di vendita dei suddetti beni con il quale accettava “di acquistare per sé, persona, persone, enti, società, che si riserva di designare al momento dell’atto notarile, entro il 31/12/2002”, al prezzo di € 170.000,00 (centosettantamila/00) (doc. 1);
il promissario acquirente eseguiva l’integrale pagamento del prezzo pattuito per la compravendita, versando i seguenti importi:
€ 20.000,00 in data 30/3/2002 all’atto della stipula del contratto preliminare di compravendita;
€ 30.000,00 in data 3/4/2002, € 35.000,00 in data 10/4/2002;
€ 33.355,00 in data 21/8/2002;
€ 51.645,00 in data 28/12/2002 (doc. 1);
alla scadenza del 31/12/2002, l’attore e convenivano di differire il rogito notarile;
trascorso un anno, l’attore insieme ad avendo deciso di procrastinare la stipula dell’atto definitivo, decidevano di nominare procuratore speciale dell’attore (a garanzia del medesimo), il convenuto e, procedevano a tale nomina con atto notarile in data 21/11/2003;
nell’anno 2009, il convenuto, informato l’attore e acquisito l’assenso dello stesso, sottoscriveva proposta di accordo bonario di cessione gratuita dei terreni oggetto di causa, a fronte del riconoscimento in favore di (madre del procuratore) di un aumento di volumetria su terreni di proprietà di quest’ultima;
proposta che non aveva alcun seguito, non essendosi verificate tutte le condizioni previste e che, in ogni caso, veniva comunicata all’attore;
nel mese di luglio 2012, essendo venuti meno i presupposti per la prospettata soluzione con il Comune di Puegnago del Garda (cessione dei terreni dietro riconoscimento di aumento di volumetria su terreni di proprietà della propria famiglia), il convenuto comunicava all’attore che avrebbe stipulato l’atto definitivo di compravendita con la propria madre ed il sig. in tale occasione, l’attore prendeva atto dell’intervenuta modifica della destinazione d’uso dei terreni e dava l’assenso alla stipula dell’atto notarile, nonostante il convenuto gli avesse rappresentato, dopo aver conferito con lo studio notarile, che sarebbe maturata una plusvalenza sulla quale sarebbe stata calcolata la tassazione dovuta all’amministrazione finanziaria; l’attore manifestava comunque l’intenzione di procedere alla formalizzazione dell’atto di vendita, atteso che nel 2002 aveva incassato una somma che teneva conto della destinazione edificatoria dell’area e che pertanto, riteneva corretto sostenere i relativi oneri fiscali;
ottenuto l’assenso dell’attore, con atto notaio in data 25/9/2012, i terreni de quibus venivano ceduti a al prezzo di € 170.000,00;
in occasione di tale stipula gli acquirenti sostenevano spese, comprensive delle competenze notarili, pari a € 22.000,00 (doc.3);
a seguito di tale atto, il convenuto notiziava immediatamente l’attore e, a seguito della registrazione di detto atto, forniva all’attore copia;
gli acquirenti, in data 26/9/2013, cedevano l’area compravenduta al di Puegnago del Garda al prezzo di € 192.303,00, erogato in n. 5 rate, l’ultima delle quali con scadenza al 31/3/2014 (doc. 4);
il prezzo era pari al prezzo di acquisto dei terreni maggiorato delle spese (€ 170.000,00 + 22.000,00);
la conoscenza delle predette circostanze da parte dell’attore veniva confermata dai documenti dal medesimo prodotti e afferenti la corrispondenza intercorsa tra lo stesso e il Comune di Puegnago e altresì tra l’attore e Agenzia delle Entrate (docc. 8, 12 e 13 attore);
il convenuto mai chiedeva di mutare la destinazione urbanistica dei terreni al Comune di Puegnago;
pertanto, attesa la specifica approvazione di tutta l’operazione da parte dell’attore, nessuna responsabilità ex art. 1712 c.c. era imputabile al convenuto.
Tutto ciò premesso, il convenuto rassegnava le proprie conclusioni come trascritte in epigrafe.
Alla prima udienza, il giudice concedeva alle parti termini ex art 183 VI co cpc per il deposito delle memorie di rito.
La causa veniva istruita con l’espletamento della prova testimoniale e interpello.
Alla successiva udienza, rigettate ulteriormente le reiterate istanze istruttorie ex art. 210 cpc e di CTU formulate della parte attrice e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
All’esito, tratteneva la causa in decisione e concedeva alle parti termine di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali e termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI Preliminarmente, deve procedersi alla qualificazione del titolo costitutivo della domanda attorea e, posto a fondamento della stessa, identificato nel documento denominato “procura speciale”, prodotto al doc. 3 dalla parte attrice.
Dalla lettura del corpo di detto documento, ritiene il Tribunale che, lo stesso, a dispetto del nomen juris attribuito dalle parti, debba essere ricondotto alla figura del mandato con rappresentanza ex art. 1704 cc, avendo l’attore conferito al convenuto il potere di compiere uno o più atti giuridici in suo nome e per suo conto.
Sebbene non vi sia agli atti un contratto scritto di mandato e, premesso che il mandato è contratto a forma libera, osserva il Tribunale che nel documento di procura speciale si legge l’espressa autorizzazione dell’attore in favore del convenuto “affinché in nome e per conto di esso mandante venda a chicchessia e per il prezzo che crederà opportuno gli immobili di proprietà del mandante in calce descritti”.
Trattasi di formula che connota il contratto di mandato oggetto di causa, del potere di spendita del nome del mandante (cd. contemplatio domini) che rende in concreto possibile l’imputazione degli effetti del contratto oggetto del mandato direttamente nella sfera di un soggetto diverso da quello che l’ha concluso.
Tanto premesso, deve, pertanto, ritenersi che l’atto di “procura speciale” (doc.3) costituisca materialmente l’atto negoziale con il quale il mandatario si obbliga a compiere uno o più atti giuridici (in nome e) nell’interesse del mandante (oltre che rappresentare il documento di conferimento dei poteri rappresentativi ex art. 1704 c.c.) idoneo a far sorgere in capo alle parti i diritti ed gli obblighi previsti dagli artt. 1703 e ss. c.c. Qualificato il rapporto intercorrente tra le parti nelle forme del mandato con rappresentanza deve essere esaminato il merito. L’attore chiede di accertare l’inadempimento del convenuto al contratto di mandato conferitogli e per l’effetto la condanna dello stesso al pagamento in proprio favore di tutto quanto dallo stesso incassato nell’esecuzione del contatto di mandato e, altresì, la condanna del convenuto al risarcimento del danno asseritamente subito dall’attore, quantificato nella somma di € 60.696,36, a causa dell’inesatta esecuzione del mandato da parte del convenuto.
L’attore deduce una serie di inadempimenti in capo al convenuto e, in particolare:
1) violazione degli art. 1712 e 1713 cc per mancata comunicazione in merito all’esecuzione del mandato e per mancata rendicontazione;
2) violazione degli art. 1711 e art. 1798 cc per violazione dei limiti fissati nel mandato;
3) violazione dei doveri di diligenza nell’esecuzione del mandato ex art. 1710 cc.
Quanto alla voce di inadempimento sub. 1) la stessa è infondata e non può essere accolta.
Invero dall’esame dei documenti versati in atti è emerso che l’attore era certamente a conoscenza di ogni operazione eseguita in relazione ai terreni oggetto della compravendita datata 25/9/2012, oggetto di causa.
Conferma di ciò si evince da plurimi documenti prodotti dallo stesso attore e, in particolare:
dal doc. 10, a mezzo del quale il difensore avversario afferma:
“Il mio assistito è stato formale proprietario, fino al 2012, del terreno sito a Puegnago del Garda, C.T., FG. 9, MAPP. 2183, 2496, 2498, ceduti ai signori giusta atto 25.09.2012 e per il tramite del procuratore ;
tale affermazione dimostra la pacifica conoscenza da parte dell’attore delle circostanze attinenti alla compravendita dei terreni oggetto di causa, avvenuta per mezzo dell’attività del procuratore mandatario odierno convenuto;
dal doc. 13 prodotto dall’attore, atteso che il difensore dello stesso, in risposta alla comunicazione del Comune di Puegnago del Garda in data 29/10/2018 a mezzo della quale l’Ente ha fatto presente di aver “acquisito in data 26/9/2013 dagli allora proprietari sigg.ri la proprietà dell’area sita in INDIRIZZO
Aione contraddistinta dai mappali n. NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA in area agricola con valenza paesistica E2 come si evince dall’atto pubblico amministrativo stipulato dal Segretario Comunale del Comune di Puegnago del Garda, rep. N. 1161, registrato all’Agenzia delle Entrate di Salò il 14/10/2013 e già in possesso del Suo assistito sig. ” (doc. 12 attore), ha espressamente affermato che “i dati comunicati sono già noti al mio assistito” (doc. 13 attore);
tale affermazione ribadisce la conoscenza da parte dell’attore delle operazioni di vendita, e delle vicissitudini che hanno interessato la stessa nel corso del tempo;
dal doc. 8 di accertamento Agenzia delle Entrate prodotto dall’attore, emerge in particolare alla pagina 3, che a seguito di sollecito ricevuto da parte dell’Agenzia, l’attore ha esibito all’ente richiedente la documentazione relativa alla compravendita del 25.9.2012 “registrata all’Ufficio di Brescia 1 il 12.10.2012, al num, 8599 s.1T per un valore complessivo dichiarato pari ad € 170.000 di € 168.000 inerente l’area edificabile ed € 2.000 la porzione agricola”, con la conseguenza che risulta dimostrato che la documentazione attinente alla compravendita fosse già nella disponibilità dell’attore. Già solo dall’esame della predetta documentazione, peraltro prodotta in giudizio dallo stesso attore, risulta smentita la tesi dello stesso, con la conseguenza che deve ritenersi che ogni operazione attinente alla compravendita oggetto di causa è stata concordata e comunicata all’attore e che, pertanto, non può affermarsi che il convenuto abbia omesso di adempiere ai propri obblighi informativi e di svolgere la rendicontazione nei confronti del mandante attore.
Sul punto, giova altresì richiamare quanto affermato dallo stesso attore in sede di interpello e in particolare che lo stesso ha stipulato contratto di vendita dei terreni oggetto di causa con al prezzo di € 170.000,00 e che ha altresì ricevuto l’intero pagamento del prezzo.
Trattasi dello stesso prezzo di vendita oggetto di accertamento e sulla base del quale l’Ente ha effettuato il calcolo della plusvalenza di cui l’attore si duole nel presente giudizio.
Difetta pertanto la prova dell’inadempimento del convenuto in merito a tale voce sub. 1).
Sulla scorta delle emergenze documentali e delle dichiarazioni dello stesso attore, tale voce di inadempimento è risultata infondata e deve essere rigettata.
Altresì infondata è risultata la voce di inadempimento sub. 2) avente ad oggetto l’inosservanza degli art. 1711 e art. 1708 cc per violazione dei limiti fissati nel mandato, avendo il convenuto asseritamente modificato la destinazione d’uso e/o la trasformazione urbanistica e volumetria dei terreni oggetto di causa.
Ciò, anzitutto, sulla base dell’esperita prova testimoniale che ha consentito di accertare l’assenza di qualsivoglia richiesta di trasformazione urbanistica e/o modificazione della destinazione d’uso e di volumetria dei terreni de quibus da parte del convenuto e la conseguente insussistenza della violazione da parte di quest’ultimo dei limiti fissati nel mandato.
Si richiama in particolare la testimonianza resa dal sig. teste comune alle parti (Sindaco di Puegnago dal 1999 al 2009 e vicesindaco dal 2009 al 2019), sul capitolo 6 della difesa (“Vero che il valore agricolo dei terreni era all’epoca inferiore ad € 30.000,00, come desumibile anche dal doc. 2” il quale ha precisato che “in generale i valori erano quelli”.
Il teste ha anche precisato, sul cap. n. 11 difesa “riconosco il doc. n. 4 parte attrice, rammostrato, è una proposta poi decaduta perché non vi è più stato l’interesse da parte del Comune a portarla a termine”.
Ancora, il teste ha dichiarato:
“Cap. n. 19: è vero, non ho mai visto il doc. 4, ma ricordo che vi fu tale accordo.
Cap. n. 20: è vero; preciso che i termini dell’accordo erano stati da me concordati con la proprietà”.
Cap. n. 22 (Vero che mai ha chiesto al Comune di Puegnago del Garda di mutare la destinazione urbanistica dei terreni, come da correzione della verbalizzazione disposta all’udienza in data 14/7/2021):
“È vero, non l’ha mai chiesto.
Successivamente, credo nel 2013, è stata adottata una variante generale del PGT, che ha modificato le destinazioni urbanistiche di determinate aree”.
Lo stesso teste in risposta ai capitoli formulati dalla difesa attorea e, in particolare al Cap. n. 7(Vero che in data 26 settembre 2013 i signori vendevano quindi al Comune di Puegnago il compendio di cui sopra (doc. 7), per la somma di euro 192.303,00, conseguendo altresì modifiche di destinazioni d’uso e/o incrementi di volumetria sugli immobili posseduti in comune di Puegnago del Garda ?)
ha affermato che:
“la vendita è stata effettuata, per tale importo.
Nel 2012 i Sig.ri non hanno chiesto aumento di volumetria, ma riduzione della volumetria esistente portata ad un indice di 0,4 mc al mq rispetto allo 0,6 precedente.
Non hanno né chiesto né ottenuto modifiche di destinazioni d’uso.
Tutte le aree di detta zona avevano l’indice di densità edilizia di 0,6”.
Nello stesso senso ha deposto la teste (segretaria comunale di quale comune capofila della convenzione di segreteria, dal 01/04/2011 fino ad aprile 2020 segretaria anche del Comune di Puegnago), la quale in risposta al Cap.
n. 7 di parte attrice ha affermato che:
“ho redatto l’atto in qualità di ufficiale rogante, in base a tale atto il Comune di Puegnago ha acquisito l’area di cui al doc. n. 7 di parte attrice.
Il con tale atto aveva solo acquisito l’area mentre per quanto attiene alle volumetrie bisogna fare riferimento all’allora vigente PGT richiamato nell’atto.
Non mi risulta che i cedenti abbiano ottenuto modifiche di destinazione d’uso o incrementi volumetria sugli immobili posseduti nel Comune di Puegnago”.
Trattasi di deposizioni da reputarsi pienamente attendibili, non essendo emersi elementi di fatto che rendano i testi intrinsecamente coinvolti rispetto all’esito del giudizio.
Invero, i medesimi non presentano alcun interesse nel giudizio che sia “personale, concreto ed attuale che possa comportare la legittimazione principale a proporre l’azione oppure una legittimazione secondaria ad intervenire nello stesso giudizio” (Cass. n. 11034/2006) e che possa far nascere in loro capo una incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c., e non presentano altresì i requisiti soggettivi richiesti affinché sussista in loro capo un divieto a testimoniare ex art. 247 c.c. Parte attrice non offre alcuna prova documentale di eventuali richieste di modificazione della destinazione d’uso e/o la trasformazione urbanistica e di volumetria dei terreni oggetto di causa formulate dal convenuto. Conseguentemente, tale voce di inadempimento sub. 2) è risultata del tutto sfornita di prova.
Ciò in quanto, il convenuto si è limitato ad eseguire l’oggetto del mandato allo stesso conferito da parte dell’attore, e di tutti gli atti necessari al compimento dello stesso, meglio definiti dal doc. 3 “procura Speciale” prodotto dall’attore, di cui si ritiene opportuno riportare parte del testo:
“venda a chicchessia e per il prezzo che crederà opportuno gli immobili di proprietà del mandante in calce descritti.
All’uopo vengono conferite al nominato procuratore tutte le necessarie facoltà in modo che non si possa mai opporre al medesimo mancanza o imprecisione di poteri.
Onde egli potrà convenire il prezzo, riscuoterlo e rilasciare quietanza… fare dichiarazioni in ordine al DPR 26/4/1986 n. 131, alla normativa urbanistica vigente e comunque fare dichiarazioni tutte prescritte dalle disposizioni vigenti” (doc. 3 avversario).
Nessuna violazione può, quindi, essere imputata al convenuto, con la conseguenza che la doglianza deve essere rigettata.
Quanto all’ultima voce di inadempimento dedotta dalla parte attrice, sopra elencata alla voce sub. 3), si osserva quanto di seguito.
L’attore deduce in particolare la violazione da parte del convenuto dei doveri di diligenza nell’esecuzione del mandato ex art. 1710 cc e art. 1176 cc.
Anche tale voce è infondata e deve essere rigettata.
Tali norme, è bene ricordarlo, sanciscono, da un lato, che il mandatario, come qualsiasi obbligato, è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia (artt. 1710 e 1176, primo comma, cod. civ.) e, dall’altro, che, nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata (art. 1176, secondo comma, cod. civ.).
È il caso di evidenziare che la diligenza richiesta dal secondo comma dell’art. 1176 cod. civ. concerne l’adempimento di obbligazioni relative all’esercizio di un’attività professionale, e cioè, di un’attività caratterizzata, in via di principio, da quei connotati di abitualità, sistematicità e continuità.
Sul punto, l’attore non ha allegato né offerto prova del fatto che il convenuto svolga attività professionale nell’ambito delle compravendite immobiliari, con la conseguenza che l’assunto è risultato privo di pregio.
Quanto alla diligenza del buon padre di famiglia richiesta al convenuto, l’attore riconduce la violazione di quest’ultimo, specificamente, alla mancata comunicazione dell’avvenuta trasformazione della destinazione urbanistica (per mano dello stesso convenuto) del fondo oggetto di alienazione che avrebbe verosimilmente indotto il mandante a rivalutare la cessione del bene.
Si richiamano sul punto le considerazioni sopra svolte, atteso che è stato accertato sia che ogni operazione attinente alla compravendita oggetto di causa è stata concordata e comunicata all’attore, sia che la modificazione delle destinazioni urbanistiche di determinate aree, tra cui quelle oggetto di causa, è avvenuta a seguito di una variante generale del PGT adottata nel 2013.
Conseguentemente, la doglianza risulta destituita di ogni fondamento in quanto l’attore non ha provato alcuna condotta negligente, imperita e imprudente in capo al convenuto nell’esecuzione del mandato oggetto di causa.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, nessun inadempimento può essere imputato al convenuto.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno subito dall’attore a causa dell’inesatta esecuzione del mandato da parte del convenuto, quantificato nella somma di € 60.696,36, si osserva quanto di seguito.
Anzitutto, tale domanda risulta infondata dal punto di vista dell’an, attesa la totale infondatezza della domanda principale di accertamento dell’inadempimento contrattuale del convenuto, in quanto, nel corso del giudizio, è stato, per contro, accertato che il medesimo ha correttamente eseguito il mandato nel rispetto degli obblighi sullo stesso gravanti.
Invero, l’attore chiede a titolo di risarcimento proprio la somma che è stata allo stesso richiesta da parte dell’Agenzia delle Entrate a titolo di plusvalenza proveniente dalla compravendita del 25.9.2012.
Si osserva anzitutto che la plusvalenza immobiliare, consistendo in un guadagno che si ottiene con la rivendita del bene ad un prezzo più altro di quello di acquisto, comporta di fatto un vantaggio economico al venditore.
Dall’esame del doc. 8 di accertamento trasmesso dall’Agenzia delle Entrate e ricevuto dall’attore, è emerso che la vendita del bene oggetto di causa ha prodotto in favore dell’attore una plusvalenza accertata di € 126.767,00.
Lo stesso attore in sede di interpello ha confermato di aver ricevuto dal sig. il pagamento del prezzo di vendita per € 170,000,00, come emerge altresì dall’atto di rogito notarile datato 25.9.2012, pag. 2, prodotto dall’attore al doc. 6. Tale somma, effettivamente entrata nella disponibilità materiale dell’attore, ha pertanto contribuito alla formazione del reddito dello stesso, con la conseguenza che la stessa è automaticamente imponibile ai fini Irpef da parte dell’Erario.
Conseguentemente, trattandosi in senso proprio di un’imposta, deve ritenersi che il quantum richiesto dall’Agenzia costituisce certamente una somma dovuta da parte dell’attore in favore dell’Erario, unitamente alle sanzioni e gli interessi maturati, per omessa dichiarazione da parte dello stesso e che, pertanto, non può, intrinsecamente, per la sua natura, costituire una voce di danno.
Inoltre, deve condividersi quanto sostenuto dalla difesa del convenuto secondo cui la responsabilità per il pagamento di sanzioni amministrative è strettamente personale, ai sensi dell’art. 7 L. 689/1981.
Deve altresì rilevarsi che la responsabilità per le sanzioni irrogate all’attore deve essere imputata al medesimo in virtù del precetto di cui all’art. 1227 cod. civ. posto che l’attore omettendo di sanare bonariamente il proprio debito fiscale, ha conseguentemente incrementato nel tempo le pretese dell’Erario.
Invero, dai documenti prodotti dalla difesa attorea emerge che ad una prima richiesta di € 29.156,00, (doc. 8 avversario), ne è seguita una di € 34.455,00 (doc. 10 avversario), sino a raggiungere quella azionata nel presente giudizio ammontante ad € 60.696,36.
Al più, ritenendo di nulla dovere in favore dell’Agenzia delle Entrate a titolo di plusvalenza, l’attore avrebbe potuto impugnare l’atto di accertamento presso le sei competenti nelle modalità segnate nel medesimo atto.
Circostanza che l’attore non allega né prova in giudizio.
Tanto premesso, la domanda di risarcimento del danno formulata dalla parte attrice deve essere in toto rigettata.
Spese In merito al regolamento delle spese di lite non vi sono ostacoli all’applicazione della regola della soccombenza.
Le spese vanno dunque poste a carico della parte attrice nella misura che si liquida in dispositivo, con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi.
Domanda di risarcimento del danno ex art. 96 cpc formulata dal convenuto.
La domanda di risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. formulata dal convenuto nei confronti dell’attore è fondata e deve essere accolta.
La condotta processuale di parte attrice deve essere ritenuta rimproverabile, atteso che, nel corso del giudizio è emersa la radicale infondatezza delle pretese formulate e tenuto conto che il come emerso dall’istruttoria, aveva, fin dal conferimento del mandato, già ricevuto il pagamento prezzo di vendita dell’immobile a seguito del quale si generava la plusvalenza oggetto di causa per cui ha instaurato il presente giudizio, avendo lo stesso confermato tale circostanza in sede di interpello.
La totale infondatezza della domanda principale formulata dall’attore, attesa l’accertata assenza di inadempimento in capo al convenuto è stata seguita dall’infondatezza anche della domanda risarcitoria formulata dall’attore in termini del tutto abnormi, in relazione alla quale la pretestuosità è risultata ancora più evidente.
Tale condotta deve certamente essere ritenuta non improntata a correttezza, con la conseguenza che sussiste nel caso di specie il requisito della mala fede processuale.
In merito al quantum risarcibile, ritiene il Tribunale di dover liquidare il risarcimento in misura pari a circa la metà dell’importo liquidato a titolo di compensi avvocato, avuto riguardo alla natura della causa ed all’intensità dell’elemento soggettivo.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
rigetta la domanda principale formulata dalla parte attrice;
rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata dall’attore nei confronti del convenuto;
condanna l’attore a rifondere le spese del presente giudizio in favore del convenuto che liquida in € 545,00 per anticipazioni ed € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa di legge;
in accoglimento della domanda di risarcimento del danno ex art. 96 cpc formulata dal convenuto, nei confronti dell’attore, condanna l’attore al pagamento in favore del convenuto della somma di € 7.000,00 a titolo di risarcimento del danno.
Brescia, 6 novembre 2024.
Il giudice NOME COGNOME “Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell’art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209”
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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