REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 4843/2018 pubblicata il 23/11/2018
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. promossa da:
XXX, elett.te domiciliato in, presso lo studio dell’Avv.
, che lo rappresenta e difende come da procura a margine dell’atto di citazione.
Attore
contro
YYY, elett.te domiciliato in, presso lo studio dell’Avv., che lo rappresenta e difende come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
Convenuto
CONCLUSIONI
Come da verbale d’udienza del 26.10.2018
Fatto e Diritto Sentenza redatta ai sensi del novellato art. 132 c.p.c., come modificato dall’art. 45, comma 17, l. 18 giugno 2009 n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009 (ex art. 58, comma 2, l. cit.).
Con atto di citazione ritualmente notificato, XXX conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari-ex sez. dist. di Acquaviva delle Fonti, YYY, per ivi sentire: 1) accertare e dichiarare che tra i sigg.ri XXX e YYY era intercorsa una società di fatto per la gestione di un bar-pasticceria sito in nel periodo marzo 2008-giugno 2009; 2) condannare YYY a corrispondere in favore di XXX la quota parte, pari alla metà, del prezzo ricavato dalla vendita dell’esercizio commerciale; 3) condannare YYY al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei fatti esposti nella narrativa dell’atto di citazione.
Costituendosi tempestivamente in giudizio, YYY contestava la fondatezza della domanda attorea e ne chiedeva il rigetto; contestualmente, spiegava domanda riconvenzionale chiedendo la condanna dell’attore al pagamento della residua quota capitale mai versata ed alla rifusione delle spese sostenute per la gestione congiunta.
Così instauratosi il contraddittorio tra le parti, la causa veniva istruita con produzione documenti e prova orale; quindi, veniva riservata per la decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti all’udienza del 26.10.2018, e con rinunzia ai termini di cui all’art. 190 c.p.c.
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Per vagliare la fondatezza delle domande reciprocamente proposte dalle parti, occorre valutare attentamente come si sono snodate le fasi del rapporto contrattuale in questione, alla luce dei documenti agli atti.
In verità, la posizione processuale assunta dalle parti è in parte pacifica ed in parte supportata da elementi documentali, sicché le prove orali non si sono rivelate essenziali (formulate peraltro attraverso capitoli in parte generici, in parte valutativi; in parte pacifici).
Ciò che risulta pacifico è la costituzione di una società di fatto tra XXX e YYY “per la gestione, con comuni e paritetici diritti e doveri, della gelateria sita in ..” con l’impegno reciproco di formalizzare detto rapporto entro l’anno (vedasi la scrittura privata sottoscritta dalle parti e versata in atti).
E’ altrettanto pacifico che dopo circa un anno dalla costituzione siano emerse tra le parti incompatibilità caratteriali tali da riflettersi negativamente nella gestione dell’attività commerciale, al punto che le parti hanno convenuto sulla necessità di sciogliere la società ponendo in vendita l’attività commerciale.
Al riguardo, YYY e XXX in sede di interrogatorio formale si sono espressi nei seguenti termini: “… alla fine abbiamo concordato insieme circa la necessità di vendere l’attività a terzi” (YYY);
“ .. considerato che avevo avviato un’altra attività … proposi che per la stagione successiva (2009) che ci dividessimo in parti uguali .. poiché ciò non fu possibile si decise di vendere” (XXX).
La chiarezza del tenore letterale delle predette risposte consente di ritenere che il rapporto societario tra le parti di fatto si è risolto anticipatamente per mutuo consenso.
A parere di questo Giudice, dai fatti esposti e come ricostruibili in via documentale, emerge chiaramente che – in via di fatto e di comune intendimento tra le parti – sia stata convenuta la cessazione del rapporto contrattuale derivante dalla scrittura privata del marzo 2008 e, soprattutto, sia stata posta nel nulla per il futuro la reciproca obbligatorietà delle prestazioni ivi previste ed ancora da adempiere.
Non si deve ravvisare nella fattispecie una vera e propria transazione (la cui prova di avvenuta conclusione avrebbe dovuto essere offerta per iscritto, ex art. 1967 c.c.), bensì un mutuo recesso dal contratto, che può avvenire anche per fatti concludenti e la cui prova può essere offerta con ogni mezzo: “la risoluzione consensuale di un contratto, per il quale la legge non prescriva alcuna forma particolare, può avvenire anche con una manifestazione tacita di volontà” (Cass. Civ. 2012/3245). Invero, atteso il principio della libertà della forma, il contratto risolutorio non deve necessariamente risultare da un accordo esplicito dei contraenti diretto a sciogliere il contratto, ma può risultare anche dalla volontà di non dare ulteriore corso ad esso, liberandosi dalle rispettive obbligazioni, emergente da fatti univoci posti in essere successivamente alla sua stipula e contrastanti con la volontà di mantenerlo in vita (Cass. Civ. 24.3.2001, n. 4307; Cass. Civ. 15.6.2001, n. 8106).
Nel caso di specie, quel che si è verificato è appunto uno scioglimento per mutuo consenso del contratto, a far data dal mese di giugno 2009, ossia dalla data di cessione dell’attività.
Da ciò consegue, anzitutto, che dopo lo scioglimento le parti non possono invocare cause di risoluzione per inadempimento relative al contratto risolto. Ogni indagine, pertanto, sulle cause che hanno indotto le parti a stipulare detta intesa è da ritenersi superflua ai fini del presente giudizio.
Ne deriva che la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto – mirante ad ottenere la condanna di controparte al pagamento della residua somma di euro 12.500,00 in applicazione della penale prevista nella scrittura privata in caso di inadempimento – va rigettata.
Inoltre, dallo scioglimento della società consegue la ripartizione, fra coloro che hanno agito come soci, delle rispettive spettanze sul patrimonio comune (una volta adempiute le obbligazioni verso i terzi) alla stregua della liquidazione della quota (Cass. Civ. n. 3166/99; Cass. Civ. n. 565/95).
Conseguentemente, va riconosciuto a XXX un credito di Euro 17.500,00 nei confronti di YYY, pari alla metà del prezzo complessivamente ricavato della vendita dell’esercizio commerciale (Euro 35.000,00).
Dall’importo indicato va poi detratta la somma di Euro 12.500,00 che il XXX avrebbe dovuto versare nelle casse della società a saldo della sua quota di partecipazione al capitale sociale (non avendo fornito alcuna prova idonea in ordine al maggior conferimento dedotto in citazione), nonché l’ulteriore somma di Euro 2.422,42 complessivamente versata dal YYY per contributi Inps (Euro 739,56), per versamenti Iva (Euro 746,86) e per competenze professionali in favore del consulente fiscale della società (Euro 936,00), come documentato in atti.
Ogni ulteriore pretesa economica reciprocamente avanzata dalle parti va rigettata poiché priva di elementi concreti di giudizio a sostegno.
Ne deriva, in ultima analisi, un credito di XXX nei confronti di YYY pari ad Euro 2.577,58.
Le spese di lite, tenuto conto del petitum attoreo e dei limiti in cui lo stesso viene accolto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari-Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea, per quanto di ragione, e condanna YYY a pagare a XXX la somma di Euro 2.577,58, oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo; 2) Rigetta la domanda proposta, in via riconvenzionale, dal convenuto avverso l’attore; 3) Dichiara interamente compensate tra le parti spese del giudizio.
Così deciso in Bari, 19.11.2018
Il Giudice Onorario
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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