R.G. n. 12505/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione prima civile Il Tribunale, nella persona del Giudice NOME COGNOME, ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._4542_2024_- N._R.G._00012505_2020 DEL_07_11_2024 PUBBLICATA_IL_08_11_2024
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 12505/2020 promossa da (c.f./p. i.v.a. ), con il patrocinio dell’avv. NOME COGNOME e dall’avv. COGNOME NOMECOGNOME presso il cui studio è elettivamente domiciliato in INDIRIZZO BRESCIA, attore contro (c.f./p. i.v.a. (c.f. con il patrocinio dell’avv. COGNOME e dell’avv. COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 25122 BRESCIA, presso lo studio di quest’ultimo convenuti C.F. C.F. convenuto contumace Conclusioni Le parti hanno concluso come da note depositate per l’udienza in trattazione scritta del 9.07.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione §1. Richiamati gli atti ai fini dell’esposizione dello svolgimento del processo, si procede alla redazione della presente sentenza in conformità alle previsioni normative di cui agli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
§2. Svolgimento del processo Con citazione in data 13.11.2020, ha convenuto in giudizio nonché i legali rappresentanti di detta società premettendo che:
-la sera del 27.10.2019, si era recato presso il ristorante RAGIONE_SOCIALE, sito in Brescia, INDIRIZZO – gestito dalla società per cenare insieme a ed in presenza anche di altri conoscenti;
-a seguito delle sue lamentele sul cibo partiolarmente piccante, alcuni camerieri e il titolare, , si lo avevano esortato ad uscire dal ristorante;
uscito dal locale assieme ai suoi commensali, era stato inseguito dai dipendenti del locale e dal suddetto , che lo avevano aggredito fisicamente su incitazione di quest’ultimo nelle immediate vicinanze del locale;
-in particolare, gli aggressori lo avevano buttato a terra colpendolo con calci e pugni;
gli aveva scagliato addosso una sedia di ferro prelevata dal plateatico esterno al locale, colpendolo alle gambe;
-allontanatisi gli aggressori, gli amici dell’attore, che durante la colluttazione erano stati costretti a restare in disparte, stante la superiorità numerica degli aggressori, avevano chiamato i soccorsi;
-sopraggiunta
l’ambulanza era stato trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale Città di Brescia, ove i sanitari refertavano diagnosticavano:
“trauma distorsivo caviglia destra.
RX:
frattura scomposta perone, frattura composta tibia e sublussazione laterale astragalo.
E.O. tumefazione diffusa, algia al movimento, non deficit v-n periferici” (Cfr. Doc.3 referto Pronto soccorso);
-il giorno successivo era trasportato all’Ospedale Civile di Brescia, ove veniva ricoverato in Reparto di Traumatologia con prognosi di giorni 60.
Durante la degenza, il 28.10 ed in regime di urgenza era sottoposto ad intervento di riduzione della lussazione tibio-tarsica e stabilizzazione della frattura con posizionamento di fissatore esterno e successivo confezionamento di stivaletto in Dynacast.
In data 31.10 si procedeva a nuovo intervento chirurgico (Cfr. Doc. 4);
– veniva definitivamente dimesso il 12.11.2019, con diagnosi di frattura malleolo– peroneale tibio-tarsica sinistra sottoposta a riduzione chirurgica con mezzi di sintesi, infezione da HIV di nuovo riscontro e prescrizione di valutazione ambulatoriale ortopedica dopo 30 giorni e controlli per malattia infettiva;
-dal 25.05.2020 al 27.05.2020, veniva ricoverato presso l’Ospedale Civile di Montichiari, al fine di effettuare intervento di rimozione dei mezzi di sintesi;
-era stato dimesso con diagnosi di intolleranza a mezzi di sintesi tibio-tarsica sinistra in postumi frattura e prescrizione di divieto al carico per 7 giorni poi carico a tolleranza (uso di bastoni);
-ne erano derivate conseguenze lesive in termini di danno biologico come da relazione del proprio perito di parte, nonché un pregiudizio patrimoniale da perdita di guadagno per non aver potuto svolgete la sua attività lavorativa di volantinaggio durante la convalescenza.
Tanto premesso, l’attore chiedeva che, accertata e dichiarata, in relazione ai suddetti fatti, la responsabilità della società convenuta e dei legali rappresentanti, ai sensi dell’art.2049 c.c., nonché di a norma dell’art. 2043 c.c., tutti fossero condannati in solido al risarcimento di tutti i danni patiti, oltre rivalutazione monetaria e interessi su tutte le somme dovute dal fatto all’effettivo soddisfo, e spese e competenze professionali.
Nella contumacia di si costituivano che contestavano la domanda attorea chiedendone il rigetto, in particolare assumendo come le lesioni personali lamentate dall’attore fossero riconducibili ad una caduta dell’uomo causata dallo stato di ubriachezza.
Istruita la causa a mezzo di prova per interpello, testimoniale e di ctu, sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note depositate per l’udienza in trattazione scritta del 9.07.2024, il la scrivente Giudice intanto subentrata nella trattazione del procedimento al precedente assegnatario, assumeva la causa in decisione concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. §3. La ricostruzione in fatto La dinamica dei fatti assunta in citazione e confermata dall’attore in sede di interpello, ha trovato pieno riscontro oggettivo nelle deposizioni di plurimi testimoni oculari escussi nel corso dell’istruttoria, in merito alla cui attendibilità non sono apprezzabili motivi di censura. Incontestato che la sera del 27.10.2029 l’attore fosse andato a cenare nel ristorante indiano RAGIONE_SOCIALE, gestito da sito in Brescia, INDIRIZZO, è altresì certo che tra lo stesso e (detto legale rappresentante di detta società, fosse innescata una accesa discussione sfociata, una volta usciti fuori dal locale assieme a circa sette dipendenti del ristorante, nell’aggressione fisica subita da In merito all’esordio del diverbio, insorto tra i due quando ra ancora seduto al tavolo, si richiama anzitutto quanto riferito del testimone comune il quale, proseguendo nella narrazione ha specificato: “Quando ha detto “prendetelo” son usciti minimo sette o otto persone, una squadra di persone che erano camerieri del ristorante”.
Che hanno aggredito lo hanno colpito con le sedie che erano di ferro e pesanti, hanno picchiato come matti.
“Ho visto che con le sedie sono andati addosso a anche quando era già a terra, lui è caduto subito perché gli sono andati addosso in molti.
Non so se è stato he ha colpito alla caviglia con la sedia, per me tutti lo hanno colpito.
All’aggressione hanno partecipato 7/8 persone tra le quali ed altri dipendenti del ristorante ***.
Quando è iniziato il litigio erano di fronte al locale poi ha tentato di allontanarsi ma è caduto era a distanza di circa cinque o sette metri dal locale”.
Dette circostanze sono state confermate dal teste, nei seguenti termini:
“Mentre ero fuori, ho visto a distanza che è uscito anche che poi è arrivato anche litigare con lui.
Ho visto che a chiamato altre persone che lavoravano nel suo ristorante;
, sono usciti dal locale e si sono allontanati di circa 10 metri dallo stesso.
Ho visto che il Sig. veniva seguito dal Sig. da quasi otto o dieci persone che lavoravano nel ristorante che si insultavano e che hanno picchiato on le sedie, erano mentre il Sig. ra a terra, il Sig. colpiva la gamba sinistra dello stesso, all’altezza della caviglia, con una sedia in ferro, presa dal plateatico esterno del locale.
Il testimone , che si trovava esternamente al locale, inoltre, ha reso dichiarazioni dal tenore non dissimile:
“il 27.10.2019, mi trovavo davanti all’ingresso del ristorante verso le 21.30 – 22,00 ed ho visto il sig. insieme al suo amico che usciva dal ristorante stesso.
Ho visto che il sig. ed il signor si insultavano reciprocamente, entrambi dicevano delle parolacce.
Il Sig. stato seguito dal Sig. e da due dipendenti del ristorante :
ed i suoi dipendenti, hanno insultato l’attore ed hanno iniziato ad aggredirlo fisicamente con schiaffi e pugni;
confermo che quando hanno iniziato a litigare ho visto che i due dipendenti del ristorante hanno chiamato gli altri addetti per aggredire l’attore perché il signor ha detto di chiamarli;
quando gli altri addetti sono arrivati, l’aggressione era già iniziata ;
due o tre ragazzi gli hanno lanciato addosso le sedie che erano fuori ed il Sig. caduto a terra;
gli addetti al ristorante hanno preso le sedie e le hanno messe una altra, un altro dipendente le ha prese e le ha lanciate contro il sig. Gli altri ragazzi preso le sedie da terra e le hanno lanciate verso il signor confermo che quando il Sig. caduto per terra gli addetti del ristorante gli hanno dato calci e pugni l’aggressione è avvenuta appena fuori dal ristorante ***”.
In conformità a quanto sopra riportato, ha dichiarato:
“Ho visto 3 o 4 persone che picchiavano l’attore, il sig. aveva una sedia in mano con la quale picchiava il Sig. c’erano 3 o 4 persone che non conoscevo che insieme colpivano l’attore con le mani a pugni cap. 13) confermo che il Sig. , mentre aveva la sedia urlava e diceva agli altri di picchiare l’attore;
cap. 14) cap. 15) ho visto che il sig. COGNOME era per terra veniva colpito con calci e pugni;
cap. 16) il sig. con la sedia colpiva la caviglia del sig. Ed infine, altro testimone di parte attrice ha dichiarato:
“Ho visto che picchiava l’attore con una sedia insieme ad altre persone.
Io mi trovavo davanti al ristorante.
Ho visto picchiare il sig. oltre che con la sedia anche con i piedi.
Il Sig. urlava e picchiava con la sedia sulla gamba inoltre chiamava altre persone per picchiare l’attore”.
Ho visto cinque sei persone che picchiavano due tre persone avevano i vestiti con il nome del ristorante, altri vestiti normalmente;
Ho visto che il sig. era a terra mentre veniva picchiato ed che gli aggressori gli davano anche calci;
il sig. con la sedia colpiva la gamba dell’attore;
l’aggressione, avvenuta ai danni del Sig. si è svolta davanti al ristorante *** nelle vicinanze del suo bar”.
Le superiori dichiarazioni, concordi nella descrizione della violenza fisica perpetrata in danno di trovano riscontro nella relazione dei soccorritori del 118 intervenuti in loco alle ore 22:44 accertando la presenza di un “paziente vittima di percosse” recante lesioni all’arto inferiore sinistro alla caviglia e alla mano destra, ovvero lesioni specificamente refertate alla vittima dai sanitari del Pronto Soccorso ove l’aggredito veniva trasportato nell’immediatezza appieno compatibili con le percosse inferte con le mani ma anche con l’utilizzo di corpo contundente quale la sedia di ferro (cfr doc. 12 della produzione attorea). Si richiama quanto sul punto accertato dal ctu dott.ssa “ Per ciò che concerne la natura delle lesioni, tenuto conto di quanto documentato dai sanitari che ebbero in cura il le lesioni riportate, per loro caratteristiche intrinseche, si correlano con l’azione di corpi e/o oggetti atti a contundere.
Si tratta cioè di oggetti dotati di superficie piana o convessa, di margini smussi e comunque privi di spigoli vivi, puntuti o margini taglienti, ovvero ci si riferisce a mezzi di offesa naturali (piedi, mani, gomiti, ginocchia) e a strumenti da lavoro (martelli, sbarre metalliche ecc).
Compatibili anche con la modalità lesiva prospettata in atti” (cfr relazione di ctu pag. 7).
Il superiore portato probatorio non risulta in alcun modo scalfito dalle dichiarazioni dei testimoni citati a difesa dei convenuti.
infatti, a differenza degli altri testimoni, hanno dato atto di non aver avuto piena percezione dei fatti svoltisi sia all’interno che all’esterno del ristorante.
Essendosi trattenuti fuori per poco tempo, come per loro ammissione, deve escludersi che abbiano assistito al pestaggio di peraltro verificatosi a distanza di qualche metro dall’ingresso del ristorante.
E’ allora evanescente la tesi difensiva assunta dai convenuti secondo cui l’attore uscito dal locale si sarebbe procurato lesioni personali cadendo da solo perché ubriacato.
Alla luce delle risultanze istruttorie apprezzate, può senza dubbio ritenersi provato che nel corso del litigio proseguito, fuori dal ristorante, l’attore fosse stato aggredito fisicamente dai dipendenti dell’esercizio commerciale e da , il quale, oltre ad incitare i camerieri all’aggressione, vi partecipava attivamente finanche scagliando una sedia di ferro sul copro dell’aggredito così cagionandogli le lesioni personali in atti refertate.
§4. La qualificazione giuridica della responsabilità dei convenuti, l’entità delle lesioni e il quantum risarcitorio La condotta accertata integra gli estremi dell’illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c. a carico di per aver concorso volontariamente a cagionare a plurime lesioni personali.
Ricorre, altresì, in capo a tutti i convenuti la responsabilità a norma dell’art 2049 c.c. in forza del quale “i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”.
Ed infatti, la società alle cui dipendenze lavoravano gli altri 7 aggressori, e i legali rappresentanti, quali datori di lavoro rispondono a titolo di responsabilità da fatto illecito, indiretta e oggettiva fondata sulla presunzione di colpa in ragione della subordinazione dei dipendenti alla loro direzione e alla vigilanza.
Correttamente, dunque, la domanda risarcitoria è stata avanzata nei confronti dei convenuti in solido.
Quanto alle conseguenze pregiudizievoli derivate dall’evento del 27.10.2019 al richiamati gli esiti degli accertamenti peritali, rivelatisi immuni da censure, si osservi come lo stesso abbia riportato la frattura spiroide parzialmente scomposta del malleolo peroneale, la sublussazione tibio-astragalica, con dislocazione mediale dell’epifisi tibiale distale.
Tali lesioni venivano trattate in urgenza mediante intervento di riduzione della lussazione TT e stabilizzazione con confezionamento di stivaletto in dynacast.
Veniva trasferito in data 07/11/2019 presso il reparto malattie Infettive per un inquadramento diagnostico ed inizio della terapia antiretrovirale.
In data 12/11/2019 veniva dimesso, in buone condizioni di salute, con indicazione a proseguire il follow-up ambulatoriale infettivologico e prescrizione di valutazione ambulatoriale ortopedica dopo 30 giorni e divieto di carico all’arto inferiore sinistro.
Seguivano i controlli seriati ortopedici programmati;
in data 11/12/2019 veniva effettuata visita di controllo che, alla luce della RX, consigliava di iniziare il carico progressivo con tutore tipo aircast, ausilio di due bastoni sino al carico libero e riposo per due mesi.
Al controllo del 27/01/2020 veniva programmato intervento chirurgico di rimozione viti per intolleranza.
In data 25/05/2020 veniva effettuato intervento di rimozione dei mezzi di sintesi ad eccezione della vite intersindesmotica;
alla dimissione in data 26/05/2023 veniva prescritto divieto di carico per 7 giorni poi carico a tolleranza (uso di bastoni) e rimozione punti dopo 14 giorni.
In maniera congrua rispetto all’entità delle suddette conseguenze e al decorso clinico, il ctu ha ritenuto che, a seguito dell’evento lesivo, è derivato un periodo di inabilità temporanea totale di giorni 19 al 100% a cui è seguito un periodo di inabilità temporanea parziale di 35 giorni al 75%, di 60 giorni al 50% e di 75 giorni al 25% e, per ciò che concerne i postumi permanenti, tenuto conto dei barèmes più utilizzati ha stimato il quadro menomativo attuale nella misura del 12-13% in termini di danno biologico permanente. Alla stregua delle suddette conclusioni, recepito il punto di invalidità permanente pari al 12% perché più confacente alle natura ed entità delle conseguenze patite dall’attore, applicati i criteri di cui alla Tabella elaborata dall’Osservatorio per la Giustizia Civile istituito presso il Tribunale di Milano per l’anno 2024, tenuto conto dell’età della paziente alla data del pestaggio (anni 47), ritenuto che non siano apprezzabili circostanze che possano legittimare lo scostamento dal valore base del punto di invalidità (99 euro) e che non via prova di pregiudizio (ulteriori rispetto alle lesioni personali) che possano legittimare la personalizzazione del danno biologico, quest’ultimo, comprensivo del danno morale, è liquidabile complessivamente in euro 44.540,00. Trattandosi di debito di valore, su detto importo devono essere corrisposti gli interessi al tasso annuo medio sul danno rivalutato di anno in anno, dal giorno del sinistro sino alla pubblicazione della presente sentenza e gli interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
§5.
La domanda di risarcimento del danno patrimoniale Va respinta la domanda attorea di risarcimento del danno da lesione della cenestesi lavorativa, non essendo emersa la prova che la vittima, pur conservando il reddito, si dedichi con maggior pena per effetto della compromissione della sensazione di benessere connessa allo svolgimento del proprio lavoro, prova invero indispensabile per il riconoscimento di questa voce di danno (Cass. 28988/2020).
La circostanza che il ctu abbia accertato che “la menomazione non è tale da incidere sulla capacità lavorativa /generica/specifica dell’attore”, inoltre, legittima il rigetto della domanda di risarcimento del danno da predita di guadagno con riferimento al periodo di inabilità temporanea parziale.
Può riconoscersi, invece, il danno da mancato guadagno per non aver potuto l’attore esercitare l’attività di volantinaggio alla quale era dedito (circostanza incontestata) nel periodo di inabilità temporanea totale 19 giorni che, tenuto conto del reddito dichiarato per gli anni d’imposta 2017, 2018 in atti documentato, può quantificarsi in via equitativa in euro 1000,00.
Non merita accoglimento, infine, la domanda di rimborso della spesa sostenuta per euro 366,00 per la perizia medica di parte in conseguenza del sinistro, non essendo provato l’effettivo esborso di detto importo, attesa l’inidoneità in tal senso del documento a firma del dott. , sub all. 9 della produzione di parte attrice, In definitiva, i convenuti vanno condannati in solido a risarcire il danno in favore dell’attore nella misura complessiva di euro 44.540,00, a titolo di danno biologico e di euro 1000,00 a titolo di danno patrimoniale da mancato guadagno, oltre interessi come da dispositivo §6. Le spese di lite Le spese di lite, tenuto conto della parziale reciproca soccombenza, si pongono a carico dei convenuti nella misura di due terzi pari a euro 9666,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. L’importo complessivo è stato calcolato, applicando i parametri vigenti attestati sui valori medi dello scaglione di riferimento (da 52.001 a 260.000) in ragione della mancanza di questioni di rilievo- in euro 2600.00 per fase studio, euro 1700,00 per fase introduttiva, euro 5700,00 per fase di trattazione, euro 4500.00 per fase decisionale, così complessivamente in euro 14.500,00.
Si compensano le spese di lite per la restante quota.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie in parte la domanda avanzata da e, per l’effetto, condanna i convenuti a risarcirgli in solido -l’importo di euro 44.540,00, a titolo di danno biologico, oltre gli interessi al tasso annuo medio sul danno rivalutato di anno in anno, dal giorno dell’aggressione sino alla pubblicazione della presente sentenza e gli interessi legali dalla sentenza al soddisfo, -l’importo di euro 1000,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
rigetta le residue domande attoree;
condanna, altresì, i convenuti a rifondere all’attore le spese di lite nella misura di due terzi, pari a euro 9.666,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari
; compensa tra le parti le spese di lite nella restante quota.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Brescia, lì 7 novembre 2024
Il Giudice dott.ssa NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?
Prenota un appuntamento.
La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.
Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.
Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.
Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.