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Risarcimento del danno e indennizzo assicurativo

Il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall’ammontare del danno risarcibile l’importo dell’indennità assicurativa riscosso.

Pubblicato il 18 January 2020 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE

Il Tribunale, in persona del Giudice dott., ha pronunciato la seguente

SENTENZA 62/2020 pubblicata il 17/01/2020

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.A.C. dell’anno 2017 promossa DA XXX (nato a), con il patrocinio dell’avv., con domicilio eletto in presso il difensore avv.;

PARTE ATTRICE CONTRO

YYY (nato a), con il patrocinio dell’avv., con domicilio eletto in, presso il difensore avv.

PARTE CONVENUTA E CONTRO

ZZZ (p. iva n.), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell’avv. con domicilio eletto in presso il difensore;

TERZO CHIAMATO CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato XXX ha convenuto in giudizio YYY esponendo che: l’attore è proprietario di un immobile sito nel Comune di, oggetto di ristrutturazione negli anni 2002-2003 da parte dell’impresa Edile di e sotto la direzione dei lavori di YYY; in data 29.08.2006 vi è stato un incendio nell’abitazione; veniva instaurato un procedimento per accertamento tecnico preventivo che accertava un danno pari a euro 110.432,34; ai sensi dell’articolo 17 del contratto di appalto il ricorrente instaurava il giudizio mediante procedimento arbitrale nei confronti dell’appaltatrice; il lodo veniva impugnato per nullità dall’odierno attore; la Corte di Appello di Milano rimetteva la causa in istruttoria per l’espletamento di una consulenza tecnica; il consulente qualificava i danni in euro 101.432,34; la Corte di Appello di Milano con sentenza n./2014 riconosceva che l’impresa *** doveva corrispondere in favore dell’attore la somma di euro 7.767,99

Ciò premesso ha concluso chiedendo di accertare la responsabilità del convenuto nella causazione dell’incendio e per l’effetto condannarlo, nella qualità di direttore dei lavori, al pagamento della somma di euro 110.432,34 a titolo di risarcimento per i danni subiti.

Si è costituito tempestivamente in giudizio YYY il quale, in via preliminare ha chiesto il differimento della prima udienza per chiamare in causa il terzo ZZZ, e nel merito ha, in via preliminare, eccepito la decadenza dell’attore dall’azione ex articolo 1669 c.c. e, in ogni caso, prendendo specifica posizione sulle domande di parte ricorrente le ha contestate chiedendone il rigetto e in caso di accoglimento della domanda ha chiesto di condannare il terzo chiamato a manlevare il convenuto della somma che eventualmente avrebbe dovuto versare all’attore.

Si è costituito in giudizio il terzo chiamato ZZZ chiedendo il rigetto delle domanda attorea in quanto, per il sinsitro oggetto di causa, l’attore aveva ricevuto un indennizzo da parte della società *** Assicurazioni s.p.a. a titolo di risarcimento dei danni, pari a euro 94.630,00 e dunque eccependo la non cumulabilità tra indennizzo e risarcimento.

La causa, pervenuta allo scrivente in data 15.01.2020, è stata istruita documentalmente, e rinviata all’udienza del 15.01.2020, data in cui è stata trattenuta in decisione senza l’assegnazione dei termini di cui all’articolo 190 c.p.c.

La domanda di parte attrice è infondata e deve essere rigettata.

Ed infatti è assorbente rispetto a ogni altra questione la circostanza che per il sinistro oggetto di causa parte attrice abbia già ottenuto da parte della compagnia assicurativa *** s.p.a. un indennizzo pari a euro 94.630,00 ( doc. 19 di parte attrice).

Viene in rilievo, infatti la questione della cumulabilità (ovvero dei termini dell’eventuale concorrenza) tra il risarcimento del danno e l’indennizzo assicurativo.

L’ipotesi non è di rara verificazione in concreto, in quanto frequentemente accade che il danneggiato, il quale abbia subito lesioni o danni per un fatto del terzo, oltre a richiedere il risarcimento dei danni al responsabile civile, si trovi nella possibilità di avvalersi dell’indennizzo assicurativo dovutogli in forza di una polizza assicurativa dallo stesso danneggiato stipulata.

Secondo un più risalente orientamento (Cass. civ., sez. III, 10 febbraio 1999 n. 1135) indennizzo e risarcimento sono cumulabili perché si fondano su ragioni giuridiche e su titoli diversi (“Infatti il sopra citato principio indennitario non suffraga la tesi della parte ricorrente, dato che l’indennizzo derivante da una assicurazione contro gli infortuni non vale a mutare l’entità del danno sofferto nei rapporti tra danneggiato e responsabile.

Occorre a tal proposito ricordare che “In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, il principio della “compensatio lucri cum damno” può trovare applicazione solo nel caso in cui il vantaggio ed il danno siano entrambi conseguenza immediata e diretta del fatto illecito, quali suoi effetti contrapposti, e, quindi, non opera allorché l’assicurato contro gli infortuni riceva dall’assicuratore il relativo indennizzo per la lesione patita a causa del fatto illecito del terzo, poiché, in tal caso, siffatta prestazione ripete la sua fonte e la sua ragione giuridica dal contratto di assicurazione e cioè da un titolo diverso ed indipendente dall’illecito stesso, il quale costituisce soltanto la condizione (infortunio) perché questo titolo spieghi la sua efficacia, senza che il correla- -tivo effetto di incremento patrimoniale eventualmente conseguito dall’infortunato possa incidere sul “quantum” del risarcimento dovuto dal danneggiante.” (Cass. 4475 del 15-04-1993; cfr. anche Cass. 5650 del 19.6.96)”.

Di segno opposto invece le Sezioni Unite della Cassazione che già con sentenza 10 aprile 2002 n. 5119, erano giunte alla conclusione del divieto di cumulo.

Nell’approfondire la dibattuta questione della funzione e dell’inquadramento della polizza infortuni con riguardo alle tipologie assicurative indicate dall’art. 1882 C.C. che opera legislativamente la distinzione tra polizza danni e polizza vita avevano invero affermato che: “L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana”. Secondo la Corte la polizza infortuni è anch’essa una polizza contro i danni, con conseguente esclusione del cumulo degli indennizzi, così come previsto dall’art. 1910 C.C., in quanto: 1. Il comma 4 dell’art. 1916 C.C. prevede espressamente che le disposizioni dettate dal medesimo articolo,concernenti il diritto di surrogazione dell’assicuratore, “si applicano anche alle assicurazioni… contro le disgrazie accidentali”; la polizza infortuni è una polizza contro le disgrazie accidentali, quindi, poiché la surroga nei confronti del responsabile civile da parte dell’assicuratore impedisce al danneggiato il cumulo tra risarcimento e indennizzo, anche la polizza infortuni avrebbero funzione indennitaria (così testualmente la S.C. nella citata pronuncia:“In primo luogo, va rilevato che l’art. 1916, comma 4, prevede espressamente che le disposizioni dettate dal medesimo articolo, concernenti il diritto di surrogazione dell’assicuratore, “si applicano anche alle assicurazioni… contro le disgrazie accidentali”. Ora, poiché il diritto di surrogazione dell’assicuratore, in quanto mira ad impedire il cumulo nello stesso soggetto del diritto al risarcimento verso il terzo responsabile e del diritto all’indennizzo verso l’assicuratore, costituisce sicura applicazione del principio indennitario, l’esplicita estensione della relativa disciplina all’assicurazione contro gli infortuni consente di affermare che anche questo tipo di assicurazione si caratterizza per la funzione indennitaria”; 2. L’infortunio ha sempre conseguenze di carattere patrimoniale, non solo nel caso di lesione della specifica o generica attività lavorativa, ma anche in caso di danno meramente non patrimoniale (danno biologico) perché il ristoro di quest’ultimo avviene in termini patrimoniali con riferimento a tabelle di liquidazione e poiché la polizza infortunio mira ha reintegrare una situazione economico patrimoniale si configura come assicurazione contro i danni.

La Corte giungeva quindi alla conclusione che il contrasto giurisprudenziale andava composto affermando che all’assicurazione contro le disgrazie accidentali (non mortali), in quanto partecipe della funzione indennitaria propria dell’assicurazione contro i danni, andasse estesa l’applicazione dell’art. 1910 C.C., “trattandosi di norme dettate a tutela del principio indennitario, per evitare che, mediante la stipulazione di più assicurazioni per il medesimo rischio, l’assicurato, ottenendo l’indennizzo da più assicuratori, persegua fini di lucro conseguendo un indebito arricchimento”.

Per le Sezioni Unite, atteso dunque che l’indennizzo assicurativo ha natura indennitaria, non è possibile cumulare gli indennizzi di più polizze, come pure l’indennizzo con il risarcimento ottenuto dal responsabile civile; ciò atteso anche il diritto di rivalsa dell’assicuratore contro il responsabile dell’evento ex art. 1916 C.C.

La stessa Corte di Cassazione con sentenza di poco successiva a quella appena richiamata (Cass. Civ. Cass. civ., sez. III, 6 dicembre 2004 n. 22883), riteneva invece che il cumulo tra risarcimento e indennizzo da polizza infortuni fosse possibile quando l’assicuratore avesse rinunciato alla surroga ex art. 1916 C.C. (“È discusso se la finalità della surroga sia la tutela del principio indennitario e, cioè, evitare che il danneggiato possa conseguire un doppio indennizzo oppure la tutela del principio di responsabilità e, cioè, impedire che il terzo responsabile del danno si avvantaggi dell’assicurazione; nella giurisprudenza di questa Corte è pacifico che la surroga non opera automaticamente per effetto del solo pagamento dell’indennità, ma è subordinata ad una dichiarazione di volontà dell’assicuratore diretta al terzo responsabile (ex plurimis Cass. 26.5.1994, n. 5165; Cass. 25.1.1991, n. 757); con la conseguenza che a seguito della dichiarazione il danneggiato perde la legittimazione a pretendere il risarcimento dal responsabile fino alla concorrenza dell’ammontare della surroga e la legittimazione si trasferisce all’assicuratore; al contrario, se quest’ultimo non si avvale della surroga, il danneggiato ha diritto al risarcimento integrale senza che il responsabile possa opporgli l’avvenuta riscossione dell’indennità (Cass. 19.8.2003, n. 12101; Cass. 25.1.1991, n. 757).

Bisogna avvertire che, ammettendo l’automaticità della surroga, si impedisce all’assicurato di conseguire il doppio indennizzo, ma si produce l’iniquo risultato che la rinuncia dell’assicuratore alla surroga giova al terzo responsabile, il quale consegue un ingiustificato quanto ingiusto vantaggio; diversamente deve dirsi se si esclude l’automaticità della surroga; nel qual caso la rinuncia giova al danneggiato.”) In tempi più recenti la Cassazione, tornando sull’argomento, con la sentenza, n. /2014 si è allineata al concetto espresso dalle Sezioni Unite nella più risalente pronuncia, escludendo pertanto il diritto al cumulo anche nel caso in cui in polizza vi sia l’espressa rinuncia alla surroga nei confronti del responsabile. Per gli i giudici della S.C. prevale – infatti – la tesi secondo cui il principio indennitario ha natura di ordine pubblico e quindi non può essere derogabile neppure dalla rinuncia alla surroga (vi si affermano i seguenti principi: “Nemmeno la preventiva rinuncia dell’assicuratore all’esercizio del diritto di surroga ex art. 1916 c.c., può consentire all’assicurato di cumulare il risarcimento ottenuto dal terzo con l’indennizzo dovuto dall’assicuratore, per le seguenti ragioni: – perché il diritto di surroga dell’assicuratore non è un elemento essenziale del contratto di assicurazione, e può dunque mancare senza che il contratto di assicurazione perda la sua funzione indennitaria; – perché la rinuncia al diritto di surroga giova solo al responsabile civile, non al danneggiato, il quale anche in questo caso non può cumulare risarcimento del terzo ed indennità dell’assicuratore; – perché il principio indennitario in materia assicurativa è principio di ordine pubblico e quindi inderogabile. Deve dunque concludersi nel senso che indennizzo dovuto dall’assicuratore e risarcimento dovuto dal responsabile assolvano ad una identica funzione risarcitoria, e non possano essere cumulati, non perché nel caso di specie non trovi applicazione l’istituto della compensatio lucri cum damno, ma semplicemente perché non c’è più danno risarcibile per la parte indennizzata dall’assicuratore”).

Le conclusioni cui è giunta la più recente giurisprudenza sono state in effetti sottoposte a numerose critiche sia sotto il profilo teorico che pratico, osservandosi autorevolmente che l’applicazione del principio di non cumulabilità, anche quando vi sia rinuncia alla rivalsa da parte dell’assicuratore, ha come conseguenza che il responsabile civile potrebbe andare esente dall’obbligo di risarcimento nel caso in cui l’assicuratore abbia già indennizzato il danneggiato, circostanza manifestamente ingiusta e prevalendo pertanto, pur nella adesione alla tesi indennitaria, l’opinione per cui il danneggiato avrebbe comunque diritto di ottenere dall’assicuratore la maggior somma liquidabile, attesa la parzialità dell’eventuale surroga.

Orbene, a risolvere il contrasto interpretativo insorto nella giurisprudenza di legittimità in tema di liquidazione del danno da fatto illecito in relazione al contestato rapporto tra risarcimento del danno e indennizzo assicurativo che il danneggiato abbia richiesto ovvero ottenuto in conseguenza del medesimo fatto e più in generale con riguardo alla questione del cumulo tra indennizzo assicurativo e risarcimento, è di recente intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che con sentenza 22 maggio 2018, n. 12565 (relativa alle vicende risarcitorie conseguenti alla c.d. strage di Ustica), mutando il precedente prevalente orientamento, hanno affermato il seguente principio di diritto: “il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall’ ammontare del danno risarcibile l’ importo dell’ indennità assicurativa derivante da assicurazione contro i danni che il danneggiato – assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto”.

Con tale rivoluzionaria pronuncia le SS.UU. hanno inteso, confermando l’orientamento già espresso nel lontano 2002, sostenere la posizione minoritaria sostenuta dalla citata Cass. Civ. 11 giugno 2014 n. 13233, cui era seguito, nel 2015, un ulteriore precedente che, pur non affrontando il tema del cumulo fra responsabilità civile e prestazione infortuni, esaminava il problema della coesistenza di polizza infortuni giungendo ad affermare che la somma delle prestazioni non può superare, per il principio indennitario, l’entità del valore del danno (Cass. Civ. 13 aprile 2015 n. 7349).

Sulla scia di tali arresti, le Sezioni Unite, nel dirimere la annosa questione della cumulabilità tra risarcimento del danno e indennizzo assicurativo, hanno pertanto definitivamente affermato che deve aversi riguardo, nella valutazione della cumulabilità delle prestazioni, non dei titoli, bensì del bene della vita garantito; da tanto consegue che, nel caso della garanzia contro gli infortuni, l’erogazione della prestazione indennitaria viene ad elidere il risarcimento, e viceversa.

Facendo applicazione dei citati principi – cui si intende qui aderire in ossequio alla funzione nomofilattica delle decisioni delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione – al caso di specie, in primo luogo deve rilevarsi che l’attore, a seguito dell’eccezione di divieto di cumulabilità tra risarcimento ed indennizzo, ha deposito il documento n.19 da cui emerge che per il sinistro di cui è causa parte attrice è stata indennizzata per una somma pari a euro 94.630,00 ( somma di molto superiore a quella riconosciuta dalla Corte di Appello di Milano con la sentenza n. /2014 in favore di parte attrice).

Rilevato dunque che parte attrice ha conseguito un indennizzo per il sinistro di cui è causa addirittura maggiore di quanto accertato dalla sentenza del Tribunale di Milano ( che ha condannato l’appaltatrice al risarcimento dei danni in favore di parte attrice nella minor somma di euro 7.767,99 oltre interessi notificata al convenuto per richiedere il pagamento anche nei suoi confronti), ne consegue che la domanda non può trovare accoglimento, atteso l’accertato integrale ristoro dei danni patiti dall’attore a seguito del sinistro avvenuto in data 29 agosto 2006.

Il rigetto della domanda di parte attrice assorbe l’esame della domanda di manleva avanzate dal convenuto nei confronti del terzo chiamato.

Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice anche nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto (Cass. n.7431/2012 “attesa la lata accezione con cui il termine “soccombenza” è assunto nell’art. 91 cod. proc. civ., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell’attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l’attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l’iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria”) tenuto conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.

Si precisa che le spese sono liquidate in favore del terzo chiamato in base ai valori massimi della fase di studio ed introduttiva ( calcolando i valori medi per la fase istruttoria limitata alla redazione delle memorie di cui all’articolo 183 comma 6 c.p.c. e quelli minimi per la fase decisionale limitata alla precisazione delle conclusioni senza termini per memorie conclusionali) previsti dallo scaglione compreso tra 52.001 e 260.000,00 in considerazione del fatto che, a differenza del convenuto, ha eccepito la questione dirimente della cumulabilità tra indennizzo e risarcimento e in considerazione del fatto che parte attrice solo a seguito di tale eccezione (e non in sede introduttiva come avrebbe dovuto effettuare secondo un principio di lealtà e correttezza processuale ex articolo 88 c.p.c. lasciando poi le valutazioni giuridiche del caso al Tribunale), ha depositato in giudizio la quietanza di pagamento con cui ha dimostrato il pagamento dell’indennizzo per il sinistro di cui è causa da parte della società *** s.p.a.; per il convenuto invece saranno applicati, anche alla luce del tenore delle difese e dell’attività svolta, i compensi medi per tutte le fasi ad eccezione di quella decisionale in cui vengono applicati i compensi minimi.

Osservata la pluralità di parti coinvolte nel presente giudizio, preme evidenziare che la pronuncia di un’unica condanna alle spese di causa, con liquidazione cumulativa delle medesime, è consentita a carico di più’ parti soccombenti, secondo la previsione dell’art. 97 c.p.c., ma non anche in favore di più parti vittoriose, che siano state assistite da difensori diversi. Infatti, la solidarietà attiva non essendo espressamente prevista non si presume, per cui la responsabilità delle parti soccombenti comporta che ciascuna delle controparti, ove abbia presentato distinte comparse e memorie, abbia diritto al proprio rimborso, tanto più se la difesa sia stata espletata da difensori diversi (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 663 del 25/01/1999 (Rv. 522599)).

Solo quando nello stesso giudizio più parti sono state assistite dal medesimo difensore, e la loro domanda sia stata accolta, è ammissibile a carico del soccombente la liquidazione unitaria e globale delle spese di lite in favore delle parti vittoriose (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 476 del 13/01/2009 (Rv. 606040)).

P.Q.M.

Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda formulata da XXX nei confronti di YYY e con la chiamata in causa di ZZZ, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

-rigetta la domanda di parte attrice;

– condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di YYY che si liquidano in € 11.400,00 oltre rimborso spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge;

– condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di ZZZ in persona del legale rappresentante pro tempore che si liquidano in € 14.500,00 oltre rimborso spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Busto Arsizio, il 17/01/2020

Il Giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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