REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE CIVILE In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati NOME COGNOME PRESIDENTE RELATORE NOME COGNOME CONSIGLIERA NOME COGNOME CONSIGLIERA Ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._43_2023_-_ N._R.G._00000150_2019 DEL_07_04_2025 PUBBLICATA_IL_07_04_2025
Nella causa di previdenza iscritta al n. 150 di RACL dell’anno 2019, proposta da , nato a Santu Lussurgiu (OR) il 12.11.1947, ivi residente in INDIRIZZO c.a.p.
09075, cod. fisc. , rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME
cod. fisc. , con studio in Oristano in INDIRIZZO – che, in virtù dei poteri conferiti nella procura speciale a margine del presente atto, elegge domicilio in Cagliari in INDIRIZZO presso l’avv. NOME COGNOME – fax NUMERO_TELEFONO – indicando per le comunicazioni di cancelleria il fax NUMERO_TELEFONO e la p.e.c.
APPELLANTE CONTRO sede di Oristano, domicilio elettivo in Cagliari, INDIRIZZO codice fiscale in persona del direttore C.F. C.F. P. generale alle liti conferita con rogito del notaio in data 05/04/2016, repertorio N. 12428, raccolta N. 6775 (All. 1), dagli Avv.ti NOME COGNOME (cod. fisc. ;
p. cert. e NOME COGNOMEcod. fisc. ; p. cert.
, sia congiuntamente che disgiuntamente.
APPELLATO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Lo svolgimento viene riportato nei limiti di quanto devoluto al Giudice di II grado ex art. 346 c.p.c. e 56 D.Lgs. 546-1992.
Con ricorso al Tribunale di Oristano, ha chiamato in giudizio , affermando di essere affetto da malattie invalidanti (tendinopatia calcifica bilaterale della cuffia dei rotatori, epicondilite bilaterale) di cui sosteneva l’origine lavorativa, chiedendo la condanna dell’ assicuratore resistente all’indennizzo del danno biologico dalla stessa derivato, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 23.02.2000 n° 38.
Esponeva in particolare che la malattia era stata determinata, in tutto o in parte, dalle mansioni lavorative espletate, nei periodi e secondo le modalità descritte in ricorso, cui per brevità si rinvia.
L’ , costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell’avversa domanda per infondatezza, come meglio precisato nella memoria difensiva, affermando che parte ricorrente non aveva diritto alla prestazione richiesta, in quanto la lamentata patologia non aveva natura professionale.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e prove testimoniali.
Il Tribunale, con sentenza n. 31 del 25-1-2019, ha rigettata la domanda.
Propone appello il ricorrente, cui resiste l’ con memoria.
La controversia è stata istruita con produzioni documentali e consulenza tecnica d’ufficio ed è stata decisa sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
Per l’appellante:
Accogliere le domande formulate nel giudizio di primo grado ovvero:
RAGIONE_SOCIALE – accertare e dichiarare che le patologie dedotte in causa ovvero “tendinopatia calcifica della cuffia dei rotatori bilaterale” ed “epicondilite bilaterale” hanno eziologia professionale e che quindi costituiscono malattie professionali;
– accertare e dichiarare che, in dipendenza delle dedotte malattie professionali, l’appellante ha diritto all’indennizzo del danno biologico nella misura del 6% per la tendinopatia calcifica della cuffia dei rotatori bilaterale e del 5% per l’epicondilite bilaterale ovvero, in subordine, in quella diversa misura percentuale, maggiore o minore, che risulterà accertata in giudizio nonché accertare e dichiarare, ai sensi dell’art. 13 comma 5 D. Lgs. n. 38/2000, che il danno biologico complessivo residuato all’appellante è pari al 11% ovvero, in subordine, in quella diversa misura percentuale, maggiore o minore, che risulterà determinata in giudizio; – per l’effetto condannare l’ in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare all’appellante l’indennizzo – in capitale o in rendita – di cui all’art. 13 D. Lgs. n. 38/2000 in misura corrispondente al danno biologico accertato in giudizio, compreso quello complessivo, con maggiorazione di interessi dalla maturazione del diritto e secondo la decorrenza che sarà ritenuta di giustizia;
b. in ogni caso:
con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, c.p.a. ed iva nella misura di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario.
Per l’appellato:
Rigettare l’appello e confermare la sentenza appellata, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza appellata ha rigettata la domanda, senza disporre la richiesta CTU d’ufficio, ritenendo insufficiente l’attività lavorativa svolta per giustificare la natura professionale della malattia.
Il primo motivo d’appello riguarda appunto questo problema.
Questa Corte ritiene che il complessivo periodo di lavoro di oltre 25 anni di vita lavorativa ed il fatto di aver sempre svolto l’attività di muratore, anche solo nella sua normale caratterizzazione e senza ulteriori particolarità, possa ben giustificare l’insorgere delle patologie professionali per cui è causa.
Che l’attività lavorativa sia quella di muratore risulta anche dalle prove testimoniali effettuate, che confermano contraddizioni l’assunto, anche se è possibile che qualche mansione complementare o sussidiaria sia stata richiesta, sempre comportante il sollevamento e trasporto di pesi.
In termini di esposizione al rischio tecnopatico ciò è più che sufficiente a giustificare l’espletamento della CTU, non ammessa in primo grado.
Il CTU nominato, al compimento delle operazioni, ha rilevato che l’appellante era afflitto da:
“rigidità dolorosa delle spalle, esito di lesione bilaterale della cuffia dei muscoli rotatori;
epicondilalgia bilaterale.
” Il CTU ha poi ritenuto che:
“Tenuto conto del racconto anamnestico, della documentazione agli atti, in particolare delle prove testimoniali in cui è confermata l’attività lavorativa svolta dal signor le lesioni degenerative miotendinee e la rottura dei tendini della cuffia dei muscoli rotatori delle spalle ha avuto come fattore concausale il sovraccarico funzionale delle spalle sopportato dal signor durante la sua vita lavorativa.
Ritengo inoltre che l’attività manuale e di forza svolta dal signor durante la sua vita lavorativa abbia favorito la patologia inserzionale miotendinea dei muscoli epicondilei degli arti superiori.
” Le conclusioni del CTU si devono condividere, in quanto basate sulle comuni nozioni della scienza medica, sulle normali caratteristiche dell’attività lavorativa svolta, quali studiate dalla medicina del lavoro, nonché sulle specificità della prova testimoniale, che ha confermato il gravoso utilizzo degli arti superiori.
Il consulente ha inoltre posto l’accento sulla costituzione fisica non particolarmente robusta dell’appellante, che aveva comportato una maggior usura del fisico stesso, a parità di sollecitazione, rispetto ad altre ipotetiche morfologie fisiche.
Ha inoltre contraddetto efficacemente le osservazioni dell’ , basate su uno studio scientifico riferito a tipologie e condizioni di lavoro diverse da quella in esame.
Per quanto riguarda a questo punto il danno valutato, il CTU ha così operato:
” Ritengo, per quanto evidenziato all’esame obiettivo, dover assegnare alle limitazioni funzionali dolorose della spalla destra danno biologico del 5%, a quelle della spalla sinistra danno biologico del 4%.
Utilizzando la formula di calcolo della semisomma il valore di danno complessivo è del 8,9%.
Questo valore, considerata l’evoluzione peggiorativa dei postumi potrebbe essere arrotondato al 9%.
Per quanto riguarda l’epicondilite, ha una scarsa obiettività clinica e modesta evidenza strumentale.
In base al codice tabellare 232, riconosco all’epicondilite bilaterale danno biologico del 2% e biologico complessivo per le malattie denunciate del 11%.
Cod. 232:
esiti di epicondiliti, epitrocleiti e patologie muscolo tendinee assimilabili, apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale, a seconda della mono o bilateralità, fino a 5%.
Le patologie oggetto di denuncia di malattia professionale, delle spalle e dei gomiti sono concorrenti.
I valori di d. b. riconosciuti:
9%, sommato al valore di d. b. del 2%, utilizzando la formula di Balthazard e della semisomma ha come risultato 10,91%.
Questo valore può essere arrotondato a 11%.
” Anche questi criteri possono essere condivisi ed in particolare il danno del 9% attribuito alle due lesioni delle spalle destra e sinistra, in quanto l’”arrotondamento” effettuato dal CTU comporta una valutazione collegata ad un indice di maggior gravità delle patologie, viste in prospettiva futura.
Non può invece essere condiviso l’ultimo arrotondamento effettuato, operato a livello di mero calcolo aritmetico, vista l’impossibilità di arrotondare in eccesso le frazioni di punto, poiché il diritto è riconosciuto e calcolato per punti interi e non per frazioni di punto, secondo la giurisprudenza pacifica, che questa Corte applica (vedi da ultimo Cass. 13006-2024).
Il danno definitivo, perciò, partendo dal 9% per i danni alle spalle ed il 2% di danno derivante dalla epicondilite, deve essere conglobato giudizialmente nel 10%.
La sentenza appellata, in definitiva, deve essere integralmente riformata nel senso di cui in motivazione.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate entro i minimi tariffari vista la non particolare difficoltà della questione, come da dispositivo.
Definitivamente pronunciando, accoglie nei limiti di cui in motivazione l’appello proposto e, in riforma totale della sentenza impugnata, dichiara che l’appellante ha diritto all’indennizzo da:
Cod. 227: esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale.
Cod. 224:
limitazione dei movimenti dell’articolazione scapolo omerale ai gradi estremi.
Danno spalla destra 5%, spalla sinistra 4%.
Cod. 232:
esiti di epicondiliti, epitrocleiti e patologie muscolo tendinee assimilabili, apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale, a seconda della mono o bilateralità, con danno complessivo del 2%.
Congloba i danni nella misura complessiva del 10%.
Condanna l’ alla corresponsione della relativa prestazione, con le decorrenze come sopra precisate e gli interessi legali o la rivalutazione monetaria con la decorrenza e nei limiti fissati dalla legge.
Condanna l’ alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida nella misura di €. 2.250,00 per il giudizio di primo grado ed €. 2.415,00 per la presente fase del giudizio, oltre il 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore del difensore dell’appellante.
Pone definitivamente a carico dell’ le spese di consulenza, separatamente liquidate.
Cagliari, 22-3-2023
Il Presidente NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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