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Risoluzione contratto di affitto d’azienda

La sentenza conferma la risoluzione di diritto di un contratto di affitto d’azienda per grave inadempimento dell’affittuario nel pagamento dei canoni di locazione, come previsto dalla clausola risolutiva espressa. Viene altresì riconosciuto il diritto del locatore al risarcimento danni per la mancata corresponsione dei canoni e per il mancato pagamento delle utenze.

Pubblicato il 17 October 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA V SEZIONE CIVILE In persona del giudice monocratico NOME COGNOME riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA N._14776_2024_- N._R.G._00041065_2023 DEL_01_10_2024 PUBBLICATA_IL_02_10_2024

nella causa civile iscritta al n. 41965/23 decisa

all’esito dell’udienza del 30 settembre 2024 tenutasi nelle forme dell’art. 127 ter c.p.c. TRA nome collettivo – C.F. e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Roma , P.I. , iscritta al R.E.A. col n. RM597563 – in persona del legale rappresentante pro-tempore, – C.F. – rappresentato e difeso dall’ Avv. COGNOME COGNOME COGNOME che la rappresenta e difende, congiuntamente e/o disgiuntamente, all’Avv. COGNOME COGNOMEricorrente – – C.F. e P.IVA – con sede in Roma, INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro-tempore resistente- Oggetto: risoluzione contratto di comodato e rilascio immobile

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato il 14 settembre 2023 e notificato il 13 novembre 2023 la adito il Tribunale chiedendo “a. in via principale, per le ragioni espresse nei precedenti paragrafi numeri 4,5,6,7, dichiarare , ex art.1456 c.c., la risoluzione ipso iure del contratto di affitto di azienda del 217.2022- Rep. 31281- Racc. 1039; b. in via subordinata , previo accertamento del grave e importante inadempimento della per le ragioni avanti espresse , dichiarare la risoluzione ex art.1453 c.c. del succitato contratto di affitto di azienda come meglio descritto nel precedente paragrafo n.1;

c. in conseguenza dell’accoglimento della domanda principale di cui alla precedente lett. “a” e/o di quella subordinata di cui alla lettera “b”, condannare la , in persona del legale rappresentante pro tempore, a RAGIONE_SOCIALE. riconsegnare, anche ex art.12 del contratto di affitto d’azienda , alla ricorrente l’azienda oggetto del succitato contratto di affitto di azienda e meglio ivi precisata , in specie negli artt. 3,3.1,3.2,3.3,3.4,3.6, esercitata in Roma, INDIRIZZO entro trenta giorni dalla emananda sentenza; “d. ”condannare , in tutte le ipotesi di risoluzione, la persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della società ricorrente della somma di € 72.132,50, a titolo di risarcimento danni per la mancata corresponsione dell’indennità di occupazione , già canone di affitto, oltre le ulteriori somme maturande e dovute a tale titolo sino alla data della effettiva riconsegna dell’azienda in questione in favore alla ricorrente , commisurando tale indennità, quanto agli importi ulteriori dovuti a tale titolo , secondo le previsioni di cui all’art. 6.1, punti xii e xiii, in relazione alle finestre temporali ivi previste; ed ancora condannare la resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 25.208,68, a titolo di ulteriore danno per mancato pagamento delle utenze, maturate al 10.8.2023, utilizzate esclusivamente dalla stessa società affittuaria oltre al pagamento delle ulteriori somme che dovessero maturare successivamente per il medesimo titolo sino alla data dell’effettiva riconsegna dell’azienda de qua;

“e”.

dichiarare , in ogni caso, per le ragioni avanti esposte nei precedenti paragrafi n.2, seconda parte, e n.8, ultima parte, ex art.14.1,che la perdita di efficacia e/o la risoluzione del contratto di locazione del complesso immobiliare di INDIRIZZO estende i suoi effetti estintivi anche nei confronti del presente contratto di affitto di azienda, oggetto del presente giudizio , determinandone così la risoluzione dello stesso contratto;

ovvero, in via subordinata, comunque, quale ulteriore effetto , ove già non verificatosi ex se, della risoluzione del presente contratto di affitto di azienda è la estensione ex art.14.1 dell’effetto estintivo e dell’inefficacia al contratto di locazione del complesso immobiliare di INDIRIZZO l’inefficacia del contratto di locazione del complesso immobiliare di INDIRIZZO, ex art. 12.1, ove viene svolta l’azienda oggetto del succitato contratto d’affitto del 21.7.2022, intercorso tra la RAGIONE_SOCIALE e la , proprietaria del complesso immobiliare di INDIRIZZO registrato il 23.9.2022, al n.018008- Serie 3T ( doc.3). Il tutto con vittoria di spese di lite “ Esponendo la ricorrente che in data 21 luglio 2022 stipulava con la società un contratto d’affitto d’azienda, registrato il 4 agosto 2022, serie 1/T, con autentica delle firme per atto Notaio Dott. – Rep. n. 34281, Racc 10319, (con allegati licenza di somministrazione di alimenti e bevande n.50 del 20.3.1987 della prima Circoscrizione;

autorizzazione sanitaria del 2.5.1977 n.350P inventario RAGIONE_SOCIALE ) avente a oggetto l’esercizio dell’attività di ristorazione e somministrazione al pubblico ed eventi presso il complesso immobiliare sito in Roma, INDIRIZZO di proprietà della società Contestualmente al contratto d’affitto d’azienda, veniva stipulato sempre il 21 luglio 2022 un contratto di locazione uso commerciale del complesso immobiliare di INDIRIZZO tra la proprietaria dello stesso complesso – e la società locatrice del complesso RAGIONE_SOCIALE ha promosso un procedimento di sfratto per morosità nei confronti della società conduttrice, definitosi all’udienza del 25.8.2023 con la pronuncia dell’ordinanza di convalida. Ex art.14.1, de succitato contratto di affitto di azienda, in considerazione della condizione del collegamento funzionale del contratto di affitto di azienda con quello di locazione del complesso immobiliare, l’effetto risolutivo ed estintivo del succitato contratto di locazione immobiliare si estende automaticamente , dal momento in cui lo stesso contratto di locazione cessa ogni effetto, anche nei confronti del contratto di affitto di azienda, oggetto del presente giudizio.

Nel contratto d’affitto d’azienda veniva concordata all’art. 6 la misura del canone dettagliatamente indicato in ricorso e si prevedeva che il mancato pagamento di due Canoni d’Affitto consecutivi, dava facoltà al Concedente di risolvere il Contratto ex articolo 1456 c.c. .

L’affittuario, in palese violazione dell’articolo 6 risultava, gravemente inadempiente a quanto previsto nelle succitate pattuizioni.

In particolare:

a. il canone di luglio 2022, pari a € 2.516,25 (IVA compresa), da corrispondersi entro il 21 del mese, è stato pagato il 30 agosto 2022;

b. il canone di agosto 2022, pari a € 2.516,25 (IVA compresa), da corrispondersi entro il 21 del mese, è stato pagato il 19 settembre 2022;

c. i canoni di affitto del mese di settembre 2022 e del mese di ottobre 2022, pari a € 2.516,25 (IVA compresa) per ciascuna mensilità, non sono stati mai corrisposti;

d. il canone di novembre 2022, pari ad € 13.420,00 (IVA compresa), è stato arbitrariamente pagato in due soluzioni:

quanto a € 8.000,00 il 6 dicembre 2022 e quanto ad € 5.420,00 il 15 dicembre 2022;

e. il canone di dicembre 2022, pari a € 13.420,00 (IVA compresa), è stato corrisposto il 2 febbraio 2023;

f. il canone di gennaio 2023, pari a € 13.420,00 (IVA compresa), è stato corrisposto il 27 gennaio 2023;

g. il canone di febbraio 2023, pari a € 13.420,00 (IVA compresa), è stato corrisposto il 22 febbraio 2022;

h. il canone di marzo 2023, pari a € 13.420,00 (IVA compresa), è stato corrisposto il 3 aprile 2023;

i. il canone di aprile 2023, pari a € 13.420,00 (IVA compresa), non è stato pagato dall’affittuario;

l. il canone di maggio 2023, pari a € 13.420,00 (IVA compresa), non è stato corrisposto dall’affittuario;

m. il canone di giugno 2023, pari a € 13.420,00 (IVA compresa), non è stato pagato dall’affittuario;

n. il canone di luglio 2023, pari ad € 13.420,00 (IVA compresa), non è stato pagato dall’affittuario;

o. il canone di affitto relativo al mese di agosto 2023, pari a € 13.420,00( iva compresa) non è stato pagato dall’affittuario.

Si è, quindi , verificata la risoluzione di diritto del contratto in oggetto per grave inadempimento dell’affittuaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., A tutte le ipotesi di risoluzione del contratto de quo d’affitto d’azienda, conseguono secondo la ricorrente :

a) l’obbligo della parte resistente di risarcire tutti i danni diretti e indiretti, nella misura di euro 72.132,50 a titolo d’indennità di occupazione maturata e non corrisposta, oltre le ulteriori somme maturate a far tempo dal mese di settembre 2023 sino alla data dell’effettiva consegna e restituzione dell’azienda;

b) l’obbligo, a carico della società resistente, di riconsegnare (ex art. 13.3) senza indugio l’azienda, oggetto del contratto d’affitto, a norma del precedente art. 12, entro 30 giorni dall’8 febbraio 2023, data di ricevimento della contestazione della risoluzione di diritto (doc.6 ).

La società affittuaria, inoltre, in violazione anche all’articolo 4.3, non ha provveduto a volturare i contratti di forniture dell’energia elettrica, dell’acqua (ACEA) ,della fornitura di gas((ENI) e del telefono(Telecom), accumulando debiti per mancato pagamento delle utenze stesse, ancorché utilizzate in via esclusiva dalla società affittuaria, ,per l’importo di euro 25.208,68, alla data del 14.8.2023, 2.Rimasta contumace la società resistente all’udienza del 7 febbraio.2024 la difesa della società ricorrente ha depositato il verbale di riconsegna dei locali e dell’azienda del 20 ottobre 2023 3. La domanda è fondata e merita accoglimento. Come è noto , la clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per l’inadempimento di controparte senza doverne provare l’importanza, purchè la parte nel cui interesse la clausola è stata inserita nel contratto dichiari di volersene avvalere.

Nella specie, la ricorrente ha depositato il contratto di affitto di azienda del 21.7.2022, dove all’art 13 tra l’altro si legge che le Parti concordano che il verificarsi anche di uno solo dei comportamenti e/o delle circostanze descritti costituirà grave inadempimento e motivo di risoluzione ai sensi e per gli effetti di cui all’artico lo 1456 c.c.:

prevedendo come prima ipotesi il mancato pagamento di due Canoni d’Affitto consecutivi.

L’art. 13 prevedeva altresì la risoluzione dalla cessazione per qualunque causa dell’efficacia del Contratto Locazione Immobile,.

in considerazione del collegamento funzionale del presente contratto con il Contratto di Locazione.

La società ricorrente ha, quindi, così dimostrato i presupposti dell’intervenuta risoluzione di diritto del contratto ( vedi l’ordinanza di convalida di sfratto per morosità R.G. 37433/2023 e lettera di contestazione d’inadempimento ex art. 1456 c.c, del 6.2.2023 , comunicata via Pec alla Posta pertanto la legittimità della risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c. , quanto alle somme dovute dalla società resistente, la Concedente ha prodotto il prospetto analitico contabile degli inadempimenti di e l’Estratto conto e le fatture elettroniche emesse dalla ricorrente alla nonchè prospetto delle somme ancora dovute per mancato pagamento delle utenze, documentazione tutta che la società affittuaria non ha efficacemente contrastato rimanendo assente nel procedimento di mediazione e contumace nel presente giudizio. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/14 e successivi aggiornamenti p.q.m. il Tribunale , definitivamente pronunciando così provvede:

dichiara risolto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. per inadempimento dell’affittuaria il Contratto di affitto di azienda in data 21 luglio 2022 registrato il 4 agosto 2022, serie 1/T, con autentica delle firme per atto Notaio Dott. – Rep. n. 34281, Racc 10319;

condanna la al pagamento in favore della società ricorrente della somma di € 72.132,50, a titolo di risarcimento danni per la mancata corresponsione dell’indennità di occupazione , già canone di affitto dell’immobile, nonché al pagamento della somma di € 25.208,68, per mancato pagamento delle utenze, maturate al 10.8.2023;

condanna la RAGIONE_SOCIALE alla rifusione alla società ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 7.100,00 oltre Iva, cap e rimborso forfettario spese generali Così deciso in Roma il 30 settembre 2024

Il Giudice NOME COGNOME

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