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Codice Civile
Codice Penale

Risarcimento danni per immissioni intollerabili

La sentenza affronta il tema della responsabilità per immissioni intollerabili (art. 844 c.c.) e il relativo diritto al risarcimento del danno, affermando che, pur essendovi una violazione del diritto di proprietà, è necessaria la prova del nesso di causalità tra le immissioni e i danni lamentati per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale.

Pubblicato il 13 October 2024 in Diritto Civile, Diritto Immobiliare, Giurisprudenza Civile

N. R.G. 4370/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SETTIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._14773_2024_- N._R.G._00004370_2023 DEL_01_10_2024 PUBBLICATA_IL_02_10_2024

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4370/2023 promossa da:

(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 00195 ROMApresso il difensore avv. COGNOME contro (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. COGNOME NOME (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 00195 ROMApresso il difensore avv. COGNOME (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 00195 ROMApresso il difensore avv. COGNOME (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZOA 00195 ROMApresso il difensore avv. COGNOME (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 00195 ROMApresso il difensore avv. COGNOME (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 00195 ROMApresso il difensore avv. COGNOME (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 00195 ROMApresso il difensore avv. COGNOME CONVENUTI

CONCLUSIONI

C.F. Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, , sulla premessa di essere proprietario dell’appartamento sito in Roma, INDIRIZZO, piano seminterrato, che con ordinanza emessa a definizione del procedimento R.G. 632/2019, introdotto con ricorso ex art. 700 c.p.c. dal il quale aveva lamentato la presenza di miasmi e di liquami a ridosso della sua proprietà, veniva ordinato agli attuali convenuti di eliminare le perdite e le dispersioni di liquami e/o di acque nere che fuoriuscivano dalla condotta fognaria situata nel terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Roma al foglio 218 particella 40, classe 3 intestato alla e che la parte attrice aveva diritto ad essere risarcito dei danni subiti, tanto premesso, conveniva in giudizio il , il , il , il , il , il ed il , per ivi sentirli condannare al risarcimento nella misura di euro 10.000,00 a titolo di danno patrimoniale e di euro 5000,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre spese di lite. Si costituiva in giudizio il , il quale eccepiva che lo sversamento e la fuoriuscita di liquami proveniva dal terreno di proprietà della responsabile del danno e di cui chiedeva la chiamata in causa, domandando, nel merito, il rigetto delle avverse domande, con vittoria di spese di lite.

Si costituivano, altresì, con difesa unitaria i restanti Condomini, i quali eccepivano che non vi era prova né dei danni, né del nesso di causalità e concludevano per il rigetto della domande proposte, spese processuali vinte.

La causa era istruita mediante l’acquisizione della documentazione offerta dalle parti e l’espletamento di CTU.

Rassegnate le conclusioni, il giudice concedeva i termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali.

^^^^^^^ Dalla CTU espletata con un condivisibile iter logico argomentativo nel corso del presente giudizio dall’ingegnere professionista che ha redatto la perizia anche nel procedimento promosso ai sensi dell’art. 700 c.p.c., è emerso che l’appartamento dell’attore, all’atto dell’accesso peritale, presentava le pareti ed i soffitti completamente ritinteggiati, con la conseguenza che i danni lamentati non erano visibili, nonostante lo stesso attore abbia sollecitato l’espletamento della perizia al fine di “verificare lo stato lamentato da quest’ultimo negli atti di causa” (così nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.). Ciò nondimeno il CTU ha condotto l’indagine sulla scorta della documentazione fotografica depositata dalla parte attrice, alla luce della quale ha concluso nel senso che i danni lamentati fossero riconducibili a fenomeni di risalita capillare dal terreno di fondazione e che fosse, dunque, da escludere che l’acqua di risalita provenisse dai liquami fuoriusciti dal muro di contenimento prospiciente l’immobile del anche perché i danni non erano circoscritti alle pareti prospicenti il muro da cui ha avuto origine la fuoriuscita di acqua. La mancata prova in ordine alla sussistenza del nesso di causalità nei termini allegati impone, dunque, il rigetto della domanda di condanna dei convenuti al risarcimento del danno patrimoniale.

Va accolta, invece, la domanda di condanna dei convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale allegato in termini di compressione e limitazione del diritto di godimento dell’immobile.

Con riferimento al danno conseguente alla impossibilità di godere dell’appartamento deve premettersi, in linea con l’orientamento delle S.U. (Cass. S.U. 26972/2008; Cass. 4534/2017), che il danno non patrimoniale va risarcito nei casi previsti dalla legge, tra i quali rientrano quelli in cui il fatto dannoso costituisca reato ovvero leda interessi costituzionalmente rilevanti.

Tra questi rientra la violazione del diritto di proprietà, definito dall’art.832 c.c. come il diritto di godere e di disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo, diritto costituzionalmente tutelato dall’art. 42 Cost. ed espressamente garantito dalla Carta europea dei diritti dell’uomo e perciò parte integrante dell’Ordinamento Italiano, in virtù del rinvio mobile di cui all’art. 117 Cost. Il diritto di proprietà, dunque, rientra nella categoria dei diritti fondamentali inerenti la persona, sempre che la lesione ecceda una apprezzabile e consistente soglia di offensità, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che pur impone un grado minimo di tolleranza. Nella specie dalla CTU redatta dall’ing. nel procedimento cautelare, è emerso che la condotta fognaria, avente una lunghezza di circa 30 metri, presentava una serie di gravi discontinuità che avevano determinato lo sversamento e la fuoriuscita di liquami alla base del predetto muro e che “il dilavamento prodotto dalle acque nere provenienti dagli scarichi dei sovrastanti (di cui al precedente elenco) genera, di conseguenza, l’emissione di miasmi e fumi maleodoranti nelle parti comuni del Condominio Ricorrente (rampa carrabile e garage) ed, in particolare, nella proprietà del Ricorrente Sig. il cui appartamento (sito al primo piano) è prospiciente al muro di confine con il terreno de quo ove insiste il tratto di tubazione fognante ammalorata”. La presenza di detti miasmi e fumi, veniva segnalata, invero, già nell’agosto del 2018 dall’amministratore del e, quindi, nell’ottobre del 2018 era accertata dalla in termini di “intenso e tipico cattivo odore” (all. 23 e 24) e, anche considerata la sua prolungata durata temporale, deve ritenersi che abbia inciso, pregiudicandolo, sul godimento dell’immobile nella sua interezza, come comprovato anche dal rilascio anticipato dell’appartamento da parte di un inquilino (all. 8).

Consegue che i convenuti, tutti proprietari della condotta fognaria ammalorata e, dunque, responsabili, ex art. 2051 c.c. dei miasmi e fumi maleodoranti sono obbligati a risarcire l’attore del danno non patrimoniale subito e che stimasi equo determinare in via equitativa in euro 5000,00, come richiesto dalla parte attrice, oltre interessi come nella parte dispositiva, e tanto avuto riguardo alla misura del canone di euro 650,00 pattuita per la locazione dell’appartamento dell’attore (all. 9) e quanto meno al periodo intercorso tra l’emissione dell’ordinanza cautelare nel novembre del 2020 e l’epoca della definitiva risoluzione delle problematiche nell’agosto del 2021.

Le spese di CTU e di lite vanno poste a carico dei convenuti soccombenti, da calcolare al minimo in considerazione del parziale accoglimento della domanda della parte attrice.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. Accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la domanda proposta da , che rigetta nel resto e, per l’effetto, accertata nei termini indicati la responsabilità dei convenuti, condanna questi ultimi al risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla parte attrice, che liquida equitativamente in euro 5000,00, oltre interessi, nella misura di cui all’art. 1284, ultimo comma, c.c. dalla domanda al soddisfo;

2. Condanna i convenuti al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 264,00 per spese vive ed euro 2540,00 per compensi professionali, oltre oneri di legge, da distrarre in favore dell’avvocato NOME COGNOME;

3. Pone a definitivo carico dei convenuti le spese per la espletata CTU nella misura già liquidata con separato decreto.

Roma , 1 ottobre 2024 Il Giudice dott. NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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