TRIBUNALE DI ROMA
XIII SEZ.CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, d.ssa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA 2930/2019 pubblicata il 08/02/2019
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2016, trattenuta in decisione all’udienza del 14.11.19 promossa
DA
XXX (cf:) elettivamente domiciliata in presso lo studio dell’avv., rappresentante e difensore in virtù di mandato in calce all’atto di citazione in 1°
APPELLANTE
CONTRO
YYY P.I. elettivamente domiciliata in presso lo studio dell’avv., rappresentante e difensore giusta delega in calce all’atto di citazione notificato in 1°
APPELLATA
Oggetto: appello risarcimento danni da sinistro stradale ex art
149 Dlgs 209/2005
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato XXX ha impugnato la sentenza di rigetto del g.p. n. /16 alla domanda ivi formulata ex art 149 cda di risarcimento del danno riportato dal proprio motoveicolo Yamaha con tg assicurato YYY (come da verbale Polizia all 2 cit 1°); ha chiesto la riforma della decisione nel merito.
Si è costituita la YYY resistendo.
La causa -istruita con la produzione documentale- veniva infine decisa a seguito di discussione orale alla odierna udienza,
Nel merito l’appello deve essere respinto con declaratoria di nullità della sentenza impugnata.
Invero il sig. XXX ha incardinato il giudizio ex art. 149 cda nei confronti della Compagnia assicurativa del proprio mezzo in indennizzo diretto, asserendo la esclusiva responsabilità del veicolo antagonista di proprietà di *** spa e condotto da ***.
Ebbene un recente arresto della suprema Corte ha definitivamente chiarito come “nella procedura di risarcimento diretto ex art. 149 cda vi è il litisconsorzio necessario del responsabile civile sussistendo le stesse finalità individuate dalla giurisprudenza in ordine all’art 23 della L. n. 990 del 1969 e quindi nel sistema che prevede l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicurazione del responsabile civile. Infatti l’azione diretta non è originata dal contratto assicurativo ma dalla legge che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni, assumendo l’esistenza di un contratto assicurativo solo come presupposto legittimante, sicchè la posizione del danneggiato non cessa di essere originata dall’illecito e trovare giustificazione in esso assumendo la posizione contrattuale del medesimo verso la propria assicurazione soltanto la funzione di sostituire l’assicurazione del danneggiato a quella del responsabile civile nel rispondere della pretesa risarcitoria” (Cass n.21896/17).
Nel caso di specie dunque non essendo stato citato in 1° il responsabile civile (***) e non essendo stato integrato il contraddittorio con tale litisconsorte necessario iussu iudicis in 1°, la sentenza deve dichiararsi affetta da nullità insanabile, vizio rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. n. 13850/07).
La causa dunque deve essere rimessa al giudice di prima grado ex art 354 cpc, davanti al quale il giudizio dovrà essere riassunto ex art 353 cpc.
Spese del presente grado compensate, atteso l’anteriorità del giudizio (1° iscritto 2013) rispetto all’orientamento della Corte di Cassazione sopra richiamato (settembre 2017)
PQM
Definitivamente pronunciando sulla sentenza del g.p. n. /16 del giudice di Pace disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
-dichiara la nullità della sentenza e rimette la causa dinnanzi al g.p in diversa composizione;
– assegna alle parti termine di legge per la riassunzione;
-compensa le spese di giudizio;
-dà atto che nei confronti di XXX si applica l’art 13 comma 1 quater del Tu spese di giustizia.
Roma 8.2.19
Il giudice
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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