REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
in composizione monocratica, in persona della dott.ssa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 554/2020 pubblicata il 03/07/2020
nella causa civile in primo grado iscritta al n. del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell’anno 2013, trattenuta in decisione all’udienza del 5.2.2020 e vertente
TRA
XXX, rappresentata e difesa dall’avv., giusta procura a margine dell’atto di citazione;
– attore –
E
CONDOMINIO YYY, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv., giusta procura a margine del ricorso per ingiunzione;
– convenuto – Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. /2013.
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l’attrice indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 248/2013, emesso da questo Tribunale il 26.6.2013, con cui era stato ingiunto ad essa attrice il pagamento in favore del Condominio YYY di della somma di € 5.094,51, oltre accessori e spese processuali, a titolo di oneri condominiali per gli anni 2011 e 2012.
A sostegno dell’opposizione l’attrice denunciava l’indeterminatezza della ripartizione delle spese e l’erronea inclusione di quelle relative all’immobile distinto come R143, non di sua proprietà, rappresentando, comunque, di avere impugnato le relative delibere assembleari; chiedeva, quindi, la revoca dell’opposto decreto ingiuntivo e, in subordine, la rideterminazione del dovuto, con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi.
Si costituiva in giudizio in condominio convenuto che, contestando puntualmente gli avversi assunti e sostenendo la dovutezza della somma ingiunta, chiedeva il rigetto di tutte le domande, con vittoria di spese e competenze di lite.
Acquisiti i documenti, la causa, all’udienza indicata in epigrafe, precisate le conclusioni, veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di legge per il deposito degli atti conclusivi, sospesi ex lege dal 9.3.2020 all’11.5.2020, ai sensi dell’art. 83 co. 2 d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni in l. n. 27/2020, e dell’art. 36 co. 1 d.l. n. 23/2020.
L’opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Con ricorso per ingiunzione di pagamento il condominio YYY di ha chiesto che venisse ingiunto a XXX il pagamento della somma di € 5.094,51 a titolo di oneri condominiali dovuti sulla base del rendiconto dell’esercizio finanziario 2011/2012 e del preventivo dell’esercizio 2012/2013, già approvati dall’assemblea condominiale.
Il decreto ingiuntivo così emesso è stato opposto dalla debitrice, che, tra l’altro, ha rappresentato di avere impugnato le relative delibere assembleari.
Nel corso del presente giudizio è stata depositata l’ordinanza del 28.11.2014, con cui, in accoglimento del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., sono state annullate le delibere assembleari del 20.8.2011 e del 20.8.2012, con cui, tra l’altro, l’assemblea aveva approvato il rendiconto ed il preventivo relativi alle spese richieste in ingiunzione all’odierna attrice.
Ciò impone l’accoglimento dell’opposizione e, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo, in adesione all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito che: “Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve accogliere l’opposizione qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l’esecuzione sospesa dal giudice dell’impugnazione, ex art. 1137, secondo comma, cod. civ., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione” (Cass. n. 19938/2012).
Né può in contrario rilevare che gli stessi documenti contabili posti a fondamento dell’ingiunzione, ovvero il rendiconto di esercizio 2011/2012 ed il preventivo di esercizio 2012/2013, siano stati approvati con successiva delibera del 20.8.2015, atteso che “La delibera di approvazione dello stato di ripartizione delle spese, sulla cui base l’amministratore può ottenere ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva, giusta l’art. 63 disp. att. c.c., deve necessariamente precedere la proposizione del ricorso ex art. 633 c.p.c., sicché, ove, nella pendenza del giudizio di opposizione, detta delibera sia sostituita con altra, adottata ai sensi dell’art. 2377, attuale ultimo comma, c.c. (norma di portata generale, applicabile – come nella specie – anche ai consorzi volontari tra proprietari di immobili), la sanatoria che ne discende consegue non già ad una convalida, con effetti retroattivi, dell’originaria deliberazione ma ad una rinnovazione di questa, inidonea – per ciò stesso – ad essere sottesa a quel decreto ingiuntivo, siccome formalmente assunta successivamente alla sua pronunzia.” (Cass. n. 24957/2016).
Né, infine, rileva l’intervenuto pagamento, nelle more del giudizio, della ingiunta somma da parte dell’attrice, la quale, dopo avere impugnato anche la delibera assembleare del 20.8.2015 senza, tuttavia, averne ottenuto la sospensione degli effetti, ha inteso provvedere all’adempimento “con riserva di ripetizione senza prestare alcuna acquiescenza”, come precisato nella nota del 31.10.2016, in atti.
Ed invero, la espressa volontà di non prestare acquiescenza alle pretese già giudizialmente avanzate e, quindi, di adempiere al solo fine di evitare l’esecuzione forzata, stante la mancata sospensione degli effetti dell’impugnata delibera, esclude il venir meno dell’interesse dell’attrice alla decisione della presente causa, ciò portando a rigettare la domanda, da ultimo formulata dalla parte convenuta e volta ad ottenere la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
In definitiva, l’opposizione deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Quanto alle spese processuali, si ritiene che ricorrono giusti motivi per disporne la compensazione.
Ed infatti, per un verso, si evidenzia che l’annullamento delle delibere assembleari poste a fondamento della richiesta di ingiunzione è intervenuto nel corso del giudizio, essendo le stesse pienamente valide ed efficaci al momento del deposito del ricorso; per altro verso, si osserva che l’opposizione è incentrata sui vizi di dette delibere, che, tuttavia, possono essere scrutinati soltanto dal Giudice dell’impugnazione, come chiarito dalla Suprema Corte, secondo cui “Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, non assume rilevanza l’avvenuta impugnazione, in separato giudizio, della deliberazione assembleare posta a fondamento della domanda monitoria, atteso che il giudice dell’opposizione deve limitarsi a verificarne la perdurante esistenza ed efficacia, senza poterne sindacare, incidentalmente, la validità, dovendo accogliere l’opposizione solo quando la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia per esserne stata sospesa l’esecuzione dal giudice dell’impugnazione o per essere stata da questi annullata con sentenza anche non passata in giudicato” (Cass. n. 7741/2017).
Per contro, a prescindere dalla legittimità formale delle delibere assembleari e dall’eventuale erronea determinazione del dovuto, non può negarsi il diritto di credito del condominio nei confronti dell’attrice, la quale è, comunque, tenuta a contribuire agli oneri condominiali.
Tanto giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione
disattesa, così provvede:
– accoglie l’opposizione e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 248/2013 emesso il 26.6.2013;
– compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Castrovillari, 3.7.2020
Il Giudice
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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