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Codice Penale

Risarcimento danni da occupazione senza titolo

La sentenza sancisce il diritto del proprietario a ottenere il risarcimento del danno in caso di occupazione senza titolo dell’immobile da parte del conduttore, anche dopo la convalida di sfratto, e fino alla riconsegna effettiva dell’immobile. Inoltre, viene riconosciuto il diritto al rimborso delle spese sostenute per il rientro in possesso del bene.

Pubblicato il 25 December 2024 in Diritto Civile, Diritto Immobiliare, Giurisprudenza Civile

R.G. n. 4270/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione prima civile Il Tribunale, nella persona del Giudice NOME COGNOME, ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._4575_2024_- N._R.G._00004270_2023 DEL_08_11_2024 PUBBLICATA_IL_11_11_2024

nella causa civile iscritta al ruolo generale R.G. n°4270/2023 promossa da (C.F. , con il patrocinio dell’Avv. NOME COGNOME presso il cui studio è elettivamente domiciliata ricorrente contro (C.F. convenuta contumace C.F. C.F. Conclusioni “Parte ricorrente chiede pertanto che il Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza e prospettazione e previe le declaratorie e gli accertamenti incidentali del caso, voglia:

a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento ai sensi dell’art.1591 c.c. del danno da occupazione senza titolo dell’immobile locato alla convenuta per il periodo dalla convalida dello sfratto, disposta il 28.11.19, al rilascio dell’immobile, avvenuto il 18.11.21.

b) per l’effetto, condannare la convenuta a corrispondere alla ricorrente per i titoli specificati nel presente ricorso la somma complessiva di € 11.006,09, oltre interessi legali ai sensi dell’art.1284, commi 1 e 4 c.c., o il diverso importo, minore o anche maggiore, che dovesse risultare di giustizia.

c) con vittoria di spese processuali, con IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali ex art.2 D.M. 55/14 e D.M. 147/22 secondo la nota specifica che si allega”.

1. Svolgimento del processo Con ricorso in data 24.03.2023, ha agito nei confronti di ex art. 447-bis c.p.c. lamentando l’occupazione senza titolo da parte di quest’ultima del proprio immobile sito in Brescia in INDIRIZZO posto al primo piano e composto da due vani, bagno e balcone, cantina e garage al piano interrato.

In particolare, la ricorrente ha allegato:

– di aver concesso in locazione alla convenuta il predetto immobile in data 21.02.2014 (doc. 1) per un canone di locazione di originari euro 3.840,00 annui e ulteriori euro 60,00 mensili per oneri accessori e che la conduttrice alla data del 01.10.2019 si era resa morosa nel pagamento dei canoni di locazione per un ammontare complessivo per quota capitale pari a euro 4.590,65;

attenuta la convalida dello sfratto per morosità con ordinanza del Tribunale di Brescia del 28.11.2019, successivamente notificato il precetto per rilascio (doc. 2), la convenuta aveva liberato l’immobile in data 18.11.2021 (docc. 2-8);

-in relazione ai canoni di locazione e agli oneri accessori maturati alla data di convalida dello sfratto aveva ottenuto ingiunzione di pagamento a carico della convenuta, alla quale aveva fatto seguito l’esecuzione tuttora in corso (docc. 9-13).

Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto che le venga riconosciuto il diritto ex art. 1591 c.c. per i canoni di locazione e oneri accessori maturati nel periodo intercorso tra la convalida dello sfratto (28.11.19) e il rilascio dell’immobile (18.11.2021), e dunque per 23,66 mensilità per complessivi euro (320+60) x 23,66 = 8.990,80, oltre incrementi Istat.

Ha chiesto, inoltre, la condanna della convenuta alla corresponsione delle spese liquidate con il provvedimento di convalida dello sfratto (pari a euro 961,12, Cfr. doc.2) delle spese sostenute per le relative notificazioni (pari a euro 6,50 + 6,50 + 5,00 + 2,19 2 + 2,43 – Cfr. doc.2), per l’esecuzione per il rilascio (pari a euro 20,00 + 6,71 + 23,66 + 17,16 + 17,16 + 22,31 – docc.3-8), per l’imposta di registro (pari a euro 208,75 – Cfr. doc.14) , per la sostituzione della serratura dell’immobile (pari a euro 427,00 – doc.15), per la pulizia dell’immobile (pari a euro 300,00 – Cfr. doc.16) e per il procedimento di mediazione (pari a euro 48,80 – Cfr. doc.17) cui la medesima convenuta non ha partecipato (Cfr. doc.18), per un importo complessivo di euro 11.006,09, oltre interessi legali ai sensi dell’art.1284, commi 1 e 4 c.c., o il diverso importo, minore o anche maggiore, che dovesse eventualmente risultare di giustizia.

Con ordinanza in data 15.11.2023 il Giudice, ritenuta la necessità di acquisire il certificato storico di residenza di al fine di verificare la regolarità della notifica del ricorso alla resistente stessa, ha rinviato la causa all’udienza in trattazione scritta del 22.02.2024 onerando la parte ricorrente del deposto di tale documentazione.

Con ordinanza in data 28.02.2024 il Giudice, accertata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto, ha dichiarato la contumacia di e rinviato per la discussione all’udienza del 24.10.2024 in trattazione scritta con termine alle parti sino a cinque giorni prima per il deposito di note conclusive.

2.

Il credito della ricorrente e l’accoglimento del ricorso Le domande della ricorrente sono fondate e, come tali, meritevoli di accoglimento.

La documentazione sopra richiamata, comprova in fatto la morosità della convenuta, la conseguente convalida dello sfratto, il rilascio forzoso dell’immobile in data 18.11.2021, nonché tutti gli esborsi sostenuti dalla ricorrente a causa della condotta della conduttrice.

Va dunque riconosciuto il diritto della proprietaria al risarcimento del danno da illegittima occupazione dell’immobile per il periodo successivo alla convalida di sfratto e sino al rilascio effettivo dell’immobile concesso in locazione e al rimborso delle spese necessariamente sostenute per rientrare nel possesso del suo bene.

Ai sensi dell’art. 1591 c.c., infatti, il conduttore in mora è tenuto a restituire la cosa locata e a dare al locatore il corrispettivo convenuto sino alla riconsegna, oltre a dover risarcire anche il maggior danno subito di cui la ricorrente ha altresì fornito prova.

La parte convenuta non ha spiegato difese a fronte delle domande attoree;

rimanendo contumace ha dimostrato totale disinteresse nei confronti del presente giudizio.

, peraltro, non ha presenziato al procedimento di mediazione esperito dalla ricorrente prima di introdurre il presente giudizio.

Trattasi di condotte senz’altro valorizzabili come argomento di prova ex art. 116 c.p.c., a conferma della fondatezza delle allegazioni di cui al ricorso.

La convenuta, dunque, va dunque condannata alla corresponsione dell’importo richiesto dalla ricorrente (sopra quantificato), oltre interessi da come domanda Ricorrono, infine, i presupposti per la condanna della convenuta al pagamento del doppio del contributo unificato ex art. 12-bis del d.lgs. n. 28/2010.

3. Le spese di lite In ragione della soccombenza, le spese di lite si pongono a carico di parte convenuta nella misura, calcolata -applicando i parametri minimi relativi allo scaglione di riferimento per valore (da euro 5.201,00 a euro 26.000,00), tenuto conto della mancanza di questioni di rilievo e dell’assenza di aspetti di particolare complessità in euro 1.700,00 (di cui euro 460,00 per fase studio della controversia, euro 389,00 per fase introduttiva del giudizio, euro 851,00 fase decisionale), oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.

Il Tribunale, respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti, così decide:

accoglie il ricorso proposto da e, per l’effetto, condanna a corrispondere alla ricorrente la somma di euro 11.006,09 oltre interessi legali come da domanda.

Condanna a rifondere alla ricorrente le spese di lite nella misura di euro 1.700,00, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.

Condanna, altresì, al pagamento del doppio del contributo unificato a norma dell’art. 12-bis del d.lgs. n. 28/2010.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Brescia, 8.11.2024

Il Giudice NOME COGNOME

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