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Risoluzione contratto di appalto per grave inadempimento

In caso di risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento del committente, l’appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo per le opere già eseguite. Il corrispettivo deve essere determinato anche in base al valore venale dell’opera, tenendo conto del contratto e delle risultanze di causa. L’appaltatore ha inoltre diritto al risarcimento dei danni subiti, come il mancato utile e le spese sostenute per l’immobilizzazione di personale e mezzi.

Pubblicato il 15 June 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

R.G. 588-2019
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano La Corte d’Appello di Firenze, Prima sezione civile, Composta dai Signori Dott. NOME COGNOME Presidente, rel.
Dott. NOME COGNOME Consigliere, Dott. NOME COGNOME Consigliera, ha pronunciato la presente

SENTENZA N._204_2024_- N._R.G._00000588_2019 DEL_30_01_2024 PUBBLICATA_IL_30_01_2024

Sul ricorsoappello, come in atti, proposto da:

con gli Avv. e Avv. appellante nei confronti di con gli Avv. e Avv. convenuta in appello-appellante incidentale avente ad oggetto:
appello avverso sentenza n. 929/18 del Tribunale di Livorno, depositata il , in materia di appalto.

Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:

, in riforma della sentenza n. 929/2018, emessa dal Tribunale di Livorno in data , accogliere le conclusioni già indicate in primo grado e cioè:
– per la causa nRG 841/2016, voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adita:

1. confermare la revoca del decreto ingiuntivo n. 8/2016, nRG 4715/2015, emesso dal Tribunale di Livorno , per i motivi tutti di cui in narrativa, con ogni altra consequenziale pronuncia;

2. in subordine, si chiede che l’eventuale somma di cui il dovesse risultare debitrice per i SAL 23 e 24 venga dedotta da quanto versato in più sui precedenti SAL e/o compensata con il diritto di credito del alla restituzione di quanto versato in eccesso sui precedenti SAL e comunque con il maggior credito del derivante dai gravi danni provocati che ha immotivatamente interrotto i lavori appaltati, ed oggetto della domanda riconvenzionale di cui al seguente punto 5.

Delle conclusioni;

3. ancora in via riconvenzionale, accertare l’ingiustificato inadempimento al contratto di appalto e/o comunque agli accordi tra le parti, in esecuzione della scrittura privata del , con condanna al risarcimento del danno subito dal nella misura provata in corso di causa e/o che risulterà giustizia, con ogni consequenziale pronuncia;

4. con vittoria di compensi e spese di lite.

– per la causa 1216/2016, voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adita:

1. respingere le domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui in narrativa, con ogni consequenziale pronuncia;

2. subordine, accoglimento dell’eccezione riconvenzionale di grave inadempimento di e del conseguente risarcimento del danno, di cui in narrativa, si chiede che l’eventuale somma di cui la dovesse risultare debitrice, venga dedotta da quanto dalla stessa società versato in più sui precedenti SAL e/o compensata con il diritto di credito del credito del derivante dai gravi danni provocati che immotivatamente interrotto i lavori appaltati; 3. con vittoria di compensi e spese di lite.

– In ogni caso, che venga dichiarato inammissibile e comunque infondato e dunque rigettare l’appello incidentale della verso la sentenza del Tribunale di Livorno n. 929/18, e comunque respingere ogni domanda ed eccezione di per i motivi di cui in atti;
con ogni consequenziale pronuncia e con vittoria di compensi e spese di lite.

– In via istruttoria:
* si chiede venga disposta CTU volta a confermare che i mancati ricavi del causa dell’interruzione dei lavori da parte di ammontano ad oggi ad almeno € 8.463,594,08.
* si chiede altresì che – nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di risoluzione del contratto formulata da – venga disposta CTU volta anche a determinare la consistenza, il valore e l’esecuzione a regola d’arte delle opere realizzate da e quantificare il rapporto di dare/avere tra tenendo conto di quanto previsto nella scrittura privata del , e che, in considerazione della domanda di risoluzione contrattuale della controparte, sia altresì sostitutiva del collaudo finale e di ogni altro adempimento di legge. * si chiede l’ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi:
1) DCV che dal 2015 ad oggi tutti i posti barca navigabili in barca a vela del Porto di sono stati locati e/o venduti;
2) DCV che i posti barca di cui ai settori C, D, N e della banchina I della darsena del Porto (evidenziati nel doc. n. 12 che le si mostra) sono stati promessi in vendita, così come indicati nei documenti n. 20 e 21 che le si mostrano;
e DCV che tali posti barca sono navigabili da barche a vela e/o cabinate;
3) DCV che la in sostituzione dei posti barca dei pontili C, D, N e della banchina I della darsena, ha offerto ai promittenti acquirenti di cui ai a vela;
4) DCV che la ricevuto le richieste di posto barca di cui alle email allegate ai docc.
da n. 13 a n. 17, che le si mostrano;
5) DCV che la mancata realizzazione dei posti barca dei pontili C, D, N e della banchina I e “cantiere”, meglio evidenziati nel documento che le si mostra (doc. n. 12), ha comportato per i mancati ricavi di cui al doc. n. 22 che le si mostra.

” Per la convenuta:
“Piaccia Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, previi i necessari accerta-menti e declaratorie:

a) dichiarare inammissibile e comunque infondato e dunque rigettare l’appello proposto dalla avverso la sentenza emessa inter partes dal Tribunale di Livorno n. 929/18;

b) in accoglimento dell’appello incidentale con il presente atto proposto dalla parziale riforma della anzi-detta sentenza n. 929/18, previa conferma della risoluzione per inadempimento della del contratto di appalto stipulato con la in data :
– per le motivazioni esposte, condannare la stessa a corrispondere alla l’im- porto equivalente al 10% delle trattenute effettuate per i la-vori eseguiti per un totale di € 2.177.689,08, IVA compresa, oltre interessi come per legge ex D.lgs.
231/2002 e maggior danno ex art. 1224 co. 2 c.d. nella misura del 10% annuo ovvero in quella diversa ed anche maggiore che risulterà accertata e che comunque sarà ritenuta di giustizia.
– condannare la a pagare alla l’importo equivalente al saldo dell’appalto non percepito e di cui alla trattenuta del 20% per un totale di € 3.901.276,56, IVA compresa, oltre interessi come per legge D.lgs. 231/2002 e maggior danno ex art. 1224 co. 2 c.c. da liquidarsi nella misura del 10% annuo ovvero in quella di-versa ed anche a risarcire alla tutti i danni conseguenti la risoluzione del contratto di appalto, come specificato in narrativa, da liquidarsi nella misura che risulterà provata in causa e, comunque, di giusti-zia;
oltre interessi come per legge e maggior danno ex art. 1224 co. 2 c.c., da liquidarsi nella misura del 10% annuo ovvero in quella diversa ed anche maggiore che risulterà accertata in corso di causa e comunque ritenuta di giustizia;
c) condannare la pagamento delle spese ed onorari di giudizio.

In via istruttoria insiste per l’accoglimento delle prove articolate in primo grado nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. ” Svolgimento del processo e motivi della decisione.

Su ricorso della , il Tribunale di Livorno ingiungeva alla il pagamento della somma di € 673.687,64, oltre accessori, a titolo di corrispettivo che si assumeva non corrisposto per i lavori (di cui ai SAL n. 23 e 24) commissionati alla ricorrente ed eseguiti nell’opera di realizzazione del porto turistico di , in virtù del contratto del stipulato tra le parti.

Con successivo atto di citazione, la debitrice si opponeva al predetto decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca e proponendo, in via riconvenzionale, una domanda di accertamento sulla reale natura degli accordi stipulati:

In subordine, chiedeva che l’eventuale somma a debito fosse decurtata da quanto assumeva di aver versato in credito per i danni, di cui chiedeva la condanna dell’opposta al risarcimento, che si allegava le fossero stati arrecati da per l’immotivata interruzione dei lavori appaltati, che configurava inadempimento ingiustificato al contratto o agli accordi di cui alla citata scrittura privata del La causa di opposizione a decreto ingiuntivo in questione assumeva il numero di RG num. 841/2016.

Con successivo atto di citazione notificato il , la conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Livorno la per sentir dichiarare risolti, a seguito di inadempimento della convenuta, gli accordi stipulati inter partes pronunciare sua condanna:
1 – a svincolare e corrispondere all’appaltatrice il 10% delle trattenute effettuate sui lavori eseguiti per un totale di € 2.177.689,08;
2 – a restituire a tutte le somme da quest’ultima versate per la pattuita cessione in conto del 20% del prezzo-corrispettivo di posti barca e auto, per un totale di € 3.269.474,14:
3 – al risarcimento di tutti i danni conseguenti la risoluzione del contratto di appalto, da liquidarsi nella misura che sarà provata in corso di causa.

deduceva che le parti avevano stipulato il ricordato contratto con scrittura privata del cui il pagamento del corrispettivo dei lavori appaltati era stato convenuto avvenisse con determinate modalità (che qui è opportuno ricordare:

“I pagamenti avverano sulla che verrà contabilizzata e saldata in occasione del termine dei lavori del primo stralcio;
– IVA a 30 giorni dalla fattura data fine mese;
imponibile a 60 giorni data fattura fine mese.

Le parti convengono che il pagamento del 20% dell’importo netto dei lavori appaltati alla venga effettuato, da parte del mediante la cessione della proprietà (o del diritto di godimento, per quanto riguarda beni ubicati in zona demaniale) di posti barca o di posti auto del futuro porto al prezzo unitario accordato dal propri Soci Azionisti (sulla base del listino contenuto nel Programma-Regolamento della prenotazione dei posti barca del ) maggiorato del 15% (quindici per cento) come tabella (allegato 3).

Pertanto contemporaneamente all’emissione delle fatture da parte della fatturerà a sua volta, a titolo di “acconto acquisto posti barca e posti auto” un ammontare pari al 20% dell’imponibile (oltre all’IVA nell’aliquota legge) del SAL mensile conseguentemente corrisponderà a con le modalità sopra indicate, un importo pari alla differenza tra le rispettive fatture.

assumeva quindi che, al , la committenza aveva maturato sui SAL 19-21 un debito di oltre 4milioni e mezzo di euro e che le era stato fatto presente che una tale esposizione non consentiva la prosecuzione ulteriore dei lavori.

A fronte di tali comunicazioni, la aveva offerto di provvedere al saldo mediante versamento di un con riguardo al SAL n. 22, anche questi oggetto di un accordo sul pagamento poi non onorato.

Ai solleciti inviati, la committente aveva risposto di trovarsi in una difficile condizione finanziaria chiedendo comunque che l’appaltatrice proseguisse nell’eseguire i lavori commissionati.

Perdurando l’inadempimento si era reso necessario il ricorso alle vie giudiziali, anche per il “livello altissimo” raggiunto dai crediti maturati, venendo richiesta Tribunale di Livorno l’emanazione di un primo decreto ingiuntivo (num. 70815 datato 1113.6.2015) e poi di un analogo secondo provvedimento (num. 816 datato 45.1.2016) entrambi oggetto di opposizione.

In tale situazione, la aveva corrisposto al momento solo la somma di cui al primo decreto ingiuntivo e ciò solo a seguito della concessione di provvisoria esecutorietà, ma non aveva “svincolato” le trattenute del 10% (nonostante la consegna e il collaudo dei lavori eseguiti, con deposito relazione di fine lavori), né aveva consegnato come pattuizione posti barca/auto realizzati, ma non ancora accatastati e insistenti su terreni sui quali la debitrice aveva concesso ipoteca fino alla concorrenza di 6 milioni di Euro. Doveva, pertanto, riscontrarsi gravissimo inadempimento della committenza a fronte di lavori regolarmente eseguiti dall’appaltatrice pari a un valore di oltre 17 milioni di euro, che giustificava la domanda di risoluzione degli accordi, cui doveva seguire la condanna per vendita posti barca” stimati in oltre 3milioni e 269mila Euro.

chiedeva anche che la committente inadempiente fosse condannata a risarcirle tutti i danni conseguenti alla risoluzione e che descriveva come collegati al mancato utile realizzato, all’immobilizzazione del personale, mezzi materiali alla manutenzione guardiania del Cantiere.

Si costituiva in giudizio la soc. che contestava la domanda, negando di essere inadempiente e chiedendo la riunione del procedimento sia con quello di opposizione a decreto ingiuntivo num. RG 841/2016 di cu si è appena detto, sia con altro procedimento, num.
RG 3093/2015, nel quale aveva proposto opposizione ad altro decreto ingiuntivo ottenuto da (n. 708/2015), per il mancato pagamento di somme relative ai SAL n. 18-22.

La convenuta concludeva per il rigetto di tutte le domande attoree, proponendo eccezione riconvenzionale di grave inadempimento di e del conseguente risarcimento del danno, chiedendo infine che “l’eventuale somma di cui dovesse risultare debitrice, venisse dedotta da quanto dalla stessa società versato in più sui precedenti SAL e/o compensata con il diritto di credito di alla restituzione di quanto versato in eccesso sui precedenti SAL e/o comunque con il maggior credito del derivante Si procedeva quindi alla trattazione della causa, venendo preliminarmente disposta la riunione delle sola due cause num. RG 841/2016 e 1216/2016.

Concessa la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo limitatamente alla somma di € 538.970,98, dopo il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., il Tribunale respingeva le prova proposte dalle parti e fissava quindi l’udienza per precisazione delle conclusioni.

Seguiva una fase cautelare a seguito del ricorso per sequestro conservativo proposto dalla definizione del terzo procedimento (che non era stato riunito) pendente fra le parti con sentenza pubblicata in data (n. 1133/2017) che condannava la al pagamento in favore della della somma risultata accertata in causa.

All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale emetteva la sentenza oggi impugnata, che:
– con riguardo domande di cui alla causa n. RG 841/2016 ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, n. 8/2016, riconoscendo come dovuta solo la minor somma di € 538.970,98 (invece di € 673.687,64, indicati nel decreto ingiuntivo);
– con riguardo alle domande di cui alla causa n. RG 1216/2016, ha accolto la domanda di risoluzione del contratto di ha poi dichiarato l’inammissibilità art. 183, comma 6 c.p.c. ed ha, infine, respinto “tutte le altre domande” formulate dalle parti nelle cause riunite, compensando le spese di giudizio per 4/5 e ponendo il restante quinto a carico di Tribunale, dato preliminarmente atto dell’esatto contenuto del contratto, ha sostenuto che fossero chiari gli accordi e le pattuizioni stipulate dalle parti con la scrittura datata , che configuravano un vero e proprio contratto di appalto che aveva prodotto i suoi effetti avendo le parti stesse dato a quegli accordi dato pacificamente esecuzione. Con riguardo alla causa opposizione decreto ingiuntivo, osservava che il credito portato dal decreto ingiuntivo riguardante i due SAL n. 23 e 24, doveva ritenersi dovuto unicamente con riguardo alla parte (euro 538.70,98) che indicava il corrispettivo per le opere eseguite dalla atteso che sul punto nemmeno l’opponente aveva sollevato contestazione.

La debitrice ingiunta non aveva contestato l’avvenuta esecuzione dei lavori e delle opere d cui ai SAL num. 23 e 24, per cui se ne doveva ritenere dovuta quantomeno la minor somma indicata, pari a oltre 538mila euro.

Il Tribunale spiegava poi come non fossero dovute le restanti altre parti della somma ingiunta, in particolare quelle per la ritenuta a garanzia pari al 10%, che in base agli accordi sarebbe stata contabilizzata e saldata “solo” al termine dei lavori commissionati e quelle rapportate al di posti auto e barca del futuro porto”.

Le parti quindi, non avevano previsto il pagamento dell’intero, ma solo del 70% di quanto indicato nei SAL.

Con riguardo alle domande proposte dalla committente nella seconda causa, quella relativa alle somme che sarebbero state versate in eccedenza quale corrispettivo sui precedenti SAL era oggetto della distinta causa nella quale era stata emessa sentenza che aveva condannato la a restituire una somma versata in eccedenza sul precedente SAL num. 22, sentenza che comunque non era ancora definitiva, talché non era possibile operare la richiesta compensazione (la sentenza 1133/2017 emessa da parte del Tribunale di Livorno nel distinto procedimento num. 3093/2015).

Quanto al prospettato inadempimento dell’appaltatrice, il Tribunale rilevava che, al momento in cui era stato emesso l’ordine di servizio che la lamentava non fosse stato eseguito dalla quest’ultima fosse debitrice per non aver corrisposto le dovute somme pari a oltre 3.343.000,00 euro, come da documenti prodotti dalla medesima opponente (che costituivano in sostanza un riconoscimento di debito).

Talché prospettata mancata ottemperanza all’esecuzione die lavori di cui all’ordine di servizio (lavori eseguiti solo parte era ritenersi ampiamente giustificata dai mancati pagamenti della committenza che, come emergeva da comunicazioni e documenti in atti, aveva manifestato ed esternato già impedito “di mantenere gli impegni assunti”.

conseguiva rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla Quanto alla domanda di risoluzione contrattuale proposta dalla questa era da ritenersi fondata risultando per ragioni esposte ampiamente dimostrato l’inadempimento grave della committente alle obbligazioni assunte (sia quelle oggetto del decreto ingiuntivo qui opposto che del primo decreto ingiuntivo opposto nella citata causa di opposizione al momento già decisa in primo grado).

Il Tribunale affermava poi che andavano respinte le restanti domande di (evidenziando che si trattava di quelle precisate nella prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c.) dirette a ottenere il pagamento delle somme trattenute in garanzia (in quanto inammissibile “alla luce della risoluzione contrattuale” che produceva scioglimento del contratto e l’impossibilità di chiedere l’adempimento delle pattuite obbligazioni) e a ottenere “la restituzione” di una somma pari a quanto versato per l’acquisto di posti barca e auto, atteso che di tale versamento di somme non vi era prova, vantando in proposito l’appaltatrice “semmai” credito per corrispettivo maturato. La domanda proposta dalla di risarcimento danni andava respinta assenza prova sui danni genericamente allegati in citazione.

grado proponendo l’odierno appello nel quale ha sostenuto che il Tribunale avesse errato nel ritenere provati i presupposti per la risoluzione del contratto di appalto intercorso tra le parti.

In particolare perché doveva ritenersi inesistente il ravvisato inadempimento della errore dal quale era poi anche conseguito l’ingiusto mancato riconoscimento del danno riportato per aver l’appaltatrice illegittimamente abbandonato il cantiere, danno che una volta liquidato sarebbe stato poi da compensare con l’eventuale credito della controparte.

Il Tribunale non aveva infatti tenuto debitamente conto della condotta della che, azionando i propri crediti in via monitoria, aveva in sostanza chiesto pagamenti non dovuti ed aveva pertanto senza adeguata giustificazione abbandonato il cantiere.

L’appellante ha poi lamentato poi l’errata decisione in materia di spese di giudizio, poste per la quasi totalità a suo carico (45ti), dovendosi invece tener conto che la fase cautelare svolta in causa aveva visto soccombente la che questa aveva anche visto respinte le sue domande risarcitorie e che il decreto ingiuntivo, richiesto per somme non dovute, era stato revocato.

La convenuta si è costituita in giudizio ed ha resistito all’appello chiedendone la reiezione in quanto infondato in fatto e diritto.
che primo giudice aveva riconosciuto l’inadempimento della e dichiarato risolto contratto appalto, erano state ingiustamente dichiarate inammissibili e respinte le ulteriori domande proposte sia pagamento somme che risarcitorie, conseguenti la predetta risoluzione contrattuale.

causa stata trattenuta decisione data , con la concessione dei termini di legge per le lo scambio delle memorie conclusioni e delle repliche.

L’appello principale, che presenta evidenti carenze di specificità ex art. 342 c.p.c. già da subito evidenti per aver esordito (pag.13) affermando che con le proprie argomentazioni intendeva ribadire in relazione al “merito della vicenda” quanto “già indicato in primo grado”, è da ritenersi comunque infondato.

L’atto appello presenta un’indicizzazione vari paragrafi, slegati tra loro e contenenti alcuni passaggi di difficile comprensione, che sembrerebbero indicare altrettanti motivi di appello.

ha in primo luogo sostenuto che il Tribunale avesse errato nell’aver ritenuto sussistenti i presupposti per pronunciata risoluzione per inadempimento della committente alle proprie obbligazioni, dovendo ritenersi giustificata l’interruzione dei pagamenti a fronte della condotta dell’appaltatrice che aveva richiesto il pagamento di somme eccessive parte della doveva essere respinta la domanda di risoluzione proposta, con pronuncia di condanna al risarcimento del danno, dichiarandosi insussistente il credito in relazione ai lavori eseguiti e, di conseguenza, con diversa regolamentazione delle spese di causa. Riportando una serie di argomenti già abbondantemente presenti e trattati in atti (contenuto degli accordi, qualificazione degli stessi…), l’appellante ha riepilogato alcuni momenti della vicenda contrattuale ricordando che l’esecuzione del contratto non aveva dato problemi fino all’emissione del SAL n. 18, per il quale la aveva richiesto (azionando poi il ricorso per decreto ingiuntivo) il pagamento dell’intera somma, senza scomputare – come da accordi in scrittura privata – il 20% dell’importo netto per il quale era stata pattuita la corresponsione in “posti barca/auto”.

La doglianza era da ritenersi fondata quanto aveva formato oggetto della causa opposizione al relativo decreto ingiuntivo (quella non riunita) era stata decisa favorevolmente alla committenza con la sentenza n. 11332017 dal Tribunale di Livorno.
aveva poi azionato in anche le somme derivate dai SAL num. 23 e 24, anche qui richiedendo il pagamento del corrispettivo pari Euro 67.687,00 senza operare il previsto scomputo pari al 20% e dell’ulteriore 10% per ritenute a garanzia, come riconosciuto nella sentenza

impugnata con riferimento alla causa di opposizione al secondo decreto ingiuntivo.
certo dal momento che “non era stata fatta una verifica dei lavori eseguiti ed il collaudo delle opere” di cui era stato indicato il preteso ammontare.

Era quindi la a essere inadempiente, avendo interrotto i lavori senza peraltro ottemperare all’ordine di servizio del Direttore dei lavori num. 28 del al quale aveva dato esecuzione solo parziale e così causando costi che erano stati sopportati dalla committente per l’esecuzione di lavori affidata ad altre ditte.

Tale inadempimento non poteva ritenersi giustificato (“ la non può certo appellarsi al preteso e inesistente grave inadempimento di ”) anche a fronte delle notevoli somme che la committente aveva fino a quel momento comunque corrisposto, ponendo in essere una condotta che configurava una pretesa dell’appaltatrice di “modificare in modo unilaterale il contratto nella parte relativa ai pagamenti” che dovevano avvenire, come detto, oltre che con denaro, con una percentuale corrispondente a posti barca/auto ceduti. Il “blocco delle opere” dovuto alla predetta interruzione aveva generato danni per mancati ricavi a carico della società appellante, oltre danni conseguenti alla mancata esecuzione di contratti preliminari, alla mancata possibilità di locare o vendere altri posti barca presenti in darsena, ecc. ecc. danni, che l’appellante assumeva, tutti allegati negli “atti introduttivi” che, stando all’appellante, sarebbero “rimasti incontestati”.

ribadendo (per l’ennesima volta) che pagamento del corrispettivo delle opere era previsto avvenisse in parte percentuale pari al 20% con la cessione all’appaltatrice di posti barca/auto.

Pertanto, la ha ribadito come non vi fosse stato inadempimento alcuno da parte della committenza che aveva onoratole proprie obbligazioni contrattuali e il proprio effettivo debito, mentre era la ad aver abbandonato il cantiere rendendosi inadempiente alle obbligazioni assunte, talché non avrebbe potuto validamente invocare il “rimedio solutorio” di cui all’art. 1455 c.c.

L’appello concludeva rammentando alla Corte che “la domanda relativa risarcimento del danno sopra evidenziata domanda volta accertare l’ingiustificato inadempimento di sono state fatte valere in via riconvenzionale solo nel procedimento nRG 841/2016, mentre nel procedimento nRG 1216/2016 le allegazioni e le prove documentali in ordine al grave ed ingiustificato inadempimento di e al danno che ne è derivato per , vengono fatte valere come eccezione riconvenzionale atta a paralizzare le domande della controparte. ” Corte dell’avviso che Tribunale abbia correttamente pronunciato la risoluzione del contratto per inadempimento della Dalla documentazione in atti prodotta dalla convenuta, emerge che, proprio a partire dal SAL n. 18 e comunque dalla metà dell’anno , la committente non aveva trasferito posti barca/auto previsti, soprattutto non aveva corrisposto gli acconti/corrispettivi relativi al predetto SAL e a quelli di cui ai numeri 23 e 24 pattuiti e previsti in contratto.

La committente aveva poi, come ben evidenziato dal Tribunale, non solo manifestato le proprie difficoltà economico-finanziarie, anche formulato riconoscimento della propria (grave a causa dei rilevanti importi) esposizione debitoria nei confronti dell’appaltatrice.

All’adempimento di tali obbligazioni pecuniarie non vi era ostacolo alcuno che fosse addebitabile alla atteso che non risultano effettuate dalla committenza rituali e valide contestazioni circa eventuali vizi e difetti delle opere, o altro.

Irrilevante, come ben affermato dal Tribunale, riferimento alla mancata ottemperanza di all’ordine di servizio del Direttore dei Lavori n. 28 del a quelli successivi (docc. nn. 5 e 9), intervenuti in un momento in cui l’inadempimento grave della committenza era conclamato.

L’inadempimento che si addebita alla committenza è grava già con riguardo al mancato pagamento delle l’inadempimento non rilevando più di tanto tanto se abbia richiesto pagamenti parola senza conteggiare o scomputare anche le somme pari alle percentuali del 20% e del 10% (quest’ultima relativa alle ritenute di garanzia).

Erano comunque dovuti gli importi pari al 70% dei SAL, relativi ad opere realizzate dalla mai contestate circa la loro regolare avvenuta esecuzione.

Sul punto nemmeno in questa sede l’appellante formula una seria contestazione, talché il credito della è da ritenersi ampiamente dimostrato in atti, con conseguente onere a carico della committente di dare dimostrazione e prova dei fatti estintivi/modificativi dell’obbligazione di pagare il corrispettivo (come detto quantomeno per la percentuale del 70%), prova che è del tutto mancata.

Così come mancata una prova merito inadempimenti addebitabili a e tali da giustificare quello posto a carico della Del tutto fuor d’opera argomentazioni contenute nell’appello da pagg. 25 a 30, intestate sotto il paragrafo nominato “Quanto asserito dalla in primo grado è risultato infondato”, trattandosi di una sequenza di perentorie affermazioni non collegate, facilmente collegabili passaggi motivazionali della sentenza impugnata che si intende criticare.

Si rammenta che un motivo di appello è valido ed ammissibile solo laddove contenga una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione specificamente contrapposte ragioni giustificative della richiesta riforma della decisione impugnata.

Non sono sufficienti quindi argomentazioni che manifestino unicamente una volontà di impugnare o generiche perplessità sulla decisione del primo giudice, senza svolgere alcuna argomentazione idonea confutarne il fondamento.

Le risultanze di causa hanno, quindi, consentito di ritenere accertato l’inadempimento grave all’obbligazione principale del committente cioè quella del pagamento del corrispettivo dell’opera eseguita dall’appaltatore, nelle forme, tempi e modalità pattuite.
Come riconosciuto dal tribunale, deve ritenersi che l’appaltatore abbia provato aver eseguito, quantomeno fino all’emanazione dei SAL n. 22 e 23, l’opera in modo conforme a quanto stabilito nel contratto e a regola d’arte, anche per la ricordata assenza di contestazione, restando quindi fondata quindi l’azione proposta sia di pagamento dei corrispettivi (nella misura stabilita dal giudice) che di risoluzione.

Venendo quindi all’appello incidentale, preliminarmente superata ogni contestazione in merito a una pretesa inammissibilità delle domande della convenuta riguardanti la condanna della committente al pagamento degli importi richiesti.
terminologica, devono ritenersi identiche e consistono:

– la prima, in una domanda di accertamento del credito per i due SAL n. 23 e 24, con conseguente condanna al pagamento dell’intero, accolta solo in parte dal Tribunale, come predetto (introdotta in comparsa di risposta nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo);

– la seconda, in una domanda diretta alla risoluzione dell’appalto per inadempimento grave della committenza, con condanna a ”svincolare e dunque corrispondere” all’appaltatrice il 10% delle trattenute effettuate per i lavori eseguiti ed a “restituire tutte le somme da quest’ultima versate per l’acquisto di posti barca e auto per un totale di € 3.269.474”, oltre al risarcimento dei danni, da liquidarsi nella misura che sarà accertata, “come specificato in narrativa”
dov’erano così indicati: mancato utile, immobilizzazione del personale, mezzi e materiali manutenzione guardiania del Cantiere (introdotta con la citazione per risoluzione).

Trattasi in buona sostanza di domande dirette alla condanna della committente, inadempiente, a pagare il prezzo delle opere eseguite anche con la corresponsione di quelle somme che si assume non abbia più ragione alcuna di trattenere (sul punto vedi Cassazione, Sez. 2, Sentenza 13405 del “Qualora l’appaltatore, in corso d’opera, chieda la risoluzione del contratto per inadempimento del committente “pagamento del prezzo” dei lavori già eseguiti, , pur rilevandone l’impropria formulazione in termini di versamento del corrispettivo, anziché, secondo i principi della risoluzione del contratto ad esecuzione continuata periodica, termini “restitutio integrum” a mezzo di equivalente pecuniario, non incorre in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., trattandosi di mera qualificazione giuridica della domanda, fermi restando i fatti dedotti a suo fondamento. ”) In caso di risoluzione del contratto di appalto d’opera si realizzerà l’effetto retroattivo legato alla risoluzione, così come previsto nella parte generale del contratto (1458, comma 1 c.c.).
Considerato, poi, che all’appalto d’opera non può attribuirsi natura di contratto ad esecuzione continuata o periodica, la risoluzione comporta il prodursi, oltre agli effetti risarcitori in favore della parte non inadempiente, anche di effetti restitutori retroattivi.

L’appalto d’opera rientra, infatti, in quella categoria di contratti definiti ad esecuzione prolungata, perché la realizzazione dell’opera si protrae nel tempo e così – vedi Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3455 del “In tema di risoluzione del contratto di appalto, trova applicazione la regola generale, dettata dall’art. 1458 cod. civ., circa l’efficacia retroattiva della relativa statuizione, sicché, pronunciata la risoluzione, i crediti ed i debiti derivanti da quel contratto si considerano come mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti, per ciascuno dei quali verifica, prescindere caso di inadempimento del committente l’appaltatore può agire in giudizio per chiedere il pagamento del corrispettivo, ma deve provare di aver eseguito l’opera in modo conforme a quanto stabilito nel contratto e a regola d’arte.

Nella fattispecie, come già premesso, non contestato né che abbia eseguito tutte le opere di cui ai vari SAL relativi all’appalto in questione, ma anche che queste – in mancanza di ogni prova circa una loro tempestiva e rituale contestazione – siano regolari ed esenti da vizi (alla ha contestato unicamente l’abbandono del cantiere partire dall’emanazione del citato ordine di servizio).

Di conseguenza, non potendo essere restituito l’opus parzialmente eseguito dall’appaltatore, il committente sarà comunque obbligato a corrispondere il valore venale dell’opus medesimo (cui è collegata la questione se tale importo sia da calcolarsi non sulla base dei prezzi di mercato, bensì dei corrispettivi previsti nel contratto).

Deve ritenersi che il Tribunale abbia quindi errato nell’aver respinto le domande ritenendo che l’appaltatrice avesse chiesto il pagamento di quelle somme unicamente in esecuzione del contratto dal momento che, una volta che questo si sia risolto, non si sarebbe potuto “chiedere contestualmente anche l’adempimento delle obbligazioni ivi previste” (così è stato sul punto molto laconicamente motivato dal primo giudice).

La Corte rileva che dalle risultanze di causa non risulta termini contratto costituiva residuo corrispettivo per quei lavori, né la somma riguardante i pretesi ulteriori danni per le allegate causali.

Deve quindi essere disposta una CTU al fine di procedere alla ricostruzione dell’esatta contabilità di cantiere, di modo da poter pervenire alla determinazione e stima delle opere eseguite dalla e alla determinazione di quanto finora corrisposto da (tenendo conto anche della citata sentenza emessa inter partes dal Tribunale di Livorno).

Andrà altresì conferito al tecnico l’incarico di valutare se, dalla documentazione in atti, sia possibile ricavare la determinazione del mancato utile per l’impresa appaltatrice, oltre al calcolo di una somma da liquidarsi, eventualmente anche via equitativa, per l’immobilizzazione del personale, mezzi materiali manutenzione e guardiania del Cantiere (danni di cui andrà poi verificato anche se questi siano eziologicamente collegabili all’inadempimento).

Va infatti aggiunto che il Tribunale aveva respinto la domanda argomentando (ancora più laconicamente) sul punto circa l’assenza una prova dei danni che sarebbero stati solo “genericamente” allegati.

aveva però chiaramente, sebbene genericamente, indicato tipologia dei danni che assumeva collegati all’inadempimento della committente ed aveva anche dedotto prova orale (per interrogatorio e per testi) e prodotto documentazione (doc. 27 allegato a genericità quindi non è tale da generare incertezza non superabile, essendo specificato per quali cause collegate all’inadempimento della committenza abbia prospettato di aver subito i danni.

La dedotta prova orale potrebbe risultare – all’esito della CTU del tutto ultronea (salvo migliore più approfondita valutazione da compiersi al momento).

La causa andrà pertanto rimessa, con separata ordinanza, in istruttoria per gli incombenti di rito relativi alla CTU.

La regolamentazione delle spese di giudizio può essere rinviata al definitivo.

Trattandosi nel caso dell’appello principale impugnazione respinta, ai sensi dell’art. 13, c. 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’appellante, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

PQM

Decidendo sull’appello principale e su quello incidentale come in atti proposti avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Livorno, num. 929/18 RG, depositata il – RESPINGE l’appello principale come in atti proposto;

– DA’ ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento parte dell’appellante principale del raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13 comma accoglimento dell’appello incidentale proposto dalla parziale riforma dell’impugnata sentenza:
DICHIARA diritto della vedersi corrisposta somma pari corrispettivo non ancora versato da dei lavori eseguiti, somma accertarsi prosieguo causa, oltre all’eventuale risarcimento dei danni, anche questo da accertarsi.
DISPONE con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per gli incombenti relativi alla CTU.
Spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti competenza.
Così deciso, in Firenze, all’esito della camera di consiglio del Il Presidente rel.
NOME COGNOME Nota:
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell’ambito strettamente processuale, condizionata all’eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs.
, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

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