fbpx
Generic filters
Parola esatta ...
Cerca nei titolo
Search in excerpt
Filtra per categoria
Codice Civile
Codice Penale

Risoluzione del contratto di appalto, inadempimento

Risoluzione del contratto di appalto conseguente all’inadempimento del committente, contenuto dell’obbligo restitutorio.

Pubblicato il 11 April 2019 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI  ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sez. XVII civile in persona del giudice unico

ha emesso la seguente

SENTENZA n. 7815/2019 pubblicata il 10/04/2019

nella causa civile di 1° grado iscritta al N. del ruolo contenzioso generale dell’anno 2012 posta in deliberazione all’udienza del 14.02.18

tra

XXX S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in proprio e quale mandataria dell’ATI costituita con le mandanti *** S.p.A., *** S.p.A., *** S.r.l., *** S.r.l., *** S.p.A., in persona del Liquidatore pro tempore, con sede in;

YYY S.P.A., in qualità di mandante della predetta ATI, in liquidazione ed in concordato preventivo, in persona dei Commissari Liquidatori Dott.ri *** e ***, con sede in;

ZZZ S.R.L., già *** S.p.A., in qualità di mandante della predetta ATI, in liquidazione ed in concordato preventivo, in persona dei Commissari Liquidatori Dott.ri *** e ***, con sede in;

tutti rappresentati e difesi dagli avv., e domiciliate presso lo studio di quest’ultimo in.

ATTORI e

JJJ S.p.A., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato in, KKK S.p.A. (Codice Fiscale e Partiva IVA), con sede in, rappresentata e difesa dall’avv., elettivamente domiciliata presso lo studio in,

CONVENUTI

OGGETTO: appalto pubblico

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il presente giudizio ha origine dal contratto d’appalto stipulato in data 20.12.2006 tra l’ATI costituita fra la XXX S.p.a. in Liquidazione (impresa mandataria) con le mandanti *** S.p.A., YYY S.p.A., *** S.r.l., *** S.r.l., *** Società Cooperativa, *** S.p.A., da un lato, e l’JJJ, dall’altro, ed avente ad oggetto i “Lavori di costruzione della variante esterna all’abitato di *** lungo la, compreso lo svincolo di”.

Parte attrice a fondamento delle domande riportate in epigrafe deduce: l’inefficacia ed illegittimità della dichiarazione del presidente dell’JJJ di ‘rescissione’ del contratto;  l’estinzione della polizza rilasciata da KKK a garanzia dell’inadempimento agli obblighi derivanti dal contratto d’appalto, per il superamento del termine di 12 mesi di cui  all’art. 101 comma 1 del D.P.R. 554/99 ed all’art. 2, comma 1 lettera b), sezione 1.2. dello Schema tipo garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva,  e l’abusività e illegittimità della sua escussione da parte dell’JJJ; l’inadempimento della stazione appaltante, consistente nel rifiuto di questa  di ricevere la prestazione dell’Ati, da considerarsi  ingiustificato una volta accertata l’inesistenza del  diritto di JJJ di  disporre la risoluzione del contratto per  inadempimento dell’appaltatore.

Parte attrice propone le conseguenti domande di accertamento negativo,  di risoluzione del contratto per inadempimento di JJJ, e di condanna al pagamento del  compenso delle lavorazioni eseguite sino alla risoluzione disposta da JJJ e del  ristoro per le lavorazioni non potute eseguire per effetto della medesima risoluzione, a titolo di  risarcimento del danno da inadempimento.

La convenuta  JJJ preliminarmente eccepisce il difetto di legittimazione attiva della attrice XXX quale mandataria delle altre imprese componenti l’ATI, il difetto di litisconsorzio necessario nei confronti di tutte le imprese componenti l’ATI,  la nullità dell’atto di citazione; nel merito deduce l’infondatezza delle domande svolte nei suoi confronti dalla attrice e da KKK.

KKK s.p.a.,  costituitasi in giudizio quale conferitaria dell’azienda assicurativa di KKK s.p.a, aderisce alla tesi attorea della illegittima escussione della garanzia, ed in via riconvenzionale richiede nei confronti di JJJ l’accertamento dell’estinzione della polizza per la scadenza del termine annuale, della sua non escutibilità in  assenza di prova di un danno effettivo a carico della stazione appaltante,  dei suoi limiti in relazione sia alla riduzione dell’importo garantito in relazione allo stato di avanzamento dei lavori sia in relazione alla compensazione del credito vantato da JJJ con i controcrediti dell’appaltatore; nei confronti di parte attrice propone in via subordinata  domanda di surroga, regresso e/o rilievo per chiedere il rimborso di quanto la sia  costretta a versare alla stazione  appaltante in caso di escussione della garanzia.

La causa è stata istruita con consulenza tecnica di ufficio.

Le questioni preliminari sollevate da JJJ nella comparsa conclusionale,  non ulteriormente riproposte in  corso di causa, sono infondate.

Infatti le  domande relative al contratto – di pronuncia dichiarativa della  inefficacia/invalidità della disposizione di risoluzione in danno dell’appaltatore e  di pronuncia costitutiva della opposta risoluzione in danno del committente – sono  proposte nel contraddittorio delle due parti contraenti (JJJ da un lato, quale stazione appaltante, e XXX dall’altro, quale mandataria dell’ATI appaltatrice), mentre le domande di condanna di JJJ al pagamento di somme sono proposte da XXX per conto di tutte le società componenti l’ATI in proporzione alle rispettive quote di interesse.

L’eccezione di nullità della domanda pare riferirsi alla duplice qualificazione, privatistica ed amministrativistica,   proposta da parte attrice della risoluzione del contratto di appalto; ma è evidente che la questione attiene alla qualificazione della fattispecie ed all’individuazione delle norme applicabili, che attengono al potere decisorio e non all’onere di allegazione gravante sulla parte.

Quale premessa in fatto si riporta qui di seguito la cronologia del rapporto di appalto, desunta dalla CTU a firma del dott.:

20.12.2006: stipula del Contratto

08.03.2007: accettazione da parte di JJJ della progettazione esecutiva;

24.05.2007 + 20.09.2007 + 08.11.2007: consegna frazionata dei lavori;

07.2007: inizio lavori;

28.03.2008: sequestro del cantiere da parte dell’autorità giudiziaria in relazione al procedimento penale n. /2008 r.g.n.r.d.d.a. di Reggio Calabria;

18.05.2010: dissequestro del cantiere in favore di JJJ;

31.05.2010: ordine di servizio n. 6 da JJJ all’impresa di ripresa delle lavorazioni;

31.05.2010: riserve tecniche dell’impresa;

08.07.2010: nota di JJJ all’impresa di contestazione  di addebiti sia amministrativi che tecnici;

20.07.2010: replica dell’impresa agli addebiti e sua richiesta (non accolta) di esame e copia delle relazioni peritali a base delle contestazioni di JJJ;

 24.11.2010:  disposizione del presidenziale di JJJ di risoluzione del Contratto;

26.11.2010: comunicazione  di JJJ all’impresa della  risoluzione del Contratto;

08.06.2011: redazione dello stato finale dei lavori.

L’appalto ha avuto esecuzione per una durata, fra l’inizio dei lavori e la risoluzione,  di gg. 1279, a fronte di una durata prevista di gg. 490  e alla data della risoluzione (24.11.10) era stata realizzata una produzione di € 7.104.031,59, a fronte di un importo del contratto di €  76.068.599,50.

Le contestazioni della stazione appaltante e la risoluzione del contratto si fondano sulle risultanze delle consulenze disposte nell’ambito del procedimento penale e sulle campagne di prova  che l’JJJ ha condotto, come rilevato da parte attrice e come confermato dal CTU, riservatamente, senza contraddittorio con l’appaltatore.   E’ importante rilevare sin d’ora che in sede penale è stato definitivamente accertato che  nella esecuzione dei lavori non sono stati impiegati calcestruzzi scadenti,  che le caratteristiche strutturali degli stessi non erano difformi da quelle prescritte, che la lunghezza dei pali non era difforme da quella prescritta e che gli stessi erano stati realizzati con la metodologia denominata “trelicon”, come prescritto dal Capitolato, e non con  il metodo tradizionale, come contestato da JJJ (pag. 5 della CTU).

Il consulente, esaminati gli atti relativi allo svolgimento del rapporto e la documentazione di carattere tecnico, ha ravvisato oltre alla  violazione delle disposizioni procedurali dettate dall’art. 119 D.P.R. 554/99 in materia di risoluzione del contratto,  l’infondatezza  dal punto di vista sostanziale dell’intimata risoluzione del contratto, concludendo come segue:

“Alla luce di quanto sopra riportato e limitandoci per il momento al mero esame tecnico delle risultanze che scaturiscono dalle campagne di indagini eseguite, si evince come la affermazione JJJ secondo la quale le opere siano state eseguite in grave difformità rispetto alle prescrizioni contrattuali, non risponda a verità.

Si osserva infatti come le perizie confutino i risultati degli elaborati considerati dall’JJJ e in particolare:

che non può essere scientificamente appurata la realizzazione di pali aventi una lunghezza minore rispetto a quella prevista dal contratto, in esito al fatto che i pali testati con carotaggio continuo hanno lunghezze conformi a quelle contrattuali, e che tutti gli altri sono stati testati con un metodo non scientificamente rigoroso, o comunque non sufficiente a confermarne la minor lunghezza. Inoltre non è comunque possibile affermare che i pali non hanno la lunghezza contrattuale senza che fosse mai stata contestata la regolarità delle gabbie di armatura; che l’addebito di aver realizzato opere di fondazione mediante l’utilizzo di calcestruzzo di bassa qualità è pienamente smentito dalle risultanze delle perizie di parte, che sono state redatte avendo quali parametri di riferimento gli stessi dati forniti dal laboratorio, scelto da JJJ. Secondo queste i pali saggiati presentano, tranne che per tre unità, valori di “resistenza a compressione” ben superiori ai limiti prescritti dalla norme sulla tecnica delle costruzioni;  l’addebito alla ATI di “discontinuità nel getto” dei pali è stato confutato, atteso che le prove Cross Hole avevano dato risultanze, per come afferma il prof. ***: “oltre che pienamente attendibili, di supporto alla corretta lunghezza ed alla continuità dei pali indagati”; l’addebito alla ATI di aver violato le pattuizioni contrattuali per aver realizzato alcuni pali secondo tecniche tradizionali e non secondo il metodo CFA è smentito dal fatto che i pali sono stati eseguiti fedelmente alla descrizione della voce di prezzo di contratto, e comunque con alcune delle caratteristiche dei pali, ed non con altre che, nel caso in esame, non erano necessarie per ottenere un palo di buona qualità. E’ stata adottata la tecnica di trivellazione con elica continua, che garantisce il vantaggio della maggior rapidità, ma che comporta il maggior costo delle attrezzature. Inoltre la presenza di stratificazioni compatte ha reso necessario l’impiego di ulteriori attrezzature di trivellazione in aggiunta a quelle necessarie per la esecuzione di pali tipo, aumentando, di conseguenza, ulteriormente i costi sostenuti dalla ATI. Mantenendosi stabile la perforazione data la natura dei terreni attraversati (argille di elevata consistenza e argilliti) non è stato poi necessario ricorrere al getto attraverso la asta cava, la cui funzione è quella di sostegno alla parete. Si è così ottenuto il vantaggio di poter inserire l’armatura prima della fase di getto e di poter effettuare quest’ultimo con buon calcestruzzo con inerti anche di dimensioni maggiori di quelle che si possono utilizzare con i pali CFA.

Il maggior onere esecutivo è pertanto rimasto a carico della ATI che aveva a suo tempo sottoposto all’approvazione dell’JJJ un progetto esecutivo recante come variante significativa proprio la realizzazione dei pali con tecnica CFA, risultata in parte impraticabile in ragione della natura dei terreni sui quali aveva poi operato. La modifica della tecnica di lavorazione non ha prodotto alcun danno all’JJJ.

[…]

In relazione poi a quelli che pocanzi sono stati definiti “addebiti di tipo amministrativo mossi alla ATI nella nota di contestazione JJJ, e riguardanti presunte mancanze in relazione al pagamento di oneri previdenziali e assicurativi, alla corresponsione di retribuzioni ai dipendenti, ed alla effettuazione del servizio di guardiania, si ritiene che di per se non rappresentino inadempienze di gravità tale da giustificare il concorri mento alla risoluzione contrattuale. In ogni caso, nella nota di riscontro della ATI del 20 luglio 2008, tali addebiti sono stati validamente ribattuti e ne è stata mostrata la infondatezza.

Pertanto il sottoscritto CTU accerta la non sussistenza degli addebiti di cui alla nota JJJ, che hanno successivamente condotto alla risoluzione contrattuale.”

Il consulente d’ufficio, è quindi passato all’esame delle singole riserve.

Di seguito è riprodotta la tabella, estratta dalla CTU, che espone gli importi  quantificati dall’appaltatore e quelli riconosciuti dal dott..

La riserva n. 1 si riferisce alla ridotta produttività conseguente alla  parzializzazione della consegna delle aree di intervento, apposta su Registro di contabilità in occasione della sottoscrizione del SAL n 1 in data 26.07.2007 e richiamata ed aggiornata in occasione della sottoscrizione dei SAL n 2 in data 06.12.2007, n 3 in data 19.03.2008 e n 4 in data 03.11.2008. Il consulente, rilevata la tempestività della  riserva,  ha evidenziato che la parzializzazione della consegna delle aree di intervento ha  condizionato pesantemente la realizzabilità del programma lavori presentato incidendo gravemente sulla regolare organizzazione del lavoro e sul corretto svolgimento dell’appalto,  in particolare non essendo  stata tempestivamente messa a disposizione l’area di deposito definitivo dei materiali di scavo e delle terre,  come prevista in progetto ed in contratto. L’importo è stato quantificato dal  CTU, sulla base dei  maggiori costi di lavorazione dei materiali provenienti dalle perforazioni e dallo scavo, in euro 5.634.228,55.

La riserva n. 2, anch’essa relativa al maggior onere derivate dalla parzializzazione e frammentazione lavorazioni, è stata conglobata nella valutazione dell’importo stabilito per la riserva n. 1.

La riserva n. 3 si riferisce all’aumento del prezzo dell’acciaio. Con tale riserva  l’ATI ha inteso invece denunciare l’imprevisto e imprevedibile incremento del prezzo dell’acciaio rispetto al momento di presentazione dell’offerta, tale da rendere la prestazione della scrivente ATI eccessivamente onerosa. La riserva in esame è stata rigettata dal CTU non risultano agli atti gli elementi di documentazione necessari alla valutazione, quali il prezzo elementare pagato dall’appaltatore, i documenti relativi al pagamento dei fornitori o dei subcontraenti ed eventuali altri mezzi di prova delle variazioni rispetto al prezzo indicato al momento della presentazione dell’offerta.

 La riserva n. 4 ha per oggetto  il ristoro degli oneri indebitamente sostenuti per la guardiania del cantiere nel periodo successivo  al sequestro penale sostenuti dall’appaltatore  su richiesta di JJJ.

La riserva n. 5 ha per oggetto la perdita di valore dei materiali e delle  attrezzature presenti in cantiere, fra l’avvio dei lavori e lo stato finale.

Come rilevato dal dott., la convenuta JJJ,  nella propria memoria tecnica a  firma del proprio CTP, si è limitata a confermare le determinazioni contabili inserite nello Stato Finale, senza nulla dichiarare  in relazione alle riserve esposte dall’appaltatore. Si deve aggiungere che la difesa della convenuta  successivamente non ha preso specificamente  posizione sulle conclusioni della CTU, non avendo depositato né conclusionali né repliche.

Nei confronti delle conclusioni finali della consulenza tecnica di ufficio quindi non sono state avanzate critiche specifiche e circostanziate  dalla difesa della convenuta.

In questo quadro il giudicante, valutato positivamente il percorso  argomentativo  del consulente d’ufficio, in parte riportato, in parte sintetizzato e comunque da intendersi integralmente richiamato, ritiene di dovere decidere sulle domande relative alla risoluzione del contratto ed alla quantificazione delle pretese contrattuali di parte attrice, in piena adesione alle conclusioni   della CTU.

Al riguardo si ricorda che secondo la giurisprudenza di legittimità, quando  il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d’ufficio, è sufficiente  il mero richiamo,  anche per relationem, del parere   di questo, se non  siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate dai consulenti e dai  difensori (Cass.  Sez. 1 – , Ordinanza n. 15147 del 11/06/2018; v. anche Cass.  Sez. 3, Sentenza n. 12703 del 19/06/2015; Cass.   Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1815 del 02/02/2015;   Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18688 del 06/09/2007;  Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10668 del 20/05/2005).

L’infondatezza  della risoluzione intimata da  JJJ implica l’illegittimità del rifiuto di  JJJ  di ricevere la prestazione della ATI e quindi l’inadempimento contrattuale  della stazione appaltante.  Si tratta all’evidenza di un inadempimento tale da pregiudicare totalmente l’esecuzione del contratto  –   ed infatti il completamento dei lavori è stato affidato ad altra impresa – e quindi idoneo a giustificare la risoluzione  del contratto in danno di  JJJ.

E’ qui il caso di rilevare che la fattispecie deve essere valutata in una prospettiva squisitamente civilistica, e che pertanto tutte le contestazioni avanzate da parte attrice con riferimento alla legge sul procedimento amministrativo si devono ritenere inconferenti.

 Quanto alle conseguenze della risoluzione, è noto che l’appalto, anche nei casi in cui la sua esecuzione si protragga nel tempo, non può considerarsi un contratto ad esecuzione continuata o periodica e, pertanto, in generale non si sottrae, in caso di risoluzione, alla regola dettata dall’art. 1458 c.c. della piena retroattività di tutti gli effetti, anche in ordine alle prestazioni già eseguite, la quale mira a ristabilire la situazione patrimoniale in cui le parti si sarebbero trovate se il contratto stesso non fosse stato concluso, attraverso la restituzione delle prestazioni effettuate (che opera ex tunc, dal momento cioè in cui è sorta l’obbligazione) e la liberazione da quelle non ancora eseguite (che opera ex nunc, dal momento cioè della sentenza).

Allorché si tratti di risoluzione del contratto di appalto di lavori conseguente all’inadempimento del committente, non essendo evidentemente configurabile la restituzione in natura all’impresa appaltatrice della costruzione parzialmente eseguita, la giurisprudenza di legittimità si è orientata nel senso che  il contenuto dell’obbligo restitutorio a carico del committente va determinato in relazione all’ammontare del corrispettivo originariamente pattuito, sulla cui base l’appaltatrice si è determinata a concludere il contratto, comprensivo dell’importo dovuto per revisione prezzi, che fa parte del corrispettivo convenuto; tale orientamento si è consolidato a partire da  Cass. Sez. 2, Sentenza n. 738 del 15/01/2007 e  Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12162 del 24/05/2007,  superando il precedente orientamento secondo il quale si doveva avere riguardo al c.d. “valore venale” dell’opera eseguita (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2871 del 10/03/1992; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 106 del 13/01/1972; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2456 del 04/07/1969).

Si tratta di una   obbligazione restitutoria, che  si fonda sul venir meno del contratto, quale causa giustificatrice delle reciproche prestazioni, e non risarcitoria, qualificabile come ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ., quindi non di valore ma di valuta, non soggetta a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali ai sensi dell’art. 1224 cod.civ., danno che deve quindi essere richiesto e provato dalla parte richiedente  (Cass.  Sez. 3, Sentenza n. 10373 del 17/07/2002; Cass.  (Sez. U, Sentenza n. 5391 del 17/05/1995).

Il dott. infine  ha rideterminato i rapporti di  dare/avere, tenuto conto dei pagamenti  ricevuti nel corso del rapporto e dell’importo delle riserve riconosciute, determinando un saldo contabile  in favore della ATI di euro  4.491.179,68.

In relazione alle lavorazioni non più eseguibili a ragione della estinzione del rapporto l’ATI  domanda la condanna di JJJ  ad un ristoro in misura pari al 10% del corrispettivo residuo non più conseguibile dell’appalto,  in applicazione sia dell’art. 1226 c.c., sia, per analogia, degli artt. 345, l. 20 marzo 1865 all. F) e ora 109, d. lgs. 50/2016 (nuovo codice dei contratti pubblici), sul presupposto che tali norme, fissando nella decima parte del valore le opere non eseguite il corrispettivo a carico dell’amministrazione per il recesso anticipato dal contratto, siano espressive del criterio di quantificazione del margine di profitto dell’appaltatore nei contratti pubblici.

In base a questo criterio, considerato che l’ammontare del corrispettivo contrattuale è di euro 76.068.599,50, che sono stati eseguiti lavori per euro 7.104.031,59, che le lavorazioni non eseguite ammontano ad euro 68.964567,91, il risarcimento (calcolato in misura pari al 10% di tale somma) ammonterebbe ad euro 6.896.456,79.

Al riguardo il giudicante  rileva  che il criterio proposto appare congruo  tenuto conto  della  rilevante entità della commessa in assoluto e  della durata dell’esecuzione del rapporto ben oltre il termine contrattuale di gg. 490,  dal luglio del 2007 al novembre 2010, incluso il periodo di sospensione,   la cui illegittimità ed incertezza della durata però fanno escludere che escludere che l’appaltatore  abbia potuto rimodulare l’’organizzazione d’impresa in modo da limitare o ridurre la sua incidenza negativa.

Tuttavia si deve tenere nel debito conto, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie, del fatto  che il mancato utile contrattuale, sino all’importo di euro 3.397.866,18  (v. tabella riportata a pag. 37 della CTU), è stato già ricompreso nella prima riserva, e pertanto deve essere detratto dall’importo quantificato dalla parte in misura pari al 10% dell’importo non eseguito. Quindi il danno relativo alle lavorazioni non eseguite può essere quantificato in euro (6.896.456,70 – 3.387.866,18 = euro  3.508.590,52.

Alla luce dell’accertamento  dell’insussistenza dell’inadempimento e della definizione dei rapporti economici fra le parti non sussistono i presupposti per l’escussione della garanzia prestata da KKK in favore della stazione appaltante. Logicamente prioritario comunque è il rilievo della sua estinzione ex  art.  2 comma 1 lett. b)  delle condizioni generali, così formulato:  “L’efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica: a) decorre dalla data di stipula del contratto di appalto; b) cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto”.  Tale pattuizione è conforme al dettato di cui all’art. 101 comma 1 del D.P.R. 554/99 ed all’art. 2, comma 1 lettera b), sezione 1.2. dello Schema tipo garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva, applicabili ratione temporis.

Infatti si deve rilevare che la richiesta di escussione della garanzia, avvenuta con lettera del 11/28.5.2012 (doc. 2 KKK),  è  intervenuta allorché era ampiamente decorso il predetto termine annuale di efficacia della stessa dopo l’esecuzione delle opere, atteso che i lavori dovevano ritenersi ultimati alla data di definitiva cristallizzazione dei rapporti fra le parti, avvenuta con la definitiva risoluzione contrattuale con disposizione presidenziale  in data 24.11.2010.

La conclusione non sarebbe diversa facendo riferimento alla data di escussione indicata da JJJ, 26.04.12 (v.  doc. 13 JJJ), la quale comunque, come si evince dall’indicazione del destinatario, si riferisce ad un’altra garanzia prestata da un soggetto diverso.

Ogni altra questione sollevata con riferimento alla polizza si deve ritenere assorbita.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza  della convenuta JJJ nei confronti di parte attrice e dell’atra convenuta e chiamante in causa KKK. Fra parte attrice ed KKK in considerazione della comunanza di posizione sulle domande principali e dell’assorbimento della domanda di regresso proposta in via di regresso da KKK nei confronti di parte attrice, le spese devono essere compensate.

PQM

 Il Tribunale di Roma,   definitivamente pronunciando,   in accoglimento parziale delle domande di parte attrice, così provvede:

  1. dichiarare l’inefficacia dell’atto di rescissione unilaterale da parte di JJJ S.p.A. del contratto di appalto per cui è causa in data 24 novembre 2010;
  2. accerta e dichiara l’inesistenza di qualsiasi credito vantato da JJJ  S.p.A. sulla base di tale contratto e l’estinzione della garanzia fideiussoria costituita a titolo di cauzione definitiva da KKK S.p.A.  alla data del 24 novembre 2011;
  3. dichiara la risoluzione del contratto di appalto n. del 20 dicembre 2006 per inadempimento di JJJ S.p.A.;
  4. condanna JJJ  S.p.A. a pagare in favore dell’ATI  e delle società attrici, ciascuna per la propria quota, quale risultante dal mandato costitutivo del raggruppamento temporaneo, le seguenti somme,
    1)  quale corrispettivo delle lavorazioni già eseguite  la somma di euro 4.491.179,68, oltre interessi legali dal  26.11.10;
    2) quale risarcimento del danno della somma di euro  3.508.590,52, oltre rivalutazione monetaria dal 26.11.10 ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate;
  5. condanna JJJ S.p.A. alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice  che liquida  in euro 60.000,00, oltre  IVA, CPA, rimborso spese generali, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti;
  6. condanna JJJ S.p.A. alla rifusione delle spese di lite in favore dell’altra convenuta KKK S.p.A., che liquida in euro 35.000,00, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali;
  7. compensa le spese di lite fra parte attrice e KKK S.p.A.

Roma, 9.04.19                                                                          IL GIUDICE

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

LexCED
Desideri approfondire l’argomento ed avere una consulenza legale?

Articoli correlati