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Risarcimento danni da occupazione senza titolo

La sentenza chiarisce che il proprietario di un bene immobile occupato senza titolo, per ottenere il risarcimento del danno da mancato guadagno, deve allegare la concreta possibilità di godimento perduta e lo specifico pregiudizio subito, fornendone prova anche tramite presunzioni semplici.

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Pubblicato il 1 aprile 2025 in Diritto Immobiliare, Giurisprudenza Civile

N. R.G. 206/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE TERZA

SEZIONE CIVILE – LOCAZIONI La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati:

dott. NOME COGNOME Presidente dott. NOME COGNOME Consigliere dott.

NOME COGNOME Consigliere Relatore all’udienza di discussione del 19.3.2025 ha pronunciato, ex art. 437 cod. proc. civ., la seguente

SENTENZA N._531_2025_- N._R.G._00000206_2024 DEL_24_03_2025 PUBBLICATA_IL_24_03_2025

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 206/2024 promossa da:

(C.F. )

con il patrocinio dell’Avv. COGNOME NOME COGNOME/I nei confronti di (CF ) con il patrocinio dell’Avv. COGNOME (CF APPELLATO/

I avverso la sentenza n. 592/2023 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 28/06/2023

CONCLUSIONI

In data 19.3.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:

Per parte appellante:

“chiede che l’Ill.ma Corte d’ Appello di Firenze, fissata l’udienza di discussione e premesso ogni più opportuno provvedimento o declaratoria, disattesa ogni avversa domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione Voglia così giudicare previa sospensione della provvisoria esecutività, in accoglimento del proposto appello, Voglia l’adita Corte riformare la sentenza n.592/2023 pronunciata tra le parti in data 28.06.2023 nel giudizio n. 2357/2016 R.G. Tribunale di Grosseto, non notificata, – in via istruttoria ammettere c.t.u. tecnica volta ad accertare, descrivere e quantificare le opere realizzate sull’immobile dal sig. sull’immobile per cui è causa accertando se siano state realizzate con idonei titolo abilitativo e siano o meno C.F. C.F. C.F. conformi alla legge; nonché indicare e quantificare il costo degli interventi necessari all’eliminazione delle opere abusive e valutare una somma quale occupazione senza titolo dell’immobile medesimo;

– nel merito, previa ricostruzione del fatto storico come indicata, accertare e dichiarare la veridicità e la fondatezza in fatto ed in diritto dei fatti e quindi condannare il sig. al pagamento in favore della sig.ra :

A. Della somma di euro 15.000,00 oltre iva per le opere necessarie ad eliminare quelle eseguite dal sig. medesimo in assenza di titolo legittimante sull’immobile di proprietà della sig.ra medesima, sita in località INDIRIZZO INDIRIZZO nel Comune di Scansano (GR), costituita da un appartamento per civile abitazione al piano rialzato, da una cantina e da un’autorimessa al piano seminterrato, censiti all’Agenzia del Territorio di Grosseto Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio particelle 648 subb.9 e 15 per l’abitazione e subb. 22 e 28 per i locali al piano seminterrato, o quella somma maggiore o minore accertata in corso di causa anche a mezzo c.t.u.; B.

Della somma ulteriore di euro 21.000,00 in favore della appellante quale occupazione senza titolo operata dal sig. sull’immobile innanzi descritto, o quella somma maggiore o minore accertata in corso di causa, anche a mezzo c.t.u., o da determinarsi in via equitativa.

Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.

Per parte appellata:

“Voglia, l’Ill.ma Corte d’Appello di Firenze, per tutti i motivi esposti e documentati in atti e che qui devono intendersi integralmente richiamati e riproposti:

a) In via preliminare Rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado non sussistendo i gravi e fondati motivi richiesti dalla legge;

b) In via principale nel merito Respingere l’appello avversario in quanto inammissibile perché generico ed in ogni caso in quanto infondato in fatto e diritto oltre che non provato e perciò confermare la sentenza del Tribunale di Grosseto n.592/2023 (RG 2357/2016) depositata il 28/06/2023;

c) In via subordinata in caso di riforma della sentenza impugnata.

In ogni caso respingere integralmente il ricorso ex adverso proposto e le domande da esso proposta perché inammissibili, improcedibili e perché comunque infondate in fatto e diritto oltre che non provate.

Con vittoria di compensi professionali e spese”.

RAGIONI DI FATTO

E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 29.1.2024, ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione udienza, conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, proponendo gravame avverso la sentenza n. 592/2023, emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 28/06/2023, che aveva rigettato le domande proposte dalla con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite.

1 – Il giudizio di primo grado.

1.1.

– Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c., aveva adito, nei confronti di , il tribunale di Grosseto, esponendo:

di essere proprietaria, per successione del marito , dell’appartamento ubicato in Scansano, INDIRIZZO

Pancole, INDIRIZZO;

che , con contratto del 20.10.1998, aveva concesso il predetto immobile in comodato al nipote che il Tribunale di Grosseto, con sentenza n. 1006 del 5.10.2012, aveva dichiarato la cessazione del comodato de quo alla data del 21.10.2006 ed aveva condannato all’immediato rilascio del fondo, respingendo contestualmente la domanda riconvenzionale promossa dal comodatario di vedersi restituire le somme impiegate per gli interventi edilizi ivi effettuati nel corso degli anni;

che tale decisione aveva accertato la realizzazione di opere abusive che avevano, di fatto, comportato il cambio di destinazione d’uso dei locali al piano seminterrato, la creazione di una scala a chiocciola che collegava i due livelli, la realizzazione di una cucina, la demolizione della parete divisoria tra autorimessa e cantina e, infine, la sostituzione della porta basculante con infissi in legno a tre ante;

che le opere necessarie alla eliminazione degli abusi ammontavano ad € 15.000,00;

che, inoltre, l’immobile era stato riconsegnato da solo in data 23.1.2013, di talché ella aveva diritto, fino a quella data, al percepimento di una somma per l’occupazione sine titulo, somma che veniva quantificata in € 300,00 al mese, sulla base del valore locativo dell’appartamento, e così per complessivi € 21.000,00.

Tanto premesso, la ricorrente chiedeva condannarsi a pagarle la somma di € 15.000,00, oltre oneri di legge, per rimuovere le opere eseguite in assenza di titolo abilitativo, nonché l’importo di € 21.000,00 a titolo di indennità da occupazione illegittima protratta dal 21.10.2006 al 23.1.2013;

il tutto con il favore delle spese di lite.

1.2.

– Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , eccependo in via preliminare l’improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione obbligatoria e l’inammissibilità della stessa poiché coperta dal giudicato formatosi sulla sentenza n. 1006/2012, a conclusione di un giudizio in cui avrebbero dovuto azionarsi le pretese risarcitorie del proprietario/comodante.

Nel merito, eccepiva la prescrizione dei diritti avversari, ex artt. 2947 o 2948 c.c., contestandone comunque la fondatezza.

1.3. – All’esito dell’istruttoria, articolatasi nell’assunzione di prove orali e documentali, il tribunale, disattese le eccezioni preliminari sollevate dal resistente, decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:

(-) l’espletata prova testimoniale aveva consentito di accertare che le opere abusive lamentate dalla ricorrente erano state realizzate su autorizzazione dell’originario comodante, il che escludeva qualsiasi possibilità di addebitare a i danni presenti nell’immobile all’epoca del rilascio;

(-) inoltre, non poteva essere accolta la domanda della ricorrente volta ad ottenere il risarcimento del danno per l’occupazione abusiva dell’immobile, in quanto la stessa non si poneva in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 33645/2022, non avendo ella provato il danno subito a causa dell’occupazione altrui né allegato la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, limitandosi ad invocare l’esistenza di un danno in re ipsa che aveva parametrato al valore del canone di locazione; (-) pertanto, la domanda doveva essere respinta e le spese seguivano la soccombenza.

2 – Il giudizio di secondo grado.

2.1.

Avverso tale sentenza proponeva appello , per i seguenti motivi:

1) con il primo, si doleva del rigetto della domanda con cui era stata chiesta la condanna del al pagamento della somma di € 15.000,00 per le opere abusive realizzate nell’immobile.

Al riguardo, rilevava che il tribunale aveva erroneamente ritenuto attendibili le dichiarazioni dei testi, pur trattandosi dell’ex coniuge di e di suoi conoscenti che, quindi, non potevano essere ritenuti terzi rispetto alle parti.

Inoltre, alcun valore probatorio poteva attribuirsi, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, all’autorizzazione ottenuta in sede assembleare da a sostituire la porta basculante del garage con altra ad ante.

Peraltro, il tribunale non aveva fatto corretta applicazione dell’art. 1808 c.c., giacché era da escludere che il comodante fosse gravato da un obbligo di manutenzione straordinaria dell’immobile, tenuto conto della gratuità del rapporto, né che dovesse rimborsare al comodatario le spese sostenute per l’esecuzione di tali interventi.

2) con il secondo, rilevava che il tribunale aveva errato nel rigettare la domanda per il risarcimento del danno da occupazione sine titulo, non avendo tenuto conto che tale pregiudizio doveva ritenersi in re ipsa, come chiarito proprio dalle Sezioni Unite, in quanto assistito da una presunzione iuris tantum della sua esistenza, e che lo stesso poteva essere liquidato anche in via equitativa.

In ogni caso, la ricorrente aveva chiesto l’ammissione di c.t.u. sul punto e depositato anche perizia di parte per accertare il valore locativo dell’immobile e documentare le sue condizioni al momento della riconsegna Per tali ragioni è stata formulata dall’appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

2.2.

– Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.

2.3.

– Previa acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado (RG 2357/2016), all’udienza del 19.3.2025, sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe trascritte, la causa veniva decisa con dispositivo letto in udienza.

Si dava altresì atto, nel verbale di udienza, che le parti rinunciavano a presenziare alla lettura del dispositivo allontanandosi dall’aula.

*** 3 – L’esame del gravame.

3.1.

– Il primo motivo, se non inammissibile, è comunque infondato.

3.1.1.

– Correttamente il tribunale, richiamando le risultanze dell’espletata prova testimoniale, ha ritenuto che le opere abusive lamentate dalla ricorrente fossero state realizzate su autorizzazione dell’originario comodante, con ciò escludendo qualsiasi possibilità di addebitare a danni presenti nell’immobile all’epoca del rilascio.

Al riguardo, infatti, l’appellante si è limitato, in modo alquanto generico, a contestare l’attendibilità dei testi, rilevando trattarsi “dell’ex coniuge del e di suoi conoscenti che, a parere di questa difesa non possono essere ritenuti terzi” (cfr. atto di appello, pag. 5).

In realtà, le dichiarazioni dei predetti testi sono circostanziate e concordanti tra di loro e, inoltre, non risulta che gli stessi fossero portatori di un qualsivoglia interesse all’esito del giudizio, come tale idoneo a comprometterne l’attendibilità.

3.1.1.a – Difatti, , ex coniuge del per essersi da lui separata a fine 2001 e poi divorziata nel 2005, nel confermare il cap. 3 della comparsa di costituzione e risposta dell’originario resistente (<>) ha dichiarato:

“Tanto posso dire perché più volte sono stata presente alle occasioni in cui il proponeva a di andare ad abitare nella casa, prestandosi a contribuire ai lavori da fare”.

Ha, inoltre, confermato il cap. 4 (<< Vero che egli (cioè ndr) propose di sostituire la porta basculante del garage con una porta in legno a tre ante >>) ed il cap. 5 (<< Vero che tale porta in legno a tre ante posta in sostituzione di quella basculante del garage, sarebbe divenuto l’accesso dell’appartamento >>), aggiungendo:

“Era lo stesso che preferì mutare l’accesso del garage in accesso per l’appartamento, una volta sostituita la porta basculante”.

Ha, altresì, confermato il cap. 6 (<< Vero che il signor propose di realizzare una cucina taverna nel luogo in cui si trovava il garage >>), il cap. 7 (<< Vero che il signor propose di realizzare un vano scala tra il garage ed il piano superiore così da collegare i due vani dell’appartamento >>) ed il cap. 8 (<>) (cfr. verbale di udienza del 15.6.2018). Trattasi di affermazioni sicuramente attendibili, in quanto provenienti non solo da persona direttamente a conoscenza dei fatti per cui è causa (per avere abitato nell’appartamento, insieme al marito, sin dall’epoca del loro matrimonio celebrato nell’ottobre 1998), ma anche perché la notevole anteriorità del legame affettivo (cessato già dal 2001) consente di escludere che lo stesso abbia in qualche modo condizionato le risposte date.

3.1.1.b.

– Inoltre, il teste , indifferente rispetto alle parti in causa, nel confermare il cap. 3 (<>), ha dichiarato:

“questo (lavoro) riguardò la parte sotto dei garage da noi ristrutturata e poi mi sembra di ricordare che facemmo lavori sulla scala interna.

Preciso che ci chiamò per i lavori, che vennero da noi compiuti sia alla presenza di che di ”;

nel confermare il cap. 4 (<>), ha dichiarato:

“È vero, perché di sotto ci fece la zona giorno con la cucina e la saletta, quindi sostituimmo la porta basculante con una vera e propria porta di ingresso”;

nel confermare il cap. 7 (“Vero che il signor propose di realizzare un vano scala tra il garage ed il piano superiore così da collegare i due vani dell’appartamento”), ha dichiarato:

“È vero perché poi facemmo anche l’impianto elettrico”;

nel confermare il cap. 8 (<>), ha dichiarato:

“È vero, perché lui era muratore quindi faceva i lavori.

Il materiale venne fornito dal fratello falegname NOME COGNOME ovvero il padre di Ha pure riferito:

“da ciò che ricordo ci chiamò per la ristrutturazione del piano sotto l’immobile perché il nipote doveva sposarsi, quindi voleva dargli l’appartamento.

Anche se noi interloquimmo prevalentemente con era comunque presente durante le lavorazioni che vennero decise ed effettuate insieme” (cfr. verbale di udienza del 7.11.2018).

Ora, non si vede come possa dubitarsi dell’attendibilità del predetto teste, in quanto lo stesso non solo non è legato da alcun rapporto con le parti in causa ma risulta aver partecipato anche all’esecuzione dei lavori e, quindi, è in possesso di una conoscenza diretta dei fatti per cui è causa.

3.1.1.c.

– In più, le suddette circostanze risultano confermate anche dai testi amico di , che ha riferito di aver assistito ad alcune conversazioni, in merito ai lavori, tra il nipote e lo zio – e , il che contribuisce a dare indubbia solidità al quadro probatorio sul quale il tribunale ha fondato la sua decisione.

Ne consegue che derivando la maggior parte dei danni lamentati dall’appellante proprio dall’esecuzione dei lavori di ristrutturazione (cfr. c.t.p. del geom. , punti da 1 a 17, pag. 8-10), gli stessi non possono essere ricondotti a responsabilità del comodatario, trattandosi di interventi che avevano visto la diretta partecipazione del comodante ed erano, perciò, stati autorizzati da quest’ultimo.

Del resto, l’appellante ha omesso di confrontarsi compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata, con specifico riferimento al passaggio argomentativo secondo cui:

“ad ogni modo, le opere abusive indicate dalla ricorrente sono riconducibili alla stessa volontà dell’originario comodante, il quale pertanto non potrebbe arricchirsi a discapito del comodatario per opere di ripristino che avrebbe dovuto comunque affrontare, né potrebbe, contravvenendo al divieto di venire contra factum proprium, attivare istanze risarcitorie al riguardo, poiché l’iniziativa del dante causa dell’attuale proprietaria esclude l’imputabilità al comodatario dei danni presenti nell’immobile all’epoca del rilascio” (pag. 5), il che pone la doglianza in disamina, in quanto priva di un’adeguata parte critica, anche ai limiti dell’inammissibilità ex art. 342 c.p.c. 3.1.1.d. – Per quanto riguarda gli altri vizi, i testi hanno confermato la presenza di infiltrazioni d’umidità, all’interno dell’appartamento, prima ancora dell’inizio dei lavori di ristrutturazione, mentre non vi è prova che la caldaia, posta all’esterno dell’immobile, si sia ammalorata per la mancata esecuzione degli interventi di manutenzione da parte di avendo, sul punto, la teste confermato che essa, a partire dal 1998, venne periodicamente sottoposta a revisione e che, già all’epoca, non si presentava in buono stato. Non dovuti sono, poi, i costi di tinteggiatura dell’immobile, in quanto in rapporto di derivazione causale con il deterioramento dovuto al normale uso del bene, di cui, in mancanza di disposizioni di segno contrario contenute nel contratto di comodato, non può essere chiamato a rispondere il comodatario ex art. 1807 c.c. Peraltro, i testi hanno riferito che, quando , nel 1998, andò ad abitare nell’appartamento, egli provvide anche alla tinteggiatura di tutte le sue pareti.

3.1.2.

– Altrettanto correttamente il tribunale ha attribuito rilevanza al verbale dell’assemblea condominiale del 13.3.1998, da cui si evince la richiesta di volta ad ottenere l’autorizzazione alla sostituzione della porta basculante del suo garage con un porticino a due ante in legno o in alluminio, ad ulteriore conferma del suo diretto coinvolgimento nell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione.

3.1.3.

– D’altra parte, completamente non pertinente è il riferimento, da parte dell’appellante, all’art. 1808 c.c. (onde “il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa.

Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti”), il quale non è suscettibile di applicazione al caso in esame, in cui il comodatario non ha proposto, nei confronti del comodante, una domanda di rimborso delle spese sostenute, bensì è stato (ingiustamente) attinto da una richiesta di risarcimento danni, da parte della subentrata nella posizione del comodante, proprio per l’esecuzione degli interventi di ristrutturazione sull’immobile. Il mezzo, quindi, è caducato.

3.2.

– Infondato è, altresì, il secondo motivo di appello.

3.2.1.

– L’impostazione difensiva non tiene conto di quanto affermato nella sentenza n. 33645/2022 (pur citata dall’appellante), dove le Sezioni Unite hanno stabilito, tra l’altro, che il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall’impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato. Tale danno, in caso di impossibilità di fornire una prova del suo preciso ammontare, può essere anche liquidato dal giudice in via equitativa.

Le Sezioni Unite, componendo il contrasto che si era venuto a creare, in particolare, tra la Seconda e la Terza Sezione Civile ed illustrandone le ragioni teoriche, hanno ribadito la differenza tra tutela reale e tutela risarcitoria.

In relazione a quest’ultima, in particolare, la sentenza ha chiarito che, se «la domanda risarcitoria ha ad oggetto il mancato guadagno causato dall’occupazione abusiva, l’onere di allegazione riguarda gli specifici pregiudizi, fra i quali si possono identificare non solo le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, ma anche le mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato (una volta che si quantifichi equitativamente il godimento perduto con il canone locativo di mercato, il corrispettivo di una locazione ai correnti valori di mercato rientra, come si è visto, nelle perdite subite). Ove insorga controversia in relazione al fatto costitutivo del lucro cessante allegato, l’onus probandi anche in questo caso può naturalmente essere assolto mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o le presunzioni semplici»

(cfr., da ultimo, in senso conforme, da ultimo, Cass. civ. n. 25694/2024).

Ne è derivata l’affermazione del seguente principio di diritto:

“in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza” (cfr. Cassazione civile, S.U. n. 33645 del 15/11/2022). 3.2.2.

– Nella specie, è evidente che la non abbia assolto al suo onere di allegazione.

Difatti, negli scritti difensivi dell’odierna appellante è del tutto carente la deduzione di circostanze relative alla lesione che essa avrebbe subito per il mancato godimento dell’immobile come conseguenza immediata e diretta dell’occupazione abusiva dello stesso da parte di L’originaria ricorrente, invero, nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado si è limitata a richiedere il pagamento dell’indennità di occupazione senza niente allegare.

Nessuna circostanza è stata dedotta in merito alla ipotetica perdita patrimoniale subita in ordine alla concreta possibilità di godere direttamente o indirettamente del bene.

Niente è stato detto circa la volontà/intenzione della di alienare il bene, di concederlo in locazione ad altri o di usufruirne direttamente per il soddisfacimento di esigenze proprie.

Tale deficit di allegazione caratterizza anche l’atto di appello, essendosi l’impugnante limitata a riportare i principi di diritto coniati dalle Sezioni Unite, di cui ha peraltro fornito un’interpretazione errata (ritenendo che il danno da occupazione sine titulo sia in re ipsa), senza offrire alcun elemento idoneo a superare il ragionamento contenuto nella sentenza impugnata.

Del resto, il massimo organo nomofilattico, con riferimento al danno da occupazione sine titulo, ha pure evidenziato:

“In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 15.11.2022, n. 33645). Nel caso in esame, l’appellante non ha mai allegato l’intenzione di mettere a reddito l’immobile né di utilizzarlo, il che rendeva evidente l’infondatezza della domanda proprio sotto il profilo assertivo.

3.2.3.

– Né può l’appellante utilmente invocare Cass. civ. n. 30984/2023 la quale, nel caso sottoposto al suo esame, aveva ritenuto non necessario l’onere di allegazione, da parte dell’attrice, della volontà di locare l’immobile, per il fatto che, trattandosi di società, essa aveva nel suo oggetto sociale proprio la locazione degli immobili e per non avere il convenuto mosso alcuna contestazione sul punto.

Ipotesi, quindi, ben diversa da quella in esame dove non solo l’originaria ricorrente è una persona fisica ma anche perché il resistente, nella comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado (pag. 8), aveva contestato la spettanza dell’indennità di occupazione e la quantificazione della stessa operata nella c.t.p. versata in atti.

3.2.4.

– Ne deriva l’inammissibilità della c.t.u. invocata dall’appellante, per il suo palese carattere esplorativo.

Difatti, come affermato dalla Suprema Corte:

“tenuto conto che la consulenza tecnica d’ufficio ha la funzione di offrire al giudice l’ausilio delle specifiche conoscenze tecnico-scientifiche che si rendono necessarie al fine del decidere, tale mezzo istruttorio – presupponendo che siano stati forniti dalle parti interessate concreti elementi a sostegno delle rispettive richieste -non può essere utilizzato per compiere indagini esplorative dirette all’accertamento di circostanze di fatto, la cui dimostrazione rientri, invece, nell’onere probatorio delle parti” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sentenza n. 212 del 11/01/2006). 4 – Per quanto esposto, si impone il rigetto dell’appello.

4.1.

Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono così liquidate ex D.M. 55/2014 come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore 26.001-52.000).

Fase di studio della controversia, valore medio:

€ 2.058,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio:

€ 1.418,00 Fase istruttoria/trattazione, valore minimo:

€ 1.523,00 Fase decisionale, valore minimo:

€ 1.735,00

Compenso tabellare:

€ 6.734,00, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.

Si applica il valore minimo per la fase istruttoria/trattazione e per quella decisionale, in considerazione della ridotta attività difensiva espletata.

4.2. –

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 – quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l’impugnazione a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13, se dovuto.

La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull’appello proposto da avverso la sentenza n. 592/2023 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 28/06/2023, così provvede:

1) rigetta l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata;

2) condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 6.734,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;

Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico dell’appellante.

Firenze, 19.3.2025 Il Consigliere relatore ed estensore dott. NOME COGNOME Il Presidente dott. NOME COGNOME Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell’ambito strettamente processuale, è condizionata all’eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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