REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze Sezione II civile così composta:
NOME COGNOME Presidente rel.est.
NOME COGNOME Consigliere NOME COGNOME Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA N._548_2025_- N._R.G._00002603_2019 DEL_24_03_2025 PUBBLICATA_IL_24_03_2025
nella causa civile iscritta a ruolo il 30.12.2019 al n. 2603 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell’anno 2019 avente ad oggetto:
Contratti bancari promossa da: , la prima anche in proprio e tutti quali eredi elettivamente domiciliati in Empoli (FI), presso e nello studio degli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME che li rappresentano e difendono come da mandato allegato a comparsa di costituzione con istanza di fissazione udienza per la prosecuzione del giudizio interrotto, APPELLANTI IN RIASSUNZIONE contro corrente in elettivamente domiciliata in Firenze, presso e nello studio dell’avv. NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME Foro di Lecce, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello, APPELLATA All’udienza del 9-11.7.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, le parti precisavano le seguenti conclusioni: Per “Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in parziale riforma dell’impugnata sentenza accoglimento dei dedotti motivi di gravame, previo accertamento della responsabilità del Sig. nell’occorso di cui è giudizio, condannare, in solido tra di loro, la , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ed il Sig. per i titoli e le causali di cui in premessa, a pagare alla Sig.ra , in proprio e quale erede del Sig. nella quota di 1/3, la somma di € 16.899,20=, ed ai Sig.ri quali eredi del Sig. nella quota di 1/3 ciascuno, la somma di € 4.224,80= ciascuno, o quella maggiore o minore somma che riterrà di giustizia, con rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo effettivo. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio e con espressa riserva di chiedere la ripetizione quanto eventualmente corrisposto esecuzione della sentenza oggetto del presente gravame”.
Per “Piaccia alla Ecc.ma Corte d’appello adita rigettare l’appello proposto confermando integralmente la sentenza Con vittoria di spese e competenze anche del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa di appello, iscritta al n.r.g. 2603/2019 di questa Corte
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia n. 329 del 27-30.5.2019;
parti:
la prima anche in proprio e tutti quali eredi di quest’ultimo non costituito), interrotta per la morte dell’appellante e tempestivamente riassunta dai di lui eredi, esperiti gli adempimenti ex artt. 350 e 352 c.p.c. e sulle produzioni documentali delle parti, è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza del 9- 11.7.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, e sono stati concessi i termini di cui all’art. 190 c.p.c. riportano, per comodità esposizione, motivazione e dispositivo della sentenza impugnata: “RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE 1. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 5.3.2014, convenivano in giudizio deducendo le seguenti circostanze :
– in data 4.8.2009 stipulavano con contratto relativo RAGIONE_SOCIALE Bancari RAGIONE_SOCIALE, mezzo del promotore finanziario momento della sottoscrizioni, gli attori consegnavano al sig. la somma di € 1.100,00 in contanti;
successivamente gli consegnavano la somma di € 24.200,00, di cui € 7.500,00 in contanti in data 10.6.2009, € 1.700,00 in contanti in data 30.10.2009, ed € 15.000,00 in data 9.4.2010 mediante n. 3 assegni circolari dell’importo di € 5.000,00 ciascuno, intestati, su richiesta del stesso, a tale somma doveva essere utilizzata per effettuazione di investimenti finanziari, ma gli attori non sono mai riusciti a sapere quali fossero i titoli, fondi o azioni acquistati con i loro risparmi.
Ciò premesso fatto, gli attori affermavano responsabilità, ai sensi dell’art. 31 comma 3 d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, dell’intermediario preponente.
Pertanto, concludevano affinché, previo accertamento della responsabilità del sig. venisse condannata, in solido con pagargli la somma di € 25.348,80 o quella maggiore o minore ritenuta giustizia, oltre interessi rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese e onorari.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 22.9.2014, si costituiva in giudizio la quale eccepiva, in via preliminare, che gli attori non avevano concluso alcun contratto di investimento con l’istituto di credito e contestavano la documentazione prodotta, anche nella sua conformità all’originale;
evidenziava, altresì, come documento prodotto non costituisse un contratto, non essendo neanche compilato con i nominativi dei clienti ed essendo privo della data;
si trattava, comunque, di una mera proposta contrattuale priva della accettazione della Banca.
L’istituto di credito, poi, eccepiva che alcuna somma risultava conseguita al COGNOME dagli attori, tanto meno dalla sig.ra ;
evidenziava, altresì, che il rapporto intercorso tra le parti e il era di natura personale, come provato dal fatto che la ricevuta per € 7.500,00 in contanti indicava la data del 10.6.2009 ed era anteriore al contratto che si assume essere del 4.8.2009;
inoltre, gli assegni non risultavano essere stati incassati dal Inoltre, la eccepiva la mancata prova dell’illecito e come, comunque, la condotta degli attori doveva ritenersi unica causa del danno da loro lamentato.
In conclusione, l’istituto di credito domandava il rigetto della domanda, con vittoria di spese e onorari;
in estremo subordine, laddove fosse accertata la responsabilità del quale promotore, escludere presunto versamento di € 7.500,00 portante la data del 10.6.2009 e, comunque, dichiarare il concorso di colpa di parte attrice con giudizio di prevalenza per le ragioni esposte e, per l’effetto, contenere la responsabilità della nei limiti della percentuale accertata, con compensazione delle spese di lite;
in ogni caso, in virtù della domanda di regresso, che fosse condannato a manlevare dal pagamento delle somme liquidate in favore di parte attrice, ivi comprese le spese di lite.
Dichiarata la contumacia di all’udienza del 28.5.2014, venivano concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. 2.
La domanda degli attori nei confronti della è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
2.1.
I sig.ri agiscono per sentire dichiarata, in solido, la responsabilità del promotore finanziario e della in relazione ai fatti occorsigli tra il 2009 e il 2010.
In particolare, gli attori deducono di avere stipulato, a mezzo del promotore finanziario , un contratto relativo a servizi bancari e di investimento con e di avere versato somme in favore del promotore finanziario pari ad € 25.300,00.
Tali investimenti non venivano, in realtà, mai realizzati e, pertanto, gli attori domandano la restituzione di quanto versato convenendo in giudizio 2.2.
In primo luogo, si osserva come gravi sugli attori/investitori l’onere della prova della illiceità della condotta del promotore, del danno sofferto per l’illecito del promotore finanziario e del nesso di causalità sussistente tra l’illecito e il danno (cfr. in questo senso Cass. Civ., 19.3.2010, n. 6708).
Quanto alla responsabilità della si ricordi che, ex art. 31 comma 3 d.lgs. n. 58/1998, il soggetto abilitato che conferisce l’incarico è responsabile in solido per i danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
Principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità sul punto è che “in tema di intermediazione finanziaria, l’intermediario preponente risponde in solido del danno causato al risparmiatore dai promotori finanziari da lui indicati in tutti i casi in cui sussista un nesso di occasionalità necessaria tra il fatto del promotore e le incombenze affidategli.
Tale responsabilità sussiste non solo quando detto promotore sia venuto meno ai propri doveri nell’offerta dei prodotti finanziari ordinariamente negoziati dalla società preponente, ma anche in tutti i casi in cui il suo comportamento, fonte di danno per il risparmiatore, rientri comunque nel quadro delle attività funzionali all’esercizio delle incombenze affidategli” (Cass. Civ, , 25.1.2011, n. 1741).
In particolare, poi, si precisa che, ai fini della configurabilità di questo nesso di occasionalità necessaria, “non rileva che comportamento del promotore abbia esorbitato dal limite fissato dalla società, essendo sufficiente che la sua condotta sia stata agevolata e resa possibile dall’inserimento del promotore stesso nell’attività della società d’intermediazione mobiliare e si sia realizzata nell’ambito e coerentemente alle finalità in vista delle quali 2.3.
Presupposto imprescindibile, al fine di ritenere sussistente la responsabilità dell’istituto di credito, è, allora, la prova della sussistenza del nesso di occasionalità necessaria tra la condotta illecita del promotore e le incombenze che gli sono state affidate dall’istituto di credito.
Tale prova, nel caso di specie, non è stata fornita.
In primo luogo, va evidenziato che non è stata fornita la prova che gli attori abbiano eseguito versamenti in favore di esecuzione contratto bancario intercorso con Il documento contrattuale versato in atti (cfr. doc.
1 del fascicolo parte attrice), denominato “contratto relativo ai servizi bancari e di investimento di , risulta privo di data, con la conseguenza che non è stata superata l’eccezione avanzata dall’istituto di credito relativa al fatto che lo stesso potrebbe essere stato compilato in qualsiasi momento, anche successivamente ai dedotti versamenti.
L’unico teste sentito sul punto, difatti, ha dichiarato che ha, effettivamente, consegnato agli attori un contratto, ma non è stato in grado di riconoscere il documento versato in atti, affermando non so dire se si tratti del contratto sub doc.
1
considerato che io al momento della consegna di detto contratto non ho esaminato lo stesso.
Conseguentemente, non è stata conseguita la prova che il documento prodotto sub doc. 1 del fascicolo di parte attrice sia effettivamente corrispondente al documento negoziale che ha consegnato e fatto sottoscrivere agli attori;
il 4.8.2009, il sig. quindi, potrebbe avere consegnato agli attori qualsiasi documento contrattuale, anche intestato ad altro istituto di credito.
Pertanto, difetta la prova che il convenuto abbia consegnato fatto sottoscrivere agli attori, nell’agosto del 2009, un contratto intestato all’istituto di credito Da tanto discende l’irrilevanza probatoria del documento in questione nei confronti della Banca convenuta, con la conseguenza che difetta la prova che il sig. abbia agito nei confronti degli attori nella sua qualità di promotore finanziario di 2.4.
Va considerato, poi, che il sig. , sino al giugno 2009, era stato promotore di Banca Sara (cfr. doc. 2 allegato al fascicolo di parte convenuta), istituto di credito dal quale si dimetteva il 29.6.2009.
Conseguentemente, stante l’irrilevanza probatoria del documento sub doc. 1 del fascicolo di parte attrice, disconosciuto dall’istituto di credito e non confermato dall’unico teste escusso, non può, senz’altro, ritenersi con certezza che, quando il ha ricevuto dagli attori la somma di € 7.500,00, nel giugno 2009, agisse effettivamente quale promotore di risalente al giugno del 2009, per l’importo di € 7.500,00 (riferisce il teste è la prima volta che vedo il doc. 4 che mi viene mostrato).
Il teste, poi, quanto al versamento di tale somma, che lui ricorda essere pari ad € 7.000,00 o € 7.500,00, non riferisce neanche della consegna di una ricevuta agli attori da parte del sig. Conseguentemente, anche la dazione di detta somma non è ricollegabile con certezza alla qualità del convenuto di promotore finanziario della 2.5.
Ulteriore elemento dirimente, è che il teste mai ha riferito che il sig. si qualificasse agli attori quale promotore di Il teste ha riferito che il sig. proponeva agli attori, ed anche a lui, degli investimenti e la conclusione di un contratto, ma non ha fatto alcun riferimento alla qualità specifica in forza della quale il convenuto intratteneva tali relazioni economiche con i sig.ri fronte, pertanto, delle contestazioni sul punto dell’istituto di credito, il quale nega che il abbia agito verso gli attori quale proprio promotore, i sig.ri non hanno fornito la prova della qualità in base alla quale il agiva e, in particolare, non hanno fornito la prova che lo stesso agiva proprio quale promotore di Non risulta provato, difatti, che il si sia presentato loro quale promotore di che, ad esempio, abbia contrattato con loro in uffici dell’istituto di credito convenuto. 2.6. teste confermato che, all’atto della sottoscrizione di documento contrattuale (che egli, però, non ha visionato), gli attori consegnavano al € 1.100,00 e ricorda anche che quest’ultimo rilasciava una ricevuta di pagamento.
Non risulta, però, dalle dichiarazioni testimoniali, alcuna conferma specifica della ricevuta sub doc. 3 del fascicolo di parte attrice, con la conseguenza che anche questo documento, contestato dall’istituto di credito, non risulta confermato dall’istruttoria espletata.
Il teste ha confermato, però, la consegna da parte del della ricevuta sub doc. 5 del fascicolo di parte attrice, relativa alla somma di € 1.700,00 consegnata dagli attori.
Deve, però, ritenersi che, sebbene la ricevuta in questione sia redatta su modulo di difetti la prova che l’operazione posta in essere sia funzionalmente collegata all’attività del quale promotore finanziario di Tale ricevuta, di per sé considerata, a nulla rileva nei confronti della dal momento che non risulta provato che gli attori avevano, in precedenza, stipulato un contratto con specifica indicazione del numero di conto, essendo in bianco la relativa voce).
Pertanto, ritiene questo giudice che tale ricevuta, unico documento specificamente confermato dal teste, non sia di per sé solo idoneo a ritenere incardinata la responsabilità dell’istituto di credito, essendo documento che, pur redatto in modulistica di non risulta collegato alcun documento contrattuale intestato all’istituto di credito, ed è privo di alcun riferimento ad un conto corrente acceso presso l’istituto di credito convenuto;
né, si ribadisce, il teste ha dichiarato che il sig. riceveva quella somma quale promotore finanziario di 2.7.
In relazione alla consegna di tre assegni da parte degli attori, per il complessivo importo di € 15.000,00, non risulta dalle dichiarazioni testimoniali rese che il teste abbia confermato la ricevuta sub doc. 6 del fascicolo di parte attrice.
Circostanza assorbente, nel caso di specie, è, comunque, che non vi è prova che i tre assegni circolari in questione siano stati incassati (cfr. docc. 7 – 9 del fascicolo di parte attrice), atteso che gli attori avrebbero dovuto, a tal fine, produrre la movimentazione bancaria relativa.
Il doc. sub 7 del fascicolo di parte attrice, ove sono fotocopiati due assegni circolari, non attesta il loro avvenuto incasso;
il doc. sub 9, altresì, non è provato con certezza che sia ricollegabile al doc. sub 8 del fascicolo di parte attrice, trattandosi di mere fotocopie su fogli distinti che non provano l’avvenuto incasso dell’assegno in questione.
2.8.
Per i motivi esposti, allora, la domanda degli attori nei confronti di deve essere rigettata, atteso che :
– non è stata fornita la prova che il si sia presentato agli attori quale promotore di , non essendo tale circostanza stata riferita dall’unico teste escusso;
– la documentazione prodotta non è stata confermata dal teste, fatta eccezione per il solo documento sub 5 il quale, di per sé solo, non è idoneo a incardinare la responsabilità della – non è stata fornita la prova dell’incasso degli assegni circolari.
3.
La domanda deve essere, invece, parzialmente accolta nei confronti di Risulta provato, difatti, che gli attori hanno corrisposto favore l’importo complessivo di € 10.300,00 (7.500 + 1.100 + 1.700), affinché questi ponesse in essere investimenti mai eseguiti.
La corresponsione di tale somma è confermata dal teste sentito all’udienza del 6.4.2017, così come è acclarato che alcun investimento mai è stato realizzato.
Pertanto, il convenuto contumace è tenuto a risarcire tale somma devono aggiungersi rivalutazione monetaria della stessa dalla data della domanda ad oggi e gli interessi legali dalla domanda al saldo.
Tali interessi vanno calcolati sulla somma annualmente rivalutata, al tasso legale dell’anno volta per volta preso in considerazione.
Alla predetta somma vanno aggiunti gli interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
4. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza degli attori nei confronti di invece, deve essere condannato alla refusione delle spese di lite in favore degli attori, attesa la sua soccombenza nei loro confronti.
Il Tribunale di Pistoia, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott. NOME COGNOME pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda nei confronti di 2) Accoglie la domanda degli attori nei confronti di e, per l’effetto, condanna corrispondere agli attori l’importo di € 10.300,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi come indicato in parte motiva;
3) Condanna gli attori, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore di liquidate in € 4.355,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali, IVA e CPA;
4) Condanna alla refusione delle spese di lite in favore degli attori, liquidate in € 625,58 per esborsi ed € 4.355,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali, IVA e CPA“.
Avverso la suddetta sentenza hanno interposto appello chiedendo, in accoglimento del proposto appello riforma dell’impugnata decisione, di sentire condannare, in solido tra di loro, a pagare in loro favore, per i titoli e le causali di cui in premessa, la somma di Euro 25.348,80, o quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo effettivo e le spese del doppio grado.
Si è costituita, resistendo all’avversario appello, concludendo per il rigetto dell’avversaria impugnazione, con il favore delle spese.
Nessuno si è costituito per La causa, interrotta per la morte di è stata tempestivamente riassunta dai di lui eredi Nessuno si è costituito per anche nella fase successiva alla riassunzione e nonostante rituale notifica, e lo stesso deve essere quindi dichiarato contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo, e su vari punti articolati motivo di appello – con cui, in sintesi, le parti appellanti muovono censura all’impugnata sentenza nella parte in cui questa avrebbe escluso la sussistenza del presupposto della c.d. occasionalità necessaria, risultante in primo luogo dal fatto che un rapporto contrattuale si sarebbe comunque andato ad instaurare tra il e la e che il all’epoca in cui sarebbe stato stipulato il contratto di investimento con la era oramai promotore finanziario di quest’ultima, utilizzando peraltro anche la relativa modulistica -, è infondato. Vi è innanzitutto un primo versamento in contanti (doc. 4 attori in primo grado), per Euro 7.500,00, effettuato il 10.6.2009, allorquando il non era ancora promotore finanziario di ***.
Vi è inoltre difetto di prova che sia stato stipulato, per il tramite del contratto di investimento tra il e la Banca:
il doc. 1 degli attori in primo grado, recante la data del 4.8.2009, non reca infatti alcuna sottoscrizione apposta in nome e per mobile (che il riferiscono essere loro appartenenti), ma nessun dato anagrafico e codice fiscale (i rispettivi spazi sono in bianco).
Gli altri versamenti in contanti recano data 4.8.2009 per Euro 1.100,00 (doc. 3 attori in primo grado) e 3.10.2009 per Euro 1.700,00 (doc. 5 attori in primo grado).
Per tutti i versamenti in contanti è stata inoltre rilasciata una ricevuta di società (denominata Banca S.p.ARAGIONE_SOCIALE, indicata come appartenente al gruppo bancario ***), che tuttavia non contiene un numero di serie, né alcun riferimento a posizione contrattuale (il numero di c/c è in bianco e non è menzionato il numero di codice seriale indicato nel doc. 1) che, oltretutto, mai è stata aperta presso la Banca.
A tutto ciò deve aggiungersi che non è dedotto né provato che le firme del e della sul doc. versamenti denaro siano stati rispettivamente le une rilasciate e gli altri effettuati in locali riferibili alla Banca.
La circostanza che, quanto meno a partire dal 4.8.2009, il fosse già promotore finanziario di *** e avesse utilizzato la relativa modulistica non costituisce insieme di elementi indiziari idonei a dar prova del requisito della occasionalità necessaria, in quanto al contempo non idonei a comprovare una sia pur tacita approvazione della Banca (che al più avrebbe potuto essere a conoscenza dell’avvenuta utilizzazione di un modulo di contratto di investimento) in ordine allo specifico operato del promotore rivelatosi effettivamente dannoso per gli investitori (per quanto supra ed infra A tutto ciò deve aggiungersi che la consegna al di n. 3 assegni (che sono in verità assegni bancari), per Euro 5.000,00 cad. , che parti appellanti assumono essere stati emessi (rectius: tratti) con addebito (non comprovato) su conto aperto dal loro dante causa presso ed intestati a terzi soggetti del tutto estranei alle vicende di cui è causa è condotta che comprova l’interruzione di nesso di causalità fra l’insussistente operato della e il danno lamentato.
Assorbito l’esame del secondo motivo di appello concernente talune specifiche caratteristiche documentali di uno dei tre assegni, non essendo sul punto contestato che apparente beneficiario dello stesso sia stato soggetto estraneo alla vicende di cui è causa;
elemento che, come sopra esposto, comprova l’interruzione del nesso causale fra condotta della e danno lamentato.
Per le suddette ragioni il proposto appello deve essere rigettato, con conseguente conferma dell’impugnata sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo (aliquote intermedie fra minimo e medio sul valore dichiarato, esclusa la fase istruttoria).
Vi è sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002 nei confronti dei riassumenti ed aventi causa dell’originario appellante , la prima anche in proprio.
la Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, sull’appello proposto da e successivamente riassunto da avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia n. 329 del 27-30.5.2019, 1. rigetta l’appello e conferma l’impugnata sentenza;
2. dichiara tenuti e condanna la prima anche in proprio e tutti quali eredi di solido fra loro alla refusione in favore di delle spese di lite del presente grado di giudizio che vengono liquidate in Euro 3.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002 nei confronti di riassumenti ed aventi causa dell’originario appellante , la prima anche in proprio.
Così deciso in Firenze il 20 marzo 2025.
Il Presidente rel.est.
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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