N. R.G. 2980/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._12_2025_- N._R.G._00002980_2023 DEL_07_01_2025 PUBBLICATA_IL_07_01_2025
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2980/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell’avv. NOME COGNOME e dell’avv. COGNOME ( INDIRIZZO 66100 CHIETI, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO 66100 Chieti, presso il difensore avv. NOME COGNOME contro C.F. CONVENUTA/CONTUMACE C.F. C.F. OGGETTO:
risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c. e risarcimento danni.
CONCLUSIONI
come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con atto di citazione notificato in data 28-7-2023, premesso che:
“1) Con atto sottoscritto in data 27.7.2022 (all. 1) la Sig.ra aveva commissionato alla con sede in Gubbio alla INDIRIZZO C.F. la fornitura e posa in opera di un impianto fotovoltaico a servizio della propria abitazione sita in Manoppello alla INDIRIZZO ed in particolare un impianto FV 5,5 Kwp, una batteria 10 Kwh ed un Inverter ibrido “chiavi in mano”.
2) Il prezzo pattuito per la fornitura e posa in opera dell’intero impianto fotovoltaico, pari ad € 22.500,01 (v. fattura n. 455/2022, all. 2) era stato regolarmente corrisposto dalla sig.ra e saldato, in parte tramite cessione del credito ed in parte – € 11.250,00 – a mezzo bonifico bancario in data 18.8.2022 (all. 3).
3) Il termine pattuito per l’installazione e realizzazione dell’impianto era stato convenuto in 60/90 giorni dal momento della conferma dell’ordine (v. art. 7 contratto 27.7.2022).
4) Ciò nonostante – e nonostante i ripetuti solleciti da parte dell’odierna istante – detto impianto, sebbene installato, non è mai stato messo in funzione dalla.
5) Conseguentemente, con pec in data 26.06.2023 (all. 4), ad un anno dalla stipula del contratto, la sig.ra aveva formalmente diffidato la stessa ad adempiere ex art. 1454 c.c., rendendo funzionante l’impianto entro il termine di giorni venti dalla ricezione della diffida, rimasta però priva di qualsiasi riscontro.
6) All’inadempimento della venditrice consegue la risoluzione di diritto del contratto e l’obbligo di restituzione del prezzo versato, nonché il diritto per la sig.ra al risarcimento dei danni sofferti.
6) Tali danni consistono negli esborsi per consumi di energia elettrica che la stessa istante ha dovuto sostenere nel periodo in cui avrebbe potuto invece usufruire dell’impianto fotovoltaico – in particolare dal mese di ottobre 2022 sino al mese di luglio 2023, data di risoluzione del contratto – e quantificati in € 1.470,11 (come da fatture del fornitore, che si allegano sub all. 5), salvo ulteriori fatture non ancora pervenute.
7) La competenza nel caso di specie appartiene inderogabilmente al Tribunale di Pescara in quanto Giudice del luogo in cui ha la residenza la sig.ra , trattandosi di controversia concernente obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori di cui al Dlgs.
206/2005 (c.d codice del consumo), materia peraltro non soggetta alla condizione di procedibilità di cui al DL 132/2014”.
Tutto quanto sopra premesso, chiedeva dunque l’accoglimento delle seguenti conclusioni:
“nel merito e per le causali di cui in premessa, accertato e dichiarato l’inadempimento della convenuta e la conseguente risoluzione del contratto sottoscritto tra le parti in data 27.7.2022, condannare la stessa convenuta alla restituzione in favore dell’attrice del prezzo incassato pari ad € 22.500,01 nonché al risarcimento del danno ex art. 1223 c.c. nella misura di € 1.470,11, o in quella, maggiore o minore, ritenuta provata o di giustizia;
con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
2) La non si costituiva in giudizio, nonostante la regolarità della instaurazione del contraddittorio, rimanendo contumace per tutta la durata dello stesso.
3) Espletata l’istruttoria a mezzo di produzione documentale e prova orale, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell’art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. 4) La domanda di accertamento della risoluzione di diritto del contratto ex art. 1454 deve essere ritenuta fondata e deve pertanto essere accolta.
La ricorrente ha lamentato la mancata messa in funzione dell’impianto fotovoltaico FV 5,5 Kwp, con batteria 10 Kwh ed inverter ibrido, commissionato e installato dalla in forza del contratto stipulato in data 27.7.2022 (v. all. 1 fascicolo attrice), a servizio dell’abitazione dell’attrice sita in Manoppello alla INDIRIZZO e ne ha fornito dimostrazione tramite la produzione del citato contratto, della fattura n. 455/2022 (all. 2) e bonifico bancario di € 11.250,000 in data 18.8.2022 (all. 3), nonché della diffida ad adempiere inviata alla odierna convenuta il 26.06.2023, rimasta, per quanto risulta, priva di riscontro. Risulta dunque documentalmente provato che il prezzo pattuito per la fornitura e posa in opera dell’intero impianto fotovoltaico, pari ad € 22.500,01 è stato regolarmente corrisposto dalla sig.ra e saldato, in parte tramite cessione del credito, come specificato nella fattura n. 455/2022 (fascicolo attrice all. 2) ed in parte – € 11.250,00 – a mezzo bonifico bancario in data 18.8.2022 (fascicolo attrice all. 3).
La prova testimoniale espletata a mezzo dei testi , poi, ha confermato la mancata messa in funzione dell’impianto in questione.
5) Per contro, la , non costituendosi, non ha fornito prova di aver provveduto alla messa in funzione dell’impianto né ha fornito prova di fatti modificativi, estintivi o impeditivi del diritto vantato dall’attrice.
Deve dunque ritenersi che la convenuta, pur avendo incassato l’importo sopra specificato, non abbia adempiuto interamente alle sue obbligazioni, non avendo messo in funzione l’impianto successivamente alla consegna e posa in opera, e che il suo inadempimento debba qualificarsi grave, legittimando così pienamente la richiesta di accertamento della risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1454 c.c., non avendo la convenuta rispettato il termine concesso con la diffida ad adempiere del 26.06.2023, e legittimando altresì la richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite. La somma da restituire all’attrice corrisponde ovviamente a quella da questa effettivamente corrisposta, pari ad € 11.250,00, non avendo la subito l’esborso dell’ulteriore importo, oggetto dello sconto in fattura.
6) La deve essere condannata anche al risarcimento del danno nella misura richiesta dalla , e cioè alla corresponsione dell’importo di € 1.942,85 per gli esborsi per i consumi di energia elettrica che l’attrice ha dovuto sostenere nel periodo in cui avrebbe potuto invece usufruire dell’impianto fotovoltaico (come da fatture prodotte in giudizio,
sub. all. 5 all’atto di citazione e all. 6 alla memoria ex art. 171 n. 2 c.p.c.), in quanto conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento.
7) Pertanto, deve essere accertata e dichiarata la risoluzione di diritto del contratto stipulato tra le parti per inadempimento della convenuta;
quest’ultima deve quindi essere condannata alla restituzione, in favore di della somma di € 11.250,00, indebitamente pagata dall’attrice a titolo di corrispettivo, oltre interessi dalla data del pagamento fino al soddisfo, nonché al risarcimento, in favore di attrice, dei danni nella misura di € 1.942,85, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del pagamento fino al soddisfo, commisurati agli gli esborsi per i consumi di energia elettrica sostenuti.
8) Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2980/2023, per le causali di cui in motivazione, ogni diversa domanda ed eccezione disattese, così provvede:
accerta e dichiara la risoluzione di diritto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., del contratto stipulato tra le parti in data 27-7-2022 per inadempimento della convenuta;
per l’effetto, condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione, in favore di della somma di € 11.250,00, oltre interessi legali dalla data della ricezione fino al soddisfo, nonché al risarcimento, in favore di parte ricorrente, dei danni nella misura di complessivi € 1.942,85, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del pagamento fino al soddisfo;
condanna altresì la parte convenuta alla rifusione, in favore della parte attrice, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.239,00, di cui € 3.000,00, per compensi ed € 239,00 per spese, oltre rimborso forfettario 15% (art.3/2 D.M. 10-3-2014 n. 55), IVA e CPA come per legge.
Pescara, 7 gennaio 2025
Il Giudice dott. NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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