fbpx
Generic filters
Parola esatta ...
Cerca nei titolo
Search in excerpt
Filtra per categoria
Codice Civile
Codice Penale

Risarcimento dei danni in favore della parte civile

Sentenza del giudice penale, condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile, liquidazione ad un successivo e separato giudizio.

Pubblicato il 18 November 2021 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SULMONA

in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario dott. , ha pronunciato ai sensi dell’articolo 702 ter c.p.c. la seguente

ORDINANZA

nel procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis e segg. c.p.c. iscritto sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d’ordine 85 dell’anno 2019 vertente

TRA

XXX

= attore =

CONTRO

YYY

= convenuto =

NONCHÉ CONTRO

ZZZ,

= convenuto =

NONCHÉ CONTRO

KKK

= convenuto – Contumace =

Oggetto: risarcimento danniresponsabilità extracontrattuale.

Conclusioni: come in atti.

Sentenza n. 229/2021 pubblicata il 16/11/2021

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Visto il ricorso ex art.702 bis c.p.c. ritualmente notificato, con il quale il sig. XXX ha convenuto in giudizio dinanzi questo Tribunale i sig.ri YYY, ZZZ e KKK, chiedendone la condanna in solido al pagamento in suo favore della somma € 173.652,79 o dell’altra maggiore o minore che risulterà di giustizia oltre spese di giudizio, a titolo di risarcimento ex art. 2043 c.c. dei danni assertivamente subiti in conseguenza dell’aggressione con calci e pugni al volto, sulla testa e su tutto il corpo, subita il giorno 14/04/2013 alle ore 3:00 circa in Sulmona, piazza XX settembre ad opera dei predetti YYY, ZZZ e KKK, riconosciuti esclusivi responsabili e perciò condannati altresì dal Tribunale di Sulmona, Giudice Dott.ssa, con sentenza n. 375/2016 depositata in data 3.10.2016, “[…..] in solido tra loro al risarcimento del danno patito dalla parte civile costituita, in conseguenza del reato suddetto, da liquidarsi in separata sede, nonché alla refusione delle spese processuali sostenute dalla stessa, che si liquidano in complessivi € 2.800,00 oltre IVA e CPA come per Legge [….]”. Ha ulteriormente dedotto a tal fine che la Corte di Appello di L’Aquila, con ordinanza n. 589 del 9.12.2017, aveva dichiarato l’inammissibilità dell’appello avverso la predetta sentenza proposta da tutti gli imputati convenuti mentre, il successivo ricorso per cassazione proposto dal solo ZZZ, all’udienza 21/09/2018, era stato dichiarato inammissibile con la conseguenza che, la predetta condanna inflitta dal Tribunale di Sulmona, risultava divenuta definitiva per tutti gli imputati oggi convenuti.

2. Vista la comparsa di costituzione con la quale YYY ha dedotto l’infondatezza della domanda sostenendo un suo diverso e minore grado di responsabilità nello svolgimento dei fatti così come dedotti dall’attore per cui ha chiesto di accertare e dichiarare, anche all’esito di CTU medico legale, quali delle lesioni riportate dal ricorrente siano state causate dal comportamento illecito concretamente tenuto dall’odierno resistente.

3. Vista la comparsa di costituzione con la quale ZZZ: (a.) asserisce che non vi sono dubbi circa il fatto che i convenuti debbano risarcire in solido il danno cagionato al resistente, stante le argomentazioni svolte nella richiamata sentenza penale del Tribunale di Sulmona che nella parte dispositiva condanna gli imputati “in solido tra loro al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, in conseguenza del reato suddetto, da liquidarsi in separata sede”; (b.) contesta la misura del risarcimento danno richiesta dalla parte attrice in quanto eccessiva e basata su una CT di parte contestata sostenendo che l’effettivo danno assertivamente sofferto dall’attore va individuato a mezzo di CTU medico legale e determinato nel suo ammontare mediante l’applicazione dei criteri di cui alle c.d. Tabelle di Milano. Ha pertanto chiesto: (1.) accertare l’uguale grado di responsabilità dei convenuti nella causazione dei danni patiti dal ricorrente; (2.) contenere la richiesta risarcitoria, allo stato chiaramente spropositata, facendo ricorso alle c.d. Tabelle di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale.

4. Istaurato il procedimento il convenuto KKK risulta contumace.

5. Richiamati, per quanto non espressamente riportato, gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo, e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell’art. 132 c.p.c. così come introdotto dall’art. 45 legge 18/06/2009, n. 69.

6. La causa, istruita con produzioni documentali e CTU medico legale sulle conclusioni rassegnate dalle parti, è stata riservata per la decisione.

7. La domanda risarcitoria formulata dalla parte attrice è fondata nei limiti che di seguito si espongono.

8. Osservato:

a. che la responsabilità in solido dei convenuti per i fatti dedotti dall’attore è infatti stata accertata in sede penale con la predetta sentenza del Tribunale di Sulmona divenuta irrevocabile e che quindi esplica effetti anche in sede civile. Stabilisce in proposito l’art. 651 codice di procedura penale che “la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”;

b. che dunque gli elementi di fatto dai quali occorre prendere le mosse sono stati già accertati con la predetta sentenza penale passata in giudicato, che ha stabilito pienamente la responsabilità solidale degli imputati odierni convenuti per i reati ivi descritti commessi nei confronti dell’attore, con la conseguenza che è indubbiamente preclusa in questa sede procedere ad una differente rilettura della vicenda di cui si discute;

c. che ciò detto in punto di accertamento del fatto, per quanto invece riguarda le conseguenze risarcitorie che rappresentano l’oggetto del presente giudizio civile, si richiama opportunamente il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità al quale si intende dar seguito in questa sede secondo cui la sentenza del giudice penale che abbia pronunciato condanna definitiva dell’imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla “declaratoria iuris” di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell’accertamento, in sede civile, della esistenza e dell’entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come “potenzialmente” dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (cfr. Cass. Civ. sez. III, 05/05/2020, n. 8477; Cass. Civ. sez. III, 14/02/2019, n. 4318; Cass. Civ. sez. III, 13/10/2016, n. 20643); d che in merito alle conseguenze risarcitorie, la condanna generica al risarcimento del danno contenuta nella sentenza del giudice penale non implica alcun accertamento in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, ma postula soltanto l’accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e della probabile esistenza di un nesso di causalità tra questa e il pregiudizio lamentato, restando salva nel giudizio civile di liquidazione del quantum la possibilità di escludere l’esistenza di un danno eziologicamente conseguente al fatto illecito (cfr. Cass. Civ. sez. III, 04/11/2014, n. 23429; nel medesimo senso si veda anche Cass. Civ. sez. III, 09/03/2018, n. 5660);

e. che secondo il consolidato e condivisibile indirizzo della giurisprudenza di legittimità, la sussistenza del danno non patrimoniale, quale conseguenza non pregiudizievole di una lesione suscettibile di essere risarcita, deve essere oggetto di allegazione e di prova, sebbene a tale ultimo fine possano ben utilizzarsi anche le presunzioni semplici (cfr. ex multis Cass. Civ. sez. III, 13/10/2016, n. 20643);

f. che assodata l’esistenza del fatto illecito, dimostrata nel giudizio penale, l’onere probatorio del danno non patrimoniale è dunque agevolato dal fatto che la prova può fondarsi su elementi presuntivi dell’esistenza del danno medesimo;

g. che nella fattispecie in esame, non può essere messo in dubbio che la condotta illecita posta in essere dai convenuti abbia prodotto una lesione dell’integrità psicofisica dell’odierno attore come peraltro dimostrato dalle conclusioni cui è pervenuto il CTU, dott.ssa nella disposta ctu medico-legale, senz’altro condivisibili in quanto documentate, congrue ed adeguatamente motivate e comunque non superate dalle contestazioni sollevate dalle parti.

9. Rilevato che, in punto di quantum, l’attore ha richiesto il ristoro del danno patrimoniale subito in relazione al pregiudizio alla integrità psicofisica e alle sofferenze patite a seguito dei fatti illeciti accertati con la predetta sentenza del Tribunale di Sulmona divenuta definitiva;

10. Premesso che, in ordine alla valutazione e quantificazione dei danni, per la quale si può fare riferimento alle conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., dott.ssa nella relazione peritale acquisita agli atti (cfr. relazione, chiarimenti alle osservazioni delle parti ed integrazione in atti), senz’altro condivisibile stante la correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti, la più recente giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. sez. III, 06/03/2014, n. 5243; Cass. Civ. sez. III, 12/09/2011, n. 18641) distingue il danno risarcibile nelle due categorie del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale, ricomprendendo in quest’ultimo il c.d. danno biologico come lesione dell’integrità psico-fisica e la sofferenza morale conseguente alle medesime lesioni, in termini di dolore, sofferenza soggettiva, il tutto da liquidarsi congiuntamente e non più singolarmente a titolo di danno biologico standard, personalizzazione del danno biologico, danno morale.

11. Ritento, in ordine alla quantificazione in concreto del danno non patrimoniale, trattandosi di lesioni da cui è scaturita una Inabilità Temporanea Totale di gg 30 (trenta) ed una Inabilità Temporanea Parziale al 50% di giorni 30 (trenta) ed al 25% di ulteriori giorni 30 (trenta), nonché una Invalidità Permanente in termini di permanente riduzione dell’integrità psicofisica (danno biologico permanente) pari a 12% (dodici per cento), di dover applicare, nel caso di specie, i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano (c.d. Tabelle di Milano), aderendo a quanto affermato, in merito, dalla Corte di Cassazione. Difatti, con orientamento ormai consolidato al quale si intende dar seguito anche in questa sede, la Corte di Cassazione, ha affermato che, nella liquidazione del danno non patrimoniale, devono trovare applicazione i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano successivamente all’esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, in quanto determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di “danno morale”. Tali tabelle non hanno cancellato il danno morale, bensì provveduto ad una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale derivante da lesione permanente all’integrità psicofisica (danno biologico) e del danno non patrimoniale derivante dalla stessa lesione in termini di dolore e sofferenza soggettiva (danno morale); dette tabelle, cioè, pur tenendo ferma la distinzione concettuale tra danno biologico e danno morale, hanno provveduto alla liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno biologico a titolo di danno biologico standard, personalizzazione del danno biologico, danno morale, determinando il valore finale del punto utile al calcolo del danno (Cass. Civ. sez. III, 15/05/2018, n. 11754; Cass. Civ. sez. III, 27/04/2018, n. 10156; Cass. Civ. sez. III, 20/04/2017, n. 9950). Dunque, applicando le citate tabelle, si previene ad una liquidazione unitaria del danni ricomprendendo in sé, sia il danno permanente all’integrità psicofisica (danno biologico) e sia il danno non patrimoniale derivante dalla stessa lesione in termini di dolore e sofferenza soggettiva (danno morale);

12. Considerato, pertanto, che l’attore, all’epoca del sinistro aveva 22 anni, applicando i criteri di cui alle richiamate tabelle ed i dati indicati nella predetta CTU, il danno non patrimoniale unitariamente considerato, conseguente all’inabilità temporanea totale e parziale ed alla invalidità permanente, va determinato in complessive € 38.929,50 (di cui € 2.970,00 per ITT, € 1.485,00 per ITP al 50%, € 742,50 per ITP al 25% ed € 33.732,00 per IP al 12%).

13. Rilevato che non risulta dedotto e provata dall’attore alcuna idonea circostanza ai fini della personalizzazione del danno non patrimoniale per cui non vi sono elementi per procedervi in questa sede.

14. Ritenuto:

a. che sulla predetta somma complessiva di € 38.929,50 già liquidata all’attualità essendosi fatta applicazione dei criteri di cui alla all’ultimo aggiornamento della Tabella di Milano, spettano comunque gli interessi legali dal giorno del fatto lesivo alla liquidazione del danno calcolati alla luce dei principi affermati dalla Suprema Corte (Cass. civ. sez.un. 17/12/1995, n. 1712; Cass. Civ. 03/03/2009, n. 5054; Cass. Civ. 25/01/2002, n. 883 Cass. Civ. sez. III, 31/05/2017, n. 13718; Cass. Civ. sez. I, 17/09/2015, n. 18243; Cass. Civ. sez. III, 18/07/2011, n. 15709), ovvero sull’importo sopra indicato, ma devalutato secondo gli indici ISTAT alla data del fatto e poi sulla somma di anno in anno rivalutata sempre secondo gli stessi indici;

b. che eseguite le opportune operazioni, a titolo di danno non patrimoniale, va pertanto liquidata alla parte attrice la somma complessiva di € 40.711,46 (capitale rivalutato più interessi, di cui € 1.747,552 per rivalutazione monetaria ed € 1.781,96 per interessi legali calcolati sul predetto importo devalutato alla data del fatto secondo gli indici istat che è pari ad € 37.181,95), oltre agli interessi dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;

c. che dalla CTU risultano spese documentate risarcibile ritenute congrue e quantificate in € 232,24;

d. che in definitiva la domanda attorea, per i motivi esposti, debba essere accolta e che i convenuti debbano essere condannata in solido al pagamento in favore dell’attore delle predette somme (€ 40.711,46 liquidata a titolo di danno non patrimoniale ed € 232,24 a titolo di danno non patrimoniale- rimborso spese), oltre agli interessi dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo

15. Le spese di giudizio in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste in solido a carico dei convenuti e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al di cui al DM n. 55/2014.

 16. Le spese di CTU, già liquidate nel corso del giudizio, vanno poste in via definitiva in solido a carico dei convenuti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Sulmona, nella persona del Giudice Onorario dott., definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da XXX nei confronti di YYY, ZZZ e KKK, iscritta al n. 85 del registro generali degli affari contenzioni civile dell’anno 2019, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1. Accerta e dichiara la responsabilità solidale dei convenuti YYY, ZZZ e KKK per i danni subiti dall’attore per il fatto illecito il cui accertamento in termini di an e di responsabilità è stato affermato dalla predetta sentenza penale irrevocabile emessa dal Tribunale di Sulmona di cui in premessa;

2. Condanna conseguentemente i suddetti convenuti, obbligati in solido, a risarcire all’attore i danni dallo stesso subiti quantificati in € 40.711,46 a titolo di danno non patrimoniale ed in € 232,24 a titolo di danno non patrimoniale (rimborso spese), oltre agli interessi dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;

3. condanna i predetti convenuto, in solido tra loro, in considerazione dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale di cui al D.M. n. 55/2014, al pagamento in favore dell’attore delle spese processuali che liquida, in complessive Euro 7.254,00 per compenso professionale di avvocato ed in € 379,50 per rimborso contributo, oltre rimb. 15% spese forfettarie, IVA e CAP nella misura e come per legge.

4. Pone definitivamente per intero a carico dei convenuti in solido tra loro le spese della CTU, già liquidate nel corso del giudizio,

Così deciso in Sulmona, addì 15/11/2021

Il Giudice Onorario

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

LexCED
Desideri approfondire l’argomento ed avere una consulenza legale?

Articoli correlati