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Codice Civile
Codice Penale

Risarcimento del danno alla persona

Risarcimento del danno alla persona, la liquidazione dei danni non patrimoniali può avvenire anche in modo unitario e complessivo.

Pubblicato il 27 June 2022 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona della dott.ssa , ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 1518/2022 pubblicata il 21/06/2022

nella causa iscritta al n. 3781 del R.G.A.C. dell’anno 2019, avente ad oggetto: risarcimento danni e vertente

TRA

XXX

ATTORE

E

YYY Assicurazioni s.p.a,

CONVENUTA

E

***

CONVENUTO CONTUMACE

CONCLUSIONI

Come da atti e verbali di causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato, XXX, premesso che in data 12/06/17 alle ore 10.30 circa in Scafati, mentre era alla guida della propria bicicletta in Via Galilei, in assenza di piste ciclabili, con direzione da Via Monte Grappa a Via Leonardo da Vinci, veniva investito dall’autovettura Audi A3 tg. ***, di proprietà di ***, condotta da ***; che lo scontro avveniva a seguito della repentina e brusca immissione dalla sosta nell’apposito stallo da parte dell’Audi che finiva cosi per impattare, con la sua parte laterale sinistra, la parte laterale destra del ciclista che veniva scaraventato unitamente alla sua bicicletta al suolo; che a seguito del cruento sinistro riportava gravi lesioni per le quali veniva d’urgenza ricoverato presso il pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo; tanto premesso, conveniva in giudizio *** e la YYY Assicurazioni S.p.a. per quivi sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti.

Radicatasi la lite, mentre ***, pur regolarmente evocato in giudizio, non si costituiva dovendosene, pertanto, dichiarare la contumacia, si costituiva la YYY Assicurazioni S.p.a. con comparsa di costituzione e risposta nella quale eccepiva l’improponibilità e inammissibilità della domanda nonchè l’infondatezza, nel merito, della stessa di cui chiedeva il rigetto.

Tanto premesso in fatto, la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.

In primo luogo, occorre rilevare che l’attore, prima d’iniziare il presente giudizio, ha regolarmente costituito in mora la società assicuratrice con lettera di costituzione in mora versata in atti conforme al dettato legislativo di cui agli artt. 145 e 148 del Decreto Legislativo 07/09/2005 n° 209 avendo parte attrice osservato le modalità ed i contenuti previsti dall’art. 148 con preciso richiamo ed allegazione dell’indicazione del codice fiscale dell’avente diritto al risarcimento, della descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, dei dati relativi all’età e all’attività del danneggiato e alla sua percezione di reddito, della dichiarazione ai sensi dell’articolo 142, comma 2, della allegazione del modello c.a.i. o c.i.d., della documentazione medica afferente la lesione patita e la relativa quantificazione, della certificazione attestante l’avvenuta guarigione con postumi da valutare e degli esami strumentali. Peraltro, veniva effettuata visita medico-legale da parte del fiduciario della compagnia, dott. ***, che esprimeva un netto giudizio positivo circa il nesso causale fra evento e lesioni, nesso causale fra lesioni accertate e menomazioni, compatibilità fra le lesioni accertata e il corretto uso dei presidi obbligatori di protezione, giudizio medico legale complessivo.

Infondata è altresì l’eccezione di nullità dell’atto introduttivo che appare, invece, rispettoso di tutti i requisiti indicati nell’art. 163 c.p.c, compresa tanto la definizione puntuale della cosa oggetto della domanda quanto l’esaustiva esposizione dei fatti e degli elementi di diritto.

Appaiono provate anche la legittimazione attiva e passiva attraverso il libretto di circolazione e l’ispezione P.R.A. nonché la corrispondenza con la compagnia di assicurazione che, lungi dal contestare tale legittimazione, ha avviato la pratica del sinistro con espletamento anche di una perizia medico-legale.

Quanto alla responsabilità del fatto lesivo indicato in domanda, la responsabilità del conducente del veicolo appare dalle dichiarazioni testimoniali rese di testimoni ***, suocera di XXX, e ***, indifferente alle parti, entrambi presenti ai fatti di causa che hanno confermato le circostanze di cui all’atto di citazione ricordando che il giorno 12 giugno 2017 alle ore 10.30 circa, alla Via Galilei nella città di Scafati (Sa), si verificava un incidente stradale e che XXX, mentre procedeva secondo regola lungo la predetta strada pubblica a senso unico di marcia, alla guida della propria bicicletta, con direzione da via Monte Grappa a via Leonardo da Vinci, mantenendo la propria mano destra, in assenza di piste ciclabili, veniva investito dall’autovettura di marca Audi modello A3 con targa *** condotta da ***.

Hanno dichiarato, in particolare, che il veicolo Audi A3, nel ripartire improvvisamente dalla sosta nell’apposito stallo situato sul margine destro della carreggiata, si immetteva repentinamente sulla detta corsia di marcia, urtando gravemente con la sua parte laterale sinistra, in modo diretto, la parte laterale destra del ciclista che intanto percorreva tale corsia, provocandone indirettamente la caduta al suolo sul lato sinistro e che, per effetto del violento urto, XXX veniva scaraventato, unitamente alla bicicletta condotta, sul manto bituminoso di cui si compone il tratto viario in questione.

Hanno altresì precisato che il conducente dell’Audi si fermò anche lui a soccorrere Carlo che poi fu trasportato in Ospedale a Castellammare di Stabia scusandosi per l’accaduto e soccorrendo l’infortunato che venne poi trasportato in Ospedale.

Sussistono, pertanto, tutti gli estremi per l’accoglimento della domanda avanzata contro i convenuti nei termini indicati.

Ciò premesso si deve esaminare la portata della condanna conseguente alla declaratoria di responsabilità, tenendo conto dei criteri indicati da Cass. civ., sez. un., 15.11.2008, n. 26972.

Per quanto concerne il trasportato, com’è noto, secondo il nuovo, condivisibile indirizzo “bipolare” in ordine al risarcimento del danno alla persona, riconducibile ai due poli del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale, la liquidazione dei danni non patrimoniali (nei quali rientrano il danno biologico, il danno morale, il danno da lesione di interessi non patrimoniali costituzionalmente protetti) può avvenire anche in modo unitario e complessivo, e deve evitare duplicazioni risarcitorie (cfr. Cass. civ., sez. III, 31/05/2003, n. 8827).

La pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione dell’11 novembre 2008, n. 26972 ha ritenuto che, nell’ambito di una ricostruzione bipolare della responsabilità aquiliana, vada abbandonata l’autonoma categoria del danno morale e la sofferenza morale vada ricondotta nell’ambito della categoria generale del danno non patrimoniale.

Onde evitare una duplicazione di risarcimento attraverso la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale, quest’ultimo non va liquidato in percentuale del primo, ma occorre procedere ad un’adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. La Suprema Corte ha anche chiarito che nell’ipotesi in cui il fatto illecito si configuri come reato, è risarcibile il danno non patrimoniale sofferto come sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata, meritevole di tutela in base all’ordinamento.

 

IP %  11% €20.301,00
ITT   x gg 50 € 4950,00
ITP  50% x gg 60 € 2970,00
ITP 25% x gg 60 € 1485,00
TOTALE pregiudizio biologico  €29.706,00

 

Allegati gli elementi costitutivi della responsabilità –fatto illecito, danno conseguenza, rapporto di causalità tra l’uno e l’altro – attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva assume particolare rilievo, e potrà costituire anche l’unica fonte per la formazione del convincimento del giudice.

Quanto al danno non patrimoniale, gli accertamenti effettuati dal c.t.u. hanno evidenziato che, a causa del sinistro, XXX riportò una frattura dell’estremo distale diafisario della tibia e del perone a sinistra trattata chirurgicamente per quanto attiene la tibia, lesioni compatibili con la dinamica del sinistro comportanti un danno biologico pari all’11%, un periodo di invalidità temporanea totale di 50 gg., un periodo di invalidità temporanea parziale di 60 gg. al 50 % e di 60 gg al 25 % con livello di sofferenza di grado alto.

In riferimento alla componente biologica del danno, tenuto conto della natura delle lesioni riportate, del grado di invalidità residuato e dell’età del danneggiato deve liquidarsi, a titolo di invalidità permanente e temporanea le voci di cui alla tabella che segue.

I convenuti vanno condannati in solido al pagamento di euro 29.706,00 personalizzabili atteso il livello altro di sofferenza fino ad euro 35.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale oltre euro 568,11 a titolo di spese mediche documentate e ritenute congrue dal c.t.u.

Le somme sono liquidate all’attualità e pertanto non sono suscettibili di rivalutazione monetaria; su di esse sono dovuti, però, gli interessi legali calcolati, in applicazione del principio giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sent. n. 1712 del 1995, non sugli importi liquidati all’attualità bensì sulle somme esprimenti il danno all’epoca del sinistro (devalutate in base agli indici Istat) e via via rivalutate anno per anno; tale sistema di calcolo permette di evitare l’ingiusto arricchimento derivante al danneggiato dal calcolo degli interessi legali sulla somma rivalutata fin dal giorno del fatto lesivo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l’effetto, condanna YYY Assicurazioni S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., e *** al pagamento, in solido tra loro e in favore di XXX, della somma di euro 35.000,00 oltre euro 568,11 per spese mediche oltre interessi come calcolati in motivazione;

• condanna YYY Assicurazioni s.p.a., in persona del l.r.p.t., e ***, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali in favore di XXX, liquidandole in complessivi euro 7518,00, di cui euro 264,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e Ca se dovute, il tutto con attribuzione al procuratore anticipatario.

Torre Annunziata, 21.6.2022.

Il Giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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