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Codice Civile
Codice Penale

Risarcimento danni per sbalzi di tensione elettrica

La sentenza afferma il principio di responsabilità oggettiva per l’esercizio di attività pericolose, quale la fornitura di energia elettrica. Il danneggiato deve provare il nesso causale tra l’evento e il danno, mentre il fornitore può liberarsi solo dimostrando di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Pubblicato il 30 October 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R.G. 6932/2016 Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. Avv. COGNOME NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A N._4052_2024_- N._R.G._00006932_2016 DEL_02_10_2024 PUBBLICATA_IL_02_10_2024

nella causa civile in prima istanza, iscritta al nr.6932/2016 del Ruolo Generale Affari Contenziosi riservata in decisione sulle conclusioni rassegnate nelle note di udienza e nelle memorie conclusionali.

TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa come da mandato a margine dell’atto di citazione dall’Avv. NOME COGNOME presso il cui studio è elettivamente domiciliata;

Attrice – Contro Società , già in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa come da procura in calce alla comparsa di costituzione unitamente e disgiuntamente dall’Avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME presso il cui studio è elettivamente domiciliata;

– Convenuta –

OGGETTO: risarcimento danni

CONCISA ESPOSIZIONE delle RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE

Con atto di citazione del 28.4.2016, ritualmente notificato, la Società attorea evocava in giudizio la Società esponendo:

di avere stipulato contratto di fornitura di energia elettrica;

di avere subito il giorno 05.01.2016 ingenti danni a causa di una sovratensione della linea elettrica;

di essersi danneggiate le apparecchiature dettagliatamente indicate nell’atto.

Concludeva chiedendo di :

a) accertare e dichiarare che il giorno 05.01.2016 si è verificato uno sbalzo di tensione elettrica che ha danneggiato le apparecchiature elettriche indicate nella relazione di parte del 11.01.2016 redatta dalla Srl allegata al fascicolo di parte;

b) accogliere la domanda attorea e dichiarare che la società convenuta è da reputarsi l’unica responsabile ex art. 2050 c.c. dei danni sofferti dall’attrice e, per l’effetto, condannare la stessa, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione del danno sofferto dal medesimo per la riparazione e/o sostituzione delle apparecchiature danneggiate, quantificate in € 11.740,00, o di quell’altra somma maggiore o minore eventualmente accertata all’esito del giudizio;

c) condannare in ogni caso la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese e dei compensi di giudizio in favore del sottoscritto procuratore e difensore antistatario.

Con comparsa del 14.10.2016 si costituiva in giudizio la società (già ) la quale contestava la richiesta per essere contrattualmente prevista l’esclusione di responsabilità in capo alla convenuta come da contratto intercorso con l’attore;

negava l’esistenza del nesso eziologico tra l’evento e le conseguenze dannose;

rilevava che i danni richiesti non potevano essere imputabili alla società in quanto l’interruzione era stata di natura accidentale;

deduceva che l’interruzione non poteva creare danni;

respingeva l’attribuzione degli stessi ritenendoli derivanti dalla condizione degli impianti.

Concludeva per il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto;

per la condanna al pagamento di spese e compensi di lite.

Autorizzate le parti al deposito delle memorie, espletata la prova testimoniale come ammessa, la causa ritenuta matura per la decisione dal precedente giudicante e rimessa al sottoscritto, veniva riservata per la decisione con assegnazione dei termini per il deposito di note dopo aver tentato la conciliazione alla luce dell’esito della consulenza di ufficio.

La domanda è fondata e merita accoglimento.

Preliminarmente si osserva che per giurisprudenza costante (anche di questo Tribunale) la fattispecie oggetto del presente giudizio è da ricondursi nella fattispecie di cui all’art. 2050 c.c., ai sensi del quale sono da considerarsi attività pericolose non solo quelle qualificate come tali dalla legge di pubblica sicurezza e da altre leggi speciali, ma anche quelle che, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati, comportino, in ragione della loro spiccata potenzialità offensiva, una rilevante possibilità del verificarsi di un danno (cfr., tra le altre, Cass. 16052/2015). E’ stato quindi ritenuto che “ la distribuzione di energia elettrica è pacificamente annoverata tra le attività pericolose ai sensi e per gli effetti della citata quel che interessa in questa sede, le potenzialità dannose (per impianti e dispositivi alimentati elettricamente) degli sbalzi di tensione che sono sostanzialmente connaturati all’attività medesima”. (Cass. n. 11193/2007 con richiami).

Contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta è stata data prova da parte attrice in ordine al nesso eziologico tra l’evento dannoso ed i danni derivati da esso;

Viceversa la società non ha fornito prova per superare la presunzione di colpevolezza.

In effetti con la prova testimoniale e documentale offerta è stato dimostrato che, durante tutta la giornata del 5 gennaio 2016, si erano verificati gli sbalzi di tensione e che molte delle apparecchiature erano state danneggiate oltre ai seri problemi provocati all’azienda in conseguenza delle interruzioni della fornitura elettrica.

Anche le conclusioni del nominato CTU, Ing. supportano la tesi difensiva.

Questi, previa visione dei luoghi di causa e delle apparecchiature rovinate, ha confermato la compatibilità dei danni riportati con la dinamica dell’accaduto escludendo solo i danni dell’autoclave per non essere l’impianto elettrico a protezione dell’elettropompa a regola d’arte.

Per quanto riguarda le restanti apparecchiature, in rapporto alla documentazione prodotta ed alle indagini di mercato, ha quantificato in € 11.258,85 oltre IVA i danni arrecati.

La pretesa creditoria appare fondata e da tanto discende la condanna alle spese processuali che si liquidano secondo il D.M. n.147/2022, in €. 5.077,00 (così determinato:

€. 919,00 fase studio;

€.777,00 fase introduttiva;

€.1680,00

fase istruttoria ;

€. 1701,00 fase decisionale) oltre oneri accessori oltre spese borsuali in €. 272,20 ed oneri accessori.

Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti della società , già in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rigettata ogni ulteriore richiesta, così provvede:

1. Accoglie la domanda introduttiva e, per l’effetto, condanna la società , già al pagamento in favore della in persona del legale rappresentante [..

tempore al pagamento della somma pari ad € 11.258,85 oltre IVA, agli interessi legali dalla notifica della domanda all’integrale soddisfo;

2. Condanna , già al pagamento in favore dell’Avv.NOMECOGNOME dichiaratosi antistatario e anticipatario, della somma di €. 5.077,00 per compensi;

di €. 272,20 per spese non imponibili;

oltre spese forfettarie al 15%, IVA e cassa come per legge.

3. Pone definitivamente a carico della soc.

, già gli oneri di CTU come liquidati e anticipati da parte attrice.

La sentenza è esecutiva come per legge.

Bari lì, 2.10.2024 Il GOP Avv. NOME COGNOME

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