REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D’APPELLO DI VENEZIA SEZIONE QUARTA
La Corte d’appello di Venezia, in persona dei magistrati:
dott.ssa NOME COGNOME Presidente dott. NOME COGNOME Consigliere dott. NOME COGNOME Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._377_2025_- N._R.G._00000934_2024 DEL_06_03_2025 PUBBLICATA_IL_06_03_2025
nella causa civile di II grado iscritta al n. 934/2024 R.G. promossa da tra (C.F. ), assistita e difesa dall’Avv. dom.
NOME COGNOME, con studio in INDIRIZZO, Padova appellante (P.IVA ), assistita e difesa dall’Avv. dom.
NOME COGNOME con studio in INDIRIZZO, Padova appellata e contro già (C.F. – P.IVA: ), assistita e difesa dall’Avv. dom. NOME COGNOME con studio in INDIRIZZO Padova Terza chiamata in causa
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo, 19 C.F.
CONCLUSIONI
DI PARTE APPELLANTE:
nel merito, rigettata ogni avversaria eccezione nel rito e nel merito, in totale riforma dell’impugnata sentenza n.345/2024 del Tribunale di Rovigo, accertarsi e dichiararsi che proprietaria dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ai sensi degli artt.1218 e 1176 c.c. e/o dell’art.2051 c.c., essendo responsabile della cosa in custodia dalla quale è derivato il danno, è tenuta a risarcire il danno subito dalla signora che comportato un’invalidità temporanea totale di giorni 5, un’invalidità temporanea parziale al 75% di giorni 60, un’invalidità temporanea parziale al 50% di giorni 120, con un danno biologico risarcibile di € 89.140,00 e un danno non patrimoniale risarcibile di € 30.000,00, comprensivo del danno morale, delle sofferenze patite, del disagio complessivo, patito dall’attrice e dai suoi familiari, come da calcolo tabellare formulato in atto di citazione di primo grado, per un totale di € 140.920,00, con gli interessi di legge e la rivalutazione dalla data del fatto (8/07/2019), al saldo, o nella somma complessivamente diversa che verrà quantificata nella disponenda CTU. In via istruttoria, previa revoca sul punto dell’ordinanza 28.11.2024 pronunciata in questo grado, nonché previa revoca e/o integrazione dell’ordinanza 29/08/2023 del primo grado e comunque di ogni altro provvedimento, per quanto occorrer possa, nonché in riforma dell’impugnata sentenza, si insiste affinché, visti i contenuti della deposizione testimoniale resa all’udienza del 3/05/2023, nonché i rilievi formulati in citazione d’appello e alla luce dei propri documenti sopra indicati sub D), E), G) e H), – sia disposta ex artt. 257 e 356 c.p.c. la rinnovazione della testimonianza della signora nata a Candiana (PD) il 13/10/1963 e e su ogni altra circostanza ritenuta rilevante dall’Ecc.ma Corte, per chiarire e/o correggere i contenuti del precedente esame; – sia disposta consulenza tecnica medico-legale per accertare e quantificare le lesioni subite dalla signora precisando se le stesse abbiano comportato inabilità temporanea relativa e/o assoluta e in caso positivo le quantifichi, nonché se residui una compromissione permanente dell’integrità psico-fisica e se ne determini la percentuale;
– sia disposta l’acquisizione dei predetti docc. D)
, E), G) e H) ex art. 345 III comma c.p.c.;
– sia ammessa prova per testi ex art. 345 III comma c.p.c. sui seguenti capitoli:
1) “Vero che in data 8 luglio 2019 verso le 21.30 il signor riceveva una telefonata della signora , la quale gli comunicava di trovarsi in un’ambulanza, con a bordo solo il personale medico, per essere trasportata nel vicino ospedale di Porto Viro, essendo caduta sulle scale prospicienti il bar dell’albergo”.
2) “Vero che il signor si recava subito al pronto soccorso dell’ospedale di Porto Viro, accompagnato dal signor ”.
3) “Vero che i signori sono rimasti in ospedale a Porto Viro fino a tarda notte, allorché la signora venne dimessa”.
4) “Vero che i signori , dopo la dimissione ospedaliera della paziente, hanno riaccompagnato la signora albergo, rientrando quindi in campeggio”.
5) “Vero che i signori hanno sempre atteso da soli in ospedale la dimissione della signora , essendo deserta la sala d’attesa”.
6) “Vero che i signori hanno sottoscritto il documento che si rammostra” (v. proprio doc.
E).
Si indicano quali testi sui predetti capitoli i.11;
residente in Cadoneghe (PD) – INDIRIZZO
In riforma dell’impugnata sentenza, spese e compensi di causa integralmente rifusi per entrambi i gradi del giudizio in favore della signora , da maggiorarsi di rimborso spese generali 15%, CPA 4% e IVA 22%, o come per legge.
CONCLUSIONI
DI PARTE APPELLATA:
nel merito: dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l’appello proposto dalla Signora avverso sentenza n.345/2024 del Tribunale Rovigo, confermandosi la medesima.
Nel merito in via subordinata:
nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande proposte nei confronti di , condannarsi (P.IVA PEC ), con sede legale in Mogliano Veneto (TV), INDIRIZZO, in persona del suo legale rappresentante pro tempore (già , a tenere indenne e comunque manlevare la qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse derivarle dell’emananda sentenza, nonché rifonderle quanto fosse eventualmente condannata a pagare in forza di questa.
In via istruttoria: ci si oppone all’ammissione delle istanze istruttorie ex averso formulate e si chiede l’espunzione dal fascicolo di causa dei documenti sub D, E, F, G, H ex adverso depositati;
per mero tuziorismo difensivo, nella denegata e non creduta ipotesi il Giudice ritenesse non ancora sufficientemente completa l’istruttoria, si riporta alle istanze istruttorie formulate in memoria ex art.183 n.2 c.p.c. depositata in primo grado e non ammesse, e per i capitoli ammessi ammessa prova contraria sui capitoli avversari eventualmente anche con i medesimi testi.
Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi del giudizio.
CONCLUSIONI
DELLA TERZA CHIAMATA IN CAUSA:
IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO:
dichiarare, per i motivi tutti in narrativa indicati nella comparsa di costituzione e risposta datata 31.10.2024, l’inammissibilità ex art. 345, co.
1, c.p.c. della domanda con cui l’appellante Sig.ra ha chiesto di accertare e dichiarare che l’appellata è tenuta al risarcimento del danno ai sensi degli art. 1218 e 1176 c.c.;
NEL MERITO:
respingersi, perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti in narrativa indicati nella comparsa di costituzione e risposta datata 31.10.2024, l’appello proposto dalla Sig.ra avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo n. 345/2024 del 18/4/2024, pubblicata in data 19/4/2024, nella causa civile R.G. n. 1797/2021 e, per l’effetto, confermare la sentenza appellata.
Con vittoria di onorari e spese di causa di entrambi i gradi del giudizio.
IN INDIRIZZO
dichiarare, per i motivi tutti in narrativa indicati nella comparsa di costituzione e risposta datata 31.10.2024, l’inammissibilità ex art. 345, co.
3, c.p.c. della produzione avversaria dei documenti allegati all’atto d’appello sub D) (“copia report meteo del mese di luglio 2019”), E) (“dichiarazione sottoscritta dai signori ”), G) (“visura camerale storica ) ed H) (“visura camerale storica di
RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE.
In data 8 luglio 2019, alle ore 21.30 circa, mentre si trovava presso l’RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO di Rosolina Mare (RO) per trascorrere alcuni giorni di vacanza, cadde a terra, riportando, secondo la consulenza medico-legale depositata dalla parte (doc. 21 att.), una frattura scomposta all’omero destro e una frattura parasinfisaria della branca ileopubica destra.
1.1 aveva agito ai sensi dell’art. 2051 c.c. per ottenere il risarcimento dei danni contro deducendo di essere caduta sul pavimento, appena lavato, antistante la struttura alberghiera.
Non era stato segnalato che pavimentazione fosse sdrucciolevole.
A sostegno della pretesa, aveva allegato una dichiarazione sottoscritta da socia accomandante della società convenuta.
La aveva dichiarato di aver visto la cadere sulla pavimentazione antistante l’ingresso dell’hotel, bagnata seguito delle pulizie, e che la cliente era rotolata lungo le scale.
aveva contestato sia la ricostruzione dei fatti che la quantificazione dei danni.
Secondo la società, il pavimento non poteva essere bagnato, in quanto il personale addetto alle pulizie terminava il turno di lavoro alle ore 17:00.
La non aveva assistito alla caduta in quanto, al momento dell’infortunio, si trovava all’interno della struttura, dietro al bancone della zona bar.
La avrebbe raccontato alla di aver perso l’equilibrio per osservare meglio una pianta in una fioriera.
Anche terza chiamata aveva contestato la pretesa attorea nell’an, per assenza di prova circa il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, e nel quantum.
1.2
Il Tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento perché non aveva provato il nesso di causa tra il bene in custodia e il danno e in particolare che il pavimento fosse bagnato e quindi scivoloso.
Nel corso dell’istruttoria erano stati sentiti la figlia dell’attrice, , i dipendenti della struttura alberghiera Tojagic Milan, nonché.
Era emerso che nessuno dei testi escussi avesse assistito alla caduta e che la pavimentazione non fosse bagnata.
Sulle dichiarazioni di , il Tribunale ha specificato che:
➢ l’eccezione d’incapacità a testimoniare, sollevata in sede di comparsa conclusionale dalla difesa attorea, è inammissibile per la sua tardività perché la parte, pur consapevole del ruolo rivestito dalla teste nella società convenuta, non aveva sollevato eccezioni prima e dopo la deposizione e nemmeno precisando le conclusioni;
è capace di testimoniare perché dalla visura camerale risulta che fosse socia accomandante, senza che le fosse stata rilasciata una procura generale per l’amministrazione e la gestione della società;
➢ il testo della dichiarazione sottoscritta dalla era stato predisposto da una delle figlie dell’attrice su indicazione di un terzo.
La dichiarazione aveva valore solo indiziario ed era liberamente valutabile dal giudice;
➢ la aveva riferito durante l’audizione di non aver assistito alla caduta poiché si trovava all’interno della struttura.
Aveva firmato la dichiarazione sottopostale dalla figlia della cliente, senza prestare attenzione al suo contenuto, solamente per cercare di risolvere una controversia che si protraeva oramai da un anno.
Le era stato detto che la firma serviva per ottenere un indennizzo dall’assicurazione. .
L’appellante chiede che, in riforma della sentenza, previa ammissione di nuovi mezzi di prova e acquisizione di alcuni documenti, sia accertata la responsabilità d’ ex art. 1218 e 1176 c.c. e/o ex art. 2051 c.c. e la società condannata a risarcire i danni.
3. Con il primo motivo d’appello, la contesta sia l’erroneo inquadramento della fattispecie nell’ambito dell’art. 2051 c.c., che l’errata applicazione dei principi regolatori la responsabilità extracontrattuale.
La parte appellante lamenta che il richiamo all’art. 2051 c.c., ha comportato per l’attrice l’onere di provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno ovvero che il pavimento fosse bagnato.
In forza dei brocardi “iura novit curia” e “narra mihi factum dabo tibi ius”, il Tribunale avrebbe dovuto sussumere la fattispecie nell’ambito della responsabilità contrattuale, ex art. 1218 c.c. e 1176 c.c. e, quindi, una volta individuata l’obbligazione gravante sull’albergatore, sancire che la non avesse provato di aver adempiuto l’obbligazione di garantire l’incolumità fisica della cliente, “mediante la messa a disposizione dell’ospite di una scala esterna (…) perfettamente pulita, non scivolosa, asciutta e conformata in modo da prevenire il rischio di caduta” (v. atto di appello, p. 10). Anche volendo inquadrare la fattispecie nell’ambito della responsabilità extracontrattuale, parte appellata non aveva fornito la prova del caso fortuito.
Atteso il carattere oggettivo della responsabilità ex art. 2051 c.c., se da un lato, era emersa con certezza la relazione tra la caduta “sulle scale” ed il danno, dall’altro, la società non aveva provato il caso fortuito ovvero una condotta esclusiva, imprevista ed imprevedibile della 4. Con un secondo motivo di appello, parte appellante lamenta l’erronea valutazione delle prove orali.
Il Tribunale ha errato nel fondare la decisione sul presupposto che il pavimento non fosse bagnato e nel considerare solamente la deposizione della La deposizione della contiene dichiarazioni non veritiere:
a) circa la presenza di un amico della al momento della caduta, quando invece la donna era sola;
b) sulle persone che avrebbero riaccompagnato dall’ospedale in albergo la persona infortunata;
c) sulla sottoscrizione della dichiarazione senza averne compreso il significato, poiché la è un’imprenditrice tutt’altro che sprovveduta;
d) sul fatto che non venissero fatte continue pulizie delle scale rese necessarie dal tempo piovoso.
Nel pomeriggio del giorno dell’incidente era piovuto.
Per dimostrare tali circostanze, emerse solo all’esito della deposizione della parte appellante, chiede:
– di rinnovare la testimonianza della , sui capitoli già ammessi, “per chiarire e/o correggere i contenuti del precedente esame” (v. pag. 19-20 atto di appello);
– di ammettere prova per testi su nuovi capitoli di prova, non avendo potuto formularli nel giudizio di primo grado essendo relativi a circostanze emerse solamente all’esito della deposizione della.
I capitoli sono diretti a dimostrare che la non si era preoccupata di riaccompagnare l’infortunata in albergo;
– di acquisire i doc. D) (report meteo del mese di luglio 2019), E) (dichiarazione di su chi si fosse recato al P.S. per riaccompagnare l’infortunata in albergo), G e H (visura camerale d’ e visura camerale storica 5. Con un terzo motivo di appello, l’appellante ha dedotto che, in accoglimento dei motivi di appello, debba essere riformata la sentenza anche sulle spese di lite.
si è costituita chiedendo di confermare la sentenza del Tribunale di Rovigo e, in via subordinata, la condanna di a manlevarla da qualsiasi conseguenza pregiudizievole.
opposta all’acquisizione nuova documentazione e di nuove testimonianze.
Ha dedotto che la qualificazione giuridica della fattispecie deve fondarsi su fatti tempestivamente allegati.
Manca la prova della pericolosità del pavimento, trattandosi di “res inerte”.
si è associata alle argomentazioni dell’assicurata e ha richiamato la motivazione del Tribunale.
7. Appare necessario in via preliminare stabilire se vi siano i presupposti per la riapertura della fase istruttoria chiesta con il secondo motivo di appello.
Parte appellante lamenta che il Tribunale a) abbia attribuito rilievo alla circostanza che nessuno dei testi abbia confermato che la pavimentazione era bagnata;
b) abbia valorizzato le inattendibili dichiarazioni di.
L’art. 345 c.p.c., comma 3, come modificato con il D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni con la L. n. 134 del 2012, prevede il divieto di nuovi mezzi di prova e nuovi documenti nel giudizio di appello, a meno che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa non imputabile.
Nel caso in esame la parte non dimostra affatto di non aver potuto ’attendibilità di , e depositare i documenti indicati nel corso del precedente grado di giudizio.
Si sottolinea che occorre riferirsi al termine del giudizio di primo grado e non al deposito delle memorie istruttorie e che quindi, sussistendo i presupposti dell’art. 153, comma 2, c.p.c., la parte avrebbe potuto chiedere al giudice di essere rimessa in termini per introdurre nuove prove rilevanti anche dopo la deposizione della teste.
Può anche dubitarsi che le prove non potessero essere indicate prima della testimonianza , dato che la centralità della testimonianza della socia accomandante emergeva sin dall’inizio della lite e che il suo possibile contenuto era almeno in parte stato anticipato dalle difese presenti nella comparsa di costituzione della società (v. pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta).
L’inerzia della difesa dell’attrice nel precedente grado di giudizio non è giustificabile.
8.
Il primo motivo di appello sull’erroneo inquadramento della fattispecie nell’ambito dell’art. 2051 c.c. e sull’errata applicazione dei principi regolatori della responsabilità aquiliana, non è fondato.
8.1 Il brocardo “iura novit curia” attiene alla soluzione delle questioni di diritto e va inteso nel senso che l’organo giudicante è tenuto a inquadrare giuridicamente la fattispecie in modo corretto, anche in difetto ovvero in difformità rispetto alle norme richiamate dalle parti.
L’attrice aveva dedotto che, mentre transitava sul pavimento antistante l’ingresso della struttura alberghiera, era scivolata “sul pavimento bagnato” (non sulle scale), in quanto lavato, senza che il pericolo fosse stato segnalato, e aveva espressamente chiesto di accertare la responsabilità della struttura alberghiera ex art. 2051 ).
Con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.c. aveva confermato le conclusioni dell’atto di citazione.
Deve pertanto osservarsi:
– che l’attrice non aveva fatto valere alcun rapporto contrattuale con società né tanto meno contestato l’inadempimento di un contratto.
Il riferimento al fatto che la aveva preso alloggio presso l’RAGIONE_SOCIALE Olimpia costituiva unicamente la premessa per allegare il fatto accaduto (v. pag. 1 dell’atto di citazione di primo grado);
– che la parte aveva espressamente richiamato la responsabilità del custode prevista dall’art. 2051 c.c. e quindi fatto riferimento a un fatto illecito extracontrattuale.
La scelta difensiva è esplicita e chiara.
Qualora avesse valutato il fatto ai sensi dell’art. 1218 c.c. il giudice avrebbe pronunciato ultrapetita facendo venir meno corrispondenza fra chiesto e pronunciato, con violazione dell’art. 112 c.p.c..
8.2
Nel giudizio di appello la difesa attorea non può proporre una nuova domanda ex art. 1218 c.c. destinata ad aggiungersi a quella ex art. 2051, per l’espresso divieto di nuove domande dell’art. 345 c.p.c., che precisa le uniche domande eccezionalmente ammesse nel processo di secondo grado.
Domanda nuova è ovviamente anche quella che si aggiunge a quella tempestivamente proposta.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “costituisce domanda nuova, non proponibile per la prima volta in appello ai sensi dell’art. 345 c.c., quella che alteri anche uno soltanto dei presupposti della domanda iniziale, introducendo un “petitum” diverso e più ampio, oppure una diversa “causa petendi”, fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado ed in particolare su un fatto giuridico risulti inserito nel processo un nuovo tema d’indagine … la domanda di risarcimento di danni per responsabilità contrattuale non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di appello per ampliare l’originaria domanda risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale, dipendendo da elementi di fatto diversi da quest’ultima circa l’accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni” (v. Cass., sez. 1, sent. n. 18299 del 2016, Cass., sez. 1, sent. n. 22080 del 2001 e Cass., sez. 3, sent. n. 10129 del 2000). giurisprudenza afferma anche che:
“si ha domanda nuova, inammissibile in appello, quando gli elementi dedotti in secondo grado comportano il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, integrando una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado, e ciò anche se questi fatti erano stati già esposti nell’atto di citazione, ma al mero scopo di descrivere ed inquadrare altre circostanze, mentre soltanto nel giudizio di appello, per la prima volta, sono stati dedotti con una differente portata, a sostegno di una nuova pretesa, determinando in tal modo l’introduzione di un nuovo tema di indagine e di decisione” (v. Cass., sez. 1, sent. n. 22473 del 2004 in un caso in cui il commissario liquidatore di una società di capitali in l.c.a. , in primo grado, aveva chiesto la condanna di una banca al risarcimento dei danni da responsabilità extracontrattuale e, in secondo grado, aveva invece chiesto che fosse accertata la responsabilità contrattuale della banca).
8.3 Secondo l’appellante, la struttura alberghiera non avrebbe fornito la prova del caso fortuito.
Se da un lato, dalle prove orali, era emersa con certezza la relazione tra la caduta “sulle scale” dell’attrice ed il caso fortuito ovvero la prova di una condotta esclusiva, imprevista ed imprevedibile della danneggiata.
Facendo valere la responsabilità oggettiva della società prevista dall’art. 2051 c.c., aveva, invero, l’onere di allegare e provare due elementi:
l’evento dannoso ed il nesso di causalità tra il bene in custodia e l’evento.
Il nesso di causa avrebbe potuto desumersi qualora fosse emersa la ragione per cui la persona era caduta sulla pavimentazione (sulle scale l’infortunata era rotolata secondo momento).
Considerando le allegazioni, l’attrice avrebbe dovuto provare che la pavimentazione fosse bagnata e scivolosa perché da poco lavata.
L’atto introduttivo indica specifica ragione per cui pavimentazione fosse bagnata e non fa alcun riferimento alle condizioni meteo.
Nessuno dei testi escussi aveva affermato di aver assistito al sinistro e nessuno aveva confermato che il pavimento era bagnato.
I testi NOME COGNOME e avevano piuttosto dichiarato che lo spazio antistante la struttura alberghiera veniva lavato solo ad inizio stagione e che, comunque, gli addetti alle pulizie terminavano il servizio verso le ore 17:00.
La dichiarazione sottoscritta da , provenendo da un terzo, era stata contestata dalla società convenuta ed era stata altresì smentita dalla stessa nel corso della deposizione.
Anche di recente la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che l’incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull’imputabilità eziologica dell’evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode (v. Cass., sez. 3, ord. n. 33129 del 2024 in tema di lesioni subite di una minore in conseguenza della caduta da un palco, stante l’incertezza sull’effettiva dinamica del fatto e Cass., sez. 3, ord. n. di una recinzione stradale non adeguatamente manutenuta). 9. Nel secondo motivo di appello viene fatto riferimento anche all’inattendibilità delle dichiarazioni di.
Il contrasto tra la dichiarazione scritta e la successiva testimonianza non avrebbe giustificato la decisione di privilegiare la dichiarazione scritta ma semmai, nell’ipotesi più favorevole alla difesa attorea, quella di considerare complessivamente non attendibili tutte le dichiarazioni rilasciate nel corso del tempo dalla.
Deve essere evidenziato a) che la dichiarazione scritta è effettivamente contenuta in un foglio precompilato e che la , per quanto emerso, si limitò a sottoscriverla;
b) che non è inverosimile che la possa aver sottoscritto con leggerezza la dichiarazione, attribuendo importanza solo al luogo dove la persona era caduta e al fatto che un assicuratore avrebbe potuto indennizzarla in via stragiudiziale;
c) che alcuni testi appaiono effettivamente aver confermato che nelle ore serali non si lavassero i pavimenti.
Nessuno può ovviamente escludere che per qualche specifico motivo la sera dell’infortunio fosse stato necessario lavare il pavimento antistante l’edificio ma la circostanza non era emersa nel corso dell’istruttoria.
10. Il terzo motivo d’appello, sulle spese di lite, non è autonomo rispetto ai precedenti.
La condanna al pagamento delle spese processuali si giustifica in base al principio della soccombenza.
11.
L’appello deve pertanto essere integralmente respinto.
Le spese processuali, liquidate sulla base del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, appellate.
In caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico dell’attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante in causa solo quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria (Cass., sez. 1, ord. n. 10364 del 2023).
Costituendosi nel giudizio di primo grado la compagnia non aveva contestato l’operatività della garanzia.
Considerando le tre fasi svolte, il compenso è determinabile nella somma di euro 9.991,00 nel rispetto dei parametri medi, (euro 2.977,00 + euro 1.911,00 + euro 5.103,00) dello scaglione applicabile (euro 52.001,00 – euro 260.000,00), facendo riferimento alla domanda.
12.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
13.
Ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
Corte d’appello Venezia definitivamente pronunciando sull’appello proposto nei confronti la sentenza del Tribunale di Rovigo 19 aprile 2024 n. 345, così provvede:
1) rigetta l’appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna la parte appellante al pagamento, in favore delle parti appellate delle spese del presente grado di giudizio, liquidate per ciascuna delle parti nella somma di euro 9.991,00 per compensi, oltre spese generali (15%), c.p.a. e i.v.a.;
è obbligata a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’appello ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.02, n. 115; 4) in caso di diffusione della sentenza devono essere omesse le generalità delle parti gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.
Venezia, 20 febbraio 2025 il Consigliere estensore la Presidente dott. NOME COGNOME dott.ssa.
NOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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