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Codice Civile
Codice Penale

Risarcimento danni per alloggio in residence

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del locatore in un contratto di alloggio in residence, il conduttore ha diritto al risarcimento del danno per il disagio subito. Il risarcimento può essere liquidato in via equitativa, considerando la differenza tra i servizi promessi e quelli effettivamente offerti.

Pubblicato il 04 September 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

N. 13694/2022 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._4433_2024_- N._R.G._00013694_2022 DEL_06_08_2024 PUBBLICATA_IL_06_08_2024

Nella causa promossa da: residente in Serbia, 11070, New Belgrade-Belgrade, INDIRIZZO, in proprio e nella qualità di titolare dell’impresa individuale NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALEN. , con sede legale in Serbia, 11000, Belgrade-Savski Venac, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOMEC.F. e dall’Avv. NOME COGNOMEC.F. ) ed elettivamente domiciliato in Torino, INDIRIZZO presso il loro studio;
ATTORE Contro con sede legale in Torino, INDIRIZZO (P. IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME (C.F. ) ed elettivamente domiciliata in Torino, INDIRIZZO presso il suo studio;
CONVENUTA

OGGETTO: Altri contratti atipici

CONCLUSIONI

Parte attrice:
“In via istruttoria – ammettere i capitoli di prova dedotti nella memoria ex art. 183, comma 6°, n. 2, c.p.c., con i testi ivi indicati, disponendo che l’audizione della signora avvenga tramite rogatoria internazionale, in conformità alla Convenzione dell’Aja del 18 marzo 1970, sull’assunzione all’estero delle prove in materia civile o commerciale;
– se riproposti, respingere, per i motivi di cui alla memoria ex art. 183, comma 6°, n. 3, c.p.c., i restanti capitoli di prova per testi e per interrogatorio formale dedotti dalla con la memoria ex art. 183, comma 6°, n. 2, c.p.c., già respinti dal G.I. dott. NOME COGNOME con provvedimento del 19 aprile 2023;
– nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione, in tutto o in parte, degli anzidetti capitoli di prova avversari, ammettere, come già richiesto con la memoria ex art. 183, comma 6°, n. 3, c.p.c., la prova contraria sui medesimi capitoli con i testimoni indicati nella predetta memoria istruttoria, disponendo che l’audizione della signora avvenga tramite rogatoria C.F. C.F. C.F. internazionale, in conformità alla Convenzione dell’Aja del 18 marzo 1970, sull’assunzione all’estero delle prove in materia civile o commerciale; Nel merito 1. Accertare e dichiarare l’inadempimento contrattuale della in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alle obbligazioni assunte nei confronti del signor NOME COGNOME e per l’effetto condannarla, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1218 c.c., a pagare al signor NOME COGNOME in proprio e nella qualità di titolare dell’impresa individuale , la somma di € 7.582,08, con gli interessi moratori dalla domanda al saldo, ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, ricorrendo, se del caso, anche a valutazione equitativa. 2.
Con vittoria delle spese, del compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario.

” Parte convenuta:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione Nel merito rigettare la domanda avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa In via subordinata nel merito Nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuto inadempimento della convenuta e conseguente diritto al risarcimento del danno dell’attrice, ridurre la domanda di condanna al pagamento del danno nei limiti di quanto verrà ritenuto di giustizia In Via istruttoria Con riserva di formulare istanze istruttorie, anche per prova testimonia lee testi, in corso di causa In ogni caso Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre I.V.A. e C.P.A. e al rimborso forfettario come per legge. ”

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) La parte attrice rappresenta le seguenti circostanze:
– il 16.10.2021 egli ha prenotato attraverso la piattaforma www.booking.com un appartamento in Sestriere per trascorrervi le vacanze invernali, per il periodo 20.12.2021-15.01.2022, e ha ricevuto conferma della prenotazione da parte di RAGIONE_SOCIALE, brand di gestore dell’appartamento in questione;
– a seguito di alcune rettifiche sulla prenotazione effettuata, gli è stato offerto di soggiornare in altro appartamento, denominato RAGIONE_SOCIALE ed ugualmente in gestione a ***, per lo stesso periodo al prezzo di € 15.000, innalzato poi ad € 15.500 in virtù dell’anticipazione dell’arrivo rispetto a quanto dapprima concordato;
– nel servizio offerto da COGNOME per il soggiorno presso il Crystal RAGIONE_SOCIALE erano inclusi, come da prenotazione, i servizi di pulizia dell’appartamento e di cambio lenzuola e asciugamani, da effettuarsi una volta alla settimana per l’intera durata della permanenza;
– al suo arrivo, ha scoperto che l’appartamento era privo di lavatrice, forno e lavastoviglie funzionanti e privo di una macchina per il caffè, differentemente da quanto rappresentato all’atto della prenotazione;
– egli ha segnalato i diversi malfunzionamenti o mancanze al sig., socio di maggioranza e amministratore unico di che si occupava della gestione del cliente, senza ricevere alcun riscontro soddisfacente e alcun intervento che eliminasse la situazione di disagio degli ospiti, i quali dovevano da soli provvedere alle pulizie, all’acquisto e al cambio della biancheria e alla preparazione dei pasti, senza i suddetti elettrodomestici;
– con lettera del 28.03.2022 i legali dell’attore hanno invitato la a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 e ss. del d.l. n. 132/2014, convertito in l. n. 162/2014;
– tale lettera è rimasta, però, priva di riscontro.
Pertanto NOME COGNOME chiede:
– accertarsi e dichiararsi l’inadempimento contrattuale di in relazione alle obbligazioni assunte nei confronti dell’attore;
– la condanna di ai sensi dell’art. 1218 c.c., al risarcimento del danno da lui patito per effetto dell’inadempimento di stimato in complessivi € 7.582,08 a titolo di omesso svolgimento del servizio di pulizia e cambio lenzuola e asciugamani per n. 3 settimane, acquisto della biancheria presso negozio sito in Torino e spese di viaggio in tale occasione sostenute, la perdita complessiva di n. 2,5 giorni di vacanza per la necessità di provvedere a quanto necessario per sopperire alle mancanze di  e spese legali sostenute dal sig. COGNOME ivi comprese quelle per la procedura di negoziazione assistita, con interessi moratori dalla domanda al saldo.
2) La convenuta contesta la domanda e deduce che:
– il , rappresentante legale di ha riscontrato prontamente in data 27.12.2021 la richiesta dell’attore, a seguito del decorso della prima settimana di pernottamento, confermando lo svolgimento del servizio di pulizia dell’appartamento e cambio biancheria per il giorno seguente, 28.12.2021;
– contrariamente a quanto affermato da parte attrice, l’appartamento era dotato di macchina per il caffè moka, non essendo previsto che dovesse esservi una macchina per capsule, e comunque il convenuto ha provveduto ad acquistarne una in data 27.12.2021;
– l’appartamento era dotato di forno e di lavastoviglie, che hanno manifestato malfunzionamenti imprevisti, a fronte dei quali, in ogni caso, il sig. si è attivato prontamente;
– successivamente ad aver appreso dall’attore del malfunzionamento della lavatrice, il , in attesa di intervento tecnico per risolvere il guasto, si è reso disponibile a consegnare al COGNOME le chiavi dell’appartamento adiacente al fine di permettere ugualmente l’utilizzo di un elettrodomestico funzionante, consigliando altrimenti di segnalare il guasto al servizio di pulizia;
– con riguardo al guasto del forno, il si è attivato immediatamente fissando un appuntamento per l’intervento;
– non potendo garantirsi la riparazione del forno per la data in cui l’attore lo richiedeva con più urgenza (il 6.01.2022), il sig. si è impegnato a contattare un ristorante per soddisfare le esigenze del cliente;
– l’attore aveva comunicato (il 27.12.2021) di doversi recare a Torino per lavoro nella data in cui procedeva all’acquisto delle lenzuola come specificato in atto di citazione, motivo per cui le spese di viaggio non sarebbero addebitabili a – precedentemente all’instaurazione del giudizio la convenuta si è resa disponibile a versare un importo a titolo transattivo al fine dirimere la controversia in via amichevole.
Pertanto la convenuta chiede:
– rigettarsi la domanda avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto;
– in via subordinata, ridurre la condanna al pagamento a titolo di risarcimento del danno nei limiti di quanto ritenuto di giustizia.
3) In sede di udienza in data 22.12.2022 ha proposto all’attore, che ha rifiutato, il pagamento della somma di € 1.200,00 con spese legali compensate a titolo transattivo;
le parti hanno poi chiesto i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e il Giudice li ha concessi.

Con provvedimento in data 19.04.2023 sono stati ammessi n. 5 capi di prova orale per testi richiesti da parte convenuta, con fissazione dell’udienza per l’escussione.

A seguito dell’udienza di escussione della testimone, il Giudice ha formulato proposta transattiva per il pagamento da parte della convenuta di € 2.500,00 + € 1.000,00 oltre accessori a titolo di concorso spese legali in favore dell’attore, proposta accettata dalla convenuta ma rifiutata da parte attrice.

Depositate le note scritte di precisazione delle conclusioni ex art. 127ter, comma 3, c.p.c., con ordinanza in data 7.05.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. 4) Deve anzitutto rilevarsi che si controverte in questa sede in merito all’adempimento di obbligazioni aventi fonte in un contratto di alloggio in residence, contratto atipico a prestazioni corrispettive, espressione dell’autonomia contrattuale delle parti di cui all’art. 1322 c.c., avente come caratteristiche la cessione in godimento, temporaneo o transitorio, di un alloggio ammobiliato unitamente alla prestazione di alcuni servizi di natura alberghiera a fronte del pagamento del prezzo pattuito dalle parti. Il contratto di residence si differenzia dal contratto di locazione in quanto la prestazione di servizi inclusi nel contratto è riconducibile alle figure tipiche del contratto di prestazione d’opera e del contratto di somministrazione, con la conseguenza che essa assume rilevanza paritetica rispetto alla concessione in godimento dell’alloggio (v. cass.
n. 11859/1992).

Nel merito, occorre per prima cosa prendere atto del fatto che le parti si soffermano lungamente in atti sulle modalità e sulle tempistiche di pagamento del corrispettivo dell’alloggio da parte del sig. COGNOME senza tuttavia che risulti controverso che l’attore abbia effettivamente corrisposto il prezzo e che la convenuta abbia accettato il pagamento (v. anche docc. 11 e 14 att., fatture emesse da e intestate alla NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALECOGNOME ).

Tale questione non dev’essere perciò oggetto di ulteriore analisi.
5) Discendendo le obbligazioni reciproche delle parti dalla prestazione dedotta in contratto, ai sensi dell’art. 1218 c.c. è onere della parte che agisce per ottenere il risarcimento del danno allegare l’inadempimento di controparte, mentre è onere del debitore convenuto provare il fatto estintivo costituito dall’adempimento (cass.S.U. n. 13533/2001).

In questa sede, parte attrice allega una serie di inadempimenti di parte convenuta in merito al contratto tra di esse stipulato, e in particolare chiede il risarcimento del danno in relazione a diversi eventi verificatisi durante il soggiorno.

5.1.
In primo luogo l’attore allega la circostanza dell’inadempimento, da parte della convenuta, all’obbligazione di garantire un servizio di pulizia settimanale dell’appartamento per tutta la durata del soggiorno, così come da condizioni di prenotazione (v. doc. 5 att.).

La convenuta, nella persona del suo legale rappresentante, si difende eccependo dapprima di aver svolto tutti e quattro i servizi di pulizia posti a suo carico (v. atto di citazione), per poi ammettere che almeno il primo servizio di pulizia, richiesto dall’attore e riscontrato dal in data 27.12.2021, non è stato effettuato (v. memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 conv.).

Dell’esecuzione degli altri servizi di pulizia nell’appartamento RAGIONE_SOCIALE sito in Sestriere non vi è prova, e neppure la testimone – che si occupava di effettuare tale servizio presso gli alloggi gestiti da RAGIONE_SOCIALE – escussa in data 7.07.2023, è stata in grado di sopperire a tale mancanza, limitandosi a dichiarare che, nel caso in cui il servizio le sia stato richiesto, sicuramente questo è stato eseguito, ma non è stata in grado di ricordare se effettivamente nel periodo di villeggiatura della famiglia del sig. COGNOME tale circostanza si sia verificata.

Deve ritenersi perciò non soddisfatto l’onere probatorio posto a carico della parte convenuta con riguardo all’esecuzione del servizio di pulizia, pur dedotto in contratto.

5.2.
Parte attrice allega poi il malfunzionamento di vari elettrodomestici, in particolare forno, lavatrice e lavastoviglie, che avrebbero arrecato disagio a lui e alla sua famiglia durante il soggiorno, data l’impossibilità di lavare la biancheria e gli indumenti, cucinare, e sussistente la necessità di lavare tutte le stoviglie a mano.

La convenuta di fatto non contesta il malfunzionamento degli elettrodomestici, e si limita a prospettare che il si sarebbe sempre reso disponibile a soddisfare ogni richiesta del COGNOME con tempestività, allegando la conversazione in cui offriva di consegnare la chiave dell’appartamento adiacente per consentire l’utilizzo della lavatrice agli ospiti in data 27.12.2021, chiedeva di poter entrare nell’appartamento il giorno 4.01.2022 per la riparazione e si impegnava a consentire la cottura delle pietanze presso un ristorante nei pressi dell’appartamento (doc. 3 conv.). Dopo il 31.01.2022 non risultano conversazioni tra le parti e l’allegazione di parte attrice sul silenzio del , prolungatosi fino al termine del soggiorno, non è contestata.

Se ne deve dedurre che, mancando la prova di qualunque tipo di intervento o che abbia poi dato seguito alle proprie offerte, le problematiche denunciate dal COGNOME non siano state risolte prima del termine della vacanza.

La testimonianza della sig.ra non risulta utile neppure in questo caso, essendosi questa limitata a constatare la generale presenza di lavastoviglie, forno e lavatrice, ma nulla potendo affermare in merito al loro corretto funzionamento.

Lo stesso può rilevarsi con riguardo alla presenza della macchina per il caffè che pacificamente non era presente all’arrivo dell’attore.

La convenuta afferma di averla acquistata poco dopo (doc. 5 conv.
), ma la ricevuta d’acquisto prodotta non prova certamente a chi questa fosse destinata né che sia mai stata effettivamente consegnata all’attore.

5.3.
L’attore chiede poi la restituzione della somma di € 59,52 per l’acquisto di biancheria per la casa dovuta all’omesso svolgimento dei servizi di pulizia e cambio di lenzuola e asciugamani.

A tale somma si aggiungerebbe quanto speso per il viaggio da Sestriere a Torino, cui l’attore è stato a suo dire tenuto data la mancanza di negozi “low cost” di articoli per la casa nel comune montano, per l’importo di € 48,54, e l’importo di € 534,50 per l’asserita perdita di un giorno di vacanza dovuto al suddetto viaggio.

Ora, prendendo per vera l’affermazione in merito all’assenza di negozi “low cost” di articoli per la casa in Sestriere, certamente non può riconoscersi alla parte attrice il diritto alla restituzione di quanto chiesto in ragione del viaggio in macchina e della giornata di vacanza persa per effettuare l’acquisto delle lenzuola;
si giungerebbe altrimenti all’assurda conclusione per cui la mancanza di negozi economici nel luogo di villeggiatura della famiglia COGNOME giustificherebbe una spesa complessiva di € 642,52 per l’acquisto di biancheria da casa.

5.4.
Infine, il sig.COGNOME domanda il risarcimento delle spese legali già sostenute, ivi comprese quelle per la procedura di negoziazione assistita, quantificate nella somma di € 1.788,02, oggetto di fattura contemplante le seguenti voci:
lettera di diffida, procedura di mediazione, fase di studio della controversia (doc. 23 att.).

Deve tuttavia rilevarsi come, al di là del fatto che per stessa ammissione di parte attrice la procedura di negoziazione assistita non ha neppure avuto inizio e non sia prodotto un verbale di esito negativo di alcun incontro a scopo conciliativo, con la conseguenza che al più potrebbe essere riconosciuta la somma di € 441 per la sola fase dell’attivazione, dirimente si rivela il fatto che non vi è prova alcuna dell’effettivo pagamento di tale somma.

Oltre a ciò, le spese per la fase di studio della controversia devono considerarsi ricomprese e assorbite nelle spese legali che saranno liquidate all’esito del giudizio.

6) Per tutti i motivi sopra esposti, la domanda di NOME COGNOME dev’essere accolta, spettando il risarcimento del danno per il disagio sopportato da lui e dai suoi familiari durante il soggiorno presso l’alloggio Crystal INDIRIZZO in Sestriere, gestito dalla convenuta In punto liquidazione, non sono condivisibili le quantificazioni specifiche effettuate dall’attore, che appaiono disancorate da parametri certi ed oggettivi.

La liquidazione non può che farsi in via equitativa, tenendo conto del fatto che l’attore ha prenotato un alloggio dotato di certe caratteristiche, idonee ad assicurare una vacanza più confortevole e gradevole, e che invece la mancanza di tali servizi ha reso il soggiorno più disagevole, costringendo gli ospiti ad una serie di incombenze che non avevano in programma di compiere.

In via equitativa, il risarcimento dovuto all’inadempimento di alle proprie obbligazioni contrattuali può perciò attestarsi nella misura del 30% di quanto pagato anticipatamente dal COGNOME per il soggiorno in Sestriere (€ 15.500,00), che si quantifica in € 4.650,00.

7) Devono ritenersi infine inammissibili le istanze istruttorie riproposte da parte attrice per le stesse motivazioni di cui a verbale di udienza in data 19.04.2023, essendo dedotti capitoli di prova che non avrebbero alcuna rilevanza sulla decisione, essendo già accertato l’inadempimento della convenuta e non offrendo i capitoli dedotti alcun elemento per una diversa valutazione dell’entità del danno.

8) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in misura prossima ai valori medi previsti dalle tabelle di riferimento, tenuto conto dell’importo oggetto di condanna.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita: condanna al pagamento in favore di NOME della somma di € 4.650, oltre a interessi di mora dalla domanda al saldo, a titolo di risarcimento del danno;
condanna al pagamento in favore di NOME COGNOME delle spese di lite, che liquida in € 2.500, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Torino, 6 agosto 2024 Il Giudice NOME COGNOME

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