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Riscossione di contributi previdenziali

Riscossione di contributi previdenziali, opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento, giudizio ordinario di cognizione.

Pubblicato il 03 November 2023 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa, all’esito della scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 1588/2023 pubblicata il 11/10/2023

Nella controversia iscritta al n. 1071 del R.G.L. dell’anno2023 introdotta da

XXX, rappresentata e difesa dagli Avv.ti

Opponente

CONTRO

I.N.P.S., in persona del Presidente legale rappresentante p.t., che agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S., S.C.C.I. S.p.a., rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli

Opposto Avente ad oggetto: opposizione avverso avviso di addebito

IN FATTO

Con ricorso depositato in data 13.03.2023 e ritualmente notificato, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l’avviso di addebito n. in atti, notificato in data 1.02.2023 (come da avviso di ricevimento prodotto dall’INPS) con il quale veniva intimato il pagamento della somma di € 9.405,65 a titolo di contributi IVS gestione commercianti, somme aggiuntive e sanzioni per il periodo 01/2016-12/2021. L’opponente eccepiva l’insussistenza della pretesa creditoria azionata dall’INPS poiché la società “*** s.a.s.” (all’interno della quale ella ha rivestito la qualifica di socio accomandatario) costituita il 23.03.2016, sin dalla sua costituzione, è stata totalmente inattiva per circa un anno e mezzo, finché, con successivo atto per notar *** del 20.12.2017 (rep. 36003-racc n. 20508) è stata sciolta anticipatamente senza liquidazione ed è stata, per l’effetto, cancellata dal Registro delle Imprese a far data dal 31.01.2018, con richiesta presentata il precedente 22.12.2017. Concludeva, pertanto, chiedendo dichiararsi l’insussistenza di ogni ragione creditoria nei suoi confronti; con vittoria delle spese di lite da distrarsi.

Si costituiva in giudizio l’INPS che, eccepita preliminarmente la carenza di legittimazione passiva della SCCI s.p.a. siccome i crediti per cui è causa non sono stati oggetto di cessione, nel merito rilevava che dai controlli effettuati risultava che “Il *** S.A.S. DI XXX risulta cessato sia in C.C.I.A.A. che come P.I. in data 20/12/2017 e l’attività risulta prevalente fino al 2017”. Pertanto, concludeva chiedendo dichiarazione di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

Ritenuta matura sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza, depositata nel fascicolo telematico all’esito della scadenza del termine per note assegnato ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell’udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, deve rilevarsi il difetto di legittimazione della soc. S.C.C.I. S.p.A., eccepito dall’INPS. Tale soggetto è cessionario dei crediti Inps maturati fino al 31 dicembre 2008, ai sensi dell’art. 13, comma 8, della legge n. 448/98, che lo indica come litisconsorte necessario dei crediti maturati fino alla detta data. Poiché il credito vantato riguarda i contributi dovuti alla Gestione commercianti per il periodo 1/2016-12/2021, non sussiste legittimazione della suddetta società.

Nel merito, si osserva che l’INPS ha concluso chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere allegando provvedimento di annullamento dei ruoli per il periodo successivo alla cancellazione della società.

Avuto riguardo alle deduzioni dell’INPS ed esaminato il provvedimento di sgravio del 28.9.2023, può dichiararsi la parziale cessazione della materia del contendere posto che l’INPS ha annullato il debito contributivo di cui all’opposto avviso di addebito per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021.

Alcun annullamento risulta per il debito contributivo relativo agli anni 2016 e 2017 per cui, in parte qua, la materia del contendere non può dirsi cessata.

Nel merito, il ricorso in parte qua si rivela fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.

Avuto riguardo all’oggetto dell’opposizione (avviso di addebito) pare opportuno evidenziare che il D.L. n. 78/2010 ha mutato il tradizionale sistema di riscossione, non soltanto nel contesto delle imposte, ma anche per i contributi previdenziali.

La disposizione dell’art. 30 del D.L. n. 78/2010, rubricata «Potenziamento dei processi di riscossione dell’Inps», ha introdotto un nuovo sistema di riscossione che interessa le modalità di recupero dei crediti contributivi dell’Istituto, prevedendo espressamente al comma 1 che a decorrere dal 1° gennaio 2011 il recupero delle somme dovute all’Inps «a qualunque titolo», anche a seguito di accertamento, è effettuato attraverso la notifica al debitore di un avviso di addebito, atto dell’Inps, con valore di titolo esecutivo.

In base al tenore letterale della norma l’avviso di addebito viene utilizzato sia per le somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non versati alla scadenza mensile o periodica, sia per le somme accertate come dovute dagli uffici o dagli organi di vigilanza, anche di altri Enti.

Non è più necessaria, dunque, la formazione del ruolo da parte dell’Inps e la trasmissione dello stesso al concessionario che doveva provvedere alla formazione e notificazione della cartella.

L’atto di determinazione della pretesa (avviso di addebito) e l’atto costituente titolo per dare esecuzione alla pretesa (il ruolo) e che intima il pagamento entro un certo termine a pena di esecuzione forzata (precetto) sono unificati.

Ne deriva che unico legittimato passivo per l’opposizione avverso l’avviso di addebito –sia per motivi inerenti il merito della pretesa che per motivi inerenti a vizi formali dell’atto- è l’Inps cui esclusivamente l’opposizione va notificata.

L’avviso di addebito assorbe le funzioni che prima erano svolte dalla cartella esattoriale e dal ruolo, acquisendo così natura di atto impositivo e atto esattivo allo stesso tempo.

Con disposizione di coordinamento contenuta nel comma 14 dell’art. 30 del D.L. n. 78/2010 in esame, il legislatore ha previsto che ogni riferimento contenuto in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento devono intendersi effettuati all’avviso di addebito emesso dall’Inps contenente l’intimazione ad adempiere l’obbligo di pagamento.

In questo contesto, ai sensi del comma 5 dell’art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999, l’avviso di addebito, avendo valore di titolo esecutivo e, quindi, di cartella di pagamento, potrà essere opposto dal contribuente nel termine di 40 giorni dalla notifica, davanti al Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, competente in ragione dell’ubicazione della sede dell’Istituto di previdenza che ha emesso l’avviso stesso.

Nel caso di specie, la presente opposizione è stata tempestivamente proposta nel rispetto del termine predetto, stante la notifica dell’avviso di addebito in data 1.02.2023 (come da avviso di ricevimento in atti) e l’introduzione del giudizio di opposizione con ricorso depositato in data 13.03.2023, entro il termine di 40 giorni prescritto a pena di decadenza.

Tanto rilevato, l’opposizione si rivela fondata per le ragioni che seguono.

Appare opportuno premettere che, sul piano strettamente processuale, il procedimento di opposizione a cartella esattoriale, modellato dal legislatore alla stregua del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, non deroga alle regole generali in tema di onere probatorio, talché grava sull’ente previdenziale, attore sostanziale, l’onere di provare (e, prima ancora di allegare) sia la sussistenza, che la congruità del credito posto a base della cartella esattoriale notificata, con la conseguenza, in mancanza, dell’annullamento dell’iscrizione a ruolo per inesistenza del credito (cfr. Cass. nn. 18481/2005, 13869/2004 e 4824/1992).

La Cassazione, invero, ha affermato che in tema di riscossione di contributi previdenziali, l’opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo il cui accertamento avviene secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell’onere della prova, alla stregua delle quali grava sull’ente previdenziale l’onere di provare i fatti costitutivi dell’obbligo contributivo e sulla controparte l’onere di contestare i fatti costitutivi del credito (cfr. Cass. 23600/2009).

Ulteriormente, si richiama l’insegnamento della SC per cui nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale per il recupero di contributi previdenziali l’onere della prova gravante a carico dell’INPS, parte attrice in senso sostanziale, resta condizionato dalla preventiva allegazione nell’atto di opposizione del debitore, parte attrice in senso formale ma convenuto in senso sostanziale, di specifiche ragioni di contestazione dei fatti costitutivi della pretesa impositiva, ai sensi dell’art. 416 c.p.c., con conseguente rigetto dell’opposizione nell’ipotesi di contestazioni generiche e di stile (cfr. Cassaz. N. 27274/2018).

Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha contestato in maniera specifica la sussistenza dei presupposti di legge legittimanti l’obbligo contributivo in favore della gestione commercianti, contestando, in particolare, la sussistenza del requisito c.d. oggettivo – l’esercizio di un’attività commerciale stante l’inattività della società- e soggettivo – lo svolgimento dell’attività, da parte dell’interessato, con carattere di abitualità e prevalenza.

A fronte di tali specifiche contestazioni, l’INPS effettuati gli opportuni controlli chiedeva la cessazione della materia del contendere poiché “La posizione era stata aperta dalla procedura Poseidone. Verificata la documentazione di rito, l’ufficio ha provveduto a chiudere la posizione alla data del 20 dicembre 2017, considerato che Il *** S.A.S. DI XXX risulta cessato sia in C.C.I.A.A. che come P.I. in data 20/12/2017 e l’attività risulta prevalente fino al 2017”.

Orbene, verificate tali circostanze, l’INPS provvedeva all’annullamento del debito a far data dal 2018, ricomprendendo in tale annullamento anche le somme portate dall’avviso di addebito oggetto dell’odierna impugnazione.

Con riferimento ai crediti inerenti gli anni 2016 e 2017, va rilevato che a fronte della contestazione specifica di parte ricorrente che nega, in particolare, la sussistenza dei presupposti di legge fondanti l’obbligo di iscrizione e contribuzione alla gestione commercianti, l’Istituto Previdenziale nulla deduce e nulla prova in merito ai presupposti di legge legittimanti l’obbligo contributivo azionato.

Orbene, a fronte di tali specifiche contestazioni, l’INPS non ha, nella specie, dimostrato la fondatezza della propria pretesa contributiva in quanto alla luce della documentazione prodotta non può dirsi raggiunta la prova –che in virtù dei generali principi in materia di riparto dell’onere della prova (art. 2697 c.c.), come sopra sinteticamente richiamati, era onere dell’ente previdenziale fornire– degli elementi di fatto da cui deriverebbe l’obbligo contributivo azionato, ossia la partecipazione della ricorrente, amministratore della s.a.s. “*** s.a.s.”, con carattere di abitualità e prevalenza, all’attività aziendale e, quindi, l’espletamento di un’attività esorbitante il suo ruolo di formale amministratore (derivante dalla qualità di socio accomandatario).

Si premette che è pacifico e documentato che la ricorrente è stata socia accomandatario della suddetta società in accomandita semplice sin dalla data di costituzione e successiva iscrizione nel registro delle imprese (avvenuta in data 23.03.2016) sino alla cancellazione della società dal registro delle imprese in data 20.12.2017 (si veda la visura camerale storica in atti).

Occorre premettere che nel presente giudizio non viene in rilievo la questione della unificazione della posizione previdenziale, in relazione alla quale i principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3240 del 2010, sono stati superati dalla norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 12, comma 11, d.l. n. 78/2010 e dal successivo intervento delle stesse Sezioni Unite che, con la sentenza n. 17076 del 2011, conformemente a quanto poi ritenuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 15/2012, hanno escluso qualsiasi violazione della Carta Costituzionale e dell’art. 6 CEDU.

Si discute, invece, dei requisiti che devono ricorrere affinché sorga l’obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa per gli esercenti attività commerciale, e, quindi, di una questione logicamente antecedente rispetto a quella della duplicità della contribuzione.

Su tale questione si è pronunciata la Corte di Cassazione che, con sentenza n. 3835/2016, ha posto il principio secondo cui <Nelle società in accomandita semplice, in forza dell’art. 1, comma 203, della l.n. 662 del 1996, che ha modificato l’art. 29 della l. n. 160 del 1975, e dell’art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell’istituto assicuratore>.

In particolare, la S.C., nella sentenza richiamata, ha affermato che <Secondo l’assunto dell’istituto previdenziale per il socio accomandatario della s.a.s. l’obbligo della iscrizione alla gestione commercianti dovrebbe sorgere automaticamente, in ragione della posizione rivestita all’interno della società, essendo l’accomandatario l’unico soggetto abilitato a compiere atti in nome della s.a.s.. L’affermazione non è condivisibile. La legge 27 novembre 1960 n. 1397, con la quale è stata istituita l’assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciale ( ai quali è stata poi estesa dalla legge 22 luglio 1966 n. 613 l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità e la vecchiaia), prevedeva l’obbligo dell’iscrizione per gli esercenti di piccole imprese commerciali per i quali ricorressero le seguenti condizioni: ” a) siano titolari o conduttori in proprio di imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado e sempreché l’imponibile annuo di ricchezza mobile relativo alla attività della impresa commerciale non superi i tre milioni di lire; b) abbiano la piena responsabilità della azienda ed assumano tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e alla sua gestione; c) partecipino personalmente e materialmente al lavoro aziendale con carattere di continuità; d) siano muniti, limitatamente per gli esercenti di piccole imprese commerciali, della licenza prevista per l’esercizio della loro attività dalle seguenti disposizioni di legge…” L’art. 2 della legge stabiliva che ” Qualora la piccola impresa commerciale sia costituita in forma di società in nome collettivo, per titolari di impresa si intendono tutti i soci che rivestono singolarmente i requisiti richiesti dall’articolo 1, lettere a), b), c) e d). Le norme di cui alla presente legge non si applicano alle imprese che abbiano personalità giuridica“. L’art. 1 è stato oggetto di successivi interventi modificativi (art. 1 della legge n. 1088/1971; art. 29 della legge n. 160/1975) attraverso i quali l’obbligo dell’iscrizione è stato esteso ai familiari coadiutori preposti al punto vendita ed è stato affermato a prescindere dall’ammontare del volume di affari dell’impresa commerciale. Quanto al requisito di cui alla lett. c) la partecipazione personale e materiale al lavoro aziendale con carattere di continuità, è stata sostituita dalla partecipazione personale “con carattere di abitualità e prevalenza”. Con l’art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 il legislatore è nuovamente intervenuto a disciplinare la materia e, sostanzialmente, ha esteso l’obbligo dell’iscrizione anche ai soci delle società a responsabilità limitata, per i quali è stata esclusa la necessità del requisito di cui alla lettera b), ossia la diretta assunzione degli oneri ed i rischi relativi alla gestione dell’attività. Anche l’art. 2 della legge n. 1397/1960, che estendeva l’obbligo della iscrizione ai soci delle s.n.c. solo in presenza di tutti i requisiti indicati dall’art. 1, è stato abrogato e sostituito dall’art. 3 della legge 28 febbraio 1986 n. 45, tuttora vigente, del seguente tenore: “Le disposizioni sull’iscrizione all’assicurazione contro le malattie contenute nell’articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, come sostituito dall’articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, si applicano anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice le quali esercitino le attività previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse relative e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori di cui all’articolo 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613. I soci devono possedere i requisiti di cui alle lettere b) e c) del primo comma del citato articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e per essi non sono richiesti l’iscrizione al registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e il possesso delle autorizzazioni o licenze che siano prescritte per l’esercizio dell’attività”. Perché, quindi, sorga l’obbligo della iscrizione per i singoli soci non è sufficiente il requisito di cui alla lettera b), ossia la responsabilità illimitata per gli oneri ed i rischi della gestione, ma è comunque richiesta anche l’ulteriore condizione di cui alla lettera c) ed è quindi necessaria la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. La disposizione in commento, inoltre, non differenzia in alcun modo l’accomandatario dal socio della s.n.c. e detta equiparazione risulta senz’altro coerente con la disciplina codicistica, atteso che, a norma dell’art. 2318 c.c., “i soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo”. Ne discende che, così come nelle società in nome collettivo non è sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione il regime della responsabilità illimitata del socio, parimenti nella società in accomandita semplice l’accomandatario sarà tenuto all’iscrizione solo qualora partecipi direttamente al lavoro aziendale e detta partecipazione sia abituale e prevalente. Non si può sostenere che il requisito di cui alla lettera c) debba necessariamente discendere dalla qualità di accomandatario, poiché, rispetto alle previsioni della legge n. 1397/1960, così come successivamente integrata e modificata, vanno tenuti distinti i due piani del funzionamento della società, con i connessi poteri di amministrazione, e della gestione dell’attività commerciale, che ben può essere affidata a terzi estranei alla compagine sociale o ad altri soci che non siano anche amministratori della società. In altri termini, quanto ai requisiti che devono ricorrere per l’iscrizione alla gestione commercianti, è ancora attuale quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 3240 del 12.2.2010 nella quale è stato evidenziato che “detta assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell’elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall’espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all’interno dell’impresa.” Va, poi, escluso che il principio qui affermato si ponga in contrasto con il precedente di questa Corte citato nel ricorso giacché, sebbene nella ordinanza n. 845/2010 ( e nella successiva sentenza n. 2138/2014 pronunciata fra le stesse parti in relazione ad altro periodo contributivo) si sostenga che “il socio accomandatario di una società in accomandita semplice di intermediazione immobiliare, in quanto unico soggetto abilitato a compire atti in nome della società, deve ritenersi esercitare attività commerciale in modo abituale e prevalente”, tuttavia detto principio risulta affermato in una fattispecie nella quale era stato accertato dal giudice di merito che l’attività commerciale non poteva che essere svolta dal socio accomandatario, tenuto conto delle caratteristiche della stessa ed essendo la società medesima priva di dipendenti. Quanto, poi, alla recente sentenza di questa Corte n. 20695/2015, citata nel corso della discussione orale, osserva il Collegio che la motivazione della stessa è tutta incentrata sulla diversa questione della duplicità della iscrizione, in una fattispecie nella quale, si legge in motivazione, non era controversa la partecipazione personale del socio accomandatario al lavoro aziendale>.

Tali principi sono stati di recente confermati da Cass. n. 2665/2021 che ha così statuito “Nelle società in accomandita semplice, in forza dell’art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996 (che ha modificato l’art. 29 della l. n. 160 del 1975) e dell’art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall’istituto assicuratore”, dando continuità al proprio orientamento in tal senso (si veda anche Cass. sez. L – , Sentenza n. 5210 del 28/02/2017).

In coerente applicazione di tali principi alla controversia al vaglio, si rileva che l’INPS – a fronte della contestazione da parte della ricorrente- non ha assolto all’onere di provare la partecipazione personale della stessa al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, provvedendo, invero, alla richiesta di versamento della contribuzione soltanto per la sua qualità di socio accomandatario; pertanto, posto che <ai sensi dell’art. 1, comma 203, L. n. 662/1996, che ha modificato l’art. 29 L. n. 160/1975, e dell’art. 3 L. n. 45/1986, nelle società in accomandita semplice la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall’istituto assicuratore> (cfr. Cass. citata), nel caso di specie, in difetto di prova della partecipazione della ricorrente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e di prevalenza deve ritenersi insussistente l’obbligo di contribuzione alla gestione commercianti negli di causa (2016 e 2017).

Il ricorso in parte qua deve pertanto essere accolto.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza anche virtuale dell’INPS. Anche in caso di cessazione della materia del contendere, ove non vi sia accordo tra le parti, come nel caso di specie, le spese di lite debbono essere regolamentate in applicazione del principio c.d. di soccombenza virtuale.

Orbene, nel caso di specie, il ricorso sarebbe stato accolto, stante la fondatezza della spiegata opposizione avendo l’INPS richiesto contribuzione anche per periodo successivo alla cancellazione della società dal registro delle imprese.

Pertanto, per quanto attiene alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse devono essere poste a carico della parte resistente in base al principio della soccombenza virtuale posto che, ove non fosse intervenuto nelle more del giudizio l’annullamento delle richieste creditorie (pertanto ove la materia del contendere non fosse cessata) il ricorso sarebbe stato accolto.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa, così provvede:

1. Dichiara la cessazione della materia del contendere nei limiti di cui in parte motiva alla luce del provvedimento di sgravio del 28.9.2023 e, nel resto, accoglie il ricorso e per l’effetto dichiara la non debenza da parte attrice della contribuzione in favore della gestione commercianti per gli anni 2016 e 2017;

2. Condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.800,00 oltre spese generali, Iva e Cpa con distrazione.

Cosenza, 12.10.2023

Il Giudice

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