N.R.G. 14785/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Quarta Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME ha pronunciato ex art. 281 sexies u.c. c.p.c. la seguente
SENTENZA N._5497_2024_- N._R.G._00014785_2021 DEL_03_11_2024 PUBBLICATA_IL_04_11_2024
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14785/2021 tra ( c.f. ) rappresentata e difese dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, INDIRIZZO c.f.)
rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, INDIRIZZO PARTI ATTRICI – Contro ( C.F. ) in persona dell’amministratore pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino INDIRIZZO PARTE CONVENUTA- ( c.f. )
rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, INDIRIZZO PARTE TERZA CHIAMATA –
(c.f. ) rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bra, INDIRIZZO C.F. C.F. C.F. -PARTE TERZA CHIAMATA- Sulle seguenti
CONCLUSIONI
Come in atti Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ciascuna proprietaria di un appartamento sito al p. INDIRIZZO del , hanno convenuto in giudizio quest’ultimo al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e morali subiti a causa di infiltrazioni d’acqua verificatesi in occasione degli eventi atmosferici del 07.06.2018, 16.07.2018, 21.06.2019 e 01.07.2019 asseritamente provenienti dal sottotetto condominiale e quantificati rispettivamente in euro 16.233,00 ( di cui 7500,00 per danno morale ) ed in euro 16.722,00 ( di cui 7500,00 per danno morale). ,
costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto delle domande attoree documentando di aver denunciato alla propria compagnia assicurativa il sinistro segnalato dalla signora con riferimento all’ evento meteorologico del 7/6/2018 liquidato dalla compagnia con la corresponsione, in favore della signora di euro 2760,00;
di aver denunciato, alla propria compagnia assicurativa il sinistro segnalato dalla attrici con riferimento all’evento atmosferico del 16/7/2018 liquidato dalla compagnia con la corresponsione della somma di euro 1800,00 in favore della signora e di euro 2000,00 in favore della signora di aver denunciato alla propria compagnia assicurativa il sinistro segnalato dalle attrici con riferimento all’evento atmosferico del 21/6/2019 liquidato dalla compagnia con la corresponsione della somma di euro 500,00 in favore della signora e della somma di euro 900,00 in favore della signora di aver denunciato alla propria compagnia assicurativa il sinistro segnalato dalle attrici in data 7/6/2020 liquidato dalla compagnia con la corresponsione della somma di euro 435,00 in favore della signora e della somma di euro 1320,00 oltre euro 605,00 per la mansarda in favore della signora Ha sostenuto che buona parte delle infiltrazioni lamentate dalle attrici, ed in particolare quelle lamentate dalla signora , non deriverebbero dal tetto condominiale ma dalle finestre dell’appartamento sovrastante a quello della , di proprietà di Per tale motivo ha chiesto ed ottenuto di citare in giudizio la propria compagnia assicurativa e il sig. per essere manlevato da ogni pretesa attorea in caso di condanna. La compagnia , costituitasi in giudizio, ha confermato di aver liquidato a seguito della denuncia di sinistro con riferimento all’ evento atmosferico del 29.10.2018 la somma di euro 2.000,00 alla signora e la somma di euro 1.800,00 alla signora e di aver liquidato, a seguito della denuncia di sinistro con riferimento all’ evento atmosferico del 21.06.2019, la somma di euro 900,00 alla signora e la somma di euro500,00 alla signora Ha riferito di non aver più ricevuto la denuncia di altro sinistro e ha chiesto di ritenere congrui i risarcimenti effettuati.
costituitosi in giudizio, ha contestato la tesi del basata sulla relazione da quest’ultimo richiesta all’ architetto smentita dalla relazione del consulente di parte attrice che ha confermato la provenienza delle infiltrazioni dalle parti comuni del in particolare dal colmo dei tetti.
La causa è stata istruita a mezzo CTU.
La domanda delle parti attrici è infondata per i motivi che seguono.
Dalla CTU espletata, le cui conclusioni appaiono pienamente condivisibili perché logicamente e congruamente motivate, è emerso ( pagg. 4 e 5) che le infiltrazione presenti nell’ appartamento della signora – né attive né visibili come segni sulle pareti o sul soffitto al momento del sopralluogo – derivano in parte dalla batteria dei camini condominiali, in parte dalla falderia del serramenti del piano sovrastante di proprietà e in parte dai serramenti del piano superiore di proprietà di Tuttavia,
con riferimento alla posizione di , il CTU, a pag.12, ha precisato che alcune infiltrazioni presenti nella proprietà , lato cortile, si sono verificate a causa dell’eccezionalità di un evento meteorico di particolare rilevanza che ha permesso all’acqua di entrare nella struttura attraverso i serramenti o il davanzale dell’unità immobiliare di proprietà che non è riparato da uno sporto adeguato e che, pertanto, “anche con un serramento a tenuta potrebbe ugualmente verificarsi l’ingresso dell’acqua piovana con una pioggia di stravento”. Poiché il CTU ha ritenuto che i serramenti dell’unità immobiliare di proprietà hanno permesso l’ingresso dell’acqua solo in occasione di un evento meteorico di particolare rilevanza, il giudice ritiene che nessuna responsabilità possa essere attribuita al terzo chiamato con riferimento alle infiltrazioni verificatesi nell’appartamento della signora Per tale motivo le spese del terzo chiamato dovranno gravare sul chiamante.
Alle pagg. 19 e 20 il CTU ha precisato che anche le infiltrazioni presenti nella proprietà della signora sono dovute alla batteria dei camini condominiali e che quindi hanno origine dal tetto condominiale ( pag. 30).
In ordine alla quantificazione dei danni, il CTU li ha stimati in euro 1394,20 per la signora in euro 2.704,97 per la signora Il CTU ha precisato che i preventivi forniti dalle parti attrici ( euro 8700,00 e euro 8229,00) “ sono molto elevati perché estendono il lavoro di ripristino anche a porzioni di immobile non interessate dal danno;
inoltre la signora ha previsto la sostituzione del palchetto e non il semplice trattamento superficiale” ( pag. 37) Tenuto conto che la signora ha già percepito dall’assicurazione del convenuto, , la somma di euro 1800,00 per il sinistro del 29/10/2018 ed euro 500,00 per il sinistro del 21/06/2019 il giudice ritiene che nulla più debba esserle dovuto dal Tenuto conto che la signora ha già percepito dall’assicurazione del convenuto, , la somma di euro 2000,00 per il sinistro del 29/10/2018 e la somma di euro 900,00 per il sinistro del 21/06/2019 il giudice ritiene che nulla più debba esserle dovuto dal Con riferimento alla richiesta del risarcimento del danno morale formulata dalle attrici in misura di euro 7500,00 ciascuna, il giudice rileva che “ il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l’interesse leso abbia rilevanza costituzionale; che la lesione dell’interesse sia grave nel senso che l’offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale;
che il danno non sia futile ovvero non consista in meri disagi o fastidi;
che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio non potendo assumersi la sussistenza del danno in se stesso” ( Cass. 29206/2019).
Nulla è stato provato al riguardo dalla parti attrici né è stato offerto di provare atteso che non sono stati neppure dedotti specifici capi di prova in punto danni morali né in atto di citazione né in seconda memoria ex art. 183 VI c. cpc. Inoltre, la quantificazione dei danni materiali effettuata dal CTU piuttosto modesta ( euro 1394,20 e euro 2704,97 ) non è idonea ad avallare neppure presuntivamente le pretese attoree di un danno morale pari ad euro 7500,00 per ciascuna.
Con riferimento alle contestazioni sollevate dalle parti attrici alla CTU che, a loro dire, risulterebbe incompleta atteso che il CTU non avrebbe indicato “ le opere da eseguirsi onde evitare futuri danni alle attrici” si precisa che correttamente il CTU non ha risposto a tale quesito perché correttamente tale quesito non è stato posto dal Giudice.
Le parti attrici nelle conclusioni del loro atto di citazione si sono limitate a chiedere la condanna del al pagamento dei danni asseritamente patiti in occasione dei sinistri menzionati nella narrativa dell’atto.
Solo in sede di prima memoria ex art. 183 VI c. cpc, le parti attrici hanno chiesto di “ condannare il convenuto, in persona dell’Amministratore e/o il dr. per la parte determinanda, alla esecuzione delle opere necessarie a prevenire il rischio di ulteriori infiltrazioni di acqua piovana e conseguenti danni nelle unità immobiliari di proprietà delle attrici”.
Detta domanda, formulata per la prima volta nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., deve, infatti, essere qualificata come domanda nuova in quanto basata su elementi costitutivi diversi rispetto alla domanda proposta nell’atto di citazione, che riguardava esclusivamente la richiesta di risarcimento danni.
Si tratta di una domanda nuova introdotta per la prima volta con la memoria n. 1 ex art. 183 VI c. c.p.c e, come tale, inammissibili in quanto del tutto diversa dalle domande formulate nell’atto di citazione concernenti la dichiarazione di responsabilità del Condominio e/o del dr. – atteso che la domanda attorea si estende automaticamente anche al terzo chiamato a prescindere da una specifica istanza– per i danni arrecati all’unità immobiliare delle attrici e la conseguente condanna degli stessi al risarcimento di tali danni.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite è ravvisabile l’emendatio libelli e non un’inammissibile mutatio solo ove la domanda “modificata” sostituisca la domanda iniziale e non si aggiunga ad essa (Cass. S.U. 12310/15), come invece avvenuto nel caso di specie.
L’inammissibilità di una domanda nuova è sempre rilevabile d’ufficio e non è sanata dall’acquiescenza delle parti (Cass. 24040/2019).
Spese di causa Le spese di causa seguono la soccombenza e, liquidate ex D.M. 147/2022 ai minimi in assenza di questione giuridiche di particolare rilevanza, e dunque in euro 3809,00 per le fasi studio, introduttiva, trattazione e decisionale oltre 15% spese generali, oltre IVA e CpA come per legge, sono poste a carico delle parti attrici in favore del convenuto e della terza chiamata ;
a carico del in favore della parte terza chiamata Le spese di CTU liquidate con separato decreto del 9-7-2023 in euro 2731,00 oltre accessori di legge, vengono poste definitivamente a carico delle parti attrici.
Spese di CTP a carico di ciascuna parte che le ha sostenute.
PQM
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione -Rigetta
le domande delle parti attrici -Condanna le parti attrici al pagamento, in favore del Condominio di Torino delle spese di causa che liquida in euro 3809,00 oltre 15% spese generali, oltre IVA e CpA come per legge.
-Condanna le parti attrici al pagamento, in favore della terza chiamata delle spese di causa che liquida in euro 3809,00 oltre 15% spese generali, oltre IVA e CpA come per legge.
-Condanna il al pagamento, in favore della parte terza chiamata delle spese di causa che liquida in euro 3809,00 oltre 15% spese generali, oltre IVA e CpA come per legge.
Pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti attrici Spese di CTP a carico di ciascuna parte che le ha sostenute.
Così deciso in Torino il 2 novembre 2024 Il Giudice dott.ssa NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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