REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NOME COGNOME, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA N._4028_2024_- N._R.G._00003179_2017 DEL_02_10_2024 PUBBLICATA_IL_02_10_2024
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3179/2017 promossa da:
con il patrocinio dell’avv. COGNOME attore contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME e COGNOME NOMECOGNOME , con il patrocinio degli avv.ti COGNOME e COGNOME , con il patrocinio dell’avv. COGNOME COGNOME , con il patrocinio dell’avv. COGNOME NOMECOGNOME , con il patrocinio dell’avv. COGNOME , con il patrocinio degli avv.ti COGNOME NOME e COGNOME NOMECOGNOME , con il patrocinio degli avv.ti COGNOME NOME e , con il patrocinio dell’avv. COGNOME NOMECOGNOME , contumace convenuti nonché contro , in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell’avv. COGNOME NOMECOGNOME terza chiamata nonché contro chiamata
CONCLUSIONI
come da note depositate per l’udienza del 02.10.2014 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell’art. 45 co. 17 l. 69/2009.
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l’iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha citato a comparire per l’udienza del 19.6.2017 l’ in persona del legale rappresentante p.t., nonché i dott.ri , chiedendo l’accoglimento delle conclusioni di seguito riportate:
“accertata la civile responsabilità, contrattuale e/o extracontrattuale, diretta e/o indiretta dei sanitari nonché dell’ente ospedaliero convenuti in relazione ai pregiudizi tutti (fisici, temporanei e permanenti, patrimoniali e non) subiti e subendi dall’attore, per l’effetto condannare gli stessi, in solido e/o in via alternativa tra di loro, al risarcimento in favore dell’attore del danno conseguente, in misura non inferiore all’importo di euro 454.602,00 ovvero nella somma maggiore o minore che sarà accertata e liquidata in corso di causa, oltre a rivalutazione ed interessi legali dal fatto al saldo; con vittoria di spese, diritti e onorari.
” A sostegno della domanda il ha allegato che:
il 10.06.2014 veniva trasferito dall’ dell’Ospedale di Cosenza presso il reparto di Cardiochirurgia dell’Ospedale Privato di alta specialità “RAGIONE_SOCIALE Bari” per una cardiopatia ischemica con medico di riferimento dott. in data 11.06.2014 veniva sottoposto ad intervento chirurgico di rivascolarizzazione miocardica tramite by-pass con operatore dott. anestesista dott. e aiuto dott. ; alle ore 00.40 del 12.06.2014 veniva trasferito dalla sala operatoria in terapia intensiva e dopo poche ore andava in shock cardiogeno; nei giorni successivi venivano attuati provvedimenti rianimatori intensivi ricorrendo a plurime intubazioni oro-tracheali e al posizionamento di plurimi cateterismi venosi centrali;
durante la degenza venivano effettuate visite da diversi specialisti, in particolare dai dott.ri i quali distribuito in sede cervicale, a livello delle braccia e della parete toracica antero-laterale e parzialmente posteriore;
veniva, quindi, sottoposto dal dott. ad intervento di tracheotomia percutanea sec. Ciaglia mod. Blue-Rhino;
a seguito di questo secondo intervento veniva sottoposto a visite di controllo e medicazioni dai dott.ri NOME nonostante i miglioramenti riportati nelle cartelle cliniche, le condizioni peggioravano;
il 01.07.2014 andava nuovamente in shock settico ed a seguito di medicazione della ferita sternale gli veniva posizionata VAC Therapy dal dott. continuava a peggiorare contraendo infezioni e superinfezioni della ferita sternale rimasta aperta per molti giorni sicché si configurava un quadro da prognosi riservata ancora più complicata a causa dell’insorgenza di shock settico a seguito della deiscenza e suppurazione della ferita sternale secondaria alla stereotomia;
il 07.08.2014 iniziava il secondo periodo di riabilitazione cardiologica nel reparto specializzato della con medico di riferimento dottNOME ad una anamnesi del decorso clinico positiva seguiva l’intervento di diversi specialisti – fra cui i dott.ri – fino alla comparsa, in data 02.09.2014, di stato comatoso da insufficienza respiratoria provocata da stenosi sottoglottidea tale da determinare un nuovo trasferimento nel reparto di terapia intensiva, con medico di riferimento dott. NOME seguiva trasferimento presso il Policlinico Universitario di Modena ove veniva sottoposto ad intervento di disostruzione tracheale, con posizionamento di tutore di tipo Montgomery e chiusura della deiscenza della ferita sternale con lembo di muscolo gran pettorale bilaterale.
ha fondato la domanda sulla violazione del consenso informato e sulla verificazione di conseguenze risarcibili di tipo non patrimoniale e patrimoniale.
Con comparsa depositata il 26.05.2017, si è costituito in giudizio il dott. il quale ha dedotto di essere estraneo alla vicenda clinica essendosi limitato alla visita del nel corso della degenza;
ha chiesto, quindi, in via principale il rigetto della domanda proposta nei propri confronti in quanto infondata;
in via subordinata, e nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, accertarsi “che la è obbligata a tenere indenne il dott. da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole;
in via ulteriormente subordinata, qualora la domanda attorea dovesse essere accolta, accertata e dichiarata la responsabilità in relazione all’evento per cui è causa dei convenuti, graduare in misura percentuale le responsabilità imputabili agli stessi:
per l’effetto dichiarandosi compensate interamente le spese di giudizio”.
Con comparsa depositata il 29.5.2017 si è costituito in giudizio il dott. il quale ha dedotto di esser stato chiamato, in qualità di consulente, a valutare la condizione del seguito di infezione della ferita chirurgica – frutto di interventi precedenti a cui non aveva preso parte Il convenuto ha chiesto, preliminarmente, di essere autorizzato alla chiamata in causa della con cui stipulava polizza n. NUMERO_DOCUMENTO per la responsabilità civile verso i terzi, quindi, in via principale, il rigetto della domanda avanzata nei propri confronti perché infondata in fatto ed in diritto nonché non provata; in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, parziale o totale e a qualsivoglia titolo, della domanda attorea, di dichiarare la compagnia assicuratrice tenuta a manlevarlo;
con vittoria di spese e compensi professionali.
Con comparsa depositata il 29.5.2017 si è costituito in giudizio il dott. il quale ha chiesto, preliminarmente, di essere autorizzato alla chiamata in causa della con cui stipulava polizza n. NUMERO_DOCUMENTO per la responsabilità civile verso terzi;
nel merito ha contestato l’an ed il quantum debeatur e domandato il rigetto della domanda;
in via gradata, in ipotesi di accoglimento delle richieste attoree, ha chiesto la condanna della a manlevarlo da quanto tenuto a corrispondere in favore del Con comparsa depositata il 29.5.2014 si è costituito in giudizio il dott. il quale ha chiesto, preliminarmente, di essere autorizzato alla chiamata in causa della con cui stipulava polizza n. NUMERO_DOCUMENTO per la responsabilità civile verso terzi.
Il convenuto ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per non aver preso parte ad alcuno dei tre interventi eseguiti sul essendosi occupato della gestione clinica del paziente in fase critica e riabilitativa;
il convenuto ha, altresì, confutato la ricostruzione della vicenda clinica fornita da parte attorea e contestato l’an ed il quantum debeatur.
Il dott. ha chiesto il rigetto della domanda o, in via gradata, la condanna della sola RAGIONE_SOCIALE al ristoro del nocumento patito dall’attore o, in ulteriore subordine, di essere manlevato dalla terza chiamata in causa di quanto tenuto a corrispondere in favore del Con comparsa depositata il 30.05.2017, si è costituito in giudizio il dott. , il quale, in via preliminare, ha eccepito la nullità della citazione per assoluta indeterminatezza e genericità delle censure rivoltegli e dedotto la propria estraneità ai fatti di causa “non avendo preso parte direttamente alle condotte chirurgiche e mediche ex adverso contestate”; ha, altresì, confutato la fondatezza della domanda attorea e la quantificazione della richiesta risarcitoria e chiesto l’accoglimento delle conclusioni di seguito riportate “ in via principale:
respingere integralmente le domande da chiunque svolte nei confronti del concludente in quanto infondate in fatto e in diritto e, conseguentemente, dichiarare il dott. esente da ogni responsabilità rispetto ai fatti oggetto di causa, con condanna di chi di ragione alla rifusione delle spese di lite sostenute dal e/o ai dott.ri , ciascuno in relazione al rispettivo operato e conseguente ambito di responsabilità in relazione ai fatti ex adverso contestati, condannare ciascuno di essi al preteso risarcimento dei danni sofferti dall’odierno attore, limitatamente alla rispettiva quota di competenza, con esclusione di qualsivoglia vincolo di solidarietà passiva e, per l’effetto, contenere l’eventuale condanna del dott. nei confronti dell’attore nei limiti della rispettiva quota di responsabilità; c) in via parimenti subordinata:
nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito accertasse e dichiarasse una qualsivoglia responsabilità, in tutto o in parte, del dott. anche in via solidale con e/o con i dott.ri , accertare e determinare le rispettive porzioni di responsabilità limitando l’eventuale condanna del concludente alla quota di sua propria competenza e, in ogni caso, condannare e/o con i dott.ri , ciascuno in relazione al rispettivo operato e conseguente quota di responsabilità in relazione ai fatti ex adverso contestati, a rimborsare al dott. qualsivoglia somma che il concludente fosse tenuto a corrispondere a titolo risarcitorio in forza del vincolo di solidarietà passiva, in eccesso rispetto a quanto risulterebbe dovuto in dipendenza della sua eventuale quota di responsabilità e/o di apporto causale” Con comparsa depositata il 30.5.2014 si è costituito in giudizio il dott. il quale ha chiesto, preliminarmente, di essere autorizzato alla chiamata in causa della con cui stipulava polizza r.c. professionale n. NUMERO_DOCUMENTO;
il dott. , il quale effettuava la rivascolarizzazione miocardica mediante BPAC, ha contestato la ricostruzione degli eventi fornita dall’attore e chiesto, in via principale, il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, mentre in via gradata ed in ipotesi di accoglimento, anche parziale, della stessa di essere manlevato dalla Con comparsa depositata il 06.06.2017, si è costituita in giudizio la che ha contestato le avverse allegazioni, incentrate non già sull’esecuzione del primo intervento cardiochirurgico bensì sulle sequele occorse: complicanze prevedibili ma non anche prevenibili, rispetto alle quali risultava essere stato validamente fornito consenso informato.
Ferma la estraneità della struttura rispetto alle doglianze di controparte questa ha chiesto il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.
determinazione delle porzioni di responsabilità individuabili in capo a ciascun convenuto, limitando la condanna alla quota di competenza nonché la condanna dei dott.ri al rimborso qualsivoglia somma, in eccedenza rispetto a quella di pertinenza, che fosse tenuta a corrispondere in virtù del vincolo di solidarietà passiva;
in via di estremo subordine e per il caso in cui fosse accertata una qualsivoglia responsabilità della dichiararsi i dott.ri tenuti a manlevarla da quanto obbligata a pagare alla parte attrice in conseguenza di condotte esclusivamente riferibili ai citati medici.
Con comparsa depositata il 19.06.2017, si è costituito in giudizio il dott. il quale ha preliminarmente eccepito la nullità dell’atto introduttivo, stante la mancata indicazione delle censure mosse nei propri confronti, ed il difetto di legittimazione passiva essendo egli “rimasto del tutto e completamente estraneo agli atti chirurgici, alle valutazioni e alle scelte cliniche, agli esami strumentali, alle manovre d’emergenza riguardanti il paziente in quanto “incaricato del giro di visite routinario e quotidiano nei giorni 27, 28 e 29 agosto 2014 dei pazienti del reparto di Riabilitazione post-chirurgica dell’ ove il sig. era ricoverato”; ha, altresì, contestato la fondatezza della domanda di cui ha chiesto, in via principale, il rigetto.
In via gradata il convenuto ha domandato l’accertamento delle singole quote di responsabilità addebitabili a ciascuno dei convenuti in relazione all’attività resa con la condanna di ognuno alla corresponsione della rispettiva quota.
Con provvedimenti del 01.06.2017 e del 08.06.2017 è stata autorizzata la chiamata in causa delle compagnie assicuratrici.
Con comparsa depositata il 24.10.2017, si è costituita l’ – compagnia assicuratrice del dott. – la quale, in relazione al contratto assicurativo:
ha contestato la ricorrenza dell’obbligo di manleva in relazione ai danni conseguenti alla mancata acquisizione del consenso informato, giusta art. 12 p. 5 delle condizioni di assicurazione della polizza NUMERO_DOCUMENTO;
ha richiamato il disposto dell’art. 17 delle condizioni generali di assicurazione della polizza citata con conseguente limitazione dell’obbligo di manleva alla sola quota di spettanza dell’assicurato;
ha contestato la debenza delle spese legali sopportate dall’assicurato ai sensi del disposto di cui all’art. 16 c. 3 delle condizioni di polizza;
ha richiamato il limite del massimale ai sensi del disposto di cui agli artt. 11 e 27 delle condizioni generali di assicurazione.
In ordine alla domanda attorea la terza chiamata in causa ha eccepito la nullità dell’atto di citazione ai sensi del disposto di cui agli artt. 163 e 164 c.p.c. non emergendo “in maniera chiara” la dinamica struttura convenuta di cui ha chiesto il rigetto.
Con distinte comparse depositate il 26.10.2017, si è costituita in giudizio la quale terza chiamata dai dott.ri La compagnia assicuratrice ha contestato la fondatezza della domanda avanzata dal di cui ha chiesto il rigetto e dedotto la ricorrenza della responsabilità esclusiva della nei confronti del paziente domandando la reiezione della istanza di regresso;
ha rappresentato, infine, in ordine al rapporto assicurativo, la operatività della polizza “in secondo rischio”.
ha eccepito la decadenza dal diritto all’indennizzo ex artt. 1914 c. 1 e 1915 c. 1 c.c. e richiamato i limiti previsti dalle condizioni generali di polizza.
Non si è costituito il dott. COGNOME la cui contumacia è stata dichiarata all’udienza del 24.05.2018.
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione in atti ed espletamento della C.T.U. medico legale;
matura per la decisione è stata definita all’esito della udienza celebrata il 02.10.2024 ai sensi del disposto di cui all’art. 281 sexies c.p.c. In via preliminare, non fondata è l’eccezione di nullità dell’atto introduttivo che, al pari di quella di difetto di legittimazione passiva sollevata da alcuni dei sanitari convenuti, attiene al merito della controversia.
Ancora in via preliminare, il presente giudizio è stato introdotto in epoca precedente alla entrata in vigore della legge n. 24/2017 (atto di citazione notificato a febbraio 2017, mentre la citata legge è entrata in vigore il 01.04.2017).
Le doglianze di parte attorea in ordine alla scelta del CTU – specialista in cardiologia e medicina del lavoro e perfezionato in “ valutazione del danno alla persona in medicina legale e delle assicurazioni” – ed all’operato del precedente giudicante [“si limitava ad allegare al verbale di udienza un “modulo” prestampato contente una lista di quesiti generici e di stile”], peraltro avanzate solo in sede di deposito delle note conclusive autorizzate, si risolvono in censure inidonee ad inficiare le conclusioni a cui è pervenuto il consulente tecnico di Ufficio. Passando al merito, la domanda non è meritevole di accoglimento.
ha introdotto il presente giudizio nei confronti della struttura sanitaria e di tutti i medici che venivano coinvolti, a vario titolo, nella gestione della degenza ospedaliera.
In via preliminare preme evidenziare l’inadempimento assertivo in cui è incorso l’attore.
Al momento della proposizione del giudizio il ha ravvisato la responsabilità dei convenuti nei termini di seguito riportati “(…) Il decorso postoperatorio, dal punto di vista cardiologico non ha oggi convenuta insieme al personale che maggiormente è intervenuto durante intervento e ricovero post-operatorio, le condizioni del non sono delle migliori.
Durante la degenza è stato sottoposto a visite e controlli da molti medici della struttura, subendo una sorta di accanimento terapeutico che non ha portato alla risoluzione del caso clinico, anzi l’attività del personale medico sanitario ha aggravato le sue condizioni generando una serie di infezioni e super infezioni che, nonostante siano trascorsi due anni dall’intervento, non sono ancora guarite e non guariranno mai”.
A fronte di tali rilievi il ha citato in giudizio tutti i medici che prestavano la propria attività professionale in suo favore nel corso del ricovero non avendo cura di indicare – né al momento di proposizione dello stesso, né nel termine perentorio destinato al completamento dell’attività assertiva – le condotte a questi imputabili che avrebbero dato luogo al danno oggetto della richiesta di ristoro.
La genericità della allegazione attorea, inidonea a consentire di ravvisare la condotta inadempiente dei convenuti – a cui non ha sopperito la consulenza tecnica di parte prodotta in atti – è di per sé bastevole alla reiezione della domanda.
Ora, è principio consolidato quello in ragione del quale permane a carico del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l’aggravamento della situazione patologica (o l’insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell’impossibilità dell’esatta esecuzione della prestazione ( cfr. Cassazione civile sez. III, 11/11/2019, n.28991; Cassazione civile sez. III, 26/05/2021, n.14702).
Né eventuali elementi si sarebbero potuti trarre dalla prova testimoniale articolata dall’attore, invero inammissibile in quanto formulata in termini generici ed, in ogni caso, non dirimente ai fini della decisione.
Orbene, quanto verificatosi a seguito dell’intervento cardiologico non è riconducibile ad inadempimento del personale medico che ebbe in cura il paziente.
si determinava al ricovero presso la di Bari per essere sottoposto a procedura cardiochirurgica di rivascolarizzazione, la quale, effettuata in data 11.06.2014, sortiva buon esito in termini di prevenzione di ulteriori manifestazioni ischemiche e di mantenimento di adeguata funzionalità ventricolare sinistra.
Le parti concordano sulla corretta esecuzione dell’intervento cardiochirurgico, testimoniato dal netto miglioramento della funzione contrattile del ventricolo sinistro;
le doglianze attoree si sono incentrate, nei termini perentori destinati al completamento dell’attività assertiva (prima memoria post operatorio del il quale, in detta fase del ricovero ospedaliero, presentava elevata instabilità circolatoria che richiedeva un consistente intervento di supporto “sia farmacologico, con farmaci intropi positivi, che strumentale mediante contropulsazione aortica”.
In tale contesto, infruttuosi i tentativi di svezzare il paziente dalla ventilazione assistita, in dodicesima giornata post-intervento, si decideva di eseguire tracheostomia percutanea.
Nelle fasi successive non emergevano elementi di criticità in ordine alla gestione della cannula che veniva rimossa il 01.08.2014 allorquando il paziente non aveva più bisogno di essere assistito nella respirazione.
La tracheostomia risultava, dunque, sin dal principio funzionale ed efficace.
Nel corso della successiva riabilitazione cardiologica si manifestavano disturbi potenzialmente riconducibili a difficoltà respiratorie e veniva eseguita broncoscopia (in data 12.8.2014) e successiva TC (in data 29.8.2014) che confermavano il sospetto di restringimento funzionalmente significativo della trachea (stenosi).La stenosi è “complicanza prevedibile ma non efficacemente prevenibile” e, dunque, non causalmente riconducibile a comportamenti dei sanitari “non indicati neanche da parte attrice” ( cfr. pag. 67 della CTU in atti).
Sul punto, difatti, l’attore ha fatto proprie le risultanze della consulenza tecnica di parte che ha ravvisato l’origine della “grave stenosi” nel mancato follow up (controllo) della tracheotomia.
La conclusione è smentita dalle risultanze della cartella clinica, in atti, attestanti il continuo monitoraggio della condizione del Rilevata la presenza di complicanze respiratorie veniva, difatti, intrapreso un iniziale tentativo farmacologico di risoluzione mediante “costante controllo delle condizioni cliniche e dei parametri vitali del paziente”;
verificatisi segnali di ostruzione delle vie respiratorie veniva immediatamente eseguita broncoscopia che evidenziala al livero del I anello tracheale una “riduzione del lume a meno di 1 cm per un’estensione di circa 1 – 2 anelli con presenza di abbondante secrezione a valle del restringimento”.
Veniva, quindi, programmata una TC “in previsione del trattamento laser della patologia tracheale”.
L’episodio di insufficienza respiratoria del 01.09.2014 richiedeva l’esecuzione di una ulteriore tracheostomia e dava avvio ad una fase di predominanza della complicanza ostruttiva respiratoria, correttamente gestita mediante trasferimento presso struttura ad elevata specializzazione, senza che l’acuta insufficienza respiratoria, verificatasi il 02.09.2014, mentre il si trovava ancora presso l’ “aggravasse i postumi permanenti, anzi affrontata dai medici in modo tale da evitare l’altrimenti sicura morte del paziente”. le prime giornate post – cardiochirurgiche si inquadrava nell’ambito della sindrome sistemica da bassa portata legata alla marcata compromissione del ventricolo sinistro;
il paziente veniva correttamente gestito con sedute di emofiltrazione mirate alla regolazione del bilancio volemico con progressivo miglioramento dei parametri di funzionalità renale.
L’enfisema sottocutaneo si verificava il 17-18.6.2014 e veniva immediatamente seguito dal decamplaggio dei tubi di drenaggio senza influire sulla funzionalità respiratoria;
la condizione veniva favorita dalle pregresse condizioni del quali la broncopneumopatia bolloso – enfisetamosa di base correlata alla “smodata abitudine tabagica”.
Allo stesso modo, il complesso processo di guarigione della ferita sternale è stato ricondotto dal consulente alle preesistenti condizioni favorenti e facilitanti:
la broncopatia di base;
la complessità e durata dell’intervento che comportava l’utilizzo di entrambe le arterie mammarie;
la sindrome da bassa portata che conseguiva all’intervento nelle prime giornate;
la necessità di una lunga assistenza ventilatoria.
Il consulente tecnico di Ufficio ha concluso nei termini che per chiarezza espositiva di seguito si riportano “In sostanza, in riferimento a deiscenza sternale, enfisema sottocutaneo ed insufficienza renale, nel rimarcare l’assenza di condotte mediche chiaramente indicative di malpractice causalmente rilevanti, possiamo ritenere che le risposte terapeutiche furono mirate, tempestive ed anche efficaci ( …) In estrema sintesi si può affermare che l’intervento cardiochirurgico eseguito in data 11.6.2014 era indicato e fu correttamente svolto, ma risultò gravato da una fase iniziale di insufficienza circolatoria che richiese, tra gli altri presidi indispensabili, l’assistenza ventilatoria prolungata che esitò nella stenosi tracheale la quale, quindi deve essere considerata iatrogena. Non emergono comportamenti medici censurabili capaci di aver determinato, ovvero solo facilitato, la verificazione della complicanza ostruttiva respiratoria”.
In sede di replica alle osservazioni del consulente tecnico di parte attorea il CTU ha avuto modo di precisare “Tutte le complicanze a cui il paziente andò incontro durante il decorso successivo all’intervento di bypass venoso dell’11.6.2014 non furono dovute a negligenza e/o imperizia dei medici (…) ma furono conseguenze dirette o indirette, prevedibili e inevitabili, dello shock cardiogeno iniziale, a dispetto delle migliori cure messe in atto”.
Tali conclusioni non possono ritenersi inficiate dalle allegazioni tecniche di parte prodotte in sede di note conclusive.
In via preliminare, dette allegazioni risultano tardive e non originate da circostanze emerse all’esito della consulenza tecnica d’ufficio, ma fondate su dati di cui la parte era a conoscenza sin dalla particolare si fa riferimento alla valutazione dell’intervento di cardiochirurgia a cui veniva sottoposto il che non ha formato oggetto di alcuna censura ad opera dell’attore se non al momento del deposito della relazione di parte allegata agli scritti difensivi.
Preme aggiungere che, in sede peritale, il CTU ha acquisito su accordo delle parti note esplicative da parte dei CCTTPP che sono state pedissequamente riportate nell’elaborato;
l’attore ha proceduto al deposito per il tramite de proprio difensore avv. COGNOME
Ora, con il deposito di dette note finalizzate a delineare il tema di indagine l’attore si è limitato a riproporre le doglianze allegate, in termini generici, al momento della instaurazione del giudizio;
solo in sede di deposito delle osservazioni all’elaborato il consulente di parte attorea ha individuato ulteriori precedenti causali che avrebbero inciso sulla condizione del Morrone (cfr. somministrazione della terapia cortisonica), ma partendo dal presupposto, invero non sorretto dalla documentazione in atti e non avallato dalle risultanze della consulenza, di un “ negligente atteggiamento attendista”.
Giova richiamare, sul punto, le conclusioni a cui è pervenuto il CTU [cfr. pagg. 67 e ss. “(…) per quanto riguarda la gestione della complicanza, una volta che essa fu rilevata, è evidente che risultò corretto procedere ad un primo tentativo farmacologico (furono utilizzati farmaci corticosteroidei).
Sotto il profilo del controllo clinico l’esame della documentazione in atti evidenzia che vi fu un costante controllo delle condizioni cliniche e dei parametri vitali e che, quando clinicamente ( 28.8.14) si manifestarono segni compatibili con una significativa ostruzione delle vie respiratorie associate, in quel caso, a riduzione della saturazione periferica di ossigeno, fu immediatamente eseguita una broncoscopia (…)
fu quindi programmata una TC in previsione del trattamento laser della patologia tracheale.
Con terapia farmacologica e con supplementazione di ossigeno vi fu una ripresa dei parametri vitali e della saturazione periferica, sino all’episodio di insufficienza respiratoria acuta verificatasi il 01.09.2014 che richiese la nuova tracheotomia (…)”].
Ora, come precedentemente esplicitato, l’ausiliario si è premunito di vagliare l’origine di ogni complicanza occorsa nel periodo post operatorio – peraltro in buona parte riconducibile alla pregressa condizione del (forte fumatore – 40 sig. al giorno – affetto da gravità della coronaropatia ed iperteso) – escludendone la riconducibilità causale alla condotta posta in essere dai sanitari che lo ebbero in cura.
La consulenza tecnica di parte posta a corredo degli scritti conclusivi, infine, si limita a rappresentare un vaglio di eventualità inidonee, di per sé, a scalfire gli esiti delle operazioni peritali.
Non si ravvisa la violazione del consenso informato.
In via di principio deve rilevarsi che l’attore si è limitato alla allegazione della condotta asseritamente ha rappresentato la violazione del diritto ad autodeterminarsi (cfr.
pag. 19) in assenza di qualsivoglia ulteriore specificazione.
Al contempo non è stato oggetto di allegazione il danno conseguenza.
Sul punto, mentre nel caso di deficit informativo eziologicamente rilevante nella determinazione del danno da lesione del diritto alla salute danno risarcibile è per l’appunto rappresentato dalle conseguenze di tale lesione, secondo i noti criteri che definiscono le stesse sul piano relazionale e morale, nel caso in cui non è questo il danno che viene in considerazione, ma quello alla autodeterminazione, è indispensabile allegare e provare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito; “(…) va dunque ribadito che un danno risarcibile da lesione del diritto all’autodeterminazione è predicabile se e solo se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente, sia pure a mezzo di presunzioni (cfr. tra le altre C. n. 16633/2023). Nel caso di specie l’onere assertivo e probatorio non può ritenersi adempiuto.
Giova aggiungere che il entro le scadenze processuali scandite per il completamento dell’attività assertiva, si è limitato a dolersi delle forme di acquisizione del consenso (cfr. pagg. 8 e ss dell’atto introduttivo e pagg. 5 e ss della prima memoria istruttoria).
Orbene, l’onere di documentare l’acquisizione del consenso in forma scritta è stata introdotta dalla l. n. 219/2017.
In atti sono presenti tre moduli recanti il consenso:
uno afferente alla trasfusione di sangue;
uno alla anestesia;
un ulteriore all’intervento cardiochirurgico.
Tutti sono datati (10.6.2014) e recano le firme del il quale ha dichiarato di esser stato esaurientemente edotto in ordine all’intervento programmato ed a tutte le procedure eventualmente necessarie nel corso della degenza;
ha aggiunto di esser stato notiziato di eventuali complicanze relative alle condizioni cliniche ed anatomiche non previste o prevedibili e potenzialmente idonee a comportare un peggioramento della qualità di vita sino all’invalidità permanente ed alla morte.
Ogni ulteriore domanda o istanza, anche istruttoria, deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite, comprese quelle di c.t.u. di cui al decreto del 23.05.2023, sono liquidate, secondo soccombenza e causazione, in base ai parametri di riferimento di cui al d.m. 55/2014 e ss.mm.ii. (tabella n. 2; scaglione n. 6).
difese – di un unico compenso maggiorato ai sensi del disposto di cui all’art. 4 c. 2 nella misura che si reputa congrua del 20%.
Non si ravvisano i presupposti per la condanna dell’attore ai sensi del disposto di cui all’art. 96 c.p.c. non potendo desumersi, dalla mera infondatezza della domanda, la temerarietà della condotta processuale
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede:
– rigetta la domanda;
– condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in favore della in euro 22.457,00 per compensi professionali oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, C.P.A., I.V.A., se dovuta, come per legge, in favore di in euro 22.457,00 per compensi professionali ed in euro 1.226,82 per esborsi documentati oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, C.P.A., I.V.A., se dovuta, come per legge, in favore di in euro 22.457,00 per compensi professionali oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, C.P.A., I.V.A., se dovuta, come per legge, in favore di in euro 22.457,00 per compensi professionali oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, C.P.A., I.V.A., se dovuta, come per legge, in favore di in euro 22.457,00 per compensi professionali ed in euro 1.226,95 per esborsi documentati oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, C.P.A., I.V.A., se dovuta, come per legge, in favore di in euro 22.457,00 per compensi professionali ed in euro 1.214,00 per esborsi documentati oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, C.P.A., I.V.A., se dovuta, come per legge, in favore di in euro 22.457,00 per compensi professionali oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, C.P.A., I.V.A., se dovuta, come per legge, in favore di in euro 22.457,00 per compensi professionali ed euro 1.228,12 per esborsi documentati oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, C.P.A., I.V.A., se dovuta, come per legge in favore della , in euro 22,457,00 per compensi professionali oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, C.P.A., I.V.A., se dovuta, come per legge, in favore della in euro 26.948,00 per compensi professionali ed in euro 600,00 per esborsi documentati oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, C.P.A., I.V.A., se dovuta, come per legge – pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di c.t.u. liquidate con decreto del 23.05.2023, salva la solidarietà esterna di tutte le parti processuali nei confronti del consulente. Il Giudice dott.ssa NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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